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PDL 2564

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2564



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZONI, CIRO ALFANO, D'AGRÒ, D'ALIA, DELFINO, GRECO, MARCAZZAN, MEREU, PERETTI, RUVOLO, TABACCI, VIETTI, VOLONTÈ, ZINZI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di ineleggibilità, sospensione e decadenza dei membri del Parlamento

Presentata il 30 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In un sistema democratico il governo dello Stato spetta al popolