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PDL 2545

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2545



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LOMBARDI, SPERANDIO

Disciplina della coltivazione, della commercializzazione e della certificazione dei prodotti biologici

Presentata il 24 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura è un settore fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese che merita un significativo miglioramento qualitativo. Tale miglioramento passa attraverso un'ancora più cospicua diffusione della filiera biologica. L'agricoltura biologica infatti rappresenta un fattore di eccellenza sotto diversi angoli visuali poiché promuove un uso non intensivo del territorio, riduce l'inquinamento e facilita un'alimentazione equilibrata. Il settore delle produzioni biologiche ha trovato una disciplina fin dal 1991, anno in cui è stato emanato il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991. Tale normativa ha favorito nell'opinione pubblica la consapevolezza del valore dell'agricoltura come fattore di consumo critico. Non si tratta, infatti, solo del divieto dell'uso di pesticidi e di anticrittogamici nella produzione, ma sono state anche definite le norme relative all'indicazione del metodo da seguire per i prodotti agricoli e le derrate alimentari. Il regime della produzione biologica ha anche creato condizioni sociali e modi di concepire l'agricoltura in funzione della tutela dell'ambiente, dei territori e delle tradizioni rurali di assoluta avanguardia. Trattandosi quindi di un settore in espansione, l'agricoltura biologica desta entusiasmo ma, al contempo, fondate preoccupazioni. Ci sono, infatti, significative «opacità» nella normativa agricola - comunitaria, nazionale e regionale - che determinano situazioni di precarietà nel sistema, nonché diffidenze verso gli operatori e difficoltà di orientamento da parte del pubblico fruitore. La situazione venutasi a creare non appare
 

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più governabile con gli strumenti oggi disponibili e andrebbero pertanto individuati percorsi innovativi tendenti al riesame del quadro complessivo e all'approvazione di nuove norme in grado di risolvere i problemi in essere. La prima esigenza da soddisfare in maniera chiara e riscontrabile è quella di definire il regime biologico e il valore aggiunto ottenuto, soprattutto affinché il metodo biologico non rimanga confinato al prodotto genuino e naturale, ma coinvolga ambiti più estesi e nobili come la difesa delle risorse naturali, la preservazione dell'ambiente integro e la conservazione delle tradizioni rurali di cui molti nostri territori sono ricchi. Regole chiare devono, inoltre, essere introdotte in materia di controlli sul rispetto delle norme in materia di certificazione dei prodotti, sia ottenuti nel nostro Paese, sia importati da Paesi terzi. In tale senso bisogna stabilire nuovi princìpi e norme uniformi sulle sedi giuridiche delle autorità competenti, sui compiti degli organismi di controllo autorizzati, sulla qualità dei controlli e sui sistemi di etichettatura, nonché sulle sanzioni applicabili nei casi di infrazione delle stesse norme. Queste criticità si ripercuotono soprattutto sul versante dei consumi dei prodotti biologici, infatti la spesa media pro capite in Italia per i prodotti biologici rimane ancora troppo bassa, soprattutto se confrontata con quella degli altri Paesi europei: è, infatti, di soli 24 euro per anno. Risulta evidente che tale dato non è di poco conto per la crescita del settore, rappresentando un punto critico che mina qualsiasi politica di sviluppo. Occorre allora promuovere la commercializzazione dei prodotti biologici attraverso l'adozione di nuove politiche, quali l'esenzione o la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'acquisto dei prodotti biologici, nonché il potenziamento delle campagne informative sull'educazione alimentare e sull'orientamento al consumo dei prodotti alimentari da agricoltura biologica, anche all'interno delle politiche per la salute. Occorre altresì facilitare l'inserimento dei prodotti biologici nazionali all'interno delle reti distributive già esistenti, incentivare la costituzione di reti di negozi funzionalmente collegati con le aziende agricole biologiche, favorire l'integrazione tra produzione e commercializzazione anche attraverso il sostegno alla partecipazione dei produttori in società di distribuzione e commercializzazione. In quest'ottica i proponenti vogliono favorire la distribuzione al dettaglio dei prodotti biologici attraverso gruppi d'acquisto e gruppi d'offerta. Ciò concretamente implica ridurre il prezzo di prodotti ad elevata qualità che patiscono un costo di produzione più elevato e, per fare ciò, occorre agire sulla leva fiscale e sulla ricerca sperimentale. Attualmente non esiste un programma nazionale di ricerca dedicato strettamente all'agricoltura biologica. A differenza del settore della ricerca nel campo della produzione agricola convenzionale, che può contare su nutrite sovvenzioni private, la ricerca nel campo dell'agricoltura biologica è fortemente limitata e frammentaria. Occorre promuovere la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica per fornire agli operatori di settore strategie e tecniche produttive efficaci che siano studiate appositamente per un metodo di produzione che non vuole e non deve ricalcare i processi convenzionali. In sede comunitaria si sta sviluppando un ampio dibattito sulla necessità di approvare un nuovo regolamento che abroghi il citato regolamento (CEE) n. 2092/91 e che, tenendo conto delle esperienze allo scopo maturate, disponga norme più chiare, semplici e soprattutto efficaci, sia in ambito produttivo, sia in ambito commerciale e sociale, in tale caso puntando ad elevare la tutela dei consumatori e quella dell'ambiente. La presente proposta di legge vuole affidare il controllo e la certificazione dei prodotti biologici ad autorità pubbliche terze operanti sul piano nazionale o regionale. Si tratta di porre a verifica la genuinità dei prodotti nelle varie fasi dalla maturazione al consumo. In questo quadro saranno monitorati non solo i produttori ma anche il mondo della ristorazione. La proposta di regolamento elaborata dalla Commissione europea nel dicembre del 2005 rappresenta il documento
 

