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PDL 2715

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2715



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia
di decretazione d'urgenza

Presentata il 31 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Da numerose legislature sono stati presentati progetti di legge costituzionale miranti ad una revisione del vigente articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza.
      Norme più rigorose e «stringenti» sono già state introdotte con l'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ma, trattandosi non di norma di rango costituzionale bensì soltanto di legge ordinaria, l'effetto delle disposizioni contenute in tale articolo è stato spesso vanificato o «aggirato» da disposizioni successive.
      Per tale motivo, da più legislature è stato considerato necessario intervenire in materia con una revisione della disciplina costituzionale. Fin dalla XIII legislatura anche l'attuale proponente presentò al riguardo una propria proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 1825), il cui esame nel luglio 1996 fu tempestivamente affrontato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, congiuntamente ad altre analoghe proposte di legge, ma non ebbe successivamente seguito, anche perché pochi mesi dopo venne istituita, con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (cosiddetta «Bicamerale D'Alema»), alla quale venne devoluto l'esame in sede referente di tutti i progetti di legge costituzionale riguardanti la revisione della parte seconda («Ordinamento della Repubblica») della Costituzione.
      Come è noto, la Commissione bicamerale presentò un proprio progetto di legge costituzionale alla Camera dei deputati nell'ambito del quale, dapprima all'articolo 108 (testo del 30 giugno 1997) e quindi all'articolo 99 (testo del 4 novembre 1997), era anche contenuta una profonda revisione della disciplina costituzionale in materia di decretazione d'urgenza. Ma, come è altrettanto noto, l'esame parlamentare del progetto di legge costituzionale
 

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della «Bicamerale» si interruppe bruscamente, dopo una iniziale fase di esame da parte dell'Aula della Camera dei deputati, nella primavera del 1998.
      Anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (da ultimo la sentenza n. 171 del 9-23 maggio 2007), appare opportuno e necessario riproporre al Parlamento di affrontare la revisione dell'articolo 77 della Costituzione, in modo da ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza, da impedirne la «implementazione» in sede di esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e in modo da riportare alla logica originaria (e alla disciplina della citata legge n. 400 del 1988) i contenuti degli stessi decreti-legge.
      A tutto ciò mira il testo dell'unico articolo della proposta di legge costituzionale che viene presentata e che prevede, appunto, una più «stringente» formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 77 della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
      Il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità e d'urgenza derivanti da calamità naturali ovvero concernenti la sicurezza nazionale, la finanza pubblica o l'attuazione non differibile di atti normativi dell'Unione europea, provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.
      Il Governo, il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, deve presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
      Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non possono modificarli, salvo per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti delle Camere i poteri necessari.
      I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro il predetto termine. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
      Il Governo non può, con nuovi decreti, rinnovare disposizioni di altri decreti da esso adottati nei dodici mesi precedenti e non convertiti in legge dalle Camere, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento».


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