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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2480-A/R |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2480, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito e rilevato che:
esso conferisce, all'articolo 26, una delega legislativa per la modifica del codice della strada, nell'ambito della quale si attribuisce al legislatore delegato anche la facoltà di avvalersi dello strumento della delegificazione con riguardo alle «norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie»;
nel disciplinare in via principale la materia della circolazione stradale e delle relative sanzioni, interviene ampiamente sull'attuale codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e sugli articoli del codice penale in materia di omissione di soccorso, di omicidio colposo e lesioni colpose, mentre non sono inserite in un contesto normativo organico altre disposizioni, pur concernenti aspetti connessi all'oggetto del provvedimento (si veda, ad esempio: l'articolo 18, in materia di somministrazione di bevande alcoliche; l'articolo 21 sulle misure alternative alla pena detentiva; l'articolo 22, sugli obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade; l'articolo 23, sulla destinazione delle risorse delle maggiori entrate conseguenti; l'articolo 27, sulla raccolta di dati statistici; l'articolo 28, sul divieto di talune forme di propaganda pubblicitaria, l'articolo 32, sull'informazione presente sui prodotti farmaceutici);
provvede a modificare nuovamente la normativa in merito all'esercizio dell'attività di autoscuole già significativamente ridefinita in tempi recenti, nonché talune norme relative alla revisione degli autoveicoli, materia già oggetto, sotto un diverso profilo, del disegno di legge 2272-bis, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera; peraltro, l'articolo 29 è presente, in forma assolutamente identica, nel disegno di legge dal titolo «Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (A.C. 2161), all'esame della I Commissione e del medesimo Comitato per la legislazione;
in numerosissimi casi, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 26 - ove si conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi «recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada» - si esplicitino princìpi e criteri direttivi in modo da distinguerli dall'oggetto della delega medesima e da indicare in particolare, i criteri in base ai quali il legislatore delegato deve procedere nella «revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni»; al riguardo, dovrebbe altresì precisarsi se tale facoltà si estende anche alle sanzioni di natura penale ivi previste; andrebbe, inoltre, valutata l'opportunità di chiarire se - come sembrerebbe - ci si intenda riferire alla «delegificazione» in senso atecnico, ossia semplicemente in funzione dell'obiettivo di consentire all'Esecutivo di procedere, con propri atti, ad un celere aggiornamento di parametri tecnici; conseguentemente, in questo caso potrebbe opportunamente sostituirsi tale espressione con il richiamo all'articolo 229 del codice della strada che, al comma 1, già prevede che le direttive comunitarie relative alle materie disciplinate dal codice siano «recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite»;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 4 - che introduce nuovi contenuti nell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione ad ogni condotta posta in essere «violando i limiti e le prescrizioni per la guida di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella di recepimento delle direttive comunitarie in materia» - si chiarisca la portata normativa del comma 13-quater, sia con riguardo all'ambito oggettivo, che appare assolutamente indefinito, sia con riguardo alla previsione, ivi contenuta, di una sola misura sanzionatoria riferibile indifferentemente e senza gradazioni ad una pluralità di violazioni.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5 - ove si inserisce il comma 2-bis nell'articolo 117 del codice della strada - dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare il termine ivi previsto (1o giugno 2007) che risulta ormai superato, sostituendolo con un riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
all'articolo 6 - che introduce nel codice della strada un particolare obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, da parte dei responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia nei casi di ricovero ivi indicati - dovrebbe valutarsi una riformulazione della norma che faccia corrispondere il sorgere dell'obbligo (previsto nel solo caso di «coma di durata superiore alle 48 ore») con le varie ipotesi di ricovero contemplate nella medesima disposizione (per i soggetti «che abbiano subito un grave trauma cranico»; «che siano in coma»; che abbiano «conseguenze psico-fisiche irreversibili»);
all'articolo 12, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa della lettera c), che appare limitarsi a ripetere, nella definizione dei parametri per l'individuazione dello stato di ebbrezza, il contenuto della lettera a), capoverso 2-bis;
all'articolo 32, comma 4 - secondo cui deve essere indicato sulle confezioni dei farmaci l'eventuale effetto pregiudizievole sulle facoltà del conducente del veicolo e, per quelle più piccole, è precisato che il simbolo di pericolo «è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di rimettere al provvedimento ministeriale previsto al comma 2 anche le relative prescrizioni attuative, evitando di stabilire norme di dettaglio con disposizioni di rango primario.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2480-A Governo, recante disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale,
richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 18 aprile 2007,
rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge in esame nonché il contenuto stesso delle disposizioni riconducono il testo all'ambito materiale della sicurezza della circolazione stradale,
considerato che la circolazione stradale non è esplicitamente menzionata né tra le materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma,
considerato, d'altra parte, che la sicurezza della circolazione stradale è riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, devono intendersi inclusi nella nozione di «sicurezza» di cui alla citata lettera h) anche profili riguardanti la tutela della sicurezza delle persone non direttamente afferenti l'ordine pubblico,
considerato che, con riferimento alle disposizioni del provvedimento che intervengono sul sistema sanzionatorio penale nonché su profili attinenti alla tutela giurisdizionale, rileva l'ambito materiale «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo in oggetto,
valutata positivamente la finalità di ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada ed, in particolare, attraverso la previsione di interventi volti a garantire il rispetto dei limiti di velocità, rimodulando il meccanismo di decurtazione dei punti sulla patente, di norme più restrittive per i «neopatentati», nonché di disposizioni che aggravano le sanzioni per comportamenti stradali particolarmente pericolosi e per le fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
rilevato che:
1) l'articolo 1 attribuisce ai presidenti delle autorità portuali le competenze in materia di regolamentazione della circolazione stradale, con riferimento alle aree portuali, prevedendo altresì che le sanzioni amministrative relative alla violazione di prescrizioni contenute nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione negli ambiti portuali siano applicate dal personale dell'autorità portuale, a ciò delegato dal presidente, anziché agli organi previsti dall'articolo 12 del codice della strada nel testo vigente;
2) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, per mero errore materiale, la sanzione pecuniaria viene definita ancora come sanzione amministrativa nonostante la trasformazione dell'illecito previsto in contravvenzione;
3) suscita perplessità la scelta di attribuire la competenza per la contravvenzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, al tribunale in composizione monocratica, apparendo più opportuno attribuire la relativa competenza al giudice di pace e, conseguentemente,
4) la nuova formulazione dell'articolo 174, comma 14, del codice della strada, introdotta dall'articolo 11 del provvedimento in esame, appare non sufficientemente determinata nella parte in cui si riferisce a «ripetute inadempienze ed alla loro entità e frequenza»;
5) all'articolo 15 appare opportuno non escludere l'applicabilità del beneficio di cui all'articolo 189, comma 8, del codice della strada, secondo il quale non è soggetto all'arresto in flagranza chi presta soccorso alle vittime di incidenti, trattandosi di una deroga ad una disposizione volta ad incentivare il soccorso delle vittime di incidenti stradali;
6) all'articolo 17, per quanto attiene all'omissione di soccorso in caso di incidenti stradali per la violazione delle disposizioni del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, l'intervento normativo dovrebbe avere ad oggetto l'articolo 189 del codice della strada, relativo al comportamento in caso di incidente, anziché l'articolo 593 del codice penale, che costituisce norma di carattere generale;
7) all'articolo 26 i princìpi e criteri direttivi in materia sanzionatoria, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega volta a modificare il codice della strada, sono da considerare non sufficientemente determinati in quanto si limitano a richiamare princìpi di natura costituzionale, che, come tali, devono essere comunque rispettati dal legislatore delegato;
esprime
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma» siano sostituite dalle seguenti: «l'ammenda»;
2. all'articolo 26 siano previsti princìpi e criteri direttivi in materia sanzionatoria, che non si limitino a ribadire in maniera espressa princìpi di natura costituzionale;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere la disposizione volta a conferire al personale dell'autorità portuale competenze in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del codice della strada;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di attribuire al giudice di pace anziché al tribunale ordinario in composizione monocratica la competenza relativa al nuovo reato introdotto da tale disposizione, trasformando
c) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 15;
d) all'articolo 17 la Commissione di merito valuti l'opportunità di riferire all'articolo 189 del codice della strada, piuttosto che all'articolo 593 del codice penale, le disposizioni relative all'omissione di soccorso in caso di incidenti per la violazione delle disposizioni del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
La V Commissione,
esaminato il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le disposizioni di cui all'articolo 1 appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per le autorità portuali con riferimento ai nuovi compiti affidati al relativo personale e all'eventuale attività formativa necessaria all'espletamento dell'esame di abilitazione;
