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PDL 1719

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1719



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CHIAROMONTE, BIMBI, DE SIMONE, AMICI, BAFILE, BALDUCCI, BENZONI, CARDANO, CIOFFI, CORDONI, D'ANTONA, DATO, CINZIA MARIA FONTANA, FRONER, GHIZZONI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, LENZI, MURA, NICCHI, OTTONE, ROSSI GASPARRINI, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SERVODIO, SUPPA, ZANOTTI

Disposizioni per la promozione della cultura delle pari opportunità e delle attività culturali promosse dalle donne

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Quella delle istituzioni, dei centri, delle associazioni e delle fondazioni culturali che svolgono la loro attività nell'ambito della cultura prodotta da donne è una realtà in straordinaria crescita.
      Come è noto, queste istituzioni, centri, associazioni e fondazioni culturali stanno da tempo riportando alla luce una parte consistente, ancorché poco conosciuta, della produzione culturale del nostro Paese e non solo.
      La nostra Costituzione stabilisce, tra i suoi princìpi fondamentali, il rispetto della diversità e quindi la massima partecipazione alla vita culturale e sociale della pluralità dei soggetti, e di conseguenza la messa in valore dei temi e dei linguaggi più eterogenei. Non si può più, quindi, non tenere conto del tema delle differenze di genere e di come tale opzione debba comportare politiche pubbliche attive di finanziamento in grado di valorizzare il più possibile i diversi ambiti culturali, tra i quali quello specifico delle donne.
      La programmazione dei finanziamenti per le attività culturali è stata, fino a prova contraria, il metodo più efficace per ottimizzare interventi finanziari e di sostegno pubblici, specie in questa fase di contrazione delle spese per la cultura.
 

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      Tuttavia, fino ad oggi, il finanziamento e il sostegno di iniziative, centri, associazioni e fondazioni e istituzioni culturali che valorizzino il mondo culturale delle donne non sono rientrati nei canali ordinari e hanno trovato, piuttosto, sporadiche espressioni in interventi una tantum originati da azioni dei singoli Dicasteri (segnaliamo, tra gli altri, l'iniziativa «Novecento Donna» organizzata nel 2000).
      La mancanza di un ufficiale riconoscimento delle politiche culturali femminili (riconoscimento auspicato peraltro anche a livello comunitario) e la conseguente posizione residuale che è stata loro riservata hanno escluso i centri, le associazioni, le istituzioni, le fondazioni che si occupano di cultura e storia delle donne dalle grandi reti di finanziamento e quindi anche dai maggiori circuiti di diffusione e di valorizzazione culturale.
      È diventato dunque urgente e indifferibile predisporre un insieme di strumenti in grado di valorizzare le esperienze singole e di reti di centri, associazioni e fondazioni e istituire quindi, nel contesto dei finanziamenti per le attività culturali, appositi strumenti finalizzati al durevole finanziamento, da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, di associazioni, fondazioni, istituzioni culturali o iniziative dedicate alla storia e alla produzione culturale delle donne.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione e al fine di promuovere la pluralità dei linguaggi e delle culture nell'ottica delle pari opportunità tra donne e uomini e del riconoscimento delle differenze di genere, la presente legge detta princìpi fondamentali e altre disposizioni in materia di incentivazione e sostegno delle iniziative e delle attività culturali concernenti le donne o da loro promosse.
      2. Ai fini di cui al comma 1, una quota dei contributi ordinari concessi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali a istituzioni culturali è riservata a istituzioni culturali femminili o ad attività culturali concernenti le donne, esercitate o promosse anche da altre istituzioni culturali nell'ottica delle pari opportunità tra donne e uomini e del riconoscimento delle differenze di genere.
      3. Ai fini della presente legge, si intendono per:

          a) «istituzioni culturali femminili», le istituzioni, i centri, le associazioni e le fondazioni culturali, dotati di personalità giuridica, che, in modo esclusivo o prevalente, sono costituiti o sono stati fondati da donne ed esercitano la propria attività nei seguenti ambiti culturali:

              1) diffusione e sostegno delle produzioni culturali femminili;

              2) promozione e sviluppo della creatività culturale femminile;

              3) ricerca e documentazione sulle produzioni culturali femminili;

              4) divulgazione della cultura prodotta dalle donne;

              5) informazione sulla storia e sulla cultura delle donne;

 

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          b) «attività culturali concernenti le donne», le iniziative e le attività che rientrano nelle seguenti tipologie:

              1) iniziative di carattere scientifico, documentale e informativo relative alla memoria delle donne e alla storia e alla cultura del mondo femminile;

              2) forme di espressione artistica ispirata, dedicata e finalizzata a rappresentare lo specifico femminile;

              3) iniziative di carattere promozionale, espositivo o museale volte a rappresentare il mondo delle donne.

Art. 2.

      1. Per quanto concerne lo Stato, la quota riservata di cui all'articolo 1, comma 2, è determinata nella misura del 20 per cento e si applica, a decorrere dall'anno 2007, ai contributi alle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. I contributi riservati alle istituzioni culturali femminili o alle attività culturali concernenti le donne ai sensi del presente comma sono destinati, per almeno il 40 per cento, a istituzioni culturali operanti nei territori delle regioni dell'Italia meridionale e insulare o ad attività realizzate nei medesimi territori.
      2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, determinati dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla voce «Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi», sono aumentati di 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con riserva della predetta cifra alle finalità di cui alla presente legge.
      3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al

 

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comma 1, anche con riferimento alla determinazione dei requisiti e delle procedure per accedere ai contributi riservati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.

Art. 3.

      1. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinando la quota di contributi riservata alle istituzioni culturali femminili o alle attività culturali concernenti le donne in misura non inferiore al 5 per cento.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, pari a 2.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    
    


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