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PDL 1066

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1066



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANCINI

Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni notarili agli avvocati

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La modifica dell'ordinamento forense, che la presente proposta di legge intende approntare, si pone quanto mai necessaria nel momento attuale, in cui essenziale è rispondere alle esigenze di efficienza, sotto il profilo della tempestività in particolare, relativamente ad alcune funzioni svolte dai notai.
      Attraverso le modifiche del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, della legge 12 giugno 1973, n. 349, recante norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari, nonché dei regi decreti 14 dicembre 1933, n. 1669, e 21 dicembre 1933, n. 1736, relativi rispettivamente alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario e sugli assegni bancario e circolare, si intende sostituire l'avvocato al notaio nell'attività di levata del protesto e affiancare il primo al secondo nell'attività di autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli. L'attribuzione di tali compiti agli avvocati deriva in maniera inscindibile dall'aumento esponenziale delle funzioni attribuite ai notai - a tale proposito, esemplificativamente, si possono citare, da ultime, le difficoltose e ampie funzioni di controllo in materia societaria e di vendita con incanto di beni immobili e di beni mobili registrati - la cui ratio è, a sua volta, proprio quella di evitare la lungaggine della risoluzione di determinate questioni riscontrabili nell'operato della magistratura, con la garanzia dell'assegnazione di tali compiti a figure professionali dallo standard qualitativo inoppugnabile, stante la loro formazione specifica e il loro numero. Il circolo virtuoso che, quindi, si intende realizzare per scongiurare il problema dei ritardi nello svolgimento di determinate funzioni in una società tecnologicamente ed economicamente avanzata, necessita di un ulteriore passaggio
 

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per la razionalizzazione e la modernizzazione nella distribuzione delle suddette funzioni, atte a garantire la certezza e la sicurezza dei traffici, nella cornice dello Stato di diritto. L'assegnazione dei compiti della levata del protesto e dell'autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli agli avvocati, figure professionali di cui, certo, non può dubitarsi dell'attitudine allo svolgimento di tali compiti, risponde proprio a tale esigenza. L'attitudine di questi operatori giuridici viene garantita dalla previsione dei requisiti di anzianità professionale minima, consistenti nell'espletamento della professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali per almeno cinque anni, e di onorabilità già previsti nell'ordinamento di categoria, nonché dalla previsione di un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine in cui tali avvocati dovranno risultare iscritti. Gli appena elencati requisiti sono da reputare più che sufficientemente validi, considerando che i vigenti articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 10 della legge n. 349 del 1973, gli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio-decreto n. 1669 del 1933 e ancora gli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto n. 1736 del 1933 abilitano alla funzione della levata del protesto di cambiali e assegni anche gli ufficiali giudiziari, e che agli ufficiali giudiziari saranno equiparati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione), ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 349 del 1973, gli avvocati cui verranno assegnate le funzioni previste dalla presente proposta di legge. Ulteriore garanzia risulta essere l'applicabilità delle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla legge professionale e dalla stessa legge n. 349 del 1973.
      Per garantire ai cittadini servizi affidabili, è prevista, inoltre, come per i protesti così per l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, l'annotazione in un repertorio speciale, che dovrà essere effettuata secondo le modalità e le forme previste con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36).

      1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale e in un elenco speciale tenuto dal consiglio dell'ordine sono abilitati alla levata del protesto di cambiali e di assegni bancari.
      2. Al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, gli avvocati devono presentare domanda al consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
      3. Il consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

      Art. 4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale e in un elenco speciale tenuto dal consiglio dell'ordine sono abilitati all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli.
      2. Al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, gli avvocati devono presentare domanda al consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
      3. Il consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1».

 

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Art. 2.
(Modifiche alle norme di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669).

      1. Alle norme di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 68:

              1) al primo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalle seguenti: «avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36»;

              2) al secondo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

          b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocato»;

          c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), le parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

          d) all'articolo 73, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».

Art. 3.
(Modifiche alle norme di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736).

      1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 60:

              1) al primo comma, la parola: « notaro» è sostituita dalle seguenti: « avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36»;

              2) al secondo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

 

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          b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocato»;

          c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

          d) all'articolo 65, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».

Art. 4.
(Modifiche alla legge 12 giugno 1973, n. 349).

      1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «dall'avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36»;

          b) all'articolo 2:

              1) al primo comma, le parole: «Il notaio» sono sostituite dalle seguenti: «L'avvocato»;

              2) al secondo e al quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

          c) all'articolo 3:

              1) al primo comma, alinea, nonché al quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

 

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              2) al secondo e al terzo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

          d) all'articolo 4, primo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;

          e) all'articolo 6, primo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

          f) all'articolo 7:

              1) al primo comma, le parole: «Ai notai» sono sostituite dalle seguenti: «Agli avvocati»;

              2) al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

              3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «Per ciascun titolo protestato, l'avvocato è tenuto a versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo»;

          g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      «In mancanza di tale accordo, il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali e ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
      La ripartizione, nell'ambito della categoria degli avvocati, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli degli ordini degli avvocati»;

 

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          h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Annotazione dei protesti in repertorio speciale). - 1. L'annotazione dei protesti cambiari è fatta dagli avvocati in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
      2. Il repertorio di cui al comma 1 è tenuto, e le relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme previste con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia».

Art. 5.
(Competenza in materia di autentica degli atti di trasferimento degli autoveicoli).

      1. L'avvocato, nel compimento dell'autenticazione di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, acquista a tutti gli effetti la qualità di pubblico ufficiale.
      2. L'avvocato che procede all'adempimento di cui al comma 1 deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
      3. Il repertorio di cui al comma 2 è tenuto, e le relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme previste con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia.
      4. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.


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