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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2272-bis-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis del Governo, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
premesso che le finalità complessive del provvedimento, individuabili nella promozione della concorrenza, nello sviluppo dei mercati e nella tutela di consumatori e utenti, rientrano nella materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
considerato che le singole disposizioni del provvedimento sono altresì riconducibili ad una pluralità di materie di competenza esclusiva statale, contemplate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare: «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «sistema tributario e contabile dello Stato» (lettera e)); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (lettera g)); «ordinamento civile» (lettera l)); «previdenza sociale» (lettera o)); «pesi, misure e determinazione del tempo» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (lettera r));
considerato che rilevano altresì le materie «promozione e organizzazione di attività culturali», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «professioni», «grandi reti di trasporto e di comunicazione», «commercio con l'estero» e «governo del territorio», attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
considerato, in particolare, che l'articolo 6 del provvedimento in esame è prevalentemente volto a creare le condizioni per la realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore del trasporto ferroviario mediante una serie di princìpi indicati al comma 1 ed è pertanto anch'esso riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
considerato infine che l'articolo 8, in quanto volto a prevedere incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, finalizzato a favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione, appare anch'esso riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli altri aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), nel modificare la disciplina vigente, relativa al sistema di risarcimento diretto in materia di assicurazioni private, stabilisce che debbano essere stabiliti i limiti e le condizioni non solo di risarcibilità dei danni accessori, ma anche delle spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale;
rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 27 eliminano l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle società a responsabilità limitata l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese dell'elenco dei soci delle stesse società, disegnando un nuovo sistema di pubblicità relativo alle quote sociali ed al loro trasferimento basato unicamente sulla loro iscrizione nel registro delle imprese;
rilevato altresì che l'articolo 36, comma 1, sopprime il regime giuridico dei cosiddetti beni mobili registrati e conseguentemente il pubblico registro automobilistico, prevedendo che a questi si applichino le disposizioni generali di cui all'articolo 812 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 36 in ordine alla registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento;
ritenuto che la nuova disciplina giuridica di cui all'articolo 36 faccia venir meno l'esigenza di certezza giuridica del regime degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con possibile pregiudizio per gli utenti, che avranno minori garanzie di fronte a possibili frodi;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 8-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la lettera a) del comma 1;
b) valuti la Commissione di merito se la nuova disciplina di cui all'articolo 27 comporti limitazioni all'esercizio dei diritti dei soci in caso di assemblea precedente al perfezionamento degli adempimenti ivi previsti;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 36.
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato come il provvedimento si proponga l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo economico del Paese, attraverso un insieme articolato di interventi, sia sul piano della tutela della concorrenza, sia sul piano della tutela dei consumatori, sia su quello della riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi;
evidenziato come l'intervento legislativo si ponga in significativa consonanza con le misure già introdotte nel corso del primo anno di legislatura al fine di incrementare il livello di apertura concorrenziale di molti settori dell'economia nazionale, proseguendo in quel processo di liberalizzazione che costituisce uno degli elementi qualificanti del programma di Governo;
segnalata l'opportunità proseguire lungo tale piano di azione, al fine di estendere ulteriormente la portata delle misure di liberalizzazione e di proseguire negli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa, dedicando, in tale contesto, particolare attenzione al settore tributario, al fine di migliorare la qualità dei rapporti tra Fisco e contribuenti e di contribuire in tal modo ad assicurare un più elevato livello di ottemperanza agli obblighi tributari;
evidenziato favorevolmente il contenuto dell'articolo 21, il quale si pone l'obiettivo di ampliare la partecipazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari nel capitale delle società, al fine di ridurre la dipendenza delle imprese stesse dal capitale di debito, in un'ottica di modernizzazione del sistema produttivo nazionale che appare decisivo per superare molte degli ostacoli alla crescita del sistema economico del nostro Paese;
condivisa la finalità, posta a fondamento dell'articolo 32, recante la nullità delle cosiddette clausole di massimo scoperto, di proseguire gli interventi legislativi già adottati del Governo per riequilibrare i rapporti tra risparmiatori e sistema bancario e favorire una migliore trasparenza delle condizioni contrattuali, in un'ottica di rafforzamento e modernizzazione del sistema finanziario nazionale nel suo complesso;
valutato positivamente l'obiettivo della norma di delega di cui all'articolo 33, relativa alla modernizzazione degli strumenti di pagamento, al fine di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, nonché di favorire la trasparenza delle transazioni finanziarie, che può costituire uno strumento utile per il contrasto all'evasione fiscale ed ai fenomeni del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, nonché al finanziamento delle attività terroristiche;
sottolineata l'esigenza che la riforma del regime giuridico dei veicoli, da tempo attesa e certamente necessaria, venga realizzata ponendo la necessaria attenzione a tutti gli aspetti di criticità che tale intervento comporta, al fine di contemperare gli obiettivi di snellimento burocratico con quello di garanzia delle transazioni, di tutela dei contraenti e di protezione della sicurezza della circolazione;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 8-bis, valuti la Commissione di merito se non sia prematuro intervenire sul testo del Codice delle assicurazioni relativamente alla disciplina dell'indennizzo diretto, la quale è entrata in vigore solo il 1o febbraio scorso, senza aver potuto ancora approfondire gli effetti di tale disciplina;
