PDL
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2727
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
presentato dal ministro dell'interno
(AMATO)
e dal ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)
Distacco del comune di Carema dalla regione Piemonte e sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione
Presentato il 4 giugno 2007
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge costituzionale che si propone è composto di un unico articolo con cui si dispone che il comune di Carema sia distaccato dalla regione Piemonte per essere aggregato alla regione Valle d'Aosta.
Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad un'altra regione, ed è stato predisposto dai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali in esito al
referendum popolare svoltosi nei giorni 18 e 19 marzo 2007, di cui è stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007.
Ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, così come novellata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, «si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».
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A norma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Ministro dell'interno è tenuto a presentare alle Camere il disegno di legge che sancisce il predetto distacco-aggregazione; peraltro, trattandosi, nel caso specifico, di variazione che andrebbe ad incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata, è apparso imprescindibile procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l'autonomia speciale della Valle d'Aosta.
La proposta legislativa si limita a sancire il distacco-aggregazione del comune di Carema e non si sofferma sui conseguenti adempimenti, ritenendosi che, nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma ai termini dell'articolo 2, lettera
b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
Quanto riferito, peraltro, non esclude che la materia possa essere, in via generale, regolamentata mediante lo strumento delle norme di attuazione statutaria, allo scopo di definire i rapporti tra l'ordinamento statale e quello regionale.
È difatti appena il caso di evidenziare che il necessario intervento di adeguamento andrà ad incidere su un tessuto normativo particolarmente articolato e complesso quale è quello su cui si fonda la speciale autonomia della regione Valle d'Aosta e che qualsiasi ridefinizione di quest'ultima non può ragionevolmente prescindere da un coinvolgimento della regione medesima.
Si segnala, infine, che di recente il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 marzo 2007, ha approvato un disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 132 della Costituzione (atto Camera n. 2523), per la razionalizzazione del procedimento di distacco e aggregazione di comuni o province da una regione all'altra: in particolare la riforma suddetta, per la parte che qui interessa, prevede che la proposta per il passaggio di un comune da una regione ad un'altra venga approvata mediante
referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle due province interessate, e non del solo comune che chiede il distacco-aggregazione, come previsto dalla normativa attualmente vigente e come ottemperato nel caso in oggetto.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il comune di Carema è distaccato dalla regione Piemonte e aggregato alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.