PDL 2272-bis-ter
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2272-bis-ter
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)
dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(RUTELLI)
dal ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)
e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)
di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)
con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)
con il ministro dell'interno
(AMATO)
con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)
e con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)
Semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli
(Già articoli da 50 a 57 del disegno di legge n. 2272-bis-A - approvato in sede referente dalla X Commissione - stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 12 giugno 2007)
NOTA: Il disegno di legge n. 2272-bis risulta dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007, dagli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272.
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TESTO
della Commissione
Artt. 1-49.
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Art. 50.
(Portabilità della targa dei veicoli).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della targa dei veicoli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l'identificazione del proprietario del veicolo.
Art. 51.
(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice
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della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente titolo. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.
3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 54 della presente legge, che devono essere emanati garantendo l'invarianza del gettito.
Art. 52.
(Personale del pubblico registro automobilistico).
1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 53.
(Disposizioni in materia fiscale).
1. Agli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Art. 54.
(Regolamenti di attuazione).
1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre
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mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 51 della presente legge, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché le disposizioni da osservarsi nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione medesima. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, e sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati e del personale eventualmente occorrente, da trasferire ai sensi dell'articolo 52 della presente legge, dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.
Art. 55.
(Sanzioni).
1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del
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veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni relative alle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, per motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Ai gestori dei centri di raccolta e di vendita degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari, si applica la sanzione prevista dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 51, che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui all'articolo 54.
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Art. 56.
(Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 54 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:
a) nel codice civile:
1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI, le parole: «agli aeromobili e agli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e agli aeromobili»;
2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato;
3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse;
4) all'articolo 2810, al secondo comma, le parole: «gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato;
b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 29;
c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato;
d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato;
e) nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'articolo 78, comma 1, secondo periodo, è soppresso; l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 sono abrogati;
f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione
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del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 57.
(Modifiche al codice della strada).
1. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «con almeno un'esperienza biennale» sono soppresse;
b) ai commi 11 e 11-bis le parole: «a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 40.000»;
c) al comma 11-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non configura esercizio abusivo dell'attività di autoscuola prendere a noleggio veicoli muniti di doppi comandi da parte di persone fisiche a fini non professionali».
Artt. 58-61.
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