b) con riferimento all'articolo 19-bis, il quale prevede l'introduzione di un regime fiscale agevolato per i prodotti del commercio equo e solidale che rispettino i criteri stabiliti dalle organizzazioni di certificazione, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le definizione delle tipologie e delle modalità di attuazione delle predette agevolazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente la previsione agevolativi, la quale risulta del tutto indeterminata, nonché di prevedere che, ai fini IVA, l'applicazione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione da parte dell'Unione europea;
c) con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera a), la quale prevede l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di società di capitali sottoscritto o acquistato da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ovvero la possibilità di dedurre dal
d) con riferimento all'articolo 21-bis, il quale delega il Governo ad introdurre agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei gestori attualmente in regime di locazione, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze generate dalle cessioni dei predetti immobili siano assoggettate ad imposta sostitutiva in misura pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell'IRAP, valuti la Commissione di merito se tale agevolazione, la quale si applica direttamente ai soggetti venditori degli immobili, sia effettivamente in grado di produrre effetti di incentivazione nei confronti dei soggetti gestori degli alberghi che acquistano gli immobili; valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la formulazione della norma, prevedendo che, ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, tali cessioni sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento;
e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifici strumenti di agevolazione, anche di carattere tributario, volti a sostenere gli imprenditori del settore alberghiero operanti in centri termali i quali risultano coinvolti da tempo da un grave stato di crisi;
f) con riferimento all'articolo 32-sexies, il quale inserisce nel corpo dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 una norma interpretativa, volta a chiarire che l'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali per i finanziamenti a medio e lungo termine, prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si applica anche nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda la facoltà, per il debitore, di recedere dal rapporto in ogni momento, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare tale disposizione con quella di cui all'articolo 32-quinquies, la quale apporta al medesimo articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 una modifica sostanzialmente analoga;
g) con riferimento all'articolo 33, comma 1, contenente disposizioni di delega per la modernizzazione degli strumenti di pagamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere maggiormente conto, con particolare riguardo ai criteri indicati nella lettera h), delle competenze attribuite dall'ordinamento attuale alla Banca d'Italia, anche quale componente del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, anche al fine di assicurare il coordinamento tra le varie autorità operanti nel settore, nonché di prevedere che l'esercizio della delega avvenga in coerenza con la direttiva dell'Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno, approvata dal Parlamento europeo il 24 aprile 2007;
h) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera a) la quale indica, tra i criteri di delega per la modernizzazione degli strumenti di pagamento, la progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in quanto la nozione di «moneta elettronica», che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h-ter), del Testo unico bancario, indica un «valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente», appare utilizzata in senso atecnico, escludendo, ad esempio, dalla disciplina in esame le carte di credito;
i) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b), la quale prevede la graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni, e ad altri soggetti appartenenti a «specifiche categorie economiche», valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in considerazione dell'eccessiva genericità, ai fini dell'esercizio della delega, dell'espressione «specifiche categorie economiche», comprendendo in tale categoria anche le imprese di investimento;
l) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera e), la quale prevede l'introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in quanto anche in questo caso la nozione di «moneta elettronica» appare utilizzata in senso atecnico, nonché di chiarire il meccanismo che dovrà consentire l'introduzione di incentivi ad invarianza del gettito;
m) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera f), la quale dispone la revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, prevedendo la revisione, in termini più favorevoli, del trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire come sia possibile coniugare l'obiettivo di rendere più favorevole il trattamento tributario con quello di assicurare, al contempo, l'invarianza del gettito;
n) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera m), la quale dispone che si debba prevedere l'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi
o) con riferimento al comma 6 dell'articolo 33, il quale dispone che le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi emanati in forza delle deleghe in esso contenuto debbano essere adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto, ai fini del necessario coordinamento dell'azione normativa e regolamentare, il ruolo attualmente svolto dalla Banca d'Italia e riconosciuto dalle stesse disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, il quale prevede, agli articoli 38 e 62 il coinvolgimento della Banca d'Italia in materia di pagamenti informatici, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi;
p) con riferimento all'articolo 33-bis, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i servizi indicati nella disposizione siano forniti dall'Agenzia del territorio, di norma, in via telematica;
q) con riferimento all'articolo 38, il quale disciplina la tassazione degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti su veicoli, in conseguenza dell'abolizione del pubblico registro automobilistico, disposta dall'articolo 36 del disegno di legge, e dell'obbligo, previsto dallo stesso articolo, di registrare i suddetti atti nell'archivio nazionale dei veicoli, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, prevedendo che l'imposta di trascrizione, continui ad applicarsi «alla registrazione degli atti», piuttosto che agli atti stessi, nonché di individuare con precisione il momento a decorrere dal quale la predetta imposta si applicherà in conseguenza della registrazione degli atti nell'archivio nazionale dei veicoli, anziché per le formalità eseguite nel pubblico registro automobilistico, di cui si dispone l'abolizione.
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2272-bis, come modificato dagli emendamenti approvati,
premesso che l'introduzione dell'articolo 23 nel testo in esame non appare coerente con la riforma complessiva dello spettacolo dal vivo in corso di definizione da parte del Governo e risulta altresì penalizzante delle imprese operanti nel settore, visto che si troverebbero a perdere i contributi ad esse riconosciute dal Fondo unico dello spettacolo;
evidenziato che appare invece necessario non penalizzare l'attività di fondazioni museali e enti teatrali che rappresentano realtà di prestigio per il Paese dal punto di vista culturale, scientifico, tecnologico e di ricerca;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario che la normativa prevista all'articolo 23 sia coerente con la legislazione vigente in materia di interventi a sostegno dello spettacolo dal vivo e non contrasti altresì con la disciplina di riforma complessiva del settore, in corso di predisposizione da parte del Governo;
2) risulta altresì necessario prevedere che, all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006, dopo le parole: «per l'ambiente» siano aggiunte le seguenti: «alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, alla Fondazione La Triennale di Milano, all'Ente teatrale italiano».
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2272-bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla X Commissione;
considerato che esso costituisce una nuova tappa delle politiche delle liberalizzazioni finalizzate a rilanciare la crescita dell'economia e a portare concreti, consistenti vantaggi ai cittadini con l'apertura del mercato alla concorrenza e la tutela dei consumatori e la semplificazione degli adempimenti amministrativi;
preso atto del contenuto di numerose disposizioni, già inserite nel disegno di legge originario, che intervengono su materie di particolare interesse per la VIII Commissione;
rilevato che la Commissione di merito ha apportato significative modifiche al testo originario del provvedimento, sulle quali è stato possibile svolgere solo un limitato approfondimento;
auspicato che all'interno dell'articolo 7, relativo alle innovazioni nel settore del trasporto pubblico locale, possano trovare collocazione anche interventi finalizzati a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, nell'ambito di quelle misure che lo stesso Ministro dei trasporti, nella sua recente audizione di fronte alle Commissioni riunite VIII e IX, ha prospettato come possibili linee di intervento per fronteggiare le problematiche che il settore dei trasporti in ambito urbano pone in relazione al fenomeno dei cambiamenti climatici;
osservato che, in relazione all'articolo 20, occorre che le previste misure di semplificazione non allentino in alcun modo il sistema di prevenzione degli incendi, sistema che al contrario bisogna rafforzare, in coerenza con gli indirizzi in via di approvazione in sede europea, rimarcando l'importanza del vincolo del rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività espressamente posto al legislatore delegato dal comma 1 dello stesso articolo 20 e intensificando, al contempo, il regime dei controlli e delle ispezioni, a partire da quelli all'interno dei luoghi di lavoro;
considerato che il combinato disposto dell'articolo 36 (che prevede la soppressione del PRA) e dell'articolo 39 non risulta coordinato con il contenuto della direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e del decreto legislativo n. 149 del 2006, che si pongono il fine di garantire con assoluta certezza la «tracciabilità» dei veicoli a fine vita, atteso anche che, fino ad oggi, dal regime della registrazione dei veicoli dipendeva, da un lato, il corretto svolgimento delle attività relative allo smaltimento e riciclo, in qualità di rifiuti, dei veicoli a fine vita e, dall'altro, l'efficace esercizio dei doveri di vigilanza e di contrasto dei fenomeni di abbandono nell'ambiente dei veicoli a fine vita, posti in essere sia da singoli che, soprattutto, da organizzazioni criminali;
rilevato, infine, che l'articolo 41-bis introduce una innovativa disposizione che prevede l'adozione di una legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, con la quale recepire le segnalazioni, i pareri e le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
esprime
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 20, sia integrato il comma 1 con l'estensione del principio ivi fissato del mantenimento dei livelli di sicurezza per la
b) all'articolo 39, sia inserito un periodo del seguente tenore: «con i medesimi regolamenti è assicurato il coordinamento delle disposizioni in materia di certificazione per i veicoli fuori uso con la direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e con il decreto legislativo n. 209 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di stabilire in modo esplicito che, dopo la soppressione del PRA, è assicurata la tracciabilità dei veicoli a fine vita e sono definite le modalità di disciplina della cessazione della circolazione dei veicoli per demolizione e del loro trattamento come rifiuti»;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'articolo 41-bis, relativo alla legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, contempli anche la possibilità di recepire le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in conformità con i principi delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici, che assicurano adeguati meccanismi di tutela della concorrenza in tale specifico mercato.