all'ampliamento delle attribuzioni assegnate al Dipartimento per i trasporti terrestri, prospettato all'articolo 2, può farsi fronte nei termini indicati, vale a dire a carico dei soggetti proprietari dei veicoli e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
la previsione, di cui all'articolo 6, del parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura;
è opportuno precisare che agli adempimenti di cui all'articolo 9 si dovrà far fronte nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
gli adempimenti di cui all'articolo 11 rientrano nelle competenze istituzionali delle autorità preposte alla verifica;
è necessario inserire una clausola di invarianza al fine di garantire che dalle disposizioni di cui all'articolo 13 non derivino nuovi o maggiori oneri per le ASL;
la copertura indicata all'articolo 27 risulta idonea in considerazione del fatto che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono finalizzate all'avvio del processo di raccolta dati;
le disposizioni di cui all'articolo 28 non comportano un aggravio delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
è necessario precisare, all'articolo 31, che le tariffe saranno stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle verifiche da parte delle stazioni di prova;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 1;
sopprimere l'articolo 6;
all'articolo 9 aggiungere in fine il seguente comma: «2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 13 aggiungere in fine il seguente comma: «4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole da: «Agli oneri» fino a: «2007, 2008 e 2009» con le seguenti: «Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere»;
all'articolo 31, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo»;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, all'articolo 23, i soggetti chiamati a realizzare gli interventi di sicurezza stradale e la procedura per l'assegnazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento della misura delle sanzioni.
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2480-A, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione;
richiamato il parere espresso lo scorso 17 aprile 2007 sul precedente testo del disegno di legge n. 2480;
raccomandata nuovamente l'opportunità di rafforzare un aspetto che - anche dopo le novità introdotte dalla Commissione di merito - sembra essere stato posto in minore risalto nell'ambito del provvedimento, ossia quello dell'intensificazione dei controlli sulla rete stradale, che potrebbe avvenire anche mediante l'eventuale valorizzazione dei compiti delle forze di polizia stradale e l'aumento della relativa dotazione organica;
preso atto, in ogni caso, che le modifiche e integrazioni apportate al testo originario sembrano contribuire al miglioramento del provvedimento;
verificato, in particolare, il contenuto dell'articolo 22, che risponde a talune delle richieste formulate dalla VIII Commissione nel precedente parere, e dei nuovi articoli 23 e 24, che prevedono, in primo luogo, interventi in materia di destinazione delle maggiori entrate - derivanti dall'incremento delle sanzioni pecuniarie - all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e, in secondo luogo, chiarimenti circa l'autorizzazione alla contrazione di mutui da parte di regioni, province e comuni per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale;
esprime
La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2480/A Governo, recante «Disposizioni in materia di
considerato che il testo in esame è stato profondamente modificato e che risultano recepite solo alcune delle condizioni contenute nel parere già espresso in data 18 aprile 2007;
in particolare non risulta recepita la condizione di cui alla lettera a) del predetto parere ed è stata recepita solo parzialmente la condizione di cui alla lettera c);
osservato che l'articolo 6 desta perplessità poiché l'obbligo di comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri è previsto solo per alcune patologie più gravi e per soggetti che siano stati ricoverati nei reparti ospedalieri e non anche per i soggetti che, pur soffrendo di patologie che possono interferire con la capacità di guida, non sono tuttavia stati ricoverati nei suddetti reparti;
considerato altresì che un certificato medico anamnestico è comunque necessario per ottenere la patente di guida;
ritenuto infine che l'articolo 32 introduce disposizioni che potrebbero non essere conformi alla normativa comunitaria in materia di etichettatura e confezionamento dei medicinali,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) la Commissione di merito introduca modifiche all'articolo 12, affinché sia individuato preventivamente il tipo di accertamenti e di test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli, necessari ai fini della corretta ed efficace applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo;
b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), capoverso comma 7, si preveda l'esclusione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui il conducente non è il proprietario dello stesso;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 6, prevedendo che sia il medico curante che diagnostica o registra per il suo assistito una patologia che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida a comunicare agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri la necessità di aggiornare il certificato medico anamnestico che aveva permesso il rilascio della patente;
d) all'articolo 32, valuti la Commissione di merito la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di etichettatura e confezionamento dei medicinali.
