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PDL 2752

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2752



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PINOTTI

Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

Presentata il 7 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! -      La presente proposta di legge reca la disciplina uniforme da applicare a tutte le missioni umanitarie e internazionali alle quali l'Italia partecipa. La funzione della proposta di legge è duplice: da un lato, assicurare un quadro legislativo stabile a tutte le missioni umanitarie e internazionali, dall'altro, disporre che l'autorizzazione o la proroga delle missioni - pur in presenza di una disciplina legislativa a regime e di una copertura finanziaria divenuta ormai pluriennale ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - debba essere comunque periodicamente disposta con un atto normativo di rango primario, in modo da garantire il sistematico ricorso alla decisione parlamentare su una materia così delicata.
      Il provvedimento è composto da ventuno articoli, suddivisi in quattro capi, recanti, rispettivamente, le disposizioni generali, le disposizioni in materia di iniziative umanitarie e di sostegno e soccorso alla popolazione locale, le disposizioni in materia di personale e le disposizioni in materia amministrativa e contabile.
      Salvo taluni adeguamenti, gli articoli in parola, di seguito illustrati, ripropongono il contenuto delle disposizioni che a partire dall'anno 2001 hanno costantemente disciplinato la materia.
      L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni della presente proposta di legge, circoscrivendolo alle missioni umanitarie e internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché alle
 

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iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso e di ricostruzione e sviluppo previste nell'ambito di tali missioni per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.
      L'articolo 2 prevede la procedura da seguire per l'avvio delle missioni umanitarie e internazionali. Tale procedura ricalca sostanzialmente quella delineata dalla risoluzione 7-01007 (onorevoli Ruffino ed altri), approvata dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati il 16 gennaio 2001, intesa a garantire il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero e da allora applicata per l'avvio delle missioni. Essa prevede, in ordine all'autorizzazione agli interventi, l'informativa al Presidente della Repubblica da parte del Governo, la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, la comunicazione della deliberazione del Consiglio dei ministri al Parlamento, l'assunzione delle conseguenti determinazioni da parte delle Camere e, sulla base di queste ultime, l'adozione di provvedimenti legislativi di autorizzazione. Le missioni così autorizzate possono essere quindi prorogate con provvedimento legislativo con cadenza almeno annuale.
      L'articolo 3 istituisce, al comma 1, un fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla copertura finanziaria delle missioni umanitarie e internazionali, prevedendo che la relativa dotazione sia stabilita dalla legge finanziaria. Il comma 2, al fine di salvaguardare la continuità delle missioni in atto, prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga, siano autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, spese mensili nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
      L'articolo 4 prevede, al comma 1, la possibilità per il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, di conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano nei casi di assunzione del comando di un contingente internazionale da parte dell'Italia. Il comma 2 prevede la disciplina del relativo trattamento economico.
      L'articolo 5 prevede che, nell'ambito delle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, di cui all'articolo 1, comma 2, gli interventi di cooperazione allo sviluppo siano realizzati dal Ministero degli affari esteri, secondo la disciplina prevista dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per tali interventi è, inoltre, consentito, nei casi di necessità e di urgenza, di ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nonché di affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità.
      L'articolo 6 prevede, nell'ambito delle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, di cui all'articolo 1, comma 2, la realizzazione di interventi da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
      L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, i comandanti dei contingenti militari possano essere autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, a disporre interventi intesi a fronteggiare le esigenze di prima necessità
 