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2272-bis, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi di rilevanza nazionale» e risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,
ricordato che un'attenta analisi dei contenuti del provvedimento conduce a ritenere che il rilievo, anche quantitativo, delle norme che appaiono riferite a materie riconducibili alla competenza della IX Commissione (Trasporti), è molto significativo e che ciò aveva indotto quest'ultima ad elevare un conflitto di competenza per ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite, in sede referente, del disegno di legge in oggetto,
preso atto, in proposito, che il Presidente della Camera ha confermato l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla sola X Commissione e che ciò rende ancora più opportuno che il presente parere, reso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, sia attentamente vagliato dalla Commissione di merito, ai fini dello svolgimento di un'istruttoria legislativa effettivamente approfondita anche sulle norme più direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della IX Commissione,
passando quindi ai contenuti del disegno di legge, si segnalano talune forti perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 (componentistica dei veicoli a motore), 5 (liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili), 7 (disposizioni in materia di trasporto innovativo), 35 (portabilità della targa dei veicoli), 36 (regime giuridico degli autoveicoli e dei motoveicoli), 37 (mobilità del personale del pubblico registro automobilistico, a seguito dell'abolizione di tale struttura amministrativa), 39 (regolamenti di attuazione dei predetti articoli 36 e 37), 40 (sanzioni in materia di circolazione dei veicoli) e 41 (attuazione dei predetti articoli da 35 a 40 e modificazioni al codice della strada), anche alla luce della documentazione trasmessa alla IX Commissione da parte di diversi operatori del settore dei trasporti (ACI, Taxi italiano, UNASCA, organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazione sindacale dei dirigenti dell'ACI),
si rileva, in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice dei veicoli e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, che appare necessario limitarne l'ambito applicativo ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, al fine di evitare che lavori incidenti sulla struttura e sulle caratteristiche di omologazione di mezzi circolanti, che rilevano sempre ai fini della sicurezza, siano effettuati senza preventivi controlli della pubblica amministrazione competente;
sempre con riguardo all'articolo 3, appare altresì necessario adeguare il contenuto normativo del comma 4 alla ratio della disposizione che, come già accennato, consente modifiche sui veicoli senza visita e prova solo se queste non sono di carattere strutturale, limitando quindi l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;
non appare poi congrua, al comma 5 dello stesso articolo 3, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, atteso che il permanere, in taluni casi, delle verifiche di competenza degli uffici provinciali della Direzione generale per la motorizzazione del
quanto all'articolo 5, va sottolineato che:
a) l'ENAC, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, già vigila sulla liberalizzazione dell'handling ed è tenuto ad informare il Ministro semestralmente;
b) il processo di liberalizzazione scatta automaticamente al raggiungimento delle soglie di traffico previste dalla norma;
c) l'imposizione di misure correttive costituisce attività di amministrazione attiva da parte di ENAC e perciò assegnarne al Ministero il controllo genera una inutile sovrapposizione;
d) già ora il rilascio della concessione totale prevede investimenti da parte dei gestori aeroportuali e la vigilanza dell'ENAC sulle tariffe applicate;
considerato che all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, andrebbe chiarito se si tratti o meno di servizi pubblici di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9 posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni,
rilevato inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 7 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, senza che ciò assicuri - come invece appare opportuno - che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino e oltre i 9 posti,
con riferimento poi all'intero Titolo V del provvedimento, in cui sono raccolti gli articoli da 35 a 41 in materia di semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli, la Commissione rappresenta gli orientamenti di seguito riportati:
a) l'articolo 35 si limita ad istituire il regime personale della targa dei veicoli, non recando tuttavia la necessaria disciplina di dettaglio, che dovrebbe riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti: l'attacco e il distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, le targhe già assegnate e circolanti, l'abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore, l'eventuale personalizzazione, la dismissione della targa in capo al proprietario, nonché i casi di furto e smarrimento;
b) la formulazione dell'articolo 36, comma 2, che prevede che gli atti relativi ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovrebbe essere integrata affinché l'ambito di applicazione della disposizione ricomprenda, in modo esplicito, tutte quelle ipotesi non riconducibili alle sole fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia ma che incidono sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo, affinché possa continuare ad essere assicurata la certezza delle responsabilità civilistiche, amministrative, tributarie, anche con riferimento alla regolare notifica delle violazioni;
