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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2597 |
a) affermare la sovranità dello Stato sul territorio nazionale sul quale insiste «ogni attrezzatura, edificio, nave o aeromobile di bandiera gestiti e occupati per scopi governativi non commerciali da una delle Parti del presente Accordo» e «ogni struttura o locale utilizzato da una delle Parti sul territorio dell'altra Parte in base ad un accordo con il Governo di quest'ultima» (articoli I e II);
b) fornire le definizioni di «impianto, navi o aeromobili di bandiera» (articolo I);
c) stabilire la responsabilità della conduzione dell'ispezione in capo allo Stato che riceve l' «ispezione su sfida» sul proprio territorio (articolo II);
d) regolamentare le procedure tecniche di dettaglio (articoli III e seguenti) relative alla conduzione dell'ispezione, compresi il sistema di scambio della notifica ricevuta dall'OPAC e la corretta individuazione dello Stato Parte ispezionato (articolo IV);
e) regolamentare la rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ispezione che devono essere trasmesse all'OPAC per il rimborso (articoli V, lettera D, e VI, lettera D);
f) regolamentare il rilascio di dichiarazioni (articolo VII) e la protezione delle informazioni (articolo VIII);
g) disciplinare il coordinamento delle procedure di attuazione (articolo IX);
h) disporre i termini per l'entrata in vigore e per la durata dell'Accordo (articolo XI).
Non si redige la scheda relativa alla relazione tecnica in quanto il disegno di legge proposto per la ratifica dell'Accordo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In base a quanto disposto dalla Convenzione di Parigi (articolo IX), qualora gli esiti dell'ispezione non confermino la fondatezza delle ragioni poste a base della richiesta di ispezione, lo Stato italiano ha facoltà di presentare all'OPAC richiesta di rimborso delle spese sostenute durante l'ispezione. Infine, nel caso in cui emergano responsabilità dirette degli Stati Uniti d'America, lo Stato italiano potrà richiedere a questi ultimi il rimborso delle spese sostenute.
Non si redige la scheda relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione, ai sensi di quanto previsto al numero 7 del punto I della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il disegno di legge appare indispensabile per l'approvazione di un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per regolare le azioni susseguenti alla notifica di una «ispezione su sfida», prevista dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione ratificata dall'Italia con legge 18 novembre 1995, n. 496, da effettuare presso basi militari, attrezzature, edifici, navi o aeromobili di bandiera gestiti e occupati per scopi governativi non commerciali da una delle Parti dell'Accordo e che si trova sul territorio dell'altra Parte in base a un accordo tra i due Governi.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.
La norma proposta non incide sulle leggi nazionali trattandosi di regolamentazione delle procedure connesse all'attuazione di un'attività prevista da una Convenzione internazionale di carattere politico, ratificata dall'Italia, che coinvolge gli interessi di due Stati legati da appositi trattati internazionali; non risultano, inoltre, incompatibilità con norme dell'ordinamento giuridico comunitario.
C) Analisi dell'impatto amministrativo delle norme proposte.
Gli obiettivi dell'Accordo potranno essere perseguiti senza alcun onere organizzativo a carico della pubblica amministrazione e senza che si renda necessaria la creazione di strutture amministrative in quanto rientrano nelle normali attribuzioni dell'Autorità nazionale istituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, e identificata nel Ministero degli affari esteri.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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