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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2161-1505-1588-1688-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2161, nel testo modificato dalla Commissione di merito a seguito dell'esame degli emendamenti, e rilevato che:
esso reca tre disposizioni di delega in materia di processo telematico (articolo 10), di semplificazione e riassetto delle disposizioni in materia anagrafica (articolo 16) e di sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori del trasporto aereo (articolo 18), nonché tre autorizzazioni all'adozione di regolamenti di delegificazione, rispettivamente nelle materie della corresponsione al cittadino di una somma in caso di ritardo nella conclusione del procedimento (lettera c) dell'articolo 1, comma 1); della riforma sperimentale dei «processi di servizio» (al comma 3 dell'articolo 5) e, infine, dei controlli sulle piccole e medie imprese certificate (al comma 5 dell'articolo 12); peraltro, il citato articolo 16 attribuisce al legislatore delegato anche la facoltà di avvalersi dello strumento della delegificazione con riguardo alle «norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti anagrafici» ed il comma 6 dell'articolo 9 modifica le modalità di esercizio di deleghe già conferite dall'articolo 14 della legge di semplificazione 2005 (n. 246 del 2005);
nel disciplinare principalmente l'attività delle pubbliche amministrazioni, interviene ampiamente sull'attuale disciplina del procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), sulle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e sulle norme in materia di ricorsi amministrativi, incidendo tuttavia anche su ambiti normativi che, con particolare riguardo agli articoli 10 e 15, sono già stati oggetto di un processo di delegificazione;
introduce ulteriori forme di semplificazione dei processi autorizzatori e certificatori per gli esercenti di attività produttive, senza però operare alcun coordinamento con le ulteriori normative, di recente approvazione ovvero all'esame di Parlamento, che pure si muovono nella medesima direzione della riduzione ed eliminazione degli adempimenti burocratici;
reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi ovvero effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, all'articolo 3, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che il riferimento è al secondo ed al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 322 del 1989; all'articolo 4, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che ci si intende riferire alle disposizioni del capo IV del testo unico
adotta espressioni suscettibili di ingenerare incertezza in ordine al loro significato tecnico-giuridico che andrebbero, ove possibile, riformulate in termini più chiari (ad esempio, l'articolo 9, comma 5, richiama il «regime di alternatività» tra ricorsi ordinari e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; all'articolo 12, comma 4, si rinviene la locuzione «effetti sulla performance ambientale complessiva delle imprese italiane»; l'articolo 16, comma 3, lettera b), richiama il «rispetto dei criteri dell'interoperatività e della cooperazione applicativa»);
contiene, all'articolo 19, una disposizione che, in termini assolutamente identici, è presente nel disegno di legge dal titolo «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale» (atto Camera n. 2480/A), all'esame della IX Commissione e del medesimo Comitato per la legislazione;
la tecnica della novellazione, in numerose norme (articoli 1, comma 1, lettere a), e), f), numeri 1) e 3); 3; 7, comma 2; 9, commi 2, 8 e 12, lettera a); 11, comma 3, lettere a) e b); 14, commi 1 e 2; 19), non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 1 - che novella la legge n. 241 del 1990, inserendovi un nuovo articolo che obbliga le amministrazioni a corrispondere ai cittadini una somma in caso di ritardo nella risposta alle loro istanze, e affida ad un regolamento di delegificazione la definizione di modalità, misure e termini dell'adempimento - si valuti la congruità dello strumento normativo previsto alla lettera c), atteso che esso opera in un ambito non previamente disciplinato da norme di legge e pertanto, essendo gli elementi della fattispecie già definiti, potrebbe prevedersi un più agevole regolamento di attuazione; analogamente alla lettera b), che sostituisce integralmente l'articolo 2 della citata legge n. 241, dovrebbe valutarsi la congruità del riferimento all'emanazione, su proposta del Ministro competente, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, in quanto tale comma
all'articolo 5, comma 3 - ove si prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati - si proceda a riformulare la norma secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che, oltre a stabilire i contenuti propri delle disposizioni volte ad autorizzare l'adozione di regolamenti di delegificazione, stabilisce che essi vengano adottati nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
