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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1066 |
1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale e in un elenco speciale tenuto dal consiglio dell'ordine sono abilitati alla levata del protesto di cambiali e di assegni bancari.
2. Al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, gli avvocati devono presentare domanda al consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
3. Il consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.
Art. 4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale e in un elenco speciale tenuto dal consiglio dell'ordine sono abilitati all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli.
2. Al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, gli avvocati devono presentare domanda al consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
3. Il consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1».
1. Alle norme di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68:
1) al primo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalle seguenti: «avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36»;
2) al secondo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocato»;
c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), le parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
d) all'articolo 73, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».
1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60:
1) al primo comma, la parola: « notaro» è sostituita dalle seguenti: « avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36»;
2) al secondo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocato»;
c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
d) all'articolo 65, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».
1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «dall'avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36»;
b) all'articolo 2:
1) al primo comma, le parole: «Il notaio» sono sostituite dalle seguenti: «L'avvocato»;
2) al secondo e al quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, alinea, nonché al quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
2) al secondo e al terzo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
d) all'articolo 4, primo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
e) all'articolo 6, primo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
f) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «Ai notai» sono sostituite dalle seguenti: «Agli avvocati»;
2) al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
3) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Per ciascun titolo protestato, l'avvocato è tenuto a versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo»;
g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«In mancanza di tale accordo, il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali e ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nell'ambito della categoria degli avvocati, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli degli ordini degli avvocati»;
h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Annotazione dei protesti in repertorio speciale). - 1. L'annotazione dei protesti cambiari è fatta dagli avvocati in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
2. Il repertorio di cui al comma 1 è tenuto, e le relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme previste con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia».
1. L'avvocato, nel compimento dell'autenticazione di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, acquista a tutti gli effetti la qualità di pubblico ufficiale.
2. L'avvocato che procede all'adempimento di cui al comma 1 deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
3. Il repertorio di cui al comma 2 è tenuto, e le relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme previste con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia.
4. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.
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