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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2668 |
Princìpi e obiettivi.
L'articolo 1 ennunzia princìpi e obiettivi del provvedimento. L'obiettivo principale è di creare dei presupposti strutturali e funzionali finalizzati alla valutazione della qualità delle politiche pubbliche e alla conseguente valutazione della spesa pubblica.
Si è ritenuto necessario redigere un testo puntuale e omogeneo, in grado di fronteggiare inefficienze e inefficacia dei singoli rami delle istituzioni statali e locali e delle società ad esse riconducibili.
Il dato innovativo e originale del testo è quello di voler incidere, attraverso la valutazione della qualità delle politiche pubbliche, in maniera incisiva, sul bilancio dello Stato e degli enti locali e in particolare, sulla qualità della spesa pubblica, attraverso processi politico-gestionali efficienti e di qualità.
La valutazione della qualità delle politiche pubbliche e della conseguente valutazione della qualità della spesa pubblica deve costituire, anche in linea con le raccomandazioni dell'OCSE e con i più recenti orientamenti comunitari, il presupposto per misurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione politico-amministrativa dello Stato e degli enti locali.
L'Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica.
In armonia con i suddetti princìpi ed obiettivi, l'articolo 2 prevede l'istituzione di una struttura, di livello statale (denominata Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di valutare, in base a metodologie di rilevazione e controllo predefinite:
a) la qualità e l'efficienza dell'azione governativa e i relativi costi;
b) l'operato delle società miste statali, regionali e locali e delle società pubbliche in house;
c) la dimensione organizzativa ottimale degli enti locali.
I componenti dell'Unità sono scelti sulla base di una comprovata indipendenza ed esperienza.
Trasparenza e informazione alla base del processo valutativo.
Il testo normativo, per essere efficace e per rientrare in una adeguata politica pubblica di qualità, va inserito in un contesto caratterizzato dalla trasparenza e dall'informazione.
Sul modello del Freedom of Information Act, approvato nel 2000 nel Regno Unito, occorre fornire ai cittadini gli strumenti e le informazioni per misurare il grado di efficienza dell'azione del singolo rispetto al perseguimento degli interessi generali.
Presupposti principali per la valutazione sono, dunque, la trasparenza e l'informazione. È necessario, attraverso un adeguato strumento normativo, stabilire che la trasparenza intorno all'operato dei politici e degli amministratori sia un fattore cruciale e decisivo in ordine alla responsabilità politica e alle aspirazioni di
Società per azioni controllate e partecipate dallo Stato.
Ulteriore punto centrale affrontato nell'articolo 3, è il potere, attribuito all'Unità, di valutare, attraverso predefiniti criteri di rilevazione che seguano modelli e processi comuni accreditati, la qualità dell'attività gestionale, le performance, i risultati e l'economicità delle società per azioni controllate e partecipate dallo Stato.
Affinché l'Unità sia in grado di effettuare in modo corretto ed esaustivo il compito che si prefigge, sia nei confronti delle società per azioni che degli enti locali controllati, è necessario che non limiti la sua azione a verifiche, misurazioni e valutazioni di risultati disarticolati, disomogenei e non compatibili.
Per tale motivo è indispensabile definire non solo gli indici di performance di carattere generale, ma anche gli indicatori in grado di rendere la complessa articolazione delle realtà analizzate, conformati ai diversi aspetti caratteristici delle attività di gestione.
Inoltre l'analisi non può prescindere da una semplificazione della comunicazione sia per chi opera all'interno delle strutture sottoposte a valutazione, sia per chi dall'esterno usufruisce dei suoi servizi, in modo da finalizzare il compito dell'Unità agli obiettivi di trasparenza e di miglioramento dei risultati degli enti controllati. Per tali motivi è necessario definire e rendere condivise le metodologie di rilevazione e di controllo, che di volta in volta devono essere sviluppate in funzione delle caratteristiche organizzative e strutturali del soggetto da controllare. Per poter confrontare dati e risultati è perciò indispensabile che vi sia la compatibilità degli stessi attraverso predefiniti criteri di rilevazione che seguano modelli e processi comuni accreditati, da cui l'inserimento nel testo dell'inciso: «in base a metodologie di rilevazione e controllo predefiniti» nel comma 1 degli articoli 3 e 4 della proposta di legge.
Anche in questo caso, l'Unità riferisce l'esito del suo processo valutativo alle Camere le quali, eventualmente, sulla base dei dati acquisiti, possono chiedere l'intervento del Ministro competente, per promuovere atti consequenziali.
Enti locali e processi valutativi delle politiche pubbliche.
All'Unità, sempre in base a metodologie di rilevazione e controllo predefinite, è attribuito, nell'articolo 4, il potere di:
a) valutare la qualità dell'attività organizzativo-gestionale degli enti locali;
b) misurare la qualità dei servizi resi ai cittadini;
c) monitorare i vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità e crescita interno. Inoltre, l'Unità ha il potere di valutare la qualità gestionale, e i relativi costi, delle società miste e delle società a capitale interamente pubblico, affidatarie di servizi pubblici locali, nonché la loro effettiva economicità.
