Frontespizio Pareri Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2272-bis-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2272-bis-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(RUTELLI)

dal ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali

e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

e con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272, deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007)

(Relatore: LULLI)


NOTA:  La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 17 maggio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2272-bis. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis del Governo, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            premesso che le finalità complessive del provvedimento, individuabili nella promozione della concorrenza, nello sviluppo dei mercati e nella tutela di consumatori e utenti, rientrano nella materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            considerato che le singole disposizioni del provvedimento sono altresì riconducibili ad una pluralità di materie di competenza esclusiva statale, contemplate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare: «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «sistema tributario e contabile dello Stato» (lettera e)); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (lettera g)); «ordinamento civile» (lettera l)); «previdenza sociale» (lettera o)); «pesi, misure e determinazione del tempo» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (lettera r));

            considerato che rilevano altresì le materie «promozione e organizzazione di attività culturali», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «professioni», «grandi reti di trasporto e di comunicazione», «commercio con l'estero» e «governo del territorio», attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            considerato, in particolare, che l'articolo 6 del provvedimento in esame è prevalentemente volto a creare le condizioni per la realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore del trasporto ferroviario mediante una serie di princìpi indicati al comma 1 ed è pertanto anch'esso riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            considerato infine che l'articolo 8, in quanto volto a prevedere incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, finalizzato a favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione, appare anch'esso riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

 

Pag. 3


            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli altri aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che l'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), nel modificare la disciplina vigente, relativa al sistema di risarcimento diretto in materia di assicurazioni private, stabilisce che debbano essere stabiliti i limiti e le condizioni non solo di risarcibilità dei danni accessori, ma anche delle spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale;

            rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 27 eliminano l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle società a responsabilità limitata l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese dell'elenco dei soci delle stesse società, disegnando un nuovo sistema di pubblicità relativo alle quote sociali ed al loro trasferimento basato unicamente sulla loro iscrizione nel registro delle imprese;

            rilevato altresì che l'articolo 36, comma 1, sopprime il regime giuridico dei cosiddetti beni mobili registrati e conseguentemente il pubblico registro automobilistico, prevedendo che a questi si applichino le disposizioni generali di cui all'articolo 812 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 36 in ordine alla registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento;

            ritenuto che la nuova disciplina giuridica di cui all'articolo 36 faccia venir meno l'esigenza di certezza giuridica del regime degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con possibile pregiudizio per gli utenti, che avranno minori garanzie di fronte a possibili frodi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 8-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la lettera a) del comma 1;

 

Pag. 4

            b) valuti la Commissione di merito se la nuova disciplina di cui all'articolo 27 comporti limitazioni all'esercizio dei diritti dei soci in caso di assemblea precedente al perfezionamento degli adempimenti ivi previsti;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 36.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato come il provvedimento si proponga l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo economico del Paese, attraverso un insieme articolato di interventi, sia sul piano della tutela della concorrenza, sia sul piano della tutela dei consumatori, sia su quello della riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi;

            evidenziato come l'intervento legislativo si ponga in significativa consonanza con le misure già introdotte nel corso del primo anno di legislatura al fine di incrementare il livello di apertura concorrenziale di molti settori dell'economia nazionale, proseguendo in quel processo di liberalizzazione che costituisce uno degli elementi qualificanti del programma di Governo;

            segnalata l'opportunità proseguire lungo tale piano di azione, al fine di estendere ulteriormente la portata delle misure di liberalizzazione e di proseguire negli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa, dedicando, in tale contesto, particolare attenzione al settore tributario, al fine di migliorare la qualità dei rapporti tra Fisco e contribuenti e di contribuire in tal modo ad assicurare un più elevato livello di ottemperanza agli obblighi tributari;

            evidenziato favorevolmente il contenuto dell'articolo 21, il quale si pone l'obiettivo di ampliare la partecipazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari nel capitale delle società, al fine di ridurre la dipendenza delle imprese stesse dal capitale di debito, in un'ottica di modernizzazione del sistema produttivo nazionale che appare decisivo per superare molte degli ostacoli alla crescita del sistema economico del nostro Paese;

 

Pag. 5

            condivisa la finalità, posta a fondamento dell'articolo 32, recante la nullità delle cosiddette clausole di massimo scoperto, di proseguire gli interventi legislativi già adottati del Governo per riequilibrare i rapporti tra risparmiatori e sistema bancario e favorire una migliore trasparenza delle condizioni contrattuali, in un'ottica di rafforzamento e modernizzazione del sistema finanziario nazionale nel suo complesso;

            valutato positivamente l'obiettivo della norma di delega di cui all'articolo 33, relativa alla modernizzazione degli strumenti di pagamento, al fine di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, nonché di favorire la trasparenza delle transazioni finanziarie, che può costituire uno strumento utile per il contrasto all'evasione fiscale ed ai fenomeni del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, nonché al finanziamento delle attività terroristiche;

            sottolineata l'esigenza che la riforma del regime giuridico dei veicoli, da tempo attesa e certamente necessaria, venga realizzata ponendo la necessaria attenzione a tutti gli aspetti di criticità che tale intervento comporta, al fine di contemperare gli obiettivi di snellimento burocratico con quello di garanzia delle transazioni, di tutela dei contraenti e di protezione della sicurezza della circolazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 8-bis, valuti la Commissione di merito se non sia prematuro intervenire sul testo del Codice delle assicurazioni relativamente alla disciplina dell'indennizzo diretto, la quale è entrata in vigore solo il 1o febbraio scorso, senza aver potuto ancora approfondire gli effetti di tale disciplina;

            b) con riferimento all'articolo 19-bis, il quale prevede l'introduzione di un regime fiscale agevolato per i prodotti del commercio equo e solidale che rispettino i criteri stabiliti dalle organizzazioni di certificazione, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le definizione delle tipologie e delle modalità di attuazione delle predette agevolazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente la previsione agevolativi, la quale risulta del tutto indeterminata, nonché di prevedere che, ai fini IVA, l'applicazione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione da parte dell'Unione europea;

            c) con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera a), la quale prevede l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di società di capitali sottoscritto o acquistato da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ovvero la possibilità di dedurre dal

 

Pag. 6

reddito imponibile una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso nel capitale stesso di tali OICVM, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la previsione agevolativa ivi contenuta si applica agli OICVM italiani ed esteri, nonché agli intermediari finanziari esercenti attività di assunzione di partecipazioni iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

            d) con riferimento all'articolo 21-bis, il quale delega il Governo ad introdurre agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei gestori attualmente in regime di locazione, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze generate dalle cessioni dei predetti immobili siano assoggettate ad imposta sostitutiva in misura pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell'IRAP, valuti la Commissione di merito se tale agevolazione, la quale si applica direttamente ai soggetti venditori degli immobili, sia effettivamente in grado di produrre effetti di incentivazione nei confronti dei soggetti gestori degli alberghi che acquistano gli immobili; valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la formulazione della norma, prevedendo che, ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, tali cessioni sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento;

            e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifici strumenti di agevolazione, anche di carattere tributario, volti a sostenere gli imprenditori del settore alberghiero operanti in centri termali i quali risultano coinvolti da tempo da un grave stato di crisi;

            f) con riferimento all'articolo 32-sexies, il quale inserisce nel corpo dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 una norma interpretativa, volta a chiarire che l'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali per i finanziamenti a medio e lungo termine, prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si applica anche nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda la facoltà, per il debitore, di recedere dal rapporto in ogni momento, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare tale disposizione con quella di cui all'articolo 32-quinquies, la quale apporta al medesimo articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 una modifica sostanzialmente analoga;

            g) con riferimento all'articolo 33, comma 1, contenente disposizioni di delega per la modernizzazione degli strumenti di pagamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere maggiormente conto, con particolare riguardo ai criteri indicati nella lettera h), delle competenze attribuite dall'ordinamento attuale alla Banca d'Italia, anche quale componente del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, anche al fine di assicurare il coordinamento tra le varie autorità operanti nel settore, nonché di prevedere che l'esercizio della delega avvenga in coerenza con la direttiva dell'Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno, approvata dal Parlamento europeo il 24 aprile 2007;

