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PDL 2569

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2569



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANZOSO, CAMILLO PIAZZA, TUCCI, BENVENUTO, CESARIO, DE ANGELIS, DI GIOIA, FEDELE, GIUDITTA, GRIMALDI, IACOMINO, IANNUZZI, LOMAGLIO, MARTINELLI, MISITI, PEDULLI, RUGGHIA, PAOLO RUSSO, SAGLIA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente

Presentata il 2 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'introduzione di sanzioni penali efficaci e dissuasive in materia ambientale è una necessità non più eludibile.
      Accanto alle sollecitazioni in tal senso provenienti dagli organismi dell'Unione europea, occorre fronteggiare un'aggressione all'ambiente portata anche dalla criminalità organizzata.
      Un'adeguata azione riformatrice sul punto deve pertanto intervenire su più fronti: sanzionare come delitti (e non più come contravvenzioni) le ipotesi più gravi di abuso delle risorse ambientali, rendendo così possibile l'utilizzo di strumenti investigativi e repressivi più efficaci; colpire, con una specifica previsione, le attività svolte in forma organizzata e le condotte infedeli dei pubblici ufficiali; prevedere adeguate forme di coordinamento investigativo idonee a contrastare fenomeni illeciti dalle caratteristiche sempre più transnazionali; introdurre meccanismi che, per un verso, sanzionino le imprese deviate e i profitti illecitamente accumulati e, per un altro verso, premino i comportamenti virtuosi.
      Con la proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera dei deputati si intende inserire la tutela dell'ambiente nella disciplina codicistica, all'interno del catalogo dei beni di rilevanza fondamentale
 

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e costituzionale, introducendo, con l'articolo 1, il titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.
      In particolare, con l'articolo 452-bis, si mira a recepire le indicazioni contenute nella proposta di direttiva della Commissione europea presentata al Parlamento europeo e al Consiglio il 9 febbraio 2007, nonché le linee generali già enunciate nella decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003 (anche se successivamente annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03), relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.
      Recependo l'intero spettro dell'intervento sanzionatorio della citata proposta di direttiva, vengono sanzionate non solo le fattispecie di danno, ma anche quelle di cosiddetto «pericolo concreto», nella consapevolezza che una tutela dell'ambiente realmente efficace presuppone una difesa anticipata di beni per i quali il danno equivale a perdita irreparabile.
      La disposizione viene articolata secondo livelli di progressiva offensività, ai quali viene commisurata la pena; solo per le fattispecie previste ai commi secondo, terzo e quarto è consentita l'adozione di misure cautelari personali.
      L'articolo 452-ter è diretto, poi, a sanzionare in modo adeguato le forme organizzate di aggressione all'ambiente, colpendo quelle condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla repressione penale, pur essendo centrali nell'economia degli illeciti ambientali (quali, ad esempio, le condotte degli addetti ai laboratori di analisi privati che rilasciano certificazioni compiacenti sulla pericolosità dei rifiuti, ovvero il contributo delle società di intermediazione o di leasing).
      Il trattamento sanzionatorio consente l'adozione dei più incisivi strumenti investigativi (in primis, le intercettazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni tra presenti) e delle misure cautelari personali.
      Con l'articolo 452-quater si completa il quadro dell'intervento sanzionatorio, includendo nel catalogo delle fattispecie delittuose, in linea con la menzionata proposta di direttiva, le condotte colpose.
      Poiché le principali attività di indagine hanno dimostrato come spesso risulti decisivo, nella consumazione degli illeciti, il contributo dei pubblici ufficiali addetti al settore e di tutti coloro che, anche non rivestendo qualifiche pubblicistiche, intervengono con certificazioni e con accertamenti tecnici (ad esempio, nel procedimento di classificazione dei rifiuti), si è ritenuto, con l'articolo 452-quinquies, di introdurre, per la materia ambientale, un'ipotesi speciale di falsità in atti e documenti amministrativi, estendendo la punibilità al di là della categoria dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
      L'esplicita equiparazione dell'assenza di autorizzazione all'autorizzazione ottenuta mediante strumenti illeciti permette, per altro verso, di coniugare l'effettività della tutela con la legalità ella tassatività dell'incriminazione.
      Le previsioni di articoli 452-sexies, 452-septies e 452-octies completano il titolo VI-bis, prevedendo meccanismi premiali collegati sia al contributo fornito durante le investigazioni, sia alle attività di ripristino dello stato dei luoghi, nonché adeguando alla materia ambientale le disposizioni relative alle sanzioni accessorie contenute nella parte generale del codice penale.
      Altro versante cruciale nel contrasto alla criminalità ambientale è rappresentato dall'aggressione dei profitti accumulati per effetto dello sfruttamento illecito delle risorse ambientali.
      In tale prospettiva, l'articolo 4 della presente proposta di legge estende ai delitti ambientali, fra l'altro, la possibilità di disporre il sequestro dei beni - dal valore sproporzionato rispetto al reddito e dei quali non è giustificata la provenienza - posseduti da soggetti condannati per taluna delle fattispecie di cui al titolo VI-bis.
      Parte indubbiamente significativa della presente proposta di legge è quella che è destinata a introdurre disposizioni dirette a sanzionare le attività di sfruttamento
 