Sempre in attuazione dei princìpi di informazione e trasparenza, i risultati dell'attività dell'Unità sono pubblicati ogni semestre, e l'auspicio è che stimolino l'apertura di discussioni nell'ambito dei consigli comunali e provinciali. L'idea di fondo, attraverso processi di razionalizzazione
Regioni: princìpi di coordinamento e qualità delle politiche pubbliche.
Ai sensi dell'articolo 5, l'Unità valuta la qualità delle politiche pubbliche poste in essere dalle società partecipate e controllate dalle regioni.
Come è noto, nel rispetto del regime delle competenze, ed in particolare in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, nonché dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, lo Stato può determinare i princìpi di coordinamento della spesa pubblica delle regioni, al fine di ridurre gli oneri degli organismi politici e ridurre i processi di esternalizzazione, attraverso l'affidamento a società controllate o partecipate (cosiddetto fenomeno delle società miste).
I progressivi processi di disarmo dell'amministrazione pubblica regionale, il ricorso sempre più frequente a strutture esterne, che si trovano a svolgere, anche nell'ambito di servizi pubblici essenziali, un ruolo molto delicato e distante dalla loro struttura e natura, rappresentano in alcune regioni un processo estremamente preoccupante, che si sta valutando in termini di inefficienza e di esponenziale aumento della spesa pubblica.
In questo senso l'Unità, nel rispetto dell'autarchia regionale, intende svolgere un'attività di valutazione i cui risultati sono poi pubblicati ogni semestre e comunicati ai competenti consigli regionali.
1. Nel rispetto del regime delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 117 della Costituzione, la presente legge reca norme per il contenimento, la razionalizzazione e la qualità della spesa pubblica in ambito statale, regionale e locale.
1. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze l'Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica del Governo, degli enti territoriali, degli enti locali e delle società ad essi riconducibili, di seguito denominata «Unità».
2. L'Unità misura i livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini dai soggetti di cui al comma 1 e valuta i risultati conseguiti e i relativi costi.
3. L'Unità valuta la qualità e l'efficienza dell'azione governativa e i relativi costi secondo i parametri stabiliti dal Rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla riforma della regolazione nei Paesi membri del 1997, e dal Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 sull'allargamento dell'Unione europea.
4. L'azione governativa e i relativi costi sono valutati dall'Unità, in particolare, secondo i princìpi dell'imparzialità, eguaglianza, legalità, efficienza, trasparenza, informazione e qualità.
a) quattro dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro;
b) due dal Presidente del Consiglio di Stato, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
c) due dal Presidente della Corte dei conti, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
d) tre dal Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione vincolante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
7. Il presidente dell'Unità è eletto a maggioranza assoluta dai membri dell'Unità tra i componenti nominati a norma del comma 6, lettera a). Il suo mandato scade dopo tre anni e sei mesi e non è rinnovabile.
8. I componenti dell'Unità sono scelti sulla base di una comprovata indipendenza ed esperienza tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o economiche, nonché tra magistrati delle supreme magistrature amministrativa e contabile.
9. L'Unità, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Può chiedere altresì dati, informazioni e documenti alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e alle società ed enti partecipati dallo Stato e dagli altri enti pubblici.
10. L'Unità riferisce alle Camere sulla propria attività mediante relazioni semestrali. Il Governo o un terzo dei membri di ciascun ramo del Parlamento possono chiedere che l'Unità riferisca alle Camere su specifici argomenti. L'Unità, qualora lo ritenga
1. L'Unità valuta, in base a metodologie di rilevazione e controllo predefinite, la qualità dell'attività gestionale, i costi e i risultati delle società per azioni controllate o partecipate dallo Stato.
2. L'Unità definisce le metodologie di rilevazione e di controllo per la verifica dei risultati delle società per azioni controllate o partecipate dallo Stato secondo criteri di omogeneità e trasparenza, tali da garantire il confronto qualitativo e quantitativo dei risultati per la loro corretta comunicazione e divulgazione.
3. Nel caso di valutazioni negative sull'operato delle società controllate e partecipate, per inefficienza o per mancanza di interesse generale, l'Unità riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo i rispettivi Regolamenti, possono chiedere l'intervento del Ministro competente, anche per promuovere le iniziative conseguenti.
1. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, nonché di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali, l'Unità provvede, in base a metodologie di rilevazione e di controllo predefinite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali dei medesimi enti, alla definizione dei parametri di valutazione
1. Nel rispetto del regime delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, e nell'ambito dei princìpi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica regionale, l'Unità valuta la qualità delle politiche pubbliche poste in essere dalle società partecipate o controllate dalle regioni e i relativi costi.
2. L'Unità valuta inoltre la rispondenza tra le politiche pubbliche poste in essere
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