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PDL 2574

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2574



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

LENZI, LEDDI MAIOLA, BARATELLA, BRANDOLINI, BURCHIELLARO, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, FRANCI, FRONER, GHIZZONI, GRILLINI, INTRIERI, LOVELLI, MARCHI, MARIANI, MORRI, MOTTA, NACCARATO, NANNICINI, SAMPERI, SANGA, SCOTTO, VANNUCCI, VELO

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 2 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - È giunto il momento di dare piena attuazione al principio del suffragio universale permettendo a chi ha raggiunto la maggiore età di votare per entrambi i rami del Parlamento ed è giunto il momento di agire per offrire maggiori opportunità ai cittadini italiani giovani e giovani adulti di essere eletti contribuendo così al progresso del Paese.
      La presente proposta di legge costituzionale si pone l'obiettivo di favorire una maggiore rappresentanza nel Parlamento delle generazioni di elettori giovani (diciotto-quaranta anni) agendo su tre direttrici: stabilire per tutti e due i rami del Parlamento l'età di diciotto anni per l'esercizio del diritto di voto, rimuovere gli attuali anacronistici limiti d'età per l'eleggibilità e proporre una «azione positiva» che mira, attraverso la previsione di un tetto di età alle candidature, a favorire, sia pure in modo limitato, un certo ricambio.
      L'Italia è notoriamente uno dei Paesi al mondo con popolazione più anziana; ciò nonostante questo fatto non spiega a sufficienza la scarsa presenza di giovani e di adulti sotto i quaranta anni nelle classi dirigenti (politiche, professionali, economiche, imprenditoriali) del Paese.
      Da un recente studio dell'Università politecnica delle Marche («Le Élite italiane. Rapporto 2005», a cura di C. Carboni) svolta sui nominativi presenti nell'edizione 2004 del «Who's Who» si nota un aumento di peso percentuale della componente relativa alla politica e alle
 

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istituzioni, e si evince che ben il 23,4 per cento della classe dirigente italiana ha più di settant'anni, e il 30,4 per cento più di sessanta. Se la si guarda nel tempo, la presenza di classi dirigenti sopra i sessanta anni tende ad aumentare passando dal 46 per cento del 1998 al 54 per cento attuale, segno di scarsa mobilità. La quota di personaggi influenti sotto i quarant'anni è bassissima, meno del 5 per cento.
      Prendendo a riferimento un altro recente studio (ricerca Luiss «Generare classe dirigente», 2007) il dato risulta confermato, infatti la ricerca indica che l'età media delle classi dirigenti è passata dai 56,8 anni del 1990 a 61,8 anni nel 2004.
      Se si prende in esame la rappresentanza in Parlamento nella presente legislatura, i deputati nella fascia d'età tra i venticinque e quaranta anni sono 56, di cui solo uno sotto i trenta, ovviamente nessuno al Senato a causa del limite d'età per eleggibilità fissato a quarant'anni, un'età in cui in molti altri Paesi è frequente l'assunzione di resposabilità di Governo. I parlamentari sotto i quaranta anni rappresentano l'8,8 per cento su 630 deputati e solo il 5,8 per cento se si prendono in considerazione tutti i parlamentari. Eppure la classe di elettori corrispondente ammonta a oltre 19.000.000 di soggetti, quasi la metà del corpo elettorale. Sopra i sessanta anni i senatori sono 121 (35 tra i settanta e gli ottanta e 13 sopra gli ottanta, tra cui i 6 senatori a vita) e 139 i deputati.
      In un mondo soggetto a frequenti e veloci cambiamenti come quello che stiamo vivendo è assente dal Parlamento la classe di età che più è in grado di partecipare al cambiamento e che, nello stesso tempo, ne subisce le maggiori conseguenze. L'assenza di voci in grado di rappresentare adeguatamente gli interessi di un gruppo così vasto si misura anche con la maggior resistenza rispetto ai processi di riforma che mirano a tutelare gli interessi dei più giovani e che comportano vantaggi per il Paese solo su un periodo di tempo medio e lungo (pensiamo al delicato tema delle pensioni).
      Lo scarso ricambio comporta poi l'ingrossarsi di più coorti di età escluse dalla assunzione di responsabilità e destinate a invecchiare nell'attesa, quindi non solo i trentenni, ma anche i quarantenni sono in sala d'aspetto della politica.
      Le modifiche degli articoli 56 e 58 della Costituzione qui proposte riguardano quindi tre ambiti.
      Il primo concerne il pieno raggiungimento del suffragio universale con l'eliminazione del tetto dei venticinque anni per il Senato della Repubblica; finalmente il raggiungimento della maggior età (diciotto anni) garantirà il pieno esercizio dei diritti politici.
      È proposto poi l'abbassamento dell'età per l'elettorato passivo a diciotto anni per la Camera e a venticinque anni per il Senato. Il mantenimento della distinzione si spiega nell'attuale situazione di bicameralismo perfetto, con un Senato caratterizzato da dimensioni più piccole, maggior età, peso regionale del voto. Eventuali riforme costituzionali che ponessero fine al bicameralismo perfetto suggerirebbero l'abbassamento a diciotto anni anche per le elezioni per il Senato della Repubblica.
      La nostra legislazione conosce già limiti di eleggibilità in rapporto all'età (ad esempio, il limite dei quaranta anni per il Senato). Se, allora, tale limite fu motivato con la necessità di assicurare la particolare maturità dei parlamentari, ora bisogna tenere conto anche di altri fattori, quali le condizioni di salute e la capacità di apprendimento.
      L'ultima modifica individua un tetto in alto, il limite di settantacinque anni per l'elettorato passivo, coerente con la necessità che ci sia anche per chi esercita funzioni pubbliche un limite d'età, per garantire un minimo ricambio. Il limite qui previsto permette di rimanere nelle aule parlamentari fino al compimento degli ottanta anni di età nel caso di una legislatura quinquennale, ed è quindi più alto di quello fissato per il pensionamento di magistrati e di professori universitari, le categorie che nel nostro Paese hanno il più alto tetto di età per andare in pensione. È utile ricordare che, in altro ambito il
 

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problema dell'individuazione di un tetto d'età è stato affrontato anche dalla Chiesa cattolica, che fissa in settantacinque anni il limite per i vescovi di permanenza nelle loro funzioni.
      Si propone quindi all'articolo 1 la modifica dell'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, dichiarando eleggibili alla Camera dei deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano un età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni.
      All'articolo 2 si modifica l'articolo 58 della Costituzione, prevedendo, per il Senato della Repubblica, il riconoscimento dell'elettorato attivo al compimento della maggiore età e l'eleggibilità per chi ha tra i venticinque e i settantacinque anni d'età nel giorno delle elezioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elettorato passivo per le elezioni della Camera dei deputati).

      1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica).

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
      Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i venticinque e i settantacinque anni».


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