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PDL 2713

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2713



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE SIMONE, CARDANO

Norme in materia di organi collegiali della scuola

Presentata il 31 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, già presentata nella XIV legislatura dai parlamentari di Rifondazione comunista nei due rami del Parlamento (atto Camera n. 2221 e atto Senato n. 1303), si pone l'obiettivo di disciplinare le modalità e l'organizzazione dell'autogoverno delle istituzioni scolastiche. Ciò al fine di garantire la gestione democratica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà di insegnamento, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ispirandosi ai princìpi di democrazia, partecipazione e trasparenza, nonché valorizzando la partecipazione di tutte le realtà che contribuiscono al buon funzionamento dell'articolato mondo della scuola.
      La scuola è sottoposta a continui e ripetuti interventi che, oltre a generare confusione e incertezze, la spingono verso un «aziendalismo» non condivisibile, del quale il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è improntato. Noi, invece, intendiamo rilanciare una scuola finalizzata allo sviluppo della persona.
      È necessario rilanciare l'unitarietà del sistema scolastico nazionale e salvaguardare tutte le scuole, in ogni luogo e di ogni ordine. È necessario, altresì, ricondurre l'autonomia all'autogoverno, che presuppone, fermo restando il carattere nazionale del sistema, una gestione partecipata e democratica dell'istituzione scolastica,
 

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intesa come una funzione fondamentale dello Stato laico e pluralista. Gli organi collegiali in ogni scuola del Paese rappresentano un prezioso patrimonio, pur essendo stati negli anni svuotati di funzioni reali. Crediamo sia importante rilanciare invece la partecipazione e la facoltà decisionale dei soggetti che nella scuola vivono e operano, prevedendo forme di gestione non gerarchica e burocratica anche degli aspetti amministrativi delle scuole.
      La scuola non può essere equiparata, nel suo funzionamento, a una qualsiasi azienda o fabbrica. Il sistema formativo, in tutti i suoi livelli e gradi, non è la filiera di assemblaggio di materiali inerti che, lavorati secondo determinate procedure, danno un prodotto predefinito. Il prodotto della formazione è ciò che il singolo studente rielabora e acquisisce. Un prodotto non prevedibile, perché l'ambito di azione della scuola è, ancora, la persona e la sua autonomia di pensiero, di crescita culturale e di elaborazione della realtà.
      Il sistema formativo è il luogo della conoscenza e delle relazioni ed è anche per la Costituzione repubblicana un «ascensore sociale» grazie al quale gli studenti più capaci e volenterosi riscattano la loro condizione sociale disagiata. Gli alunni, sin dalla scuola dell'infanzia, devono imparare a incontrare gli altri e le altre, a decodificarne le modalità comunicative, a confrontarsi con le diversità e le uguaglianze, con i diversi punti di vista e le diverse esigenze dei singoli.
      Gli organi collegiali sono, a nostro parere, il luogo dove le componenti delle diverse realtà scolastiche si incontrano, si ascoltano e insieme costruiscono, nella concretezza di ogni singola e specifica situazione, l'istituzione scuola.
      Va infine favorito al massimo il coinvolgimento al voto nelle elezioni degli organi collegiali attraverso una campagna puntuale di informazione circa le competenze e le funzioni.
      La proposta di legge si compone di 10 articoli e si propone, tra l'altro, di innovare e valorizzare il ruolo di alcuni istituti degli organi collegiali: prime tra tutti, per le scuole superiori, sono l'assemblea degli studenti e l'assemblea dei genitori autorganizzata e autogestia, che diventano a tutti gli effetti organi delle istituzioni scolastiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      l. La presente legge disciplina le modalità e l'organizzazione dell'autogoverno delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire la gestione democratica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà di insegnamento, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in conformità ai princìpi di democrazia, di partecipazione e di trasparenza e valorizzando l'apporto di tutte le componenti scolastiche.

Art. 2.
(Organi di autogoverno).

      1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

          a) il consiglio dell'istituzione scolastica e la giunta del consiglio;

          b) il collegio dei docenti;

          c) i consigli di classe e di interclasse;

          d) l'assemblea degli studenti e le sue articolazioni;

          e) l'assemblea dei genitori e le sue articolazioni;

          f) il dirigente scolastico.

      2. Le funzioni del dirigente scolastico sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli altri organi delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      3. Al fine di favorire il massimo coinvolgimento delle diverse componenti degli

 

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organi collegiali, il dirigente scolastico deve rendere pubbliche, con tutti i mezzi a sua disposizione, le funzioni e le competenze degli organi collegiali, nonché informare sulle scadenze e sui diritti elettorali attivo e passivo relativi ai medesimi organi.

Art. 3.
(Composizione del consiglio dell'istituzione scolastica).