 

Pag. 7

            h) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera a) la quale indica, tra i criteri di delega per la modernizzazione degli strumenti di pagamento, la progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in quanto la nozione di «moneta elettronica», che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h-ter), del Testo unico bancario, indica un «valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente», appare utilizzata in senso atecnico, escludendo, ad esempio, dalla disciplina in esame le carte di credito;

            i) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b), la quale prevede la graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni, e ad altri soggetti appartenenti a «specifiche categorie economiche», valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in considerazione dell'eccessiva genericità, ai fini dell'esercizio della delega, dell'espressione «specifiche categorie economiche», comprendendo in tale categoria anche le imprese di investimento;

            l) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera e), la quale prevede l'introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, in quanto anche in questo caso la nozione di «moneta elettronica» appare utilizzata in senso atecnico, nonché di chiarire il meccanismo che dovrà consentire l'introduzione di incentivi ad invarianza del gettito;

            m) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera f), la quale dispone la revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, prevedendo la revisione, in termini più favorevoli, del trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire come sia possibile coniugare l'obiettivo di rendere più favorevole il trattamento tributario con quello di assicurare, al contempo, l'invarianza del gettito;

            n) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera m), la quale dispone che si debba prevedere l'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi

 

Pag. 8

enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, la quale prevede la stipula di convenzioni soltanto con la società Poste italiane S.p.A. o con banche, mentre non prevede che le stesse convenzioni possano essere stipulate, al fine di garantire parità di concorrenza, con intermediari emittenti carte di pagamento ovvero con istituti di moneta elettronica abilitati ai sensi del Testo unico bancario;

            o) con riferimento al comma 6 dell'articolo 33, il quale dispone che le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi emanati in forza delle deleghe in esso contenuto debbano essere adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto, ai fini del necessario coordinamento dell'azione normativa e regolamentare, il ruolo attualmente svolto dalla Banca d'Italia e riconosciuto dalle stesse disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, il quale prevede, agli articoli 38 e 62 il coinvolgimento della Banca d'Italia in materia di pagamenti informatici, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi;

            p) con riferimento all'articolo 33-bis, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i servizi indicati nella disposizione siano forniti dall'Agenzia del territorio, di norma, in via telematica;

            q) con riferimento all'articolo 38, il quale disciplina la tassazione degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti su veicoli, in conseguenza dell'abolizione del pubblico registro automobilistico, disposta dall'articolo 36 del disegno di legge, e dell'obbligo, previsto dallo stesso articolo, di registrare i suddetti atti nell'archivio nazionale dei veicoli, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, prevedendo che l'imposta di trascrizione, continui ad applicarsi «alla registrazione degli atti», piuttosto che agli atti stessi, nonché di individuare con precisione il momento a decorrere dal quale la predetta imposta si applicherà in conseguenza della registrazione degli atti nell'archivio nazionale dei veicoli, anziché per le formalità eseguite nel pubblico registro automobilistico, di cui si dispone l'abolizione.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienze ed istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2272-bis, come modificato dagli emendamenti approvati,

 

Pag. 9

recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale;

            premesso che l'introduzione dell'articolo 23 nel testo in esame non appare coerente con la riforma complessiva dello spettacolo dal vivo in corso di definizione da parte del Governo e risulta altresì penalizzante delle imprese operanti nel settore, visto che si troverebbero a perdere i contributi ad esse riconosciute dal Fondo unico dello spettacolo;

            evidenziato che appare invece necessario non penalizzare l'attività di fondazioni museali e enti teatrali che rappresentano realtà di prestigio per il Paese dal punto di vista culturale, scientifico, tecnologico e di ricerca;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) appare necessario che la normativa prevista all'articolo 23 sia coerente con la legislazione vigente in materia di interventi a sostegno dello spettacolo dal vivo e non contrasti altresì con la disciplina di riforma complessiva del settore, in corso di predisposizione da parte del Governo;

            2) risulta altresì necessario prevedere che, all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006, dopo le parole: «per l'ambiente» siano aggiunte le seguenti: «alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, alla Fondazione La Triennale di Milano, all'Ente teatrale italiano».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2272-bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla X Commissione;

            considerato che esso costituisce una nuova tappa delle politiche delle liberalizzazioni finalizzate a rilanciare la crescita dell'economia e a portare concreti, consistenti vantaggi ai cittadini con l'apertura del mercato alla concorrenza e la tutela dei consumatori e la semplificazione degli adempimenti amministrativi;

 

Pag. 10

            preso atto del contenuto di numerose disposizioni, già inserite nel disegno di legge originario, che intervengono su materie di particolare interesse per la VIII Commissione;

            rilevato che la Commissione di merito ha apportato significative modifiche al testo originario del provvedimento, sulle quali è stato possibile svolgere solo un limitato approfondimento;

            auspicato che all'interno dell'articolo 7, relativo alle innovazioni nel settore del trasporto pubblico locale, possano trovare collocazione anche interventi finalizzati a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, nell'ambito di quelle misure che lo stesso Ministro dei trasporti, nella sua recente audizione di fronte alle Commissioni riunite VIII e IX, ha prospettato come possibili linee di intervento per fronteggiare le problematiche che il settore dei trasporti in ambito urbano pone in relazione al fenomeno dei cambiamenti climatici;

            osservato che, in relazione all'articolo 20, occorre che le previste misure di semplificazione non allentino in alcun modo il sistema di prevenzione degli incendi, sistema che al contrario bisogna rafforzare, in coerenza con gli indirizzi in via di approvazione in sede europea, rimarcando l'importanza del vincolo del rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività espressamente posto al legislatore delegato dal comma 1 dello stesso articolo 20 e intensificando, al contempo, il regime dei controlli e delle ispezioni, a partire da quelli all'interno dei luoghi di lavoro;

            considerato che il combinato disposto dell'articolo 36 (che prevede la soppressione del PRA) e dell'articolo 39 non risulta coordinato con il contenuto della direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e del decreto legislativo n. 149 del 2006, che si pongono il fine di garantire con assoluta certezza la «tracciabilità» dei veicoli a fine vita, atteso anche che, fino ad oggi, dal regime della registrazione dei veicoli dipendeva, da un lato, il corretto svolgimento delle attività relative allo smaltimento e riciclo, in qualità di rifiuti, dei veicoli a fine vita e, dall'altro, l'efficace esercizio dei doveri di vigilanza e di contrasto dei fenomeni di abbandono nell'ambiente dei veicoli a fine vita, posti in essere sia da singoli che, soprattutto, da organizzazioni criminali;

            rilevato, infine, che l'articolo 41-bis introduce una innovativa disposizione che prevede l'adozione di una legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, con la quale recepire le segnalazioni, i pareri e le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 20, sia integrato il comma 1 con l'estensione del principio ivi fissato del mantenimento dei livelli di sicurezza per la

 

Pag. 11

collettività anche alla tutela dell'ambiente, nonché con l'inserimento di un ulteriore principio e criterio direttivo del seguente tenore: «contestuale rafforzamento delle competenze e implementazione delle attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti ed alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro, mediante riconoscimento e rafforzamento dei poteri ispettivi dell'ISPESL»;

            b) all'articolo 39, sia inserito un periodo del seguente tenore: «con i medesimi regolamenti è assicurato il coordinamento delle disposizioni in materia di certificazione per i veicoli fuori uso con la direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e con il decreto legislativo n. 209 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di stabilire in modo esplicito che, dopo la soppressione del PRA, è assicurata la tracciabilità dei veicoli a fine vita e sono definite le modalità di disciplina della cessazione della circolazione dei veicoli per demolizione e del loro trattamento come rifiuti»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'articolo 41-bis, relativo alla legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, contempli anche la possibilità di recepire le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in conformità con i principi delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici, che assicurano adeguati meccanismi di tutela della concorrenza in tale specifico mercato.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2272-bis, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi di rilevanza nazionale» e risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,

            ricordato che un'attenta analisi dei contenuti del provvedimento conduce a ritenere che il rilievo, anche quantitativo, delle norme che appaiono riferite a materie riconducibili alla competenza della IX Commissione (Trasporti), è molto significativo e che ciò aveva indotto quest'ultima ad elevare un conflitto di competenza per ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite, in sede referente, del disegno di legge in oggetto,