all'articolo 12 - che al comma 5 autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione volto a rendere permanente la disciplina già dettata in via sperimentale per un periodo di due anni dal comma 2 del medesimo articolo, in materia di controlli sulle piccole e medie imprese certificate - si verifichi la congruità del ricorso al meccanismo della delegificazione per conseguire l'effetto della stabilizzazione della suddetta disciplina e, in caso positivo, si coordini comunque il contenuto del medesimo regolamento di delegificazione (riferito alle sole piccole e medie imprese) con quanto disposto al comma 6, secondo cui, in mancanza dell'adozione del regolamento, la disciplina di cui al comma 2 si applica in modo permanente a tutte le imprese, e quindi non soltanto alle piccole e medie imprese.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 11, comma 1 - che introduce nell'ambito della legge n. 936 del 1986 gli articoli 16-bis e 16-ter, volti alla istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche prevedendo, nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 16-quater, l'invio alla Commissione, da parte delle Amministrazioni dello Stato, della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella al citato decreto legislativo;
all'articolo 16, comma 3 - ove si conferisce al Governo una delega legislativa in materia di semplificazione e riassetto delle disposizioni in materia anagrafica e si richiamano i princìpi e criteri direttivi, nonché le procedure di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare gli ulteriori princìpi e criteri direttivi che, nella loro attuale formulazione, non appaiono pienamente distinguibili dall'oggetto della delega ed anzi, nel prevedere senza specifiche prescrizioni che il legislatore delegato provveda alla «delegificazione delle norme primarie di disciplina
analogamente, all'articolo 18 - ove si delega il Governo alla definizione di «sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, degli operatori aerei, dei manutentori aeronautici e dei prestatori di servizi al trasporto aereo» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di distinguere dall'oggetto della delega i princìpi e criteri direttivi che, con particolare riguardo alla lettera d), appaiono piuttosto ampi; peraltro, al comma 4 del medesimo articolo, andrebbe anche valutata l'opportunità di specificare che eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi sono adottati con l'osservanza dei medesimi princìpi e criteri direttivi e delle procedure indicati al comma 3;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 4 - che fissa, «in sede di prima applicazione», una misura minima e massima (da 25 a 250 euro) che le Amministrazioni sono tenute a corrispondere ai privati in caso di ritardo - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se essa opera esclusivamente nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui l'articolo 1, comma 1, lettera a), ovvero costituisca un criterio cui il giudice o il medesimo regolamento deve attenersi in sede di prima applicazione della norma;
all'articolo 1, comma 1, lettera d) - che, modificando l'articolo 16 della citata legge n. 241, prevede un termine massimo di 45 giorni per l'espressione di pareri facoltativi - dovrebbe procedersi ad un coordinamento con la lettera b) del medesimo articolo, che introduce un termine normale di durata dei procedimenti amministrativi non superiore a trenta giorni;
all'articolo 5, comma 2 - che pone specifici obblighi di comunicazione nei confronti delle «pubbliche amministrazioni, anche regionali o locali» - dovrebbe chiarirsi l'ambito soggettivo della disposizione, precisando se essa si riferisca alle sole articolazioni territoriali delle amministrazioni statali, ovvero anche ai soggetti amministrativi che afferiscono ai livelli territoriali di governo;
all'articolo 6 - che novella il comma 1 dell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, ponendo in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di individuare e rendere disponibili al pubblico i casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la necessità di tale disposizione, che appare meramente riproduttiva della previsione già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), sostitutiva del comma 1 dell'articolo 57 del medesimo codice;
all'articolo 16, comma 1 - secondo cui «a decorrere dal 1o gennaio 2007, la carta d'identità ha validità di dieci anni» - dovrebbe chiarirsi se tale scadenza opera in relazione anche a quelle già rilasciate prima di tale data.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
con riferimento al contenuto degli articoli 10 e 15, abbia cura la Commissione di verificare l'opportunità di intervenire, mediante una nuova disciplina ovvero una norma di delega, su materie per le quali si sia già proceduto a dettare una normativa «delegificata», determinando dunque una parziale rilegificazione, nonché una potenziale sovrapposizione di fonti normative di diverso rango;
abbia inoltre cura il legislatore di utilizzare gli strumenti normativi, ed in particolare il meccanismo delle deleghe e della delegificazione in conformità ai principi ed alle prescrizioni ordinamentali relative alle fonti di produzione del diritto.
