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PDL 2740

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2740



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Modifica all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di nomina dei dirigenti di strutture ospedaliere complesse

Presentata il 6 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di rafforzare il primato del merito nella scelta dei dirigenti sanitari di strutture complesse.
      È confermata la scelta di affidare le strategie di governo, come l'attuazione della programmazione, le scelte di bilancio, l'adozione dell'atto aziendale, la nomina della direzione aziendale, non al solo direttore generale, che di fatto appare condizionato dalle indicazioni della giunta regionale, ma anche alla conferenza dei sindaci attraverso l'organo di rappresentanza denominato Collegio di direzione. Questa scelta contribuisce a restituire centralità al territorio rispetto alla funzione di governo della politica sanitaria.
      La proposta affronta, in particolare, il tema del superamento della discrezionalità del direttore generale nella nomina dei primari. In ordine a questo aspetto è manifesto il rischio che i criteri di professionalità e di merito siano posti in secondo piano poiché la nomina dipende oggi solo dal direttore, che esercitando un potere discrezionale può essere esposto a condizionamenti esterni della più varia natura, anche politica.
      La proposta prevede di modificare la composizione della commissione che seleziona la rosa dei candidati idonei. Si propone che la suddetta commissione sia formata dal direttore sanitario - come accade anche oggi - e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, scelti in modo diverso dalle previsioni odierne. Infatti uno, operante in un'altra azienda sanitaria locale della regione, sarà individuato dal Collegio di direzione e l'altro sarà estratto a sorte da un elenco regionale appositamente formato.
 

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      Le esigenze da soddisfare sono due: restituire oggettività alle nomine di posizioni dirigenziali nelle strutture sanitarie complesse e garantire che il direttore non sia esposto a pressioni. A questo fine, da un lato l'estrazione a sorte solleva ciascuno da responsabilità di indicazione personale, dall'altro la formazione dell'elenco di candidati garantisce la valutazione oggettiva dei titoli e della professionalità dei medesimi.
      Allo scopo di ottenere analoghe garanzie, si prevede il colloquio con la commissione per valutare i titoli professionali, scientifici e di carriera nonché le capacità gestionali, in modo da rendere quanto più condiviso il giudizio sui requisiti e sui criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale, applicandosi, per quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

      «2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sulla base di una lista di candidati idonei selezionati da una apposita commissione. Gli incarichi hanno una durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il direttore generale nomina una commissione composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno, operante in un'altra azienda sanitaria locale della regione, individuato dal Collegio di direzione e uno estratto a sorte da un elenco regionale appositamente formato. Fino alla costituzione del Collegio di direzione, all'individuazione provvede il Consiglio dei sanitari. La commissione valuta i titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, nonché le capacità gestionali, mediante un apposito colloquio. Si applica, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484».


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