 

Pag. 12


            preso atto, in proposito, che il Presidente della Camera ha confermato l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla sola X Commissione e che ciò rende ancora più opportuno che il presente parere, reso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, sia attentamente vagliato dalla Commissione di merito, ai fini dello svolgimento di un'istruttoria legislativa effettivamente approfondita anche sulle norme più direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della IX Commissione,

            passando quindi ai contenuti del disegno di legge, si segnalano talune forti perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 (componentistica dei veicoli a motore), 5 (liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili), 7 (disposizioni in materia di trasporto innovativo), 35 (portabilità della targa dei veicoli), 36 (regime giuridico degli autoveicoli e dei motoveicoli), 37 (mobilità del personale del pubblico registro automobilistico, a seguito dell'abolizione di tale struttura amministrativa), 39 (regolamenti di attuazione dei predetti articoli 36 e 37), 40 (sanzioni in materia di circolazione dei veicoli) e 41 (attuazione dei predetti articoli da 35 a 40 e modificazioni al codice della strada), anche alla luce della documentazione trasmessa alla IX Commissione da parte di diversi operatori del settore dei trasporti (ACI, Taxi italiano, UNASCA, organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazione sindacale dei dirigenti dell'ACI),

            si rileva, in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice dei veicoli e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, che appare necessario limitarne l'ambito applicativo ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, al fine di evitare che lavori incidenti sulla struttura e sulle caratteristiche di omologazione di mezzi circolanti, che rilevano sempre ai fini della sicurezza, siano effettuati senza preventivi controlli della pubblica amministrazione competente;

            sempre con riguardo all'articolo 3, appare altresì necessario adeguare il contenuto normativo del comma 4 alla ratio della disposizione che, come già accennato, consente modifiche sui veicoli senza visita e prova solo se queste non sono di carattere strutturale, limitando quindi l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;

            non appare poi congrua, al comma 5 dello stesso articolo 3, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, atteso che il permanere, in taluni casi, delle verifiche di competenza degli uffici provinciali della Direzione generale per la motorizzazione del

 

Pag. 13

Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, rende necessario il mantenimento della predetta disposizione, che è volta a sanzionare tutte le modifiche apportate ai veicoli senza collaudo;

            quanto all'articolo 5, va sottolineato che:

                a) l'ENAC, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, già vigila sulla liberalizzazione dell'handling ed è tenuto ad informare il Ministro semestralmente;

                b) il processo di liberalizzazione scatta automaticamente al raggiungimento delle soglie di traffico previste dalla norma;

                c) l'imposizione di misure correttive costituisce attività di amministrazione attiva da parte di ENAC e perciò assegnarne al Ministero il controllo genera una inutile sovrapposizione;

                d) già ora il rilascio della concessione totale prevede investimenti da parte dei gestori aeroportuali e la vigilanza dell'ENAC sulle tariffe applicate;

            considerato che all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, andrebbe chiarito se si tratti o meno di servizi pubblici di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9 posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni,

            rilevato inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 7 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, senza che ciò assicuri - come invece appare opportuno - che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino e oltre i 9 posti,

            con riferimento poi all'intero Titolo V del provvedimento, in cui sono raccolti gli articoli da 35 a 41 in materia di semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli, la Commissione rappresenta gli orientamenti di seguito riportati:

                a) l'articolo 35 si limita ad istituire il regime personale della targa dei veicoli, non recando tuttavia la necessaria disciplina di dettaglio, che dovrebbe riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti: l'attacco e il distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, le targhe già assegnate e circolanti, l'abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore, l'eventuale personalizzazione, la dismissione della targa in capo al proprietario, nonché i casi di furto e smarrimento;

 

Pag. 14


                b) la formulazione dell'articolo 36, comma 2, che prevede che gli atti relativi ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovrebbe essere integrata affinché l'ambito di applicazione della disposizione ricomprenda, in modo esplicito, tutte quelle ipotesi non riconducibili alle sole fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia ma che incidono sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo, affinché possa continuare ad essere assicurata la certezza delle responsabilità civilistiche, amministrative, tributarie, anche con riferimento alla regolare notifica delle violazioni;

                c) atteso che l'articolo 37, nel prevedere che al personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico (PRA) si applichino le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, appare non tenere conto dell'elevata professionalità da sempre riconosciuta ai lavoratori addetti al pubblico registro automobilistico, si pone l'esigenza di prevedere una diversa modalità di ricollocazione di tale personale, che potrebbe essere trasferito, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;

                d) l'articolo 39, nel disporre l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, non specifica tuttavia che tale attività normativa secondaria deve ricomprendere anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché la previsione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli, e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;

                e) peraltro, lo stesso articolo 39 si limita a prevedere solo un «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, laddove appare invece necessario, alla luce delle rilevanti innovazioni introdotte dal Titolo V del disegno di legge n. 2272-bis, autorizzare il Governo a procedere ad una più complessiva integrazione di tale atto normativo, unitamente alla novellazione - per le parti in cui ciò sia ritenuto necessario - anche del Decreto del Presidente della Repubblica 16

 

Pag. 15

dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;

                f) data la delicatezza della materia della circolazione giuridica dei veicoli, che ha evidenti riflessi di ordine pubblico e di tutela dei diritti, appare inoltre opportuno esplicitare - sempre con riferimento all'articolo 39 - il principio in base al quale l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli, procedura cui partecipano, per inciso, anche i privati attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista, debba comunque avvenire in una cornice di imparzialità e indipendenza e, quindi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese;

                g) all'articolo 41, comma 1, lettera e), non appare giustificato l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto la previsione ivi contenuta, in forza della quale «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri», oltre a sancire un principio fondamentale che regola l'immissione in circolazione dei veicoli, non pare porsi in contrasto con la previsione di cui all'articolo 36, comma 2, del disegno di legge in esame, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 285 del 1992;

                h) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare altresì congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 3, comma 1, sia limitato ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, l'ambito di applicazione della disposizione che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo

 

Pag. 16

nulla osta della casa costruttrice dei veicoli e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti;

            2) all'articolo 3, comma 4, sia limitata l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;

            3) all'articolo 3, comma 5, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, sia sostituita dalla previsione che la medesima disposizione, che è volta a sanzionare tutte le modifiche apportate ai veicoli senza collaudo, non si applichi alle modifiche consentite senza visita e prova introdotte dal provvedimento in esame;

            4) sia soppresso l'articolo 5;

            5) all'articolo 35, che istituisce il regime personale della targa dei veicoli, sia altresì prevista - all'uopo rinviando ad uno dei regolamenti di cui all'articolo 39 - un'adeguata disciplina di dettaglio, con particolare riguardo alle modalità di applicazione della nuova normativa alle targhe già assegnate e circolanti, nonché alla regolamentazione dei casi di attacco e distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, di abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore del veicolo, di eventuale personalizzazione della targa e di dismissione, furto e smarrimento della targa stessa;

            6) all'articolo 36, l'ambito di applicazione del comma 2, che attualmente prevede che gli atti relativi ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli, sia ampliato al fine di ricomprendere, in modo esplicito, anche tutte le ipotesi che, pur non essendo riconducibili alle fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia dei veicoli, sono comunque suscettibili di incidere sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo;

            7) all'articolo 37, in luogo dell'applicazione al personale dell'ACI, già adibito al funzionamento del PRA, delle disposizioni in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni sia invece previsto il trasferimento di tale personale, attraverso un processo di concertazione con le organizzazioni sindacali, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;

 

Pag. 17

            8) all'articolo 39, sia specificato che gli emanandi regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, rechino anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché l'indicazione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;

            9) allo stesso articolo 39, in luogo del mero «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sia invece prevista un'autorizzazione al Governo a procedere ad una più complessiva integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, nonché - ove occorra - del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada;

            10) sempre con riferimento all'articolo 39, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese, sia esplicitato il principio che anche l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;

            11) all'articolo 41, comma 1, lettera e), sia soppressa l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto tale disposizione appare congrua anche rispetto alla nuova disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del già richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992;

            12) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare infine congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione.