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
valutata positivamente la finalità di perseguire l'obiettivo del rilancio economico con misure volte a creare un ambiente di infrastrutture burocratiche più favorevole allo svolgimento delle attività economiche e, al tempo stesso, a garantire ai cittadini la qualità dei servizi resi, sia dalla pubblica amministrazione, sia dai soggetti che ad essa si sono sostituiti in settori di rilevante importanza per la vita quotidiana, come i gestori di servizi pubblici;
rilevato che, in ragione della predetta finalità, il disegno di legge contiene disposizioni inerenti a materie tra loro eterogenee;
ritenuto che la finalità di garantire la qualità dei servizi resi ai cittadini, per quanto condivisa, non giustifichi l'adozione di provvedimenti legislativi omnibus, il cui esame parlamentare, proprio in ragione della eterogeneità del contenuto del provvedimento, rischia di non essere adeguato alla rilevanza delle innovazioni che si intendono apportare all'ordinamento giuridico;
ritenuto che l'esigenza di garantire tempi certi all'attività della pubblica amministrazione possa essere soddisfatta a condizione che sia fissato dalla legge anche un termine finale della sospensione del procedimento amministrativo;
rilevato che l'articolo 9, comma 2, riduce da 120 a 60 giorni il termine per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 7, la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire dopo le parole: «per una sola volta» le seguenti: «e per un periodo non superiore al doppio di tali termini»;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 9, comma 2.
La III Commissione,
esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge n. 2161, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione Affari costituzionali in sede referente;
rilevato che le disposizioni riferibili all'amministrazione del Ministero degli affari esteri sono inserite nel contesto di un provvedimento di cui si evidenzia l'etereogeneità delle materie che ne fanno oggetto;
osservato che le misure volte alla riduzione della certezza dei tempi amministrativi rivestono implicazioni del tutto specifiche in ordine alle pratiche di competenza degli uffici consolari, con particolare riguardo alla materia della cittadinanza, tali da ulteriormente rendere improcrastinabile il potenziamento degli uffici predetti;
considerata l'opportunità che la delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 16, comma 3, sia esercitata anche con il concerto del Ministero degli affari esteri, previo parere delle Commissioni parlamentati competenti, stante il rilievo della materia anagrafica anche per quanto concerne l'anagrafe degli italiani residenti all'estero in relazione alla tutela dei diritti di cittadinanza ed in particolare del diritto di voto;
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 16, comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'interno» siano inserite le parole: «di concerto con il Ministro degli affari esteri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».
La V Commissione,
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui:
alle eventuali spese derivanti dalla corresponsione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), di risarcimenti ovvero di una somma di denaro, da parte delle pubbliche amministrazioni, potrà farsi fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti allo scopo a legislazione vigente per i quali è consentito l'utilizzo dell'apposito Fondo di cui all'articolo 7, della legge n. 468 del 1978;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti, potrà farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
le disposizioni di cui all'articolo 7 non introducono nuove forme di indennizzo automatico e forfetario a carico dei gestori di servizi di pubblica utilità, stante la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999;
il richiamo, di cui all'articolo 8, al trattamento economico accessorio, deve intendersi come riferito alla retribuzione di risultato;
la previsione, di cui all'articolo 9, comma 9, del distacco, con riferimento al personale della Segreteria tecnica, deve intendersi come riferita a periodi limitati, fermo restando che si renderebbero indisponibili i relativi posti nella dotazione organica;
alle attività informatiche di cui all'articolo 9, comma 12, così come alla digitalizzazione degli atti e dei documenti di cui all'articolo 10, commi da 1 a 4, e al riordino della disciplina in materia di comunicazioni e notificazioni giudiziarie, di cui al medesimo articolo 10, commi da 5 a 9, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili;
con riferimento all'articolo 10, commi da 10 a 13, al personale transitato all'Avvocatura dello Stato per mobilità non verranno richieste mansioni speciali;
non è stato possibile verificare la relazione tecnica per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2;
gli uffici responsabili delle attività di controllo previsti dall'articolo 14, comma 3, saranno individuati utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
le disposizioni di cui all'articolo 16 determinano una riduzione dei costi amministrativi connessi al rilascio delle carte d'identità;
le disposizioni di cui all'articolo 18 non comprometteranno il perseguimento di altre finalità già previste a legislazione vigente né determineranno effetti negativi per quanto concerne le risorse a disposizione dell'ENAC;
rilevato che:
la determinazione, al comma 4, dell'articolo 1, di una misura non inferiore ad un ammontare determinato della somma da corrispondere, in sede di prima applicazione, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, lettera c), appare suscettibile di costituire un fattore di irrigidimento;
appare opportuno prevedere, all'articolo 9, comma 9, e all'articolo 11, comma 3, che al personale interessato non verrebbe corrisposto alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quelli corrisposti dalle amministrazioni di provenienza;
con riferimento alla delega di cui all'articolo 10, commi da 5 a 9, appare opportuno prevedere che sugli schemi dei provvedimenti attuativi della medesima delega sia acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, in modo da consentire una puntuale verifica dell'effettività delle clausole di invarianza;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
1) all'articolo 1, comma 5, premettere il seguente periodo: «Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente».