c) atteso che l'articolo 37, nel prevedere che al personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico (PRA) si applichino le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, appare non tenere conto dell'elevata professionalità da sempre riconosciuta ai lavoratori addetti al pubblico registro automobilistico, si pone l'esigenza di prevedere una diversa modalità di ricollocazione di tale personale, che potrebbe essere trasferito, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;
d) l'articolo 39, nel disporre l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, non specifica tuttavia che tale attività normativa secondaria deve ricomprendere anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché la previsione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli, e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;
e) peraltro, lo stesso articolo 39 si limita a prevedere solo un «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, laddove appare invece necessario, alla luce delle rilevanti innovazioni introdotte dal Titolo V del disegno di legge n. 2272-bis, autorizzare il Governo a procedere ad una più complessiva integrazione di tale atto normativo, unitamente alla novellazione - per le parti in cui ciò sia ritenuto necessario - anche del Decreto del Presidente della Repubblica 16
f) data la delicatezza della materia della circolazione giuridica dei veicoli, che ha evidenti riflessi di ordine pubblico e di tutela dei diritti, appare inoltre opportuno esplicitare - sempre con riferimento all'articolo 39 - il principio in base al quale l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli, procedura cui partecipano, per inciso, anche i privati attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista, debba comunque avvenire in una cornice di imparzialità e indipendenza e, quindi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese;
g) all'articolo 41, comma 1, lettera e), non appare giustificato l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto la previsione ivi contenuta, in forza della quale «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri», oltre a sancire un principio fondamentale che regola l'immissione in circolazione dei veicoli, non pare porsi in contrasto con la previsione di cui all'articolo 36, comma 2, del disegno di legge in esame, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare altresì congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 1, sia limitato ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, l'ambito di applicazione della disposizione che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo
2) all'articolo 3, comma 4, sia limitata l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;
3) all'articolo 3, comma 5, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, sia sostituita dalla previsione che la medesima disposizione, che è volta a sanzionare tutte le modifiche apportate ai veicoli senza collaudo, non si applichi alle modifiche consentite senza visita e prova introdotte dal provvedimento in esame;
4) sia soppresso l'articolo 5;
5) all'articolo 35, che istituisce il regime personale della targa dei veicoli, sia altresì prevista - all'uopo rinviando ad uno dei regolamenti di cui all'articolo 39 - un'adeguata disciplina di dettaglio, con particolare riguardo alle modalità di applicazione della nuova normativa alle targhe già assegnate e circolanti, nonché alla regolamentazione dei casi di attacco e distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, di abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore del veicolo, di eventuale personalizzazione della targa e di dismissione, furto e smarrimento della targa stessa;
6) all'articolo 36, l'ambito di applicazione del comma 2, che attualmente prevede che gli atti relativi ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli, sia ampliato al fine di ricomprendere, in modo esplicito, anche tutte le ipotesi che, pur non essendo riconducibili alle fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia dei veicoli, sono comunque suscettibili di incidere sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo;
7) all'articolo 37, in luogo dell'applicazione al personale dell'ACI, già adibito al funzionamento del PRA, delle disposizioni in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni sia invece previsto il trasferimento di tale personale, attraverso un processo di concertazione con le organizzazioni sindacali, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;
8) all'articolo 39, sia specificato che gli emanandi regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, rechino anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché l'indicazione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;
9) allo stesso articolo 39, in luogo del mero «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sia invece prevista un'autorizzazione al Governo a procedere ad una più complessiva integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, nonché - ove occorra - del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada;
10) sempre con riferimento all'articolo 39, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese, sia esplicitato il principio che anche l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;
11) all'articolo 41, comma 1, lettera e), sia soppressa l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto tale disposizione appare congrua anche rispetto alla nuova disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del già richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992;
12) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare infine congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione.
