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PDL 2504

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2504



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIORE, ZIPPONI, BURGIO, DE CRISTOFARO, ROCCHI, FERRARA, PROVERA, ACERBO, CACCIARI, CARDANO, CARUSO, COGODI, DEIANA, DE SIMONE, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MASCIA, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, FRANCO RUSSO, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO

Disciplina della forma pensionistica complementare costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, denominata «Fondo complementare INPS» (FONDINPS)

Presentata il 5 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi quindici anni il sistema pensionistico italiano è mutato radicalmente. Le riforme varate, se, da una parte, hanno portato alla stabilizzazione della spesa pensionistica avvicinando il nostro Paese alla media europea, dall'altra hanno aperto seri problemi penalizzando le fasce sociali più deboli: i lavoratori e le lavoratrici precari e meno retribuiti ovvero le generazioni entrate nel mercato del lavoro dopo il 1995.
      Ultima in ordine di tempo tra le riforme del sistema pensionistico è la riforma della previdenza complementare entrata in vigore il 1o gennaio 2007 (articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252). Si tratta di un importante intervento che coinvolge tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e che a breve riguarderà anche quelli del settore pubblico. Tale riforma introduce la previdenza complementare affiancando a quello pubblico, che resta il pilastro fondamentale, un secondo pilastro, in modo da recuperare almeno una parte della riduzione delle prestazioni determinatasi con il passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo. L'adesione da parte del lavoratore a una forma di previdenza complementare comporta l'immissione sui mercati finanziari, attraverso i fondi autorizzati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),
 

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del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando dal 1o gennaio 2007, ed eventualmente dei contributi versati da lui o dal datore di lavoro. I contributi versati vengono investiti, da gestori specializzati, in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione.
      Non si può non rilevare sul piano politico generale che il nuovo sistema pone due problemi di fondo per i quali bisogna, in prospettiva, trovare soluzioni tese a migliorarne la tenuta sul piano socio-economico: da una parte, abbiamo il problema dell'assunzione dei rischi legati all'andamento dei mercati finanziari a cui l'orizzonte di lungo periodo insito nel risparmio previdenziale sembra non dare garanzie sufficienti; dall'altra, rileviamo che tale sistema non risponde agli obiettivi di «sostenibilità sociale», in quanto milioni di lavoratori con basso salario, in particolare donne, o con impieghi intermittenti non potranno accumulare risparmi da immettere nei fondi integrativi.
      Un altro importante rilievo riguarda il ruolo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del sistema previdenziale che si va delineando. L'INPS è il più grande ente previdenziale italiano, presso cui sono assicurati la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e alcuni del settore pubblico, così come la maggior parte dei lavoratori autonomi. La sua attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni, che sono di natura previdenziale, e di tutti gli interventi di natura assistenziale. L'INPS provvede anche ai pagamenti di tutte le prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, malattia, maternità, cassa integrazione, nonché il trattamento di fine rapporto nel caso di fallimento di un'azienda) e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose (assegni familiari a sostegno dei nuclei numerosi e per la maternità). L'Istituto assolve a queste e ad altre funzioni (iscrizione delle aziende con dipendenti, apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti e autonomi, denuncia del rapporto di lavoro domestico, rilascio dell'estratto conto assicurativo e certificativo, visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità, visite mediche per le cure termali, emissione dei modelli di certificazione fiscale) attraverso il prelievo dei contributi, rappresentando pertanto l'asse portante della previdenza pubblica.
      La presente proposta di legge fa propria quella parte del programma dell'Unione, ribadita nella legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), che mira a restituire all'INPS un ruolo rilevante nell'ambito della previdenza complementare. Con essa si intende trasformare il Fondo di previdenza complementare a contribuzione definita costituito presso l'INPS (FONDINPS), ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007, in una delle forme di previdenza complementare previste dal decreto legislativo n. 252 del 2005, superando la connotazione di fondo residuale oggi attribuitagli. Le disposizioni vigenti, infatti, prevedono che se il lavoratore non sceglie entro sei mesi dall'assunzione scatta il silenzio assenso per la previdenza complementare. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005 i datori di lavoro devono dirottare il TFR dei lavoratori «silenti» verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali, o ad altro fondo pensione eventualmente previsto da accordi aziendali. Lo stesso articolo stabilisce altresì che, se esistono più fondi di settore, il TFR maturando, salvo diverso accordo aziendale, deve essere versato a quello cui ha aderito il maggior numero dei lavoratori. In mancanza di questi fondi, il datore di lavoro deve versare il TFR maturando del lavoratore «silente» alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (FONDINPS). Secondo le linee della riforma FONDINPS è dunque un fondo residuale a cui non possono aderire tutti i lavoratori e le lavoratrici.
 

