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PDL 2143

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2143



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA LOGGIA

Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza

Presentata il 18 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri deve comportare il rispetto sia della Costituzione sia dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento e quindi delle regole della convivenza civile.
      Lo spirito della presente proposta di legge è proprio quello di rafforzare l'importanza del riconoscimento della cittadinanza agli stranieri, introducendo, con una modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, la revoca della cittadinanza sia in caso di gravi violazioni del dovere di fedeltà alla Repubblica, sia in caso di commissione di reati particolarmente gravi.
      Si è inteso prendere in considerazione i princìpi fondamentali della legge n. 91 del 1992 per creare una disciplina più completa al fine di far rispettare il patto etico tra il cittadino e lo Stato. Infatti, già l'articolo 12 della suddetta legge prevede che il cittadino italiano, che accetti un pubblico impiego o una carica pubblica da uno Stato o da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero presti servizio militare per uno Stato estero, possa perdere la cittadinanza italiana e la perda sicuramente se lo Stato estero è in guerra con l'Italia. Tuttavia, attualmente non è previsto che il cittadino coinvolto in organizzazioni terroristiche o che renda colpevole di reati gravi perda il privilegio della cittadinanza.
      È rischioso per la sicurezza del nostro Paese che i traditori del patto di fedeltà con lo Stato continuino a godere dello status di cittadino.
      Una tutela non pienamente efficace è già prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 91 del 1992, che prevede, tra le cause di preclusione dell'acquisto della
 

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cittadinanza, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La presente proposta di legge, invece, cerca di sanzionare colui che, avendola già ottenuta, non dia più affidamento sulla sua fedeltà allo Stato. Tutto ciò, ovviamente, nel pieno rispetto dell'articolo 22 della Costituzione, dal momento che la cittadinanza verrebbe eventualmente revocata per motivi gravi che non comprendono motivi politici.
      L'articolo unico della presente proposta di legge introduce un comma all'articolo 12 della legge n. 91 del 1992, che dispone la revoca della cittadinanza per lo straniero che, avendola ottenuta ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, si è macchiato di determinati delitti contro la personalità dello Stato e contro i diritti politici del cittadino previsti dal codice penale (lettera a) del comma 1) o ha commesso uno dei delitti previsti da determinate norme del codice penale (lettera b) del comma 1) e del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (lettera c) del comma 1).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

       1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato, in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato, per il cittadino italiano reo di:

          a) uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

          b) uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 422, 432, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 628 e 630 del codice penale;

          c) uno dei delitti relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsti dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito delle citate sostanze ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico».


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