2) all'articolo 9, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale di cui al periodo precedente non possono essere attribuiti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione già riconosciuta dall'amministrazione di appartenenza»;
3) all'articolo 10, comma 8, sostituire le parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari», con le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario»;
4) all'articolo 10, comma 12, sostituire le parole: «senza aggravio di spesa», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
5) all'articolo 11, sopprimere i commi 1 e 2;
6) all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al personale di cui al comma 3 non possono essere attribuiti
7) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «Salvo quanto disposto dal comma 2, dalla presente legge», con le seguenti: «Dall'attuazione della presente legge», conseguentemente, sopprimere il comma 2;
e con la seguente ulteriore condizione:
all'articolo 1, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare in termini più precisi il criterio di delega di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), con riferimento alla procedura di quantificazione del gettito da sanzioni e alla corrispondete riduzione dei trasferimenti dello Stato all'ENAC.
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2161, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;
considerate positivamente le finalità complessive del disegno di legge, diretto a modernizzare e rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche, a snellire e dare certezza ai tempi dei procedimenti amministrativi, a ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese;
condivise le disposizioni generali contenute nell'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), che semplificano la disciplina relativa all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, nonché la disposizione particolare, di cui al numero 5 della citata lettera f), che fa in ogni caso salve le competenze e le procedure previste per i pareri resi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
valutata in termini positivi la previsione di cui all'articolo 7, comma 4 - che inserisce l'articolo 29-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 -, in quanto mira a rafforzare la tutela dei diritti degli utenti nei servizi di pubblica utilità e segnalata l'opportunità che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto al comma 4 del
condivisa la generale finalità di semplificazione amministrativa dell'originario testo dell'articolo 12, suscettibile in ogni caso di incidere direttamente sulla materia urbanistica e sulla tutela dell'ambiente;
preso atto, in particolare, della misura semplificatrice contenuta nel comma 1 del citato articolo 12, rimasto invariato nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, che dispone la sostituzione - per la sola esecuzione delle opere di edilizia privata - del certificato di agibilità con una specifica dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti, rilasciata sotto la propria responsabilità dal direttore dei lavori;
rilevato, al contempo, che la Commissione di merito ha sostituito l'originario comma 2 dell'articolo 12 con nuovi commi, dal 2 al 6, che presentano profili di particolare problematicità per quanto riguarda sia il contenuto che le finalità della normativa introdotta, la quale va sicuramente al di là di una auspicabile semplificazione amministrativa;
considerata la problematicità della sostituzione, sebbene in via sperimentale per un periodo di due anni, dell'attuale sistema di certificazioni e di controlli ambientali pubblici nei confronti delle piccole e medie imprese con il sistema volontario di partecipazione delle stesse a sistemi certificatori che, sia pure basati su «normazione internazionale ISO 14001», restano pur sempre intimamente legati ad esigenze di competitività aziendali, piuttosto che al rispetto del principio fondamentale della tutela e della salvaguardia ambientale;
ritenuto, inoltre, che le indicate misure di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 12 rischiano di ostacolare il necessario percorso di integrazione pubblico-privato per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, rendendo alternativi l'attuale sistema di autorizzazioni e controlli pubblici - che va certamente semplificato ma non eliminato - e il sistema volontario di certificazione della qualità ambientale delle aziende, che va certamente favorito e rafforzato, ma non alterato nelle sue finalità di miglioramento continuo della competitività delle imprese che vi aderiscono;
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 12, sia ripristinato - in sostituzione dei commi da 2 a 6 inseriti nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito - il testo del comma 2 del citato articolo 12, nella formulazione prevista dall'originario disegno di legge di iniziativa del Governo;
e con la seguente osservazione:
verifichi la Commissione di merito la possibilità di rendere esplicito, nel testo dell'articolo 7, comma 4 (che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare gli
altri servizi di interesse generale ai quali estendere la normativa a tutela dei diritti degli utenti), il riferimento - in particolare - ai servizi di gestione delle risorse idriche e dei rifiuti.