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della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro limiti di spesa che non devono superare l'importo annuo complessivo di 10 milioni di euro.
      L'articolo 8 disciplina il trattamento economico accessorio da erogare, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, al personale che partecipa alle missioni, prevedendo, al comma 1, le modalità di attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Inoltre, il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere altresì stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, la citata indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
      Il comma 3 stabilisce la maggiorazione del 30 per cento quando il personale debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. Il comma 4 prevede la corresponsione dell'indennità anche al personale che, in costanza di missione, fruisce dei previsti periodi di riposo e di recupero, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Il comma 5 equipara, ai fini della misura dell'indennità, i volontari in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente in ragione della sussistenza di profili di impiego analoghi. Il comma 6 stabilisce che all'indennità di missione non venga applicata la decurtazione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      Il comma 7 disciplina, sotto il profilo del trattamento economico complessivo, i casi in cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa Organizzazione, i compiti sulla catena di comando multinazionale, nonché la corresponsione di emolumenti di natura stipendiale e accessoria da parte dell'ONU. In tali casi, poiché i comandanti militari interessati permangono, nel contempo, investiti di un ruolo gerarchico-funzionale anche nella catena di comando nazionale collegata al contingente italiano in missione, il rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza non è interrotto e, di conseguenza, non viene meno neanche l'obbligo alla corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo, dell'indennità di missione e della somministrazione di vitto e alloggio a carico dello Stato. Al fine di evitare che i soggetti in parola percepiscano una doppia retribuzione per lo stesso incarico, la disposizione in esame stabilisce che qualsivoglia emolumento di natura stipendiale corrisposto dall'ONU allo stesso titolo sia versato all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale.
      L'articolo 9 prevede la misura dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare durante il periodo di impiego nelle missioni, determinandola nella misura uniforme pari, per il personale militare in servizio permanente, al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983,
 

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n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari di truppa in ferma breve o prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla citata legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      L'articolo 10 stabilisce la disciplina da applicare per il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale. In particolare, quanto al trattamento assicurativo, il comma 1, facendo rinvio alle disposizioni a tutela del personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie e di contributo alla sicurezza internazionale di cui alla legge n. 301 del 1982, prevede la stipulazione di contratti di assicurazione per tutti i rischi connessi con l'impiego derivanti da attività comunque riconducibili alle missioni, nel limite di un massimale, per i casi di decesso o di invalidità permanente, ragguagliato allo stipendio annuo lordo del militare con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente moltiplicato per il coefficiente 10.
      Sotto il profilo previdenziale, nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio, il comma 2 prevede la corresponsione, per gli ufficiali e i sottufficiali, della pensione privilegiata ordinaria, pari all'ultimo stipendio in godimento o, se più favorevole, a quello immediatamente superiore, ovvero, per i militari di truppa, della pensione privilegiata di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 3 della legge n. 308 del 1981. Tale trattamento si cumula con il menzionato trattamento assicurativo, nonché con la speciale elargizione corrisposta ai superstiti dei militari deceduti, prevista dall'articolo 5 della stessa legge n. 308 del 1981, pari a euro 200.000 per gli eventi successivi al 1o gennaio 2003 - ai sensi del decreto-legge n. 337 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 369 del 2003 - e con l'indennizzo privilegiato aeronautico corrisposto in caso di decesso o di invalidità a seguito di incidenti di volo. Nei casi di infermità idonea a divenire causa di inabilità anche in un momento successivo all'avvenuta partecipazione alle missioni, sono previsti, a favore dei militari in ferma, la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio, con conseguente corresponsione del trattamento economico, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e, a favore del personale in servizio permanente, l'obbligo di non computare nel periodo massimo di aspettativa i periodi di assenza dal servizio fino alla completa guarigione, nonché la corresponsione del trattamento economico in misura intera fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Nei casi di decesso o di inabilità permanente al servizio, al militare inabile ovvero ai familiari superstiti è riconosciuto il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli; le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale del comparto
 

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Ministeri fino all'ottavo livello retributivo (ora posizione economica C2), previo espletamento di una prova di idoneità ed entro il limite del 10 per cento delle vacanze in organico per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo (ora posizioni economiche B3-C2), come previsto dal richiamato articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.
      Con riguardo al trattamento assistenziale, il comma 3 prevede che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.
      L'articolo 11 estende al personale in stato di prigionia o disperso le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 relative al trattamento economico accessorio, assicurativo e previdenziale. Dispone, inoltre, che, con riguardo al trattamento previdenziale, il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero.
      L'articolo 12 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni, possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni, consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, permettendo di attingere a personale appartenente a fasce di età comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.
      L'articolo 13 stabilisce che al personale che partecipa alle missioni, in ragione del particolare contesto operativo che richiede flessibilità di impiego, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. Sotto il profilo del trattamento economico, le eventuali prestazioni eccedenti tale orario risultano compensate dalla corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto chiarito dall'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006.
      L'articolo 14 prevede che il servizio prestato presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni sia considerato valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio o imbarco da parte degli ufficiali delle Forze armate, previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
      L'articolo 15 è inteso a salvaguardare le aspettative del personale che, avendo presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa, non può tuttavia parteciparvi in quanto impiegato nelle missioni. A tale personale viene garantita la possibilità, al rientro, di partecipare al primo concorso successivo utile con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale aveva originariamente presentato domanda di partecipazione.
      L'articolo 16 estende al personale civile che partecipa alle missioni le previsioni della legge per le parti ad esso applicabili.
      L'articolo 17 prevede, al comma 1, che gli stati maggiori di Forza armata possano attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e di servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali; il comma 2 consente al Ministero della difesa, in caso di necessità e di urgenza ed entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali.
 

