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PDL 2747

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2747



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DUILIO, VENTURA, GIANFRANCO CONTE, CARLUCCI, RAITI, ZACCARIA, BONO, ALBERTO GIORGETTI, ZUNINO, MARCAZZAN, BOATO, CALGARO, CASERO, DELBONO, DI GIOIA, FIANO, GAROFANI, GIANCARLO GIORGETTI, LEDDI MAIOLA, MILANA, MUSI, NAPOLETANO, PROIETTI COSIMI, RAVETTO, RUSCONI, SUPPA, VOLPINI, WIDMANN

Istituzione dell'Ente «Fondazione Musical italiano»

Presentata il 6 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'oggetto di questa proposta di legge è il musical, specifico genere artistico nato negli Stati Uniti e che si distingue dalla prosa, dal balletto, dalla lirica, dall'operetta e dalla commedia musicale.

      Negli ultimi anni è accaduto qualcosa di nuovo nel teatro italiano: il pubblico affolla le messe in scena italiane di musical americani e inglesi, ci sono molte produzioni italiane di spettacoli nuovi, già andati in scena con grande successo, molte altre sono all'orizzonte.

      Negli ultimi anni i dati ci dicono che gli spettacoli teatrali più visti sono stati musical, quali Tutti insieme appassionatamente, Footloose, Jesus Christ Superstar, Grease e altri.

      Il musical si è affermato nel nostro Paese come uno dei generi preferiti dal pubblico. Le statistiche del Giornale dello spettacolo parlano chiaro: i biglietti venduti sono in continuo aumento, così come si moltiplicano le produzioni di titoli nuovi.

      Questo genere di spettacolo trova oggi sempre più spazio nei teatri e spesso raggiunge il maggior incasso della stagione, insieme al più alto gradimento da parte degli spettatori.

      Alcuni teatri hanno un cartellone esclusivamente dedicato al musical, come il Sistina di Roma, il Nuovo di Milano, l'Europa Auditorium di Bologna; altri teatri sono sorti esclusivamente sull'onda del successo dei musical, come il Teatro della
 

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Luna di Milano, il Gran Teatro di Roma, la Sash Hall di Firenze.

      Diversi enti lirici ospitano musical tra i titoli della stagione, come è avvenuto con Hair al Comunale di Bologna, con West Side Story alla Scala di Milano e con Kiss me Kate al Regio di Torino.

      Accanto alle produzioni di classici americani e inglesi come Grease e Jesus Christ Superstar, si sperimentano nuovi musical italiani. Il genere, dunque, si è già affermato nel nostro Paese ed è destinato a crescere, potendo raggiungere in breve livelli pari alle altre nazioni europee, Austria, Germania, Inghilterra, dove i musical sono tra gli spettacoli più celebrati. Esempi di produzioni interamente italiane sono, per nominare i più recenti, Pinocchio - il musical, Gianburrasca - il musical, Dracula - il musical, Valentino, Dance Peter Pan, Il conte di Montecristo.

      Peter Pan, come gli altri citati tutto italiano nell'allestimento e nella produzione, autore delle musiche il cantautore Edoardo Bennato, è stato campione di incassi fino allo scorso febbraio e ha riscosso ovunque un successo strepitoso.

      Il musical, però, non ha un vero e proprio riconoscimento a livello artistico; di fatto esso è equiparato alla prosa con aggiunta di musica, il che mette le produzioni in una paradossale situazione: l'organico è infatti troppo scarso per essere considerato alla stregua della lirica, ma troppo oneroso per rientrare nei canoni della prosa.

      Il fatto è che il musical non è prosa, non è lirica, non è balletto, non è operetta, non è commedia musicale, ma un genere a sé, con una sua natura specifica, e come tale andrebbe riconsiderato.

      Al di fuori delle pionieristiche produzioni che hanno inizialmente importato questo genere, il vuoto è assoluto, da parte del mondo artistico: non esiste un riconoscimento autonomo di questa forma artistica, che è equiparata alla prosa; non esistono scuole pubbliche che preparino artisti per questo genere di spettacolo e quelle private sono poche e non godono neppure di particolari agevolazioni.

      Eppure un numero notevole di artisti è impegnato in questo genere di spettacolo e tutti sono costretti a pagare la formazione di tasca propria, perché nessuna delle accademie pubbliche ha un corso dedicato al musical. Il musical ha bruciato le tappe, è un genere già di successo e di forte espansione, monco, al contempo, di vita e di organizzazione artistiche autonome.

      Siamo fieri delle nostre tradizioni sinfoniche, liriche e operistiche; dovremmo aprire un varco a questo genere artistico, il musical, che è riuscito a imporsi con le proprie forze, impedendo che esse si disperdano e sostenendolo nel panorama nostrano e internazionale. Effettivamente, questa novità artistica non è tutelata né promossa come si fa con gli altri generi.

      Non si tratta, dunque, di offrire sostegno economico a un settore in sofferenza, bensì un supporto istituzionale a un genere artistico orfano, ma foriero di forti ritorni, d'immagine, economici, occupazionali.

      A tal fine, si dispone la nascita di una Fondazione, denominata «Fondazione Musical italiano», aperta alla partecipazione dei privati e al loro rapporto economico, sottoposta alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali.
      Si è creduto, inoltre, opportuno offrire al Parlamento la possibilità di conoscere, attraverso una relazione annuale, le attività e la gestione della Fondazione.

      Finalità della Fondazione, oltre alla valorizzazione e alla diffusione dei nostri musical, vecchi, attuali e in preparazione, in Italia e all'estero, e di dare sostegno alla formazione degli artisti.

      La presente proposta di legge è piuttosto snella, aperta al contributo dell'esame parlamentare e a quanto, con i limiti previsti dalla proposta medesima, lo statuto della Fondazione disporrà per operare al meglio.

      Per questo motivo, ci auguriamo che la proposta di legge incontri il Vostro apprezzamento e possa essere approvata in tempi brevi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la fondazione «Fondazione Musical italiano», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato senza fini di lucro, con sede in Milano.

Art. 2.

      1. La Fondazione persegue i seguenti scopi istituzionali:

          a) tutela, promozione e diffusione del musical, in Italia e all'estero, anche mediante iniziative adottate di intesa con scuole, università e istituti di istruzione e collaborazioni con analoghi organismi stranieri nonché con emittenti televisive, giornali e periodici;

          b) sostegno delle attività formative, di aggiornamento e di perfezionamento degli artisti del musical, anche attraverso forme di collaborazione con istituzioni e soggetti già operanti.

Art. 3.

      1. Lo statuto della Fondazione stabilisce i compiti e l'organizzazione della Fondazione medesima. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione ed è approvato, entro sei mesi dalla ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

      1. Sono organi della Fondazione:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione,

 

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composto da un numero di componenti non superiore a cinque;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della stessa, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.

Art. 5.

      1. In sede di prima attuazione delle presente proposta di legge, al fine di favorire l'avvio dell'attività della Fondazione, il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo tra i propri componenti.
      3. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti personalità di elevato profilo culturale, avendo riguardo ai settori di attività della Fondazione, e con comprovate capacità professionali e organizzative.

Art. 6.

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali vigila sulla gestione della Fondazione e trasmette al Parlamento una relazione annuale sulle attività della Fondazione medesima.

      2. La Fondazione è equiparata, ai fini fiscali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 7.

      1. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

          a) eventuali contributi dello Stato e di altri enti pubblici;

 

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          b) eventuali proventi di gestione e altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali;

          c) eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani o stranieri;

          d) eventuali conferimenti di beni e liberalità di soggetti privati.

Art. 8.

      1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, alla Fondazione è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2007 e 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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