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia chiarito se i servizi oggetto della disposizione siano o meno di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9 posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni;

 

Pag. 18


            b) all'articolo 7, comma 3, il rinvio ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo sia accompagnato dall'esplicita previsione che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino a 9 posti e oltre i 9 posti.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2272 bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati;

            considerato che il provvedimento è volto a promuovere la competitività del sistema produttivo, e quindi del sistema economico nazionale, intervenendo in tre settori tra loro connessi: l'apertura del mercato alla concorrenza, la tutela dei consumatori e la riduzione e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;

            preso atto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione che ha visto interventi di diversi gruppi parlamentari;

            rilevato che l'articolo 19 reca disposizioni volte a semplificare la procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento mediante il ricorso all'autocertificazione del proprietario e del gestore dell'impianto, previa attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato, e salva comunque la possibilità di successive verifiche tecniche a campione da parte dell'ASL;

            rilevato che l'articolo 20 reca la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI);

            ritenuto che il meccanismo dell'autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, condivisibile sotto il profilo dell'obiettivo della semplificazione burocratica, non consente adeguate garanzie sul piano della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

 

Pag. 19

            considerato altresì che risulta all'esame del Senato il testo del disegno di legge recante la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (A.S. 1507) , nel cui ambito potrebbero trovare una più opportuna collocazione le disposizioni in materia di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, alla luce della stretta connessione con il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro;

            preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo in ordine all'opportunità della soppressione dell'articolo 19, rese in Commissione nella seduta del 24 aprile 2007;

            considerato che l'articolo 36, comma 3, reca l'abolizione del pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

            considerato che l'articolo 37 dispone per il personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di eccedenze di personale, di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità del personale delle pubbliche amministrazioni;

            rilevato che attualmente le spese del personale ACI gravano sul bilancio autonomo dell'ente che non figura tra gli enti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato;

            rilevato che, alla luce dell'autonomia di bilancio dell'ente, l'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, non si tradurrebbe in uno spostamento all'interno della spesa complessiva prevista per il personale pubblico dal bilancio dello Stato, ma in nuove assunzioni, con conseguenti oneri per la finanza pubblica;

            rilevato il nesso tra la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, relativo all'abolizione del pubblico registro automobilistico, e la disposizione di cui all'articolo 37 in materia di personale dello stesso pubblico registro automobilistico;

            rilevata infine la necessità di considerare l'abolizione del pubblico registro automobilistico e la condizione del personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento dello stesso, nell'ambito di una revisione organica dell'ente;

 

Pag. 20

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sopprimere l'articolo 19 in quanto prevede un meccanismo di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, che è da ritenere in contrasto con l'esigenza di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

            2) sopprimere l'articolo 37 in quanto risulta necessario inquadrare l'intervento normativo sul personale dell'Automobile Club d'Italia e delle società collegate, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, in un ambito di riforma generale dell'ente, anche alla luce dei riflessi sulla finanza pubblica dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al suddetto personale,

        e con la seguente osservazione:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare le disposizioni in materia di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) nell'ambito di una revisione organica della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis Governo recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia soppresso l'articolo 2-bis;

            b) sia soppresso l'articolo 19.

 

Pag. 21


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.  2272-bis recante «Misure urgenti per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale»

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2272, in corso di esame presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale»;

            considerate le finalità complessive del provvedimento, riconducibili alla promozione della concorrenza, allo sviluppo dei mercati ed alla tutela dei consumatori e utenti, per cui risultano, le disposizioni del testo, prevalentemente connesse alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che rientra nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 2 del testo recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;

            rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le previsioni relative all'articolo 4, in materia di distribuzione del GPL, e dell'articolo 8, avente ad oggetto incentivi per le imprese operanti nel settore del gas;

 

Pag. 22

            considerato che le previsioni di cui al titolo II (articoli dal 9 al 18), che disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, afferiscono a profili ascrivibili all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni ed alla tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, alla lettera m) ed alla lettera n) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; e che, ai sensi dell'articolo 18 del testo, si rinvia ad accordi ed intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata l'adozione di misure idonee a garantire la piena operatività del nuovo regime e l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi delle regioni e dello Stato;

            rilevato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, relativo alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto riguarda gli articoli 5, 6 e 7 del testo, recanti misure in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto locale innovativo;

            considerato che gli articoli 19, 20, 22 e dal 24 al 27 del testo in esame, che pongono specifiche disposizioni volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché le previsioni di cui agli articoli dal 35 al 39, recanti norme in materia di semplificazione del regime di circolazione giuridica dei veicoli, appaiono riconducibile al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»);

            considerato che l'articolo 23, che pone specifiche disposizioni a favore delle imprese dello spettacolo, risulta connesso al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) («tutela dei beni culturali»);

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 32, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, e quelle recate dall'articolo 33, che disciplina i mezzi di pagamento, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»);

            considerato che l'articolo 34, recante norme a favore delle famiglie di invalidi civili minori, incide sui profili di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o) («previdenza sociale»);

            valutato che il testo, nel titolo III, contempla disposizioni in materia di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n);

            rilevato che, con riferimento alle norme che intervengono su materie non riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8), appare necessario verificare la compatibilità con le previsioni di cui al sesto comma dell'articolo 117

 

Pag. 23

della Costituzione, secondo cui la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva, salva espressa delega alle regioni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 comma 4, che sia salvaguardata la competenza di regioni ed enti locali a disciplinare nel dettaglio le attività di distribuzione di carburanti;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le materie non ascrivibili alla esclusiva competenza statale, quali quelle disciplinate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, siano sottoposte alla potestà regolamentare regionale, in conformità alle previsioni di cui al sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 42, relativo alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.

(Parere espresso il 18 aprile 2007)


        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis Governo, in corso di esame presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», testo risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge C. 2272 Governo, deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007;

            considerati gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, quali la promozione della concorrenza, lo sviluppo dei mercati e della tutela dei consumatori e utenti, in relazione ai quali le disposizioni del testo risultano prevalentemente connesse a profili afferenti alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;

            rilevata la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, secondo cui le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti;

 

Pag. 24

            considerato che nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali rientra la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 2 recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;

            rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-Regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le disposizioni di cui all'articolo 4 relative alla distribuzione del GPL ed agli incentivi per le imprese operanti nel settore del gas;

            valutato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguardante la competenza concorrente Stato-Regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto attiene alle disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 7, recanti misure, rispettivamente, in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto locale innovativo;

            rilevato che l'articolo 7, comma 1, prescrive in particolare che gli enti locali, in adesione alle finalità di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni anche a favore di soggetti ed aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di trasporto innovativo;

            considerato che le specifiche disposizioni tese alla semplificazione degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, cui si riferisce in particolare l'articolo 17, impongono, ai fini dell'esercizio della delega ivi prevista, l'individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione; e che le previsioni di cui agli articoli dal 35 al 39, recanti norme in materia di semplificazione del regime di circolazione giuridica dei veicoli, appaiono riconducibili al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»);

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 32, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, e quelle recate dall'articolo 33, che disciplina i mezzi di pagamento, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»);

            considerata la previsione di cui all'articolo 42-bis, che dispone l'applicabilità del testo in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione

 

Pag. 25

per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 42, relativo alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.

(Parere espresso il 17 maggio 2007)

 

Pag. 26



TESTO
del disegno di legge
torna su
TESTO
della Commissione

Titolo I
IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE

Titolo I
IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE

Art. 1.
(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali).