La IX Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge «Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese» (n. 2161 - Governo);
preso atto positivamente che dal provvedimento è stata espunta la disposizione volta a delegare il Governo a riformare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, che è stata conseguentemente inserita nell'ambito del disegno di legge n. 2480-A, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale», all'esame di questa Commissione;
rilevato che l'articolo 13, comma 1, lettera a), nel novellare l'articolo 119, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore sia effettuato in via ordinaria da medici iscritti in un elenco istituito presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri e i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti, senza tuttavia indicare i requisiti necessari ai fini delle predette iscrizioni, nonché l'ambito territoriale entro il quale i medici iscritti possono effettuare i prescritti accertamenti;
considerato altresì che il comma 1, lettera b), dello stesso articolo 13 nulla dispone in ordine alla composizione delle commissioni mediche locali ivi previste, laddove sembrerebbe invece opportuno stabilire criteri di ordine generale in materia;
rilevato inoltre che l'articolo 18, nel recare una delega al Governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, degli operatori aerei, dei manutentori aeronautici e dei prestatori di servizi al trasporto aereo, da un lato prevede termini eccessivamente ampi per l'adozione del relativo schema di decreto e degli eventuali decreti integrativi e correttivi, e dall'altro non ricomprende nel suo oggetto le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del personale di volo;
considerata altresì l'esigenza, sempre con riguardo all'articolo 18, che il parere delle competenti Commissioni parlamentari sia esplicitamente previsto anche con riferimento agli schemi dei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui al comma 4;
rilevato, infine, che una disposizione identica a quella recata dall'articolo 19, che novella l'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali, è attualmente prevista anche nel disegno di legge n. 2480-A, come modificato da questa Commissione, e che vi è pertanto l'esigenza di superare tale sovrapposizione;
ritenuto in proposito che, in ragione del suo oggetto, appare più opportuno che la predetta disposizione rimanga contenuta nell'ambito del disegno di legge n. 2161 di competenza della Commissione Affari costituzionali e sia invece soppressa dal disegno di legge n. 2480-A;
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 18, comma 4, sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari anche con riferimento agli schemi dei decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui al comma 1;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2, il competente ordine professionale presenti un'attestazione dalla quale risulti, oltre alla laurea in medicina e chirurgia del soggetto interessato e all'abilitazione all'esercizio della professione medica, anche il conseguimento di una idonea specializzazione ovvero il superamento di un apposito corso di formazione;
b) al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire dei criteri di ordine generale ai fini della composizione delle commissioni mediche locali, disponendo che le stesse debbano essere presiedute dai medici responsabili dell'ufficio medico legale delle aziende sanitarie locali presso le quali operano le commissioni stesse e che debbano essere composte da due membri effettivi e due supplenti scelti tra i medici in attività di servizio presso le medesime aziende sanitarie locali;
c) all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i tempi previsti per l'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, rispettivamente a sei mesi e un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
d) sempre con riferimento all'articolo 18, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare l'oggetto della delega ivi
e) al medesimo comma 3, lettera b), valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le sanzioni amministrative ivi previste non sono solo quelle conseguenti al mancato rispetto dei requisiti per il rilascio e il mantenimento delle certificazioni, ma anche quelle relative alle licenze, agli attestati e alle abilitazioni.
