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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2691 |
individuazione dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2);
campi di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 3-14);
modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 15 e 16);
clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo stesso (articoli 17-18).
Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni motivanti l'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permetta una migliore reciproca conoscenza e comprensione.
L'articolo 1 definisce le finalità dell'Accordo e afferma la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnica, anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione europea.
L'articolo 2 specifica gli ambiti di collaborazione previsti dall'Accordo che sono, in particolare:
cultura e arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche;
istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale;
scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo;
cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica e ambientale.
L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico sia in ambito universitario, con particolare riferimento alla realizzazione dello Spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore.
L'articolo 4 concerne i rapporti di collaborazione nei campi delle arti visive, figurative e dello spettacolo.
L'articolo 5 concerne la promozione della collaborazione tra archivi, biblioteche e musei.
L'articolo 6 riguarda la promozione della collaborazione scientifica e tecnologica.
L'articolo 7 prevede l'istituzione di borse di studio per studenti e laureati dei due Paesi.
L'articolo 8 illustra la cooperazione in materia di scambi giovanili.
L'articolo 9 promuove lo scambio di programmi culturali e cinematografici tra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.
L'articolo 10 promuove la cooperazione nel settore archeologico e favorisce la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro, con particolare attenzione ai siti di interesse turistico.
L'articolo 11 concerne sia la tutela del patrimonio culturale, attraverso le rispettive Commissioni nazionali per l'UNESCO, nell'ambito della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, fatta a Parigi il 23 novembre 1972 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184), sia la collaborazione per contrastare i traffici illeciti, con riferimento alla Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per impedire e interdire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, fatta a Parigi il 14 novembre 1970 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 ottobre 1975, n. 873), e alla Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, fatta a Roma il 24 giugno 1995 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213).
L'articolo 12 concerne la collaborazione tra le rispettive istituzioni e organizzazioni sportive.
L'articolo 13 prevede che le attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione mista saranno realizzate sulla base della reciprocità e delle disponibilità finanziarie di ciascuna delle parti.
L'articolo 14 riguarda le disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dall'Accordo, che sono incluse nell'Annesso 1.
L'articolo 15 riguarda la collaborazione tra enti territoriali e regioni.
L'articolo 16 istituisce una Commissione mista per l'applicazione e la vigilanza dell'Accordo.
L'articolo 17 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e l'abrogazione dell'Accordo di cooperazione culturale firmato a Nicosia il 29 giugno 1973.
L'articolo 18 definisce la durata illimitata dell'Accordo e specifica le procedure da adottare per apportare modificazioni o per denunciare l'Accordo stesso.
L'Annesso 1 regola e disciplina il diritto di proprietà intellettuale tra i due Paesi.
Lo Scambio di note allegato, infine, fa stato delle note verbali con le quali le parti prendono atto che nella versione in lingua inglese del testo originale dell'Accordo, per un errore materiale, gli articoli 16 e 17 sono stati ripetuti due volte e concordano sulla relativa correzione ai sensi dell'articolo 79 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati.
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:
l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;
l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dell'Accordo e la sua entrata in vigore sul piano internazionale;
l'articolo 3 riguarda la necessaria copertura finanziaria del provvedimento;
l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di ratifica.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente intervento normativo si rende necessario per dare attuazione all'esigenza di aggiornare le iniziative di collaborazione comuni tra i due Paesi in campo culturale, scientifico e tecnologico, già previste dal precedente Accordo firmato il 29 giugno 1973, entrato in vigore senza provvedimenti legislativi, tramite semplice scambio di notifiche tra le Parti, che viene in tale modo abrogato.
La ratifica legislativa dell'Accordo in esame, a differenza delle modalità adottate per il precedente, è resa necessaria dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato che riconducono l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
L'Accordo in esame contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno. Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti Accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario, anzi, si allineano con quanto già previsto soprattutto in tema di contrasto alle importazioni ed esportazioni illecite di opere d'arte e beni culturali.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo artistico, scolastico e di ricerca tra i due Paesi, desiderosi di rafforzare i loro rapporti d'amicizia attraverso una migliore conoscenza reciproca, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Cipro ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo sulla cooperazione in materia di cultura, scienza e tecnologia, considerato che, a seguito dell'entrata di Cipro nell'Unione europea, la realtà dei rapporti culturali tra i due Paesi è in rapida evoluzione.
Destinatari: a beneficiare dell'Accordo saranno ricercatori, studenti, dottorandi, docenti e tecnici, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali.
Soggetti coinvolti: le amministrazioni dei due Paesi responsabili per l'esecuzione dell'Accordo sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i Paesi dell'Europa e Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, e, da parte cipriota, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione e della scienza e il Ministero della cultura.
Più specificamente l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.
B) Analisi costi-benefìci.
Dall'esecuzione dell'Accordo, anche grazie a una maggiore possibilità di scambi, convegni e ricerche, si attendono benefìci nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la promozione della cultura e della lingua italiana. Inoltre, grazie al reciproco sostegno, si attendono progressi nel campo della conoscenza scientifica e tecnologica.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2007, di 169.020 euro per l'anno 2008 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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