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più avanzato ed esaustivo mai realizzato in sede comunitaria in materia di produzione biologica. Tale provvedimento sarà la nuova legge europea che recherà i princìpi e i criteri sulla produzione biologica e sulle modalità di commercializzazione dei prodotti biologici. Ad essa gli Stati membri dovranno fare riferimento e dovranno perciò recepirla approvando quelle norme di attuazione, convergenti ed efficaci, che ne siano l'esatta interpretazione applicativa. La presente proposta di legge, composta da 6 capitoli e da 16 articoli, si basa sul documento approvato dalla Commissione europea e che entro il 2007 si ritiene sarà approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo: di tale atto comunitario recepisce le norme di principio e i criteri di applicazione. Il presente progetto di legge, inoltre, sulla base di analisi svolte in materia di agricoltura biologica a livello nazionale, assume alcune proposte elaborate in sedi competenti, e, da ultimo, provvede ad adeguare il sistema delle competenze e delle funzioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli attuali princìpi della Costituzione italiana e del Trattato che istituisce la Comunità europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità, oggetto e campo di applicazione).

      1. La presente legge, al fine di elevare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di assicurare una maggiore tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, e fatte salve le potestà legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, reca norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica.
      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge stabilisce obiettivi, princìpi e norme concernenti:

          a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo nonché la certificazione dei prodotti biologici, anche in caso di loro uso nella ristorazione pubblica e privata;

          b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica italiana nell'etichettatura e nella pubblicità, come previsto dall'asse 3 del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici.

      3. La presente legge, fatta esclusione per i prodotti della caccia di animali selvatici, si applica ai prodotti provenienti dall'agricoltura destinati a essere commercializzati come prodotti biologici, e in particolare ai seguenti prodotti:

          a) prodotti vegetali, animali non trasformati e animali vivi;

 

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          b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano, di seguito denominati «alimenti trasformati»;

          c) mangimi;

          d) sementi.

      4. La presente legge si applica a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività, comprese quelle di catering, le mense aziendali, la ristorazione istituzionale, i ristoranti o altre simili prestazioni di servizi alimentari:

          a) produzione primaria;

          b) trasformazione di alimenti e di mangimi;

          c) confezionamento, etichettatura e pubblicità;

          d) magazzinaggio, trasporto e distribuzione;

          e) esportazione e importazione;

          f) immissione sul mercato.

      5. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al settore delle produzioni agricole no food ottenute con metodo biologico. Per tale scopo, con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi di cui al presente capo e ai capi II e III, possono essere disciplinate le relative modalità di produzione e di trasformazione.
      6. La presente legge reca norme per il riordino degli istituti di certificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, garantendo la loro obiettività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del medesimo regolamento, e successive modificazioni.
      7. La presente legge reca norme per l'istituzione di un Fondo nazionale destinato alla programmazione della ricerca nel campo dell'agricoltura biologica, nonché a garantire con continuità la promozione e a sostenere la commercializzazione dei prodotti derivanti dell'agricoltura biologica.