La X Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2161, recante norme in materia di modernizzazione ed efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese;
considerato che il provvedimento contiene alcune significative misure volte a rendere maggiormente efficiente l'attività della pubblica amministrazione;
rilevato, per quel che attiene alla competenza della X Commissione, che l'articolo 6 prevede che ciascuna amministrazione pubblichi nel proprio sito web l'elenco dei casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio attività nei procedimenti di competenza dell'amministrazione stessa;
segnalato altresì, sempre per quel riguarda la competenza della X Commissione, che il provvedimento dispone l'applicazione al rapporto di utenza da parte dei gestori dei servizi concernenti l'energia elettrica, il gas e le telecomunicazioni delle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 relative alla «responsabilità del procedimento» (articoli 4-7) e la «partecipazione al procedimento amministrativo» (articoli 8-10-bis);
valutate altresì positivamente le norme volte a valorizzare la responsabilità dirigenziale, attraverso la previsione, in particolare, della non corresponsione del trattamento economico accessorio in caso di inosservanza di alcune disposizioni della legge n. 241 del 1990;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di istituire presso il CNEL una Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni, degli enti e delle aziende pubblici, composta di 5 membri, in relazione sia all'elevato numero di compiti assegnati all'organismo in
questione, sia alle finalità del provvedimento che sono di snellimento e riduzione degli oneri burocratici;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare - in sostituzione dei commi da 2 a 6 inseriti nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito - il testo del comma 2 del citato articolo 12, nella formulazione prevista dall'originario disegno di legge di iniziativa del Governo.
La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2161, come risultante dagli emendamenti approvati;
valutati favorevolmente gli obiettivi di modernizzazione, di efficienza dell'amministrazione pubblica e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, che con il provvedimento si intendono perseguire;
rilevato che l'articolo 11 prevede l'istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche come struttura autonoma presso il CNEL;
considerato che il Memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche siglato il 18 gennaio 2007 prevede che l'adozione e la diffusione di un metodo fondato sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa possono e devono costituire la base dell'intero impianto di riorganizzazione della pubblica amministrazione;
rilevato che lo stesso Memorandum stabilisce che la misurazione dei servizi in tutte le amministrazioni deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, fissati in termini sia di realizzazione, sia di effetti sul benessere dei cittadini;
pur ritenuto utile un sistema di valutazione di efficacia ed efficenza dei servizi pubblici affidato ad un'organismo autonomo;
valutata la soluzione individuata non soddisfacente e meritevole di ulteriori approfondimenti;
esprime:
con la seguente condizione:
sia stralciato l'articolo 11 relativo all'istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2161 Governo e abbinate, «Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
considerato che l'articolo 13, nel modificare l'articolo 119 del codice della strada, reca disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo 29 del disegno di legge n. 2480/A, attualmente in corso di esame presso questo ramo del Parlamento;
evidenziato che l'articolo 17, lettera b), sembrerebbe contenere un errore materiale nel senso che il decreto motivato che il Tribunale per i minorenni pronuncia in caso di mancanza dei requisiti debba dichiarare l'«inidoneità» anziché l'«idoneità» come scritto nel testo;
esprime:
con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra l'articolo 13 del testo in esame e l'articolo 29 del disegno di legge n. 2480/A;
2) la parola «idoneità» sia sostituita dalla seguente «inidoneità».