Art. 1.
(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e alle prestazioni di servizi).

      1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti.

      1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, tributarie in materia di accisa, igienico-sanitarie, di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale, di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti. Negli orari di apertura dell'esercizio è comunque sempre consentita la vendita di tutti i prodotti e servizi abbinati.

      2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti né alle limitazioni di cui al comma 1.       2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti ed a contingentamenti numerici.

Pag. 27
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.       3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.
      4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.       4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Al fine di agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante tenendo conto della sua specificità.
 

Art. 2.
(Eliminazione di vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione).
 

      1. Al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità ed un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonché di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti, all'attività di panificazione si applicano gli articoli 11, commi 4 e 5, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

Art. 2.
(Attività di intermediazione commerciale e di affari).

Art. 3.
(Attività di intermediazione commerciale e di affari).

      1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

      1. Identico.

          a) agente di affari in mediazione;


Pag. 28
          b) agente immobiliare;

          c) agente d'affari;

          d) agente e rappresentante di commercio;

          e) mediatore marittimo;

          f) spedizioniere;

          g) raccomandatario marittimo.

      2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

      2. Identico.

      3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.       3. Identico.
      4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.       4. Identico.
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica       5. Identico.

Pag. 29
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.       6. Identico.
      7. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.       7. Identico.
      8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.       8. Identico.
      9. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.       9. Identico.
      10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.       10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di trascrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.
        11. Resta fermo per coloro che svolgono, o intendono svolgere, le attività di cui al comma 1, l'obbligo di iscriversi all'ente di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
 

Art. 4.
(Trasferimento dell'attività di farmacia).
 

      1. I commi secondo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati.


Pag. 30

Art. 3.
(Componentistica dei veicoli a motore).

Art. 5.
(Componentistica dei veicoli a motore).

      1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

          a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;

          b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso.

      2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura degli uffici provinciali dalla citata Direzione generale per la motorizzazione, che devono

      1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

          a) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;

          b) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;

          c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale


Pag. 31
certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.
      3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera a). Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad apportare all'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.
      4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.

      2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

      3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.

      4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».

      2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera:

          «d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti».

      3. Le disposizioni dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile


Pag. 32
  1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 2 del medesimo articolo 78. Alla medesima data entra in vigore il comma 2 del presente articolo ed è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 4.
(Misure per la distribuzione del GPL).

Art. 6.
(Misure per la distribuzione del GPL).

      1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Locazione dei serbatoi di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
      2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme alle disposizioni del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

      1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Misure per la distribuzione di GPL). - 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
      2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
      3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, le condizioni di fornitura di GPL non possono avere durata superiore ad un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
      4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio i relativi contratti di fornitura non possono


Pag. 33
      3. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla stessa data».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis.

avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto o di locazione del serbatoio ai sensi di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto, fermo restando, in caso di locazione, il divieto di regime di esclusiva.

      5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha il diritto, o, se richiesto, l'obbligo, di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.

      6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio.

      7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dal citato testo unico n. 380 del 2001.

      8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo».


Pag. 34
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
 

Art. 7.
(Interpretazione autentica dell'articolo 22 del R.D. 23 agosto 1890 n. 7088, e adeguamenti normativi a tutela dei clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto di gas naturale).
 

      1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, recante disposizioni sui misuratori di gas, deve intendersi nel senso che i sistemi di misura per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas naturale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme di materia di controllo metrologico resta assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che indicano altresì i soggetti incaricati del controllo.

        2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con uno o più decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali su sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti finali. I sistemi di misura in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni

Pag. 35
  in materia di metrologia legale entro il termine di cinque anni dalla stessa data.

Art. 5.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

Art. 8.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

      1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.
      2. Nel caso in cui il grado di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali a terra risulti insufficiente, il Ministero dei trasporti individua le misure e i correttivi concreti che possono realizzare un'effettiva liberalizzazione nel settore. Fatti salvi i poteri ispettivi e sanzionatori delle amministrazioni indipendenti preposte alla vigilanza del mercato, il medesimo Ministero adotta i provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato, eventualmente disponendo che gli enti gestori degli aeroporti indìcano procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo, e destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (handling).

      1. Il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi presenta al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

          a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

          b) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;

          c) alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;

          d) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

 

Art. 9.
(Trasparenza delle tariffe nel settore trasporti).
        1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla rubrica la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «di trasporto»; al comma 1 la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «di contratti di trasporto» e le parole: «di voli aerei» sono sostituite dalle seguenti: «di servizi di trasporto».

Pag. 36

Art. 6.
(Misure in materia di trasporto ferroviario).

Art. 10.
(Misure in materia di trasporto ferroviario).

      1. La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.

      Identico.

      2. Il Ministero dei trasporti avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva per l'individuazione delle misure idonee a incentivare l'efficienza del gestore della rete ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell'indagine conoscitiva, da concludere entro sei mesi dall'avvio, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.
      3. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei titolari dei contratti di servizio e i requisiti organizzativi minimi che connotano le imprese di

Pag. 37
trasporto ferroviario. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che i componenti degli organi di amministrazione e di gestione devono possedere, quando le imprese esercenti i servizi sono costituite in forma societaria.

Art. 7.
(Misure in materia di trasporto innovativo).

Art. 11.
(Misure in materia di trasporto innovativo).

      1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.

      1. Gli enti locali, ai fini dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni in favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di servizi di trasporto innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intende la diffusione di servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie d'utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni devono favorire: l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, la sostituzione, con incentivi, dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici.

      2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1.       2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo di veicoli ecologici.
      3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilisce con proprio decreto i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia quali imprenditori individuali sia in forma societaria o consorziata.       3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti con proprio decreto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto innovativo e fissa i requisiti di ordine

Pag. 38
  generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi medesimi.
      4. I comuni predispongono una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:       4. I comuni, sentite le associazioni di rappresentanza degli utenti e degli operatori del settore, predispongono una carta dei servizi dei trasporti innovativi, concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:

          a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;

          a) all'elencazione dei servizi offerti, alle specifiche categorie di utenza alle quali si rivolgono ed alla tipologia dei veicoli da utilizzare;

          b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;

          b) agli obblighi di servizio, all'individuazione di tariffe differenziate per l'utenza con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e alle relative formule di pagamento e abbonamento;

          c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile;

          c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e smistamento delle richieste mediante call center, rete internet e telefonia mobile;

          d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;

          d) identica;

          e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

          e) identica;

 

          f) alle condizioni contrattuali, quali orario di lavoro, compenso minimo, competenze, che devono avere i conducenti dei mezzi.

      5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.

      5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4. Nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, gli enti locali possono prevedere sanzioni amministrative che vanno dalla semplice sanzione pecuniaria alla revoca dell'autorizzazione.

      6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.       6. Identico.

Pag. 39

Art. 8.
(Incentivi).

Art. 12.
(Incentivi).

      1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

      Identico.

      2. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.
 

Art. 13.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).
 

      1. All'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;

 

          b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            «e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.».

Pag. 40

Titolo II
IMPRESA PIÙ FACILE

Titolo II
IMPRESA PIÙ FACILE

Capo I
ABOLIZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 9.
(Princìpi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive).

      Soppresso.

      1. Le dichiarazioni e le domande di cui al presente capo sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato «sportello unico».

