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PDL 2565

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2565



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZONI, ADOLFO, COMPAGNON, GALLETTI, GRECO, TASSONE

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento

Presentata il 30 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito politico degli ultimi anni ha visto impegnati entrambi gli schieramenti nella lotta all'inoccupazione e al precariato giovanile, al lavoro nero, all'evasione fiscale e nell'impegno al contenimento della spesa pubblica e alla trasparenza della stessa.
      Obiettivi questi che richiedono per il loro raggiungimento l'adozione di misure complesse e l'intrapresa di azioni di riforma strutturale del sistema. La dimensione di tali interventi ha sempre costituito alibi all'immobilismo che, invece, si è registrato. È utile allora partire con piccoli passi, che possono avere anche il sapore emblematico dell'indirizzo politico. Partire da un atto che sia anche in grado di dare un forte esempio renderebbe più credibile l'annuncio dei grandi progetti di cambiamento.
      È di questi giorni l'ennesima denuncia nei confronti della classe parlamentare, che ha legittimato la prassi del lavoro sommerso per strutturare le proprie segreterie. Dati alla mano, circa il 90 per cento dei collaboratori dei parlamentari risulta privo di regolare contratto di lavoro.
      Tale diffuso malcostume è il frutto di un regolamento della spesa che non vincola la stessa ad alcuna formalità procedurale, fondando sull'assunto che il controllore (cioè il legislatore e il Governo) non possa, a sua volta, essere controllato. Tale teorema si è dimostrato fallace e fallimentare.
      Il mancato rispetto dei princìpi di legalità da parte di primarie istituzioni del Paese richiama ancora una volta l'attenzione sulle incongruenze del sistema politico contemporaneo, rendendo più forte
 

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la spaccatura tra la classe politica e i suoi elettori; l'intera classe politica, infatti, deve fare i conti con la mancanza di credibilità nei confronti dell'opinione pubblica.
      Il brusco aumento del costo della vita, le crescenti difficoltà dei giovani a trovare impieghi stabili e duraturi nonché gli annosi e ancora irrisolti problemi del sistema previdenziale hanno portato a un progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica.
      Da ciò consegue il bisogno di procedere a una regolazione della spesa pubblica che ne garantisca una maggiore trasparenza quale segnale nei confronti dei cittadini di un'effettiva applicazione, da parte nostra, di tutto quello che sosteniamo da anni nei dibattiti politici.
      La presente proposta di legge, che non intende rivestire in alcun modo carattere punitivo, intende esclusivamente porre in essere una normativa che dia ai cittadini un segnale di concreto avvicinamento della classe politica al vivere comune.
      In ragione di ciò e considerando l'incidenza sul bilancio dello Stato dei rimborsi in favore dei deputati, pari a 116,6 milioni di euro solo per l'anno 2006, si ritiene necessario apportare delle modifiche alla legge n. 1261 del 1965, avente ad oggetto la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.
      Al fine di garantire una maggiore trasparenza nella gestione della spesa pubblica, la presente proposta di legge intende introdurre l'obbligo dei parlamentari di documentare le spese effettivamente sostenute per le esigenze di segreteria e di rappresentanza, nonché per il soggiorno a Roma, al fine di ottenere il relativo rimborso, nei limiti massimi stabiliti con regolamenti delle Camere stesse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «regolarmente documentate»;

          b) all'articolo 2, dopo le parole: «presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;» sono aggiunte le seguenti: «disciplinano le modalità di giustificazione delle singole voci di spesa per la corretta erogazione del rimborso;»;

          c) il quarto comma dell'articolo 5 è abrogato.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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