 

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      8. La presente legge reca, altresì, norme per l'istituzione e la regolamentazione di distretti biologici per la tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché per la valorizzazione del territorio rurale, anche ai fini turistico-ambientali.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «produzione biologica»: l'impiego di metodi di produzione biologici nell'azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all'etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i princìpi e le norme stabiliti dalla presente legge;

          b) «prodotto biologico»: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica;

          c) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali e la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

          d) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;

          e) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica;

          f) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o riguardano i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3;

          g) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991;

          h) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: qualsiasi organismo cui si

 

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applica la definizione prevista dall'articolo 2, primo paragrafo, numero 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001;

          i) «mangimi»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione prevista dall'articolo 3, numero 4), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

          l) «gruppo d'offerta»: ogni aggregazione di prodotti agricoli biologici costituita al fine di vendere una gamma di prodotti più ampia e merceologicamente differenziata favorendo uno scambio economicamente più favorevole;

          m) «gruppo d'acquisto»: ogni aggregazione di persone costituita al fine di favorire lo scambio di prodotti biologici a un valore più equo ed economicamente vantaggioso.

Capo II
OBIETTIVI E PRINCÌPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Art. 3.
(Obiettivi).

      1. La produzione biologica persegue gli obiettivi di:

          a) produrre, con un sistema di gestione funzionale ed economicamente praticabile dell'attività agricola, un'ampia varietà di prodotti secondo metodi capaci di:

              1) ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente;

              2) mantenere e favorire un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei territori limitrofi alle stesse;

              3) salvaguardare le risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

              4) rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfare,

 

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in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la rispettiva specie;

          b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura.

Art. 4.
(Princìpi generali).

      1. La produzione biologica si basa sui seguenti princìpi:

          a) fare uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici evitando l'impiego di materiali sintetici;

          b) fare uso di sostanze naturali evitando l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;

          c) imporre il divieto dell'uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari quando l'uso di tali OGM risulti inevitabile;

          d) favorire l'adeguamento delle norme che disciplinano la produzione biologica alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi a un concetto univoco di produzione biologica;

          e) massimizzare l'impiego di sementi di origine biologica provenienti dal riutilizzo delle stesse sementi.

Art. 5.
(Princìpi applicabili alla trasformazione di prodotti biologici).

      1. Oltre che sui princìpi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti e

 

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di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti princìpi specifici:

          a) gli alimenti e i mangimi biologici devono essere composti essenzialmente da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;

          b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono vietati; ne è consentito l'utilizzo in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) è vietato l'uso di radiazioni ionizzanti.

Art. 6.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, la cui dotazione annua è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, per una quota almeno pari al 50 per cento del totale, alla ricerca sperimentale da eseguire in laboratori e in centri per la ricerca pubblici.

Art. 7.
(Abolizione dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. Al fine di valorizzare la produzione locale di qualità e di garantire il suo sviluppo all'interno di un filiera corta, è abolita l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti venduti direttamente dalle aziende agricole in regime di produzione biologica.
      2. Allo scopo di rafforzare la filiera corta e il consumo locale dei prodotti biologici di qualità, è abolita l'IVA sui

 

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prodotti biologici venduti nelle mense scolastiche e ai soggetti della ristorazione privata locale.
      3. È abolita l'IVA sui prodotti biologici delle aziende agricole in regime di produzione biologica associate in gruppi di offerta o costituenti un rapporto commerciale con un gruppo d'acquisto.

Capo III
NORME DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 8.
(Norme generali di produzione agricola).

      1. In un'azienda agricola in regime di produzione biologica tutte le attività produttive devono essere gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica o alla conversione all'agricoltura biologica, così come previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91.
      2. Gli agricoltori che adottano la produzione biologica devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.
      3. Nel caso in cui gli agricoltori che adottano la produzione biologica acquistino presso terzi i prodotti che utilizzano per la produzione di alimenti o di mangimi biologici, devono accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.

Art. 9.
(Norme di produzione e di commercializzazione delle sementi).

      1. In conformità a quanto previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, possono essere utilizzati solo sementi o materiali di ri

 

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produzione vegetativa a loro volta ottenuti con il metodo biologico.
      2. Per ottenere la denominazione di semente biologica, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, le sementi devono essere state coltivate per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali, secondo il metodo di produzione biologica stabilito dal medesimo regolamento.
      3. Ai fini della presente legge è ammessa l'autoriproduzione delle sementi biologiche o di materiali di riproduzione vegetativa a loro volta ottenuti con il metodo biologico.
      4. Il controllo e la certificazione delle sementi biologiche sono demandati alle autorità di certificazione di cui all'articolo 10.
      5. Qualora non siano disponibili sementi certificate secondo il metodo biologico, possono essere utilizzate sementi convenzionali, attraverso il regime di deroga, previsto e disciplinato dal regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003.
      6. Al fine di garantire il miglioramento genetico delle sementi, è prevista la realizzazione di un apposito progetto da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la partecipazione degli istituti di ricerca agricola e dei singoli agricoltori, finanziato con una quota pari almeno al 10 per cento del totale delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 6.