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delle risorse ambientali e di condizionamento degli appalti compiute dalle organizzazioni di stampo mafioso.
      L'articolo 2 introduce, nella menzionata ottica, la fattispecie dell'associazione «eco-mafiosa» che contiene, rispetto all'ipotesi base di cui all'articolo 416-bis del codice penale, elementi specializzanti riferiti sia ai delitti sia alle attività di cui si mira a conseguire il controllo sia, infine, ai profitti.
      A differenza dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 452-ter del codice penale (che punisce in modo più grave l'associazione eco-delittuosa che si avvale, fra gli associati, anche del contributo di persona la cui appartenenza a sodalizio mafioso è stata giudizialmente accertata), la fattispecie prevista dall'articolo 416-quater del medesimo codice penale, di cui si propone l'introduzione, sanziona l'organizzazione che applica il metodo mafioso allo sfruttamento criminale dell'ambiente, a prescindere dalla già accertata mafiosità dei propri associati.
      Sempre con riferimento alle forme organizzate di aggressione all'ambiente, l'articolo 6 della presente proposta di legge apporta opportune modifiche al codice di procedura penale, estendendo all'associazione eco-delittuosa di cui all'articolo 452-ter e a quella eco-mafiosa di cui all'articolo 416-quater del codice penale la disciplina processuale e ordinamentale prevista per i reati di criminalità organizzata; in particolare, per l'associazione eco-mafiosa è prevista l'attribuzione della competenza investigativa alla direzione distrettuale antimafia, con conseguenti poteri di coordinamento, a livello nazionale, da parte della Direzione nazionale antimafia (le cui attività di impulso e di raccordo informativo sono rafforzate prevedendo l'obbligo per le procure ordinarie di trasmettere copia delle informative concernenti i reati di cui all'articolo 452-ter del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al Procuratore nazionale antimafia).
      L'inserimento della fattispecie di cui all'articolo 416-quater del codice penale nell'ambito dei reati di competenza della direzione distrettuale antimafia consente, peraltro, l'utilizzabilità degli strumenti previsti dalla legge n. 45 del 2001 per i collaboratori di giustizia, nonché la possibilità di attivare le squadre investigative comuni.
      Con riferimento al potenziamento degli strumenti investigativi, a parte la possibilità di utilizzare i mezzi di ricerca della prova consentiti dal sistema processuale in ragione dei limiti edittali previsti per le fattispecie delittuose più gravi, con l'articolo 5 della presente proposta di legge si è ritenuto di estendere ai delitti contro l'ambiente i meccanismi del ritardato arresto e sequestro - già sperimentati per altri traffici delittuosi - considerati necessari per addivenire alla disarticolazione dell'intero network criminoso.
      Completano il quadro sanzionatorio le previsioni introdotte con l'articolo 3 della presente proposta di legge in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, che hanno l'obiettivo sia di adeguare l'ordinamento nazionale all'acquis comunitario al riguardo (peraltro confermato anche nella menzionata proposta di direttiva della Commissione europea) sia di colmare un vuoto normativo lasciato, sul punto, dall'attuazione della delega contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del titolo VI-bis del libro secondo del codice penale).

      1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

          «TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

      Art. 452-bis. - (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di norme di legge o di regolamento, fa sorgere o persistere il pericolo di un danno alla qualità dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
      La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno alla qualità dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.
      Se dal fatto deriva una lesione personale si applica la reclusione da tre a otto anni. Se ne deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a dieci anni. Se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni. Se ne deriva la morte si applica la reclusione da dodici a venti anni.
      Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena sono operate

 

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sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

      Art. 452-ter. - (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis del presente codice ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.
      Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
      La pena è aumentata se il numero degli associati è pari a dieci o maggiore o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
      La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del presente codice ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

      Art. 452-quater. - (Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale). - Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo o sottosuolo è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
      Se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

      Art. 452-quinquies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione

 

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falsa ovvero illecitamente ottenuta è punito con la reclusione da due a otto anni.
      Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione o di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
      In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente con le modalità di cui al secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

      Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
      Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
      Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al secondo comma.

      Art. 452-septies. - (Pene accessorie). - La condanna per alcuno dei delitti previsti nel presente titolo comporta:

          1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni:

          2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

          3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

 

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          4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

      Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

      Art. 452-octies. - (Confisca). - Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del presente codice, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
      Nel caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter del presente codice, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 416-quater. - (Associazione ecomafiosa). - Se l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere delitti previsti dall'articolo 452-bis del presente codice o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero

 

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all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o di vantaggi ingiusti connessi alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dal primo e dal secondo comma del medesimo articolo 416-bis sono aumentate».

Art. 3.
(Responsabilità delle persone giuridiche).

      1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

      «Art. 25-septies. - (Delitti in materia ambientale). - 1. In relazione ai delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto legislativo, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
      2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, ovvero se ne è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

      2. Alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, dopo l'articolo 26 è aggiungo il seguente:

      «Art. 26-bis - (Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale). - 1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-septies, la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

 

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      2. Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18».

Art. 4.
(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive e di confisca).

      1. All'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale».

      2. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «ovvero per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale,».

Art. 5.
(Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro nelle indagini in materia ambientale).

      1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.
      2. Per i medesimi motivi di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente.

 

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      3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa.
      4. Nei casi di urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 6.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione).

      1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-bis», sono inserite le seguenti: «, 416-quater».
      2. Alla lettera l-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 416-quater».
      3. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «416-quater»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «7-ter) delitti di cui agli articoli 452-ter del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

      4. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

          «Art. 118-ter. - (Indagini per delitti contro l'ambiente). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-ter del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al Procuratore nazionale antimafia».


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