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2161 in materia di «Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 5 del nuovo testo, un riferimento ai programmi di semplificazione burocratica promossi dalla Commissione europea, quali parametri per la riprogettazione e la riorganizzazione dei processi di servizio;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare la piena trasparenza del testo dell'articolo 12, commi 2 e 6, con riferimento alla fase transitoria e alla normativa a regime.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2161, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, recante «Modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese»;
considerato che il testo contiene, in particolare, disposizioni che contemplano specifiche modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa, con finalità di trasparenza e semplificazione nello svolgimento del procedimento amministrativo;
rilevato che le previsioni contenute nel provvedimento incidono prevalentemente su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa»; «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»; «tutela del risparmio e mercati finanziari»;
considerato che le disposizioni di cui agli articoli 12, 14 e 18 del testo in esame attengono a materie di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione quali, rispettivamente, misure di semplificazione relative ai procedimenti riguardanti l'edilizia privata; servizi bancari e assicurativi; sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori di servizi aeroportuali;
rilevato che il comma 3 del nuovo articolo 2-bis, introdotto dall'articolo 1, lettera c), del testo in esame, dispone che la misura ed il termine di corresponsione della somma dovuta a titolo sanzionatorio, in caso di ritardo nell'adozione del provvedimento, sono stabiliti con regolamento emanato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e valutato altresì che le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza;
considerato che l'articolo 4, al comma 3, prevede che il Governo promuova, attraverso la Conferenza unificata, intese ed accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti; e che l'articolo 5 consente alle pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, di avviare, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio, programmi biennali di sperimentazione finalizzati alla riorganizzazione dei processi di servizio;
evidenziate le previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del testo in esame che, modificando l'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducono i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, per i quali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni del provvedimento in esame concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché la dichiarazione di inizio attività ed il silenzio assenso; le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;
rilevato, ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 16-quater introdotto dall'articolo 11 del testo in esame, che le amministrazioni regionali e gli enti locali concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare, modalità operative per l'attuazione delle attività della Commissione per la valutazione delle amministrazioni pubbliche; e che le disposizioni che regolano la predetta Commissione sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
evidenziata la giurisprudenza della Corte costituzionale che nelle materie a competenza concorrente Stato-regioni ravvisa l'esigenza che sia integrato il parametro del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con la necessaria adozione dell'intesa, espressione del principio di «leale collaborazione» tra Stato e regioni;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo in esame un'apposita disposizione del seguente tenore: «La
b) valuti la Commissione di merito, al fine di garantire il rispetto dell'autonomia costituzionale dei diversi livelli di competenza di cui al titolo V della parte seconda, della Costituzione, ed al fine di assicurare l'efficacia e la speditezza dell'azione della Commissione istituita all'articolo 11, l'opportunità che siano individuate, in sede di definizione dei criteri generali che presiedono all'attività di valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento alle pubbliche amministrazioni regionali e locali, forme di «leale collaborazione» attraverso un'intesa sui predetti criteri generali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Testo del disegno di legge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 2»;
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
b) identico:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Identico.
b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
«Art. 2-bis. - (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, le pubbliche amministrazioni corrispondono ai soggetti istanti, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento, nei casi di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento stesso.
Art. 2-ter. - (Elenco della documentazione necessaria, moduli e formulari). - 1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili, anche attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, nonché dei casi in cui operano il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza.
Soppresso.
d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici,
c) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: «interrompe» è sostituita dalla seguente: «sospende» e le parole: «iniziano nuovamente» sono sostituite dalla seguente: «riprendono»;
e) identica;
d) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
f) identico:
1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta»;
1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2) identico;
«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;
3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;
3) identico;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
4) identico;
«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;
5) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
5) identico;
«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti
e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
g) identico:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2) identico;
«2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi previsti dal comma 1».
h) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;
2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse.
2. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi
2. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico ovvero per via telematica, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché i casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli, e nei formulari di cui al comma 1, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
2. In sede di prima applicazione le pubbliche amministrazioni danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni. Si applica, a tale fine, quanto previsto dall'articolo 154, comma 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applica, a tale fine, quanto previsto dall'articolo 154, comma 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 marzo 2007, circa l'attuazione delle disposizioni sulla gestione del protocollo informatico previste dall'articolo 50, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 30 giugno 2007, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione elettronica dei documenti di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.
1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e di raggiungere gli obiettivi previsti dagli articoli 12 e 14 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono consentite, in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la riprogettazione e la riorganizzazione dei processi di servizio in deroga alla vigente normativa statale, fatti salvi le disposizioni della Costituzione, i princìpi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dall'ordinamento comunitario, i princìpi fondamentali dell'ordinamento in materia di diritti civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale, nonché i princìpi fondamentali dell'azione amministrativa.
1. Identico.
1. Al comma 1 dell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
Identico.
«g-bis) i casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza».
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Soppresso.
«5-ter. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, gli stessi partecipano alla conferenza secondo le disposizioni del presente capo, senza diritto di voto».
2. L'articolo 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è abrogato.
1. Identico.
2. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;
b) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.
3. All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
3. Identico:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
a) identico:
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni in tema di giustizia amministrativa e
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
b) identica.
«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato con un provvedimento espresso e motivato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.