      2. Il comune designa l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle disposizioni del presente capo in caso di mancata attivazione dello sportello unico.
      3. Le altre amministrazioni pubbliche interessate al procedimento trasmettono immediatamente allo sportello unico le denunce e le domande ad esse eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.
      4. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Lo sportello unico assicura gratuitamente, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai privati che ne facciano richiesta.
      5. Lo sportello unico, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni

Pag. 41
e sulle domande presentate ai sensi del comma 1, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.
      6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche in forma associata, ovvero attribuendo allo stesso le competenze dello sportello unico per l'edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.
      7. Sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni, concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, purché non comportino ulteriori lavori o interventi, gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate, istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.
      8. Qualora risulti che il progetto di impianto produttivo, sebbene conforme alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrasta con lo strumento urbanistico, e lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificati dall'articolo 12 della presente legge, è convocata in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera senza ritardi sulla variante urbanistica, con decisione definitiva ove la regione abbia già manifestato il proprio assenso nella conferenza di servizi. In caso di decisione negativa, il consiglio comunale

Pag. 42
può deliberare una diversa localizzazione, ovvero diverse modalità di realizzazione del progetto. In tal caso, la conclusione della conferenza di servizi, se conforme alla delibera, non richiede un'ulteriore delibera del consiglio comunale.
      9. Resta a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ridotti della metà per i profili di procedimento attivati dalla presentazione della dichiarazione di conformità. Le amministrazioni interessate utilizzano tali importi ai fini dei controlli sul territorio, per i quali non può essere richiesto alcun corrispettivo all'impresa interessata.
      10. Nei casi in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica, l'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 4 con modalità equipollenti atte a garantire la tempestività della trasmissione. Il soggetto o, eccezionalmente, l'amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di un'altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l'accesso.

Art. 10.
(Dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi).

      Soppresso.

      1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi nei casi in cui le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge richiedano una o più dichiarazioni o autorizzazioni.

      2. Sono impianti produttivi gli insediamenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi,

Pag. 43
ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
      3. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa sotto la propria responsabilità dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per responsabilità professionale.
      4. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e che vale anche quale titolo edilizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11.
      5. La dichiarazione di conformità di cui al comma 3 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici e quelli attinenti ai prescritti pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.
      6. Per gli ulteriori profili non rientranti nelle ipotesi previste dall'articolo 11 e suscettibili di dichiarazione di conformità, l'immediato avvio dell'intervento è subordinato alla previa presentazione di una dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un ente tecnico accreditato, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'imprenditore interessato all'intervento.
      7. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, lo sportello unico, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca una

Pag. 44
riunione, anche per via telematica, di cui viene redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti.

Art. 11.
(Casi di esclusione dall'immediato avvio dell'intervento).

      Soppresso.

      1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 è esclusa per i profili attinenti:

          a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;

          b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;

          c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.

      2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì:

          a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

          b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;

          c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;

          d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;

          e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;


Pag. 45
          f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;

          g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio.

Art. 12.
(Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica).

      Soppresso.

      1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 10, la dichiarazione di conformità è corredata anche delle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica.

      2. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
      4. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-ter della

Pag. 46
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      5. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;

          b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

      «02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

      03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

          c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

Art. 13.
(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).

      Soppresso.

      1. L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con apposita


Pag. 47
dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
      2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato indipendente, ovvero da professionisti abilitati ai sensi della normativa vigente, scelti dall'imprenditore ma diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa.
      3. Il certificato positivo di collaudo, ai sensi del presente articolo, consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

Art. 14.
(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).

      Soppresso.

      1. A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui al presente capo, anche successive al rilascio del cer-tificato di cui all'articolo 13, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni del presente capo, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

      2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure

Pag. 48
cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.
      3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

Art. 15.
(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).

      Soppresso.

      1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

      2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.
      3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata

Pag. 49
istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.
      4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli, la cui violazione determina il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili.

Art. 16.
(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti).

Art. 14.
(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di

          a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European


Pag. 50
consentire loro di operare ai sensi delle disposizioni del presente capo; Cooperation For Accreditation (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, che abbiano subito o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;

          b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;

          b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario ed in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;

          c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione.

          c) identica;

 

          d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

      3. Identico.


Pag. 51
        4. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario da lui delegato.
        5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle comunicazioni, dai presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti nel CNEL. La composizione del comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Compito del Comitato di cui al comma 4 è quello di fornire indirizzi e proposte per lo sviluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche nell'ottica di garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e nell'ottica di promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell'innovazione nel sistema produttivo.
      3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.       7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

Art. 15.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in


Pag. 52
vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: vigore delle disposizioni della presente legge, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

          a) identica;

 

          b) individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine;

          b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

          c) identica.

      2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

      2. Identico.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro       3. Identico.

Pag. 53
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
      4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1.       4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il medesimo termine previsto dal comma 4, secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione.       Soppresso.
Art. 18.
(Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione).

      Soppresso.

      1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

      2. Le disposizioni del presente capo si applicano ai procedimenti avviati oltre il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento statali incompatibili.
      3. Le regioni e i comuni possono prevedere che la disciplina dei procedimenti

Pag. 54
per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, vigente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continui a trovare applicazione per i sei mesi successivi, fermi restando le disposizioni del comma 5 e l'obbligo dei comuni di rendere operativo lo sportello unico e l'obbligo delle regioni di intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza.
      4. Resta comunque ferma, per il medesimo periodo di cui al comma 2, la facoltà degli interessati di presentare alle amministrazioni competenti le dichiarazioni e le domande di autorizzazione secondo la normativa previgente.
      5. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di disciplinare l'istituzione degli sportelli unici e i poteri di controllo sostitutivo regionali e statali.
      6. Con uno o più decreti del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottati ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni del presente capo relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 12 da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica.

Pag. 55

Capo II
ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE

Art. 19.
(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).

Art. 16.
(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).

      1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.

      1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati

      2. Ai sensi del comma 1, il professionista attesta le prove e le verifiche effettuate a regola d'arte e il relativo esito. Il gestore e il professionista attestano, altresì, l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore e il gestore dell'impianto.       2. Ai sensi del comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma attestano l'avvenuta effettuazione delle prove e delle verifiche e il relativo esito, nonché l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista o dell'ente tecnico abilitato con il fabbricante, il distributore, l'installatore ed il gestore dell'impianto.
      3. Decorsi trenta giorni dall'invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2, l'impianto può essere messo in funzione. Soppresso.
      4. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.       3. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici indipendenti e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti, con gli operatori interessati e muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.

Pag. 56
      5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti. In tali casi, non si applica il comma 3 ed è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto.       4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti.
      6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all'ASL o al diverso ente individuato dalla legge regionale in materia di prevenzione degli infortuni.       5. Identico.
      7. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato.       6. Identico.
 

Art. 17.
(Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale).
 

      1. Al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1, nel rispetto delle norme comunitarie e nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 3.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pag. 57
 

Art. 18.
(Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
 

      1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, la lettera e.5) è sostituita dalla seguente:

      «e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers e case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, realizzate in conformità alla vigente disciplina edilizia e urbanistica, purché tali mezzi conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e alle reti tecnologiche, siano connessi agli impianti della rete fognaria o a un depuratore e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva;».

Art. 20.
(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi).

Art. 19.
(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

          a) identica;


Pag. 58
          b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica;           b) identica;

          c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

          c) identica;

          d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

          d) identica;

          e) individuzione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse.

          e) identica;

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

      2. Identico.

Art. 21.
(Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese).

Art. 20.
(Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a

      1. Identico.


Pag. 59
favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; i decreti legislativi sono emanati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) per le società di capitali, applicazione di un'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;

          a) per le società di capitali, applicazione di un aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non superiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;


Pag. 60
          b) deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole dell'imposizione sul reddito d'impresa, delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; limitazione della deduzione ai soli effetti dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un limite massimo in valore assoluto dell'ammontare deducibile e possibilità di ripartirne l'imputazione, a prescindere dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria, nell'arco massimo di tre periodi d'imposta.           b) identica.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.

      2. Identico.

      3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.       3. Identico.
      4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.       4. Identico.
      5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 33 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.           5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 41 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 21.
(Delega al Governo in materia di agevolazioni relative all'acquisto di immobili alberghieri).
 