Capo IV
CERTIFICAZIONE

Art. 10.
(Sistema e autorità di certificazione).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, è

 

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istituito un sistema di certificazione gestito da apposite autorità, la cui attività è soggetta alla medesima regolamentazione. Le autorità sono istituite per entità territoriali omogenee, corrispondenti alle regioni.
      2. Le autorità di certificazione sono istituite con apposite leggi regionali che ne determinano la composizione e le competenze in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
      3. Al fine di garantire una sicura professionalità, è prevista la presenza di rappresentanti delle organizzazioni operanti nel settore dell'agricoltura biologica all'interno delle autorità di certificazione.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rilascia certificati di conformità o autorizzazioni a utilizzare il proprio marchio di conformità alle norme di produzione biologica agli operatori soggetti al sistema di certificazione che ne facciano richiesta e i cui prodotti rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge.
      5. Per il rilascio del certificato o dell'autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità di cui al comma 4 gli utilizzatori versano un importo il cui ammontare è fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      6. Il sistema di certificazione può autorizzare la concessione di un marchio territoriale nel caso si tratti di distretti biologici istituiti ai sensi dell'articolo 13.
      7. L'autorità di certificazione ha facoltà di prevedere deroghe alle norme di produzione nel rispetto dei princìpi stabiliti dal capo II.
      8. Dal 1o gennaio 2009 sono soppressi tutti gli istituti di certificazione riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 11.
(Autorità di certificazione sulla ristorazione).

      1. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite autorità di certificazione con il compito di accertare il rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti della

 

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ristorazione che usufruiscono della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10.
      2. Le autorità di cui al comma 1 hanno natura giuspubblicistica e sono costituite con apposite leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne regolano il numero, la composizione e le competenze.
      3. Le autorità di cui al comma 1 sono composte da soggetti dotati di adeguata professionalità ed esperienza in agricoltura, in medicina veterinaria e nel settore igienico-sanitario.
      4. Le autorità di cui al comma 1 hanno il potere di sospendere o di revocare la certificazione di agricoltura biologica di cui al medesimo comma 1.

Art. 12.
(Sistema di controllo).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, realizza un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità al disposto dell'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, è l'autorità competente responsabile per l'esecuzione dei controlli nell'ambito del sistema di controllo.

Capo V
DISTRETTI ED ELENCO NAZIONALE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Art. 13.
(Istituzione dei distretti biologici).

      1. Sono istituiti i distretti biologici, in analogia a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, per i distretti industriali.

 

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      2. Il distretto biologico è istituito su richiesta di due o più comuni presso i quali la produzione agricola è per almeno il 70 per cento condotta in conformità alle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e della presente legge.
      3. Il distretto biologico può richiedere la certificazione di cui all'articolo 10, previa autorizzazione da parte della competente autorità di certificazione.
      4. All'interno del distretto biologico è vietata ogni forma di coltivazione di OGM.
      5. È inoltre vietata la coltivazione di OGM in territori confinanti con il distretto per una distanza di 100 chilometri.

Art. 14.
(Elenco nazionale dei produttori biologici).

      1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'elenco nazionale dei produttori biologici. L'elenco è articolato in sezioni diverse, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire propri elenchi di produttori biologici, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.
      3. I produttori compresi negli elenchi di cui al comma 2, ove istituiti, devono essere registrati anche nell'elenco nazionale di cui al comma 1; a tale fine, la regione o provincia autonoma interessata comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i nominativi dei produttori presenti nel proprio elenco e i relativi aggiornamenti.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 15.
(Libera circolazione dei prodotti biologici).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può, per motivi

 

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concernenti il metodo di produzione, l'etichettatura o l'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici che sono conformi alle disposizioni della presente legge.

Art. 16.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.
      3. Nel caso in cui determinate disposizioni contenute nella presente legge contrastino con quelle previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e nelle more dell'adozione da parte dell'Unione europea di nuove norme, continuano ad applicarsi le norme previste dal medesimo regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.
      4. Le regioni, nelle materie di propria competenza, disciplinano le norme della presente legge secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla medesima legge.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.
      6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge.
      7. Ai fini del comma 6, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

 

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n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a uniformare le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di produzione biologica ai princìpi e alle norme stabiliti dalla presente legge.


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