      1. Nel consiglio dell'istituzione scolastica, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.
      2. Il numero dei componenti il consiglio dell'istituzione scolastica è pari a undici per la scuola del primo ciclo di istruzione e a quindici per la scuola secondaria superiore.
      3. Nella scuola del primo ciclo di istruzione il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da quattro rappresentanti dei docenti, quattro rappresentanti dei genitori, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo.
      4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da tre rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti degli studenti, quattro rappresentanti dei docenti, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo.
      5. Il consiglio dell'istituzione scolastica, nella prima seduta, elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori. Il regolamento dell'istituzione scolastica può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.
      6. Il consiglio dell'istituzione scolastica è convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi, con le modalità previste dal proprio regolamento. Al presidente spetta il compito di stabilire l'ordine del giorno su proposta della giunta esecutiva.

 

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Art. 4.
(Competenze del consiglio dell'istituzione scolastica).

      1. Al consiglio dell'istituzione scolastica spettano le competenze generali in materia di politiche scolastiche e di programmazione economica e finanziaria. In particolare, al consiglio dell'istituzione scolastica spetta:

          a) definire gli indirizzi generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, ivi compresa la definizione dei criteri per la formazione dell'orario scolastico, per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione della classi;

          b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

          c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;

          d) approvare i documenti contabili fondamentali; su tali documenti gli studenti minorenni partecipano alla discussione senza diritto di voto.

      2. Il consiglio dell'istituzione scolastica nella sua prima seduta elegge, nel suo ambito, una giunta esecutiva, composta da un rappresentante di ciascuna categoria rappresentata; ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo. La giunta esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'esame del medesimo consiglio, formulando la proposta di ordine del giorno delle sedute, sulla base anche delle richieste formulate dai singoli componenti il consiglio stesso e ferma restando la sua autonoma iniziativa; la giunta esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'istituzione scolastica.

 

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Art. 5.
(Composizione e articolazione del collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
      2. Il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e in commissioni di lavoro funzionali alle sue esigenze. Al loro interno le commissioni eleggono un coordinatore.

Art. 6.
(Competenze del collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti definisce e approva il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e ne cura la verifica. Definisce inoltre:

          a) i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione scolastica intende aderire o che intende promuovere;

          b) la proposta di regolamento dell'istituzione scolastica per le parti relative ai profili didattici, alle proprie articolazioni e agli organi cui compete la programmazione didattica;

          c) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

Art. 7.
(Consigli di classe e di interclasse).

      1. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi di programmazione didattico-formativa e di valutazione. Ne fanno parte gli insegnanti delle classi e, fatta eccezione per le sedute di valutazione, i rappresentanti dei genitori nelle scuole del primo ciclo di istruzione, e dei genitori e degli studenti nelle scuole secondarie superiori, secondo la composizione e i compiti previsti dal capo I del titolo I della parte I del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,

 

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di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      2. I consigli di classe e di interclasse sono convocati e presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti della classe designano nella prima riunione il docente incaricato di svolgere le funzioni di segretario.
      3. Il consiglio di classe si riunisce, oltre che per gli adempimenti connessi con la valutazione e la scelta dei libri di testo, almeno due volte ogni quadrimestre.

Art. 8.
(Assemblea degli studenti e sue articolazioni).

      1. Nelle scuole secondarie superiori tutti gli studenti costituiscono l'assemblea degli studenti. L'assemblea organizza e gestisce le iniziative e le attività degli studenti, compresi gli spazi e le iniziative di autogestione, su proposta del comitato degli studenti composto dai rappresentanti di classe.
      2. Il diritto di convocazione dell'assemblea degli studenti è esercitato dal comitato degli studenti, a maggioranza dei due terzi, e dall'assemblea stessa sulla base di richiesta sottoscritta dal 10 per cento dei suoi componenti.
      3. L'oggetto dell'assemblea degli studenti non è sindacabile da parte di altri organi dell'istituzione scolastica; l'intervento di personalità esterne all'assemblea medesima è concordato tra il dirigente scolastico e il comitato degli studenti; in caso di dissenso, l'oggetto dell'assemblea è stabilito dalla giunta esecutiva del consiglio dell'istituzione scolastica.
      4. Non possono essere svolte assemblee per più di sette ore al mese.
      5. L'assemblea degli studenti è presieduta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione scolastica.

Art. 9.
(Assemblea dei genitori e sue articolazioni).

      1. In ciascuna istituzione scolastica è garantita la partecipazione dei genitori. I

 

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rappresentanti di classe dei genitori costituiti in comitato possono convocare in assemblea i genitori della scuola.
      2. L'oggetto dell'assemblea dei genitori non è sindacabile da parte di altri organi dell'istituzione scolastica.

Art. 10.
(Abrogazioni).

      1. Le disposizioni della parte I, titolo I, capo I, sezioni I e II, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.


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