      1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006,


Pag. 61
  n. 296, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei soggetti gestori da almeno cinque anni in regime di locazione immobiliare o di affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 

          a) le plusvalenze generate dalla cessione dei predetti immobili o dalla cessione di aziende comprendenti i predetti immobili possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, delle imposte dirette e dell'Irap, se dovuta, e sono assoggettate a tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale;

 

          b) in corrispondenza alle operazioni di cui alla lettera a), i dividendi distribuiti ai soci da parte della società cedente gli immobili o le aziende di cui alla lettera a) concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

 

          c) per quanto non previsto espressamente dal presente comma, si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, in quanto compatibili.

 

      2. Le eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 22.
(Erogazione di incentivi pubblici).
 

      1. L'erogazione degli incentivi pubblici di qualsiasi tipo e natura alle imprese deve essere effettuata agli aventi diritto nei termini previsti dalle normative in base


Pag. 62
  alle quali questi vengono concessi, decorrenti dall'emanazione del titolo di liquidazione. In assenza di termini precisi e perentori, tale erogazione deve essere effettuata entro e non oltre novanta giorni dal completamento, opportunamente documentato, delle iniziative che beneficiano dell'incentivo, termine elevabile a non oltre centottanta giorni.

Art. 22.
(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).

Art. 23.
(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).

      1. All'articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2513, l'obbligo previsto dal secondo comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita».

      2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata.

      1. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

        In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
        L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria».

Pag. 63
 

Art. 24.
(Disposizioni in materia di società cooperative).
 

      1. All'articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

 

      «Le società cooperative devono essere iscritte nell'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del presente codice, e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del presente codice».

 

      2. La presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione all'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile.

        3. Ai fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo di cui al medesimo comma la domanda unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria ai fini della immediata cancellazione dal suddetto Albo.
        4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte all'Albo di cui al comma 2, devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro di provvedere all'iscrizione all'Albo delle società cooperative, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria.
        5. Le società cooperative comunicano annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
        6. All'articolo 2515 del codice civile il terzo comma è abrogato.

Pag. 64
        7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo».
        8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 

      «La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

Art. 23.
(Interventi a favore delle imprese di spettacolo).

Art. 25.
(Interventi a favore delle imprese di spettacolo e di cultura).

      1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.

      1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché quelli che operano nel campo dei servizi, o beni, culturali, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.

      2. Ai sensi del comma 1, le imprese dello spettacolo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.       2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
      3. Il Governo, con apposito provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, le modificazioni necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni del presente articolo.       3. Il Governo, con apposito provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, le modificazioni necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni del presente articolo e per trasferire al Ministero

Pag. 65
  dello sviluppo economico le competenze in materia di attività circensi e di spettacoli viaggianti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.
        4. Il decreto del capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153, è abrogato.

Art. 24.
(Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).

Art. 26.
(Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).

      1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.

      Identico.

Art. 25.
(Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese).

Art. 27.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese).

      1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

      1. Identico.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un       2. Identico.

Pag. 66
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.
        3. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo l, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».
        4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».
 

Art. 28.
(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali).
 

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo codice, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

Art. 26.
(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

Art. 29.
(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

      1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      1. Identico.

      «Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è con


Pag. 67
ferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese».

      2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

      2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, comprese le operazioni telematiche, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

      3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse.       3. Identico.
      4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall'articolo 2207 del codice civile.       4. Identico.
 

Art. 30.
(Posta elettronica certificata).
 

      1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.


Pag. 68
  L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall' imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
        2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
        3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
        4. Le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, sono inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
        5. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi od elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
 

Art. 31.
(Conservazione ottica sostitutiva).
 

      1. Ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da


Pag. 69
  parte delle imprese e degli iscritti agli ordini professionali, si applica l'articolo 23, comma 4, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, purché il responsabile della conservazione sia rispettivamente il legale rappresentante dell'impresa, o persona da lui delegata per iscritto, ovvero il professionista.

Art. 27.
(Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata).

Art. 32.
(Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata).

      1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      Identico.

      «Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei modi previsti dal secondo comma.

      L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro venti giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione di cui all'articolo 2022».

      2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

          b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

      3. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite


Pag. 70
dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
 

Art. 33.
(Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese).
 

      1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro. La finalità del Fondo è quella di favorire, ai fini della competitività dei settori interessati, l'acquisizione in forma associata di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità, i criteri e i limiti del contributo.

Titolo III
SCUOLA, IMPRESE E SOCIETÀ

Artt. 28-31.
.........................................................
.........................................................
.........................................................
 

Pag. 71

Titolo IV
CITTADINO E CONSUMATORE

Titolo III
CITTADINO E CONSUMATORE

Art. 32.
(Nullità della clausola di massimo scoperto).

Art. 34.
(Nullità della clausola di massimo scoperto).

      1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

      1. Identico.

      2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.       2. Identico.
      3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.       3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
 

Art. 35.
(Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi).
 

      1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:

 

          a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura


Pag. 72
  degli interessi, in ragione annua, dovuti dagli utenti in caso di ritardo o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi altra natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta;
 

          b) gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;

 

          c) nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso.

 

      2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano degli stessi servizi.

        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori o le aziende esercenti pubblici servizi avviano una campagna di informazione presso gli utenti delle disposizioni di cui al comma 1.
 

Art. 36.
(Disposizioni per ridurre le dichiarazioni IRPEF e agevolare la vita dei cittadini).
 

      1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due anni successivi.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Pag. 73
 

Art. 37.
(Modifiche all'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).
 

      1. L'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.2006/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:

 

          a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

 

          b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

 

          c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

 

          d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

 

          e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

 

          f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;


Pag. 74
            g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;
 

          h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

 

      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui alla parte II, titolo III, capo II.

        3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
        4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle materie di cui alla parte II, titolo III, capo II, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi dei consumatori in ambito nazionale.
        5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 3, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché della guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
        6. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle

Pag. 75
  imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
        7. Ferma restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione di prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di cui al comma 1, avvalendosi, in particolare, dei comuni.
        8. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 3 sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
        9. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 11. Nei casi di inottemperanza degli impegni assunti dai soggetti interessati di porre fine ad infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 10.
        10. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.».
 

Art. 38.
(Disposizioni in materia di mutui e operazioni di finanziamento).
 

      1. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso


Pag. 76
  in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta».
        2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione.»;

 

          b) nel secondo periodo, le parole: «La disposizione del periodo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei periodi precedenti».

 

Art. 39.
(Interpretazione autentica in materia di durata delle operazioni di finanziamento).
 

      1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

      «4-bis.1 L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento».

 

Art. 40.
(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari).
 

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della


Pag. 77
  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono estese ai prestiti vitalizi ipotecari erogati da parte degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, se il netto ricavato del finanziamento è destinato: a contributi per l'acquisto della prima casa in favore di parenti dei mutuatari fino al secondo grado incluso; al pagamento di spese per l'assistenza domiciliare di anziani e persone disabili; al pagamento di spese di ristrutturazione straordinaria dell'immobile di residenza dei mutuatari; al rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali a carico dei contraenti.
        2. Dopo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è inserito il seguente:
 

      «12-bis. I proprietari dell'immobile ipotecato concedono al soggetto finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del credito ed entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato é concesso anche nell'interesse del mandatario, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di scadenza del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito e dell'intenzione di vendere deve farsi almeno sessanta giorni prima della vendita agli eredi del mandatario. In caso di eredità giacente la vendita deve essere autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.


Pag. 78
  La differenza tra il ricavo netto della vendita e quanto dovuto al soggetto finanziatore spetta agli eredi del mandante o aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso un istituto di credito. Il soggetto finanziatore non può rivalersi nei confronti degli eredi o aventi causa se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l'estinzione del prestito. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, n. 7) e n. 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio alla stipula, gli atti e le formalità ipotecari, anche di annotazione, si considerano come una stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 33.
(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).

Art. 41.
(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).

