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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2600-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2600 e rilevato che:
esso reca, nel medesimo articolo unico, tre deleghe legislative per il recepimento di direttive comunitarie (in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, in materia di offerte pubbliche di acquisto e, infine, in materia di mercati degli strumenti finanziari), autorizzando altresì l'adozione di disposizioni integrative e correttive di un precedente decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/98/CE, in materia di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;
nel disporre una sostanziale riapertura di termini di deleghe, fissati dalle leggi comunitarie del 2003 (legge n. 306 del 2003) e 2004 (legge n. 62 del 2005), ma scaduti senza che tali deleghe siano state esercitate, stabilisce una scadenza delle medesime piuttosto ravvicinata nel tempo (30 settembre 2007), anche tenuto conto del previsto meccanismo - comunque valutato positivamente dal Comitato - di un eventuale «doppio parere parlamentare» in ordine ai profili finanziari degli schemi dei decreti legislativi;
interviene ad attuare norme ed obblighi di origine comunitaria, finalità già perseguita da diversi provvedimenti che, in un lasso di tempo relativamente breve, si sono affiancati allo strumento annuale della legge comunitaria, il cui testo, per l'anno 2007, è attualmente all'esame del Senato;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento non vi sia nulla da osservare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo n. 2600, approvato dal Senato, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
considerato che la legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 2005) aveva già previsto la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, e che il termine ultimo per il loro recepimento è scaduto senza che siano stati adottati i decreti legislativi di recepimento;
rilevato che, per quanto attiene alla base giuridica del provvedimento, il recepimento della direttiva 2002/15/CE incide sulle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «tutela della concorrenza» e «ordine pubblico e sicurezza», anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha prevalentemente ricondotto la disciplina della circolazione stradale entro tale ambito competenziale;
considerato altresì che le direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE incidono sulle materie «tutela della concorrenza» e «tutela del risparmio e mercati finanziari», materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che il recepimento della direttiva 2002/15/CE e della direttiva 2004/25/CE, nonché la delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 191 del 2005, sono volte a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione, e pertanto rientrano nella materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2600 Governo, recante delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, approvato dal Senato;
valutata l'esigenza che il Governo, in occasione del recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, tenga conto dell'avviso comune raggiunto dalle parti sociali nell'ambito del contratto collettivo di settore, e quindi della opportunità che la definizione dell'orario di lavoro sia regolamentata considerando la specificità dell'attività lavorativa in oggetto,
esprime
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2600 Governo, approvato dal Senato, recante delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;
premessa l'esigenza che non si ripeta il ricorso ad interventi occasionali o frammentari di recepimento di normative comunitarie, comunque distinti dall'organico strumento della legge comunitaria annuale;
sottolineata la necessità che i princìpi e criteri direttivi siano specificamente individuati nella legge delega, in relazione agli specifici oggetti delle direttive,
esprime
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