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      Il nodo centrale della presente proposta di legge è quello di disciplinare l'accesso in modo individuale o collettivo a FONDINPS da parte dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di lavoro previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003 («riforma Biagi»). Appare chiaro dunque che l'allargamento della platea di aderenti a FONDINPS andrà a rafforzare le potenzialità del medesimo Fondo.
      L'articolo 1 costituisce presso l'INPS il Fondo complementare INPS, denominato «FONDINPS», che provvede all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Lo stesso articolo stabilisce altresì che l'adesione a FONDINPS è libera e volontaria e che, per quanto non espressamente previsto dalla legge, il Fondo è disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ciò significa che tale Fondo, per le sue caratteristiche, opererà in linea generale sulla base delle regole previste per gli altri fondi di previdenza complementare e sarà sottoposto agli stessi controlli.
      L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge individuando, al comma 1, i destinatari, ovvero i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, iscritti a enti previdenziali, anche secondo il criterio di appartenenza all'impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003. L'accesso a FONDINPS rimane consentito a coloro che, facendo scattare il silenzio assenso, non hanno la possibilità di aderire ad altri fondi di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
      L'articolo 3 definisce le modalità di contribuzione al Fondo sia nel caso di adesione collettiva (comma 1) sia nel caso di adesione individuale (comma 2). È altresì prevista la portabilità totale dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori che, avendo diritto a tali contributi in base ad accordi collettivi, anche aziendali, aderiscono a FONDINPS (comma 3). Infine, si prevede per tutti gli aderenti la facoltà di sospendere e riattivare la contribuzione volontaria (comma 4).
      L'articolo 4 prevede il trasferimento della posizione individuale costituita presso una delle forme pensionistiche esistenti a FONDINPS entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). In caso di esercizio della facoltà di trasferimento, si assicura al lavoratore il diritto di versare al Fondo il TFR maturando e l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro (comma 2).
      L'articolo 5 stabilisce che ad amministrare il Fondo sia un comitato, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a cui partecipano rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005.
      Condividendo, nella sostanza, le norme concernenti la disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS così come previste dal capo II del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2006, l'articolo 6 si limita a prevedere un provvedimento di modifica dello stesso al fine di garantirne il necessario adeguamento formale alla nuova disciplina recata dalla presente proposta di legge.
      L'articolo 7 prevede un aspetto particolarmente importante della proposta di legge ed è l'unica norma che va ad incidere sulla disciplina relativa a tutte le forme pensionistiche complementari. Con una modifica all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, si stabilisce, infatti, che il lavoratore ha la facoltà di sospendere e riattivare successivamente il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.
      Gli articoli 8 e 9 recano disposizioni abrogative e relative all'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo complementare INPS).

      1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituito il Fondo di previdenza complementare a contribuzione definita, denominato «Fondo complementare INPS» (FONDINPS).
      2. FONDINPS provvede all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
      3. L'adesione a FONDINPS ai sensi della presente legge è libera e volontaria.
      4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, FONDINPS è disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come da ultimo modificato dalla presente legge.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. A FONDINPS possono aderire, in forma individuale o collettiva, i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, iscritti a enti previdenziali, anche secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      2. L'adesione a FONDINPS è consentita in forma individuale, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 7, lettere a) e b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

 

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Art. 3.
(Contribuzioni).

      1. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che aderiscono a FONDINPS in forma collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
      2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007.
      3. Nel caso in cui il lavoratore che ha aderito a FONDINPS intenda contribuire al medesimo Fondo di previdenza complementare e qualora abbia diritto a un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce a FONDINPS.
      4. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente la contribuzione volontaria, secondo le modalità determinate dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.
(Trasferimento).

      1. La posizione individuale costituita presso una delle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come da ultimo modificato dalla presente legge, può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, a FONDINPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri a carico dell'interessato.

 

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      2. In caso di esercizio della facoltà di trasferimento di cui al comma 1, il lavoratore ha diritto al versamento a FONDINPS del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.

Art. 5.
(Comitato amministratore).

      1. FONDINPS è amministrato da un comitato, la cui composizione assicura la partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I membri del comitato amministratore sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e restano in carica quattro anni. I membri del comitato amministratore devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 6.
(Disposizioni di adeguamento).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.
(Sospensione del versamento del TFR maturando a forme pensionistiche complementari).

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

          «9-bis. Il lavoratore ha la facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere e di riattivare successivamente il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari effettuato ai sensi del comma 7».

 

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Art. 8.
(Abrogazione).

      1. L'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è abrogato.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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