      1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico.

          a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere


Pag. 79
che dall'applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l'amministrazione;

          b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;

          c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;

          d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;

          e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;

          f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;

          g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica;

          h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti


Pag. 80
amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore;

          i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;

          l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;

          m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

      2. Identico.

      3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.       3. Identico.
      4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.       4. Identico.
      5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 21 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 20 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6. Le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1       6. Identico.

Pag. 81
sono adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
 

Art. 42.
(Diffusione dei dati ipotecari e catastali e semplificazioni nelle comunicazioni).
 

      1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, il numero d'ordine 4 ed il numero d'ordine 7 sono soppressi.

        2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, i servizi denominati «ricerca continuativa per via telematica» e «elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno», sono forniti dall'Agenzia del territorio, gratuitamente e in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 operano a far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare la tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, in modo tale da assicurare l'invarianza del gettito.
        5. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 

      «2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a 200 euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale


Pag. 82
  la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di 200 euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007».
 

      6. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004».

Art. 34.
(Famiglie di invalidi civili minori).

Art. 43.
(Famiglie di invalidi civili minori).

      1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      Identico.

      «3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità».

 

Art. 44.
(Tutela del consumatore nei servizi assicurativi).
 

      1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo


Pag. 83
  7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
 

      «4-bis.1. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 e al comma 4-bis, si applicano anche nei casi di sostituzione di autoveicoli della categoria internazionale N con veicoli della categoria M1».

 

Art. 45.
(Modifica dell'articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche).
 

      1. All'articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259, del 1o agosto 2003, è aggiunto il seguente comma:

 

      «3-bis. All'esito della verifica sulla ricorrenza della circostanze eccezionali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può definire regole dirette ad assicurare che l'amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, siano sottoposte, nei riguardi dell'operatore titolare di notevole forza di mercato, ad un regime improntato, anche attraverso le più appropriate misure organizzative, a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale dalle altre attività dell'impresa, con la piena garanzia della parità di trattamento esterna ed interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. Salvo che siano stati assunti impegni concordati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e relativo regolamento di attuazione, l'Autorità stabilisce altresì le modalità attuative delle regole di cui sopra, ivi inclusa la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione. Per l'espletamento del compiti di cui ai periodi


Pag. 84
  precedenti l'Autorità segue la procedura descritta dall'articolo 8, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002».
 

Art. 46.
(Riqualificazione energetica degli edifici).
 

      1. All'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».

 

Art. 47.
(Interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici).
 

      1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, a far data dal 1o gennaio 2007, sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del 2006.

 

Art. 48.
(Certificato di chiusa inchiesta).
 

      1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, dopo l'articolo 150, è inserito il seguente:

 

      «Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta). - 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta


Pag. 85
  del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
        2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta».
 

Art. 49.
(Stazioni sperimentali per l'industria).
 

      1. Gli enti riordinati con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in quanto svolgono istituzionalmente attività di ricerca industriale, sono equiparati, ai fini di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, agli enti pubblici di ricerca e sono esclusi dall'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Titolo V
SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI

Titolo IV
SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI

Art. 35.
(Portabilità della targa dei veicoli).

Art. 50.
(Portabilità della targa dei veicoli).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della targa dei veicoli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l'identificazione del proprietario del veicolo.

      Identico.


Pag. 86

Art. 36.
(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).

Art. 51.
(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).

      1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

      1. Identico.

      2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente titolo. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.       2. Identico.
      3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 39 della presente legge, che devono essere emanati garantendo l'invarianza del gettito.       3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 54 della presente legge, che devono essere emanati garantendo l'invarianza del gettito.

Art. 37.
(Personale del pubblico registro automobilistico).

Art. 52.
(Personale del pubblico registro automobilistico).

      1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano

      Identico.


Pag. 87
le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 38.
(Disposizioni in materia fiscale).

Art. 53.
(Disposizioni in materia fiscale).

      1. Agli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

      Identico.

Art. 39.
(Regolamenti di attuazione).

Art. 54.
(Regolamenti di attuazione).

      1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 36 della presente legge, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché le disposizioni da osservarsi nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione medesima. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, e sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati e del personale eventualmente occorrente, da

      1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 51 della presente legge, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché le disposizioni da osservarsi nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione medesima. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, e sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati e del personale eventualmente occorrente, da


Pag. 88
trasferire ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso. trasferire ai sensi dell'articolo 52 della presente legge, dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

Art. 40.
(Sanzioni).

Art. 55.
(Sanzioni).

      1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

      1. Identico.

      2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni relative alle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.       2. Identico.
      3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, per motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione       3. Identico.

Pag. 89
II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      4. Ai gestori dei centri di raccolta e di vendita degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari, si applica la sanzione prevista dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 36, che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui all'articolo 39.       5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 51, che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui all'articolo 54.

Art. 41
(Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie).

Art. 56
(Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:

      1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 54 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:

          a) nel codice civile:

          a) identica;

              1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI, le parole: «agli aeromobili e agli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e agli aeromobili»;

              2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato;

              3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse;


Pag. 90
              4) all'articolo 2810, al secondo comma, le parole: «gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato;

          b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 29;

          b) identica;

          c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato;

          c) identica;

          d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato;

          d) identica;

          e) nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'articolo 78, comma 1, secondo periodo, è soppresso; l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 sono abrogati;

          e) identica;

          f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati.

          f) identica.

 

Art. 57.
(Modifiche al codice della strada).
 

      1. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 5, primo periodo, le parole: «con almeno un'esperienza biennale» sono soppresse;

 

          b) ai commi 11 e 11-bis le parole: «a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 40.000»;

 

          c) al comma 11-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non configura


Pag. 91
  esercizio abusivo dell'attività di autoscuola prendere a noleggio veicoli muniti di doppi comandi da parte di persone fisiche a fini non professionali».
 

Art. 58.
(Legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori)
 

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro il 31 luglio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: »Disposizioni per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori"; tale titolo è seguito dall'anno di riferimento.

        2. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale ai rilievi, ai pareri ed alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è assicurato dalla legge annuale di cui al comma 1 per la promozione della concorrenza, che reca:
 

          a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

 

          b) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato ed assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori.

 

      3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 1 il Governo:

 

          a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento ai rilievi, ai pareri ed alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;


Pag. 92
            b) illustra le disposizioni contenute nel disegno di legge che rimuovono gli ostacoli alla libera concorrenza e migliorano la tutela del consumatore;
 

          c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle disposizioni correttive di leggi, decreti, regolamenti e provvedimenti necessari per rimuovere o prevenire le situazioni distorsive del mercato;

 

          d) fornisce l'elenco degli atti normativi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 59 della presente legge, con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere tali situazioni distorsive, ad assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori. L'elenco è predisposto dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in tempo utile e, comunque, non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Titolo VI
NORME FINALI

Titolo V
NORME FINALI

Art. 42.
(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).

Art. 59.
(Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).

      1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

      1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e delle leggi annuali di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori di cui all'articolo 58.


Pag. 93
 

Art. 60.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome)
 

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 43.
(Invarianza della spesa).

Art. 61.
(Invarianza della spesa).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi o diminuzioni di entrate per la finanza pubblica.

      1. Identico.

      2. Le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 5, 8, 9, 13, comma 3, 14, comma 1, 15, comma 4, 19, comma 4, 24 e 33 sono svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché delle risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente.
      2. Le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 12, 16, comma 3, 26 e 41 sono svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché delle risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente.

torna su
 

Pag. 94

(Articolo 47)

TABELLA A

Zona climatica
Strutture opache
verticali
U(W/m2K)
Strutture opache orizzontali
U(W/m2K)
Finestre
comprensive
di infissi
U(W/m2K)
Pavimenti
Copertura
A 0.72 0.42 0.74 5.0
B 0.54 0.42 0.55 3.6
C 0.46 0.42 0.49 3.0
D 0.40 0.35 0.41 2.8
E 0.37 0.32 0.38 2.5
F 0.35 0.31 0.36 2.2


Frontespizio Pareri Progetto di Legge Allegato
torna su