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia chiarito se i servizi oggetto della disposizione siano o meno di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9 posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni;
b) all'articolo 7, comma 3, il rinvio ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo sia accompagnato dall'esplicita previsione che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino a 9 posti e oltre i 9 posti.
La XI Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2272 bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che il provvedimento è volto a promuovere la competitività del sistema produttivo, e quindi del sistema economico nazionale, intervenendo in tre settori tra loro connessi: l'apertura del mercato alla concorrenza, la tutela dei consumatori e la riduzione e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;
preso atto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione che ha visto interventi di diversi gruppi parlamentari;
rilevato che l'articolo 19 reca disposizioni volte a semplificare la procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento mediante il ricorso all'autocertificazione del proprietario e del gestore dell'impianto, previa attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato, e salva comunque la possibilità di successive verifiche tecniche a campione da parte dell'ASL;
rilevato che l'articolo 20 reca la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI);
ritenuto che il meccanismo dell'autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, condivisibile sotto il profilo dell'obiettivo della semplificazione burocratica, non consente adeguate garanzie sul piano della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
considerato altresì che risulta all'esame del Senato il testo del disegno di legge recante la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (A.S. 1507) , nel cui ambito potrebbero trovare una più opportuna collocazione le disposizioni in materia di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, alla luce della stretta connessione con il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro;
preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo in ordine all'opportunità della soppressione dell'articolo 19, rese in Commissione nella seduta del 24 aprile 2007;
considerato che l'articolo 36, comma 3, reca l'abolizione del pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
considerato che l'articolo 37 dispone per il personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di eccedenze di personale, di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità del personale delle pubbliche amministrazioni;
rilevato che attualmente le spese del personale ACI gravano sul bilancio autonomo dell'ente che non figura tra gli enti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato;
rilevato che, alla luce dell'autonomia di bilancio dell'ente, l'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, non si tradurrebbe in uno spostamento all'interno della spesa complessiva prevista per il personale pubblico dal bilancio dello Stato, ma in nuove assunzioni, con conseguenti oneri per la finanza pubblica;
rilevato il nesso tra la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, relativo all'abolizione del pubblico registro automobilistico, e la disposizione di cui all'articolo 37 in materia di personale dello stesso pubblico registro automobilistico;
rilevata infine la necessità di considerare l'abolizione del pubblico registro automobilistico e la condizione del personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento dello stesso, nell'ambito di una revisione organica dell'ente;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) sopprimere l'articolo 19 in quanto prevede un meccanismo di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, che è da ritenere in contrasto con l'esigenza di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) sopprimere l'articolo 37 in quanto risulta necessario inquadrare l'intervento normativo sul personale dell'Automobile Club d'Italia e delle società collegate, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, in un ambito di riforma generale dell'ente, anche alla luce dei riflessi sulla finanza pubblica dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al suddetto personale,
e con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare le disposizioni in materia di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) nell'ambito di una revisione organica della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis Governo recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime:
con le seguenti condizioni:
a) sia soppresso l'articolo 2-bis;
b) sia soppresso l'articolo 19.
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis recante «Misure urgenti per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale»
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2272, in corso di esame presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale»;
considerate le finalità complessive del provvedimento, riconducibili alla promozione della concorrenza, allo sviluppo dei mercati ed alla tutela dei consumatori e utenti, per cui risultano, le disposizioni del testo, prevalentemente connesse alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che rientra nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 2 del testo recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;
rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le previsioni relative all'articolo 4, in materia di distribuzione del GPL, e dell'articolo 8, avente ad oggetto incentivi per le imprese operanti nel settore del gas;
considerato che le previsioni di cui al titolo II (articoli dal 9 al 18), che disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, afferiscono a profili ascrivibili all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni ed alla tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, alla lettera m) ed alla lettera n) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; e che, ai sensi dell'articolo 18 del testo, si rinvia ad accordi ed intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata l'adozione di misure idonee a garantire la piena operatività del nuovo regime e l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi delle regioni e dello Stato;
rilevato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, relativo alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto riguarda gli articoli 5, 6 e 7 del testo, recanti misure in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto locale innovativo;
considerato che gli articoli 19, 20, 22 e dal 24 al 27 del testo in esame, che pongono specifiche disposizioni volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché le previsioni di cui agli articoli dal 35 al 39, recanti norme in materia di semplificazione del regime di circolazione giuridica dei veicoli, appaiono riconducibile al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»);
considerato che l'articolo 23, che pone specifiche disposizioni a favore delle imprese dello spettacolo, risulta connesso al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) («tutela dei beni culturali»);
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 32, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, e quelle recate dall'articolo 33, che disciplina i mezzi di pagamento, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»);
considerato che l'articolo 34, recante norme a favore delle famiglie di invalidi civili minori, incide sui profili di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o) («previdenza sociale»);
valutato che il testo, nel titolo III, contempla disposizioni in materia di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n);
rilevato che, con riferimento alle norme che intervengono su materie non riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8), appare necessario verificare la compatibilità con le previsioni di cui al sesto comma dell'articolo 117
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 comma 4, che sia salvaguardata la competenza di regioni ed enti locali a disciplinare nel dettaglio le attività di distribuzione di carburanti;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le materie non ascrivibili alla esclusiva competenza statale, quali quelle disciplinate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, siano sottoposte alla potestà regolamentare regionale, in conformità alle previsioni di cui al sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 42, relativo alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.