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      L'articolo 18 prevede, al comma 1, che, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, escluso il materiale d'armamento, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio, possano essere ceduti in loco, a titolo gratuito, alle Forze armate o alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Il comma 2 estende le stesse modalità alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, che si intendono effettuare nell'ambito delle missioni.
      L'articolo 19 consente al personale impiegato nelle missioni di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.
      L'articolo 20 prevede che pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali siano versati nel fondo per il funzionamento istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo è destinato a soddisfare spese per interventi di ripristino, di sostituzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, al fine di assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in relazione al particolare logorio a cui tali componenti sono sottoposte per l'impiego nelle missioni umanitarie e internazionali.
      L'articolo 21 modifica l'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, inserendo gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace tra gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato. Nell'ambito dell'organizzazione di tali operazioni le amministrazioni statali e, in particolare, l'Amministrazione della difesa si avvalgono di aeromobili anche privati per il trasporto di mezzi e di materiali. La disposizione ha l'effetto di esonerare tali aeromobili dal pagamento delle tariffe di rotta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni umanitarie e internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, sono previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.

Art. 2.
(Partecipazione alle missioni umanitarie e internazionali).

      1. La partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni umanitarie e internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica.
      2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicate alle Camere, che assumono le conseguenti determinazioni in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali.
      3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, le missioni umanitarie e internazionali sono autorizzate per un periodo non superiore a dodici mesi con apposito provvedimento legislativo.
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, con apposito provvedimento legislativo emanato con cadenza almeno annuale si provvede alla

 

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proroga delle missioni autorizzate nell'anno precedente, fino alla conclusione di ciascuna di esse.

Art. 3.
(Fondo per le missioni umanitarie e internazionali).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni umanitarie e internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 2, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.
      2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 2, comma 4, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Consigliere diplomatico).

      1. Nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.
      2. Il trattamento economico del funzionario di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successiva modificazioni.

 

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Capo II
INIZIATIVE UMANITARIE DI SOSTEGNO E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE LOCALE

Art. 5.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

      1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono realizzati dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
      2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri può:

          a) nei casi di necessità e di urgenza, ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato;

          b) affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità.

Art. 6.
(Interventi di soccorso).

      1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

 

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Art. 7.
(Interventi urgenti).

      1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni umanitarie e internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 8.
(Indennità di missione).

      1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
      2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia

 

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e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
      4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
      5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.
      6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      7. Il personale militare, impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali con contratto individuale, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
 

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Art. 9.
(Indennità di impiego operativo).

      1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

      1. Al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
      2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dall'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.
      3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 11.
(Personale in stato di prigionia o disperso).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Art. 12.
(Richiami in servizio

del personale militare).

      1. Per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25

 

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del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Art. 13.
(Orario di lavoro).

      1. Al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

Art. 14.
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni umanitarie e internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

      1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni).

      1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo

 

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utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
      2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

Art. 16.
(Personale civile).

      1. Al personale civile che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 17.
(Disposizioni in materia contabile).

      1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
      2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità

 

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generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni umanitarie e internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Art. 18.
(Cessione di mezzi e di materiali).

      1. Su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.

 

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Art. 19.
(Utenze telefoniche di servizio).

      1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

Art. 20.
(Pagamenti effettuati da Stati o da altre organizzazioni internazionali).

      1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 21.
(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione).

      1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: «per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e le operazioni umanitarie e di supporto alla pace».


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