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. All'articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 è inserito il seguente:
| «4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2».
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2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
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b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
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c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle imprese di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la
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| pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
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3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 5, primo periodo, le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;
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b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
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1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
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«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
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| 1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati
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| dal medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 in autostrada e 2 in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
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| 1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
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| 1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
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| 1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
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| 1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».
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| 2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introtti
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| dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
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1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
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«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»;
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b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
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«13-ter. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
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1. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto
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1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
| Pag. 15 legislativo 30 aprile 1992, n. 285», sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 1 è abrogato;
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a) identica;
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a-bis) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;
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b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
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b) identico:
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«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
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«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
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c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
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c) identica;
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d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
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d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
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1. Al comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,».
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| 2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;
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b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;
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c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
| «7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».
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1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;
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a) identica;
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a-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
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«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
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| devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno»;
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b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
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b) identico:
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«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
|
«9. Identico.
| 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;
| 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;
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c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
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c) identico:
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«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate»;
|
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 179, commi 2-bis e 3, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata»;
| Pag. 18 d) il comma 12 è sostituito dal seguente:
| d) identica.
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«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
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2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
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1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dai seguenti:
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«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
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«Identico».
| 3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».
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1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
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a) al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato»;
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«Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
| b) al comma 5, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485»;
| c) al comma 6, le parole: «da lire trentamila a lire centoventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 143 a euro 570»; d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570». 2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'Ispettorato del lavoro.
| 3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
| 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione
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| si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006.
|
| 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
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| 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
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| 7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
|
| 8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
|
| 9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
|
| 10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
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| 11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano
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| le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
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| 12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507 nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
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| 13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
|
| 14. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità
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| competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
|
| 15. Qualora l'impresa di cui al comma 14, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
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| 16. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
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| 17. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 14 e 15 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
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2. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «revoca della patente di guida».
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2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
| «22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi».
3. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
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a) al comma 3, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia
|
«Art. 178 - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo
| Pag. 23 dell'orario di servizio, salvo che il fatto costituisca reato»;
b) al comma 4, le parole: «o altera» e le parole: «, salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse.
| 179 sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) 561/2006.
|
| 2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'Ispettorato del lavoro.
| 3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
| 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
|
| 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
|
| 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
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| 7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al
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| comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
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| 8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
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| 9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
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| 10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
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| 11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
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| 12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.
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| 13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
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| 14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o ad altro titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
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3-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
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«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
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4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;
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a) identica;
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a-bis) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 - 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis - 5»;
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b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 4 - 10», «Comma 5 - 10» e «Comma 7 - 5»;
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b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
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c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse»;
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c) identica;
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d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono
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d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono
| Pag. 26 sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 3 - 10» e «Comma 4 - 5»;
| sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
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| e) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.
e) identica.
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1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. All'articolo 186 del decreto legislativo del 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
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a) identico:
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«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
|
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
| Pag. 27 2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.
| 2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fermo restando l'importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell'arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2.
| 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
| 2-ter. Identico.
| 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
| 2-quater. Identico»;
|
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;
|
b) identica;
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c) al comma 6, le parole: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
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soppressa;
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d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
|
c) identico:
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«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione è commessa in
|
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in
| Pag. 28 occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 24.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
| occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizini di cui all'articolo 223»;
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|
c-bis) il comma 9 è abrogato.
|
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
|
2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
|
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
|
a) identico:
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«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato
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«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
| Pag. 29 è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
| reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
| 1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.
| Soppresso.
| 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»;
| 1-bis. Identico»;
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b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
| «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;
b) identica;
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c) il comma 7 è abrogato;
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c) identica;
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d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
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d) identica.
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«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma
7. Con l'ordinanza con la quale è disposta
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| Pag. 30 la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».
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| 1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo
1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata o all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono:
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