(Parere espresso il 18 aprile 2007)
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis Governo, in corso di esame presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», testo risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge C. 2272 Governo, deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007;
considerati gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, quali la promozione della concorrenza, lo sviluppo dei mercati e della tutela dei consumatori e utenti, in relazione ai quali le disposizioni del testo risultano prevalentemente connesse a profili afferenti alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevata la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, secondo cui le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti;
considerato che nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali rientra la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 2 recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;
rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-Regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le disposizioni di cui all'articolo 4 relative alla distribuzione del GPL ed agli incentivi per le imprese operanti nel settore del gas;
valutato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguardante la competenza concorrente Stato-Regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto attiene alle disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 7, recanti misure, rispettivamente, in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto locale innovativo;
rilevato che l'articolo 7, comma 1, prescrive in particolare che gli enti locali, in adesione alle finalità di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni anche a favore di soggetti ed aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di trasporto innovativo;
considerato che le specifiche disposizioni tese alla semplificazione degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, cui si riferisce in particolare l'articolo 17, impongono, ai fini dell'esercizio della delega ivi prevista, l'individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione; e che le previsioni di cui agli articoli dal 35 al 39, recanti norme in materia di semplificazione del regime di circolazione giuridica dei veicoli, appaiono riconducibili al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»);
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 32, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, e quelle recate dall'articolo 33, che disciplina i mezzi di pagamento, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»);
considerata la previsione di cui all'articolo 42-bis, che dispone l'applicabilità del testo in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 42, relativo alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.
(Parere espresso il 17 maggio 2007)
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti. | 1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, tributarie in materia di accisa, igienico-sanitarie, di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale, di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti. Negli orari di apertura dell'esercizio è comunque sempre consentita la vendita di tutti i prodotti e servizi abbinati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti né alle limitazioni di cui al comma 1. | 2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti ed a contingentamenti numerici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. | 3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. | 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Al fine di agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante tenendo conto della sua specificità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità ed un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonché di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti, all'attività di panificazione si applicano gli articoli 11, commi 4 e 5, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti: | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) agente di affari in mediazione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) agente immobiliare; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) agente d'affari; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) agente e rappresentante di commercio; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) mediatore marittimo; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) spedizioniere; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) raccomandatario marittimo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica | 5. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204. | 6. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478. | 7. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442. | 8. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135. | 9. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica. | 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di trascrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Resta fermo per coloro che svolgono, o intendono svolgere, le attività di cui al comma 1, l'obbligo di iscriversi all'ente di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. I commi secondo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione; b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura degli uffici provinciali dalla citata Direzione generale per la motorizzazione, che devono | 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale; b) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti; c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera a). Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad apportare all'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo. 4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. | dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.
2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo. 3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea. 4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II». 2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti». 3. Le disposizioni dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 2 del medesimo articolo 78. Alla medesima data entra in vigore il comma 2 del presente articolo ed è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente: «Art. 16-bis. - (Locazione dei serbatoi di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
| 1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente: «Art. 16-bis. - (Misure per la distribuzione di GPL). - 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha il diritto, o, se richiesto, l'obbligo, di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio.
7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dal citato testo unico n. 380 del 2001.
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo».
1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, recante disposizioni sui misuratori di gas, deve intendersi nel senso che i sistemi di misura per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas naturale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme di materia di controllo metrologico resta assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che indicano altresì i soggetti incaricati del controllo.
1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.
1. Il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi presenta al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
c) alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
d) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.