4. Dopo l'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:
4. Identico.
«Art. 29-bis. - (Disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità). - 1. I gestori
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1. Identico:
«1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente può non essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:
«1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente non può essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:
a) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento;
a) identica;
b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati l'elenco di cui all'articolo 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati gli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
c) grave e ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, nonché l'acquisizione diretta di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
c) identica».
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
«Il ricorso straordinario non è, altresì, ammesso avverso:
a) i provvedimenti di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
2. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta».
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
3. Identico.
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della relazione istruttoria nonché delle eventuali controdeduzioni delle altre amministrazioni è trasmessa, contestualmente, anche alle parti»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Trascorso il detto termine, il ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato».
2. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di
4. Identico.
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, decorsi i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la conclusione del procedimento amministrativo, può essere proposto, anche senza necessità di diffida, all'amministrazione inadempiente, fino a che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei medesimi termini. È fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere, di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre tale termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa».
8. All'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
11. Identico.
«4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, numero 5), e 248, comma 5».
a) all'articolo 51, comma 2, le parole: «segreteria sono rese accessibili» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria, nonché i pareri resi dal Consiglio di Stato, sono resi accessibili»;
b) all'articolo 52, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pareri resi dal Consiglio di Stato».
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, i tempi e le modalità della progressiva digitalizzazione degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali amministrativo, contabile e tributario e dei procedimenti dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato e alle sezioni di controllo della Corte dei conti sono stabiliti con uno o più decreti adottati, sentiti gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria, acquisito il parere di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al comma 4, dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche limitata
1. Identico.
a) valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo stato dello sviluppo tecnologico, l'obbligo di depositare anche o esclusivamente su supporto informatico o per via telematica gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle parti;
b) eventuali deroghe all'obbligo di produzione su supporto informatico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti e documenti;
c) il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o documenti in forma cartacea.
2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, acquisendo efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
2. Identico.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
Identico.
«4-bis. Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli
2. Ai fini della riorganizzazione e della razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e della relativa certificazione di qualità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le materie e le tipologie di attività nelle quali i suddetti controlli amministrativi si sovrappongono ai controlli periodici svolti dai soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee e internazionali sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità.
1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli uffici del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente».
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima attuazione, sono determinate le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni e sono conseguentemente adeguate le procedure per la conferma di validità della patente previste dall'articolo 126 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
1. All'articolo 2, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dopo le parole: «di pubblici servizi» sono inserite le seguenti: «e di servizi bancari o assicurativi», e le parole: «e ai privati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli altri privati».
Identico.
«Art. 72 (L). - (Responsabilità dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43 e dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Il responsabile di tale ufficio o un dipendente da questo nominato è tenuto a dare immediata risposta alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell'amministrazione certificante.
1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l'acquisto della personalità giuridica,
Identico.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la carta d'identità ha validità di dieci anni.
1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
a) riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni vigenti in materia anagrafica;
a) identica;
b) revisione delle procedure in funzione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa;
b) identica;
c) delegificazione delle norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti anagrafici;
c) identica;
d) riordino delle norme tecniche di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;
d) riordino delle norme di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;
e) semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino.
e) identica.
1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni è da loro inviata anche ai servizi socio-assistenziali del comune di residenza affinché provvedano agli adempimenti di cui al comma 4»;
«3. Il tribunale per i minorenni, se ritiene di dover dichiarare immediatamente l'inidoneità degli aspiranti all'adozione per manifesta carenza dei requisiti, pronuncia decreto motivato e lo comunica, oltre che agli interessati, ai servizi dell'ente locale di cui al comma 1. Nelle altre ipotesi, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi medesimi».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al codice della navigazione, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, degli operatori aerei, dei manutentori aeronautici e dei prestatori di servizi al trasporto aereo.
1. Identico.
a) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi al trasporto aereo a seguito di violazioni dei compiti e degli obblighi di cui all'articolo 705 del codice della navigazione;
b) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare agli
c) coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, e al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;
d) determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 500.000 euro;
e) attribuzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti di cui alla lettera d), all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), con attribuzione dei relativi introiti al medesimo Ente e corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3.
Soppresso.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in
1. All'articolo 74, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».
1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e all'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e all'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
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