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PDL 2706

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2706



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

e con il ministro del commercio internazionale
e ministro per le politiche europee
(BONINO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006

Presentato il 29 maggio 2007
 

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e il Regno del Bahrain intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
      Tale tipo di accordo, oltre ad essere raccomandato dalle istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale e Fondo monetario internazionale), si inquadra nell'ambito degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area mediorientale.
      Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in questione recepisce una serie di clausole finalizzate a incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.
      Per investimento si devono intendere tra l'altro diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo 1).
      L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati da operatori economici italiani nel Bahrain e viceversa, mirando a fornire un quadro di maggiore certezza per gli stessi, fondato sul principio della non discriminazione fra gli investitori dell'una e dell'altra Parte (articolo 2).
      L'Accordo prevede inoltre che entrambe le Parti contraenti assicurino che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, la trasformazione e il godimento degli investimenti effettuati nel territorio di entrambe le Parti non saranno colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
      L'Accordo prevede egualmente che gli investimenti effettuati sul territorio delle Parti contraenti da persone fisiche o giuridiche beneficino di un equo trattamento in entrambi i Paesi e che lo stesso non dovrà in ogni caso essere meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di altri Paesi terzi (articolo 3).
      Sono stabiliti meccanismi d'indennizzo per danni subìti in occasione di conflitti o situazioni di emergenza. Sono, altresì, contemplati meccanismi di tutela per il libero trasferimento dei proventi degli investimenti (articolo 4).
      In caso di provvedimenti di confisca o di esproprio per motivi di pubblica utilità, una giusta, pronta e appropriata compensazione dovrà essere corrisposta - a prezzi di mercato - all'investitore che ha subìto il provvedimento di esproprio (articolo 5).
      Per ciò che concerne il ricorso all'arbitrato per controversie legate agli investimenti, oltre a prevedere l'istituzione di tribunali arbitrali ad hoc su richiesta di parte, il testo richiama le norme della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) che potranno essere applicate in sede di composizione e funzionamento dei meccanismi arbitrali (articolo 10).
      Unitamente all'Accordo è stato firmato il Protocollo, composto da cinque articoli, per specificare meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo stesso.
 

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      In particolare, l'articolo 1 del Protocollo stabilisce che gli utili prodotti da un investimento beneficiano della stessa protezione accordata all'investimento iniziale, anche in caso di reinvestimento.
      È previsto che, fatte salve le previsioni legislative o regolamentari nazionali, non possono imporsi condizioni per l'ampliamento o il proseguimento degli investimenti ed è permesso agli investitori di assumere personale direttivo, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta (articolo 2).
      L'articolo 3 specifica la nozione di «attività connesse ad un investimento» contenuta nell'articolo 3 dell'Accordo, fornendone una nozione molto ampia, tale da ricomprendere, tra l'altro, la ricezione di registrazioni, licenze e permessi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale, nonché l'accesso al mercato finanziario. Stabilisce, inoltre, che ciascuna Parte deve consentire, sempre in conformità con le leggi vigenti, l'ingresso e la permanenza degli investitori e dei loro familiari nel proprio territorio.
      L'articolo 5, infine, individua la portata della locuzione «senza ritardo», di cui all'articolo 8 dell'Accordo.
      La ratifica dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso rappresenta uno stimolo per nuovi investimenti italiani nel Regno del Bahrain e bahrainiti in Italia, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica di entrambi i Paesi. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce, infatti, la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.
      Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura, come detto, agli operatori italiani un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi dei cittadini bahrainiti o degli investitori di Stati terzi, non derivano, infine, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il ricorso a un atto con forza di legge si rende necessario in considerazione del fatto che l'Accordo in questione prevede, ai fini della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.

B)  Analisi del quadro normativo; incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti; compatibilità con l'ordinamento comunitario.

        L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti tra l'Italia e il Regno del Bahrain non sostituisce alcun Accordo vigente in materia; non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento del diritto interno. Esso risulta inoltre compatibile sia con l'ordinamento dell'Unione europea che con le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinario. L'Accordo non ha parimenti alcuna incidenza sul regime fiscale applicato nel nostro Paese. A quest'ultimo riguardo, si richiamano l'articolo 3, paragrafo 4: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano a questioni fiscali» e l'articolo 12, paragrafo 4: «Le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale».
        Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini bahrainiti o degli investitori di Stati terzi, non derivano, infine, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento e destinatari diretti e indiretti.

        Sotto il profilo economico sono coinvolti, dalla data di entrata in vigore dell'Accordo:

            1) i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti nel Regno del Bahrain;

            2) i soggetti bahrainiti che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.

        L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti nel Regno del Bahrain. L'Accordo potrebbe inoltre agevolare ulteriori iniziative imprenditoriali italiane nel Regno del Bahrain, come anche bahrainite in Italia, in tutti i settori di rilievo economico.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimento per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera) - delle due Parti contraenti.
        Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel Regno del Bahrain e viceversa.
        Tale quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire gli investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
        L'Accordo è, altresì, destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi grazie agli effetti che un maggiore volume di investimenti è suscettibile di sortire in termini di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Regno del Bahrain di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti in tale Paese del Golfo, con ricadute positive anche di natura commerciale.

 

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L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi a un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.
        Vanno parimenti menzionati il processo di integrazione economica in atto tra gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) e la conseguente possibilità, per le imprese italiane insediatesi in Bahrain, di servire non solo il mercato bahrainita, ma anche quello subregionale della Penisola Arabica.

C)  Aspetti organizzativi e oneri sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.

D) Opzioni alternative.

        L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra l'Italia e il Bahrain, nell'assenza di ogni rischio di rilegificazione. Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi a una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale; non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte bahrainita.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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