1. La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.
Identico.
1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.
1. Gli enti locali, ai fini dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni in favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di servizi di trasporto innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intende la diffusione di servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie d'utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni devono favorire: l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, la sostituzione, con incentivi, dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici.
a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
a) all'elencazione dei servizi offerti, alle specifiche categorie di utenza alle quali si rivolgono ed alla tipologia dei veicoli da utilizzare;
b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;
b) agli obblighi di servizio, all'individuazione di tariffe differenziate per l'utenza con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile;
c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e smistamento delle richieste mediante call center, rete internet e telefonia mobile;
d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
d) identica;
e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.
e) identica;
f) alle condizioni contrattuali, quali orario di lavoro, compenso minimo, competenze, che devono avere i conducenti dei mezzi.
5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.
5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4. Nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, gli enti locali possono prevedere sanzioni amministrative che vanno dalla semplice sanzione pecuniaria alla revoca dell'autorizzazione.
1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.
Identico.
1. All'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
Soppresso.
1. Le dichiarazioni e le domande di cui al presente capo sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato «sportello unico».
Soppresso.
1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi nei casi in cui le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge richiedano una o più dichiarazioni o autorizzazioni.
Soppresso.
1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 è esclusa per i profili attinenti:
a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;
b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.
2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì:
a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;
c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;
d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio.
Soppresso.
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 10, la dichiarazione di conformità è corredata anche delle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica.
a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;
b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:
«02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».
Soppresso.
1. L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con apposita
Soppresso.
1. A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui al presente capo, anche successive al rilascio del cer-tificato di cui all'articolo 13, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni del presente capo, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Soppresso.
1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di
a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European
b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;
b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario ed in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;
c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione.
c) identica;
d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
3. Identico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
a) identica;
b) individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine;
b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).
c) identica.
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Identico.
Soppresso.
1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.
1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati
1. Al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, la lettera e.5) è sostituita dalla seguente:
«e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers e case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, realizzate in conformità alla vigente disciplina edilizia e urbanistica, purché tali mezzi conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e alle reti tecnologiche, siano connessi agli impianti della rete fognaria o a un depuratore e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva;».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;
a) identica;
c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
c) identica;
d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
d) identica;
e) individuzione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse.
e) identica;
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
2. Identico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a
1. Identico.
a) per le società di capitali, applicazione di un'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;
a) per le società di capitali, applicazione di un aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non superiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Identico.
1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006,
a) le plusvalenze generate dalla cessione dei predetti immobili o dalla cessione di aziende comprendenti i predetti immobili possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, delle imposte dirette e dell'Irap, se dovuta, e sono assoggettate a tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale;
b) in corrispondenza alle operazioni di cui alla lettera a), i dividendi distribuiti ai soci da parte della società cedente gli immobili o le aziende di cui alla lettera a) concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) per quanto non previsto espressamente dal presente comma, si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, in quanto compatibili.
2. Le eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. L'erogazione degli incentivi pubblici di qualsiasi tipo e natura alle imprese deve essere effettuata agli aventi diritto nei termini previsti dalle normative in base
1. All'articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2513, l'obbligo previsto dal secondo comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita».
2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata.
1. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
1. All'articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
«Le società cooperative devono essere iscritte nell'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del presente codice, e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del presente codice».
2. La presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione all'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile.
«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.
1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché quelli che operano nel campo dei servizi, o beni, culturali, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.
1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.
Identico.
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.
1. Identico.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo codice, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1. Identico.
«Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è con
2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, comprese le operazioni telematiche, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
1. Ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
Identico.
«Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei modi previsti dal secondo comma.
2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
3. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro. La finalità del Fondo è quella di favorire, ai fini della competitività dei settori interessati, l'acquisizione in forma associata di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
1. Identico.
1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:
a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura
b) gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;
c) nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso.
2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano degli stessi servizi.
1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due anni successivi.
1. L'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è sostituito dal seguente:
«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.2006/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;
h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui alla parte II, titolo III, capo II.
1. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso
a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione.»;
b) nel secondo periodo, le parole: «La disposizione del periodo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei periodi precedenti».
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis.1 L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento».
1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della
«12-bis. I proprietari dell'immobile ipotecato concedono al soggetto finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del credito ed entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato é concesso anche nell'interesse del mandatario, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di scadenza del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito e dell'intenzione di vendere deve farsi almeno sessanta giorni prima della vendita agli eredi del mandatario. In caso di eredità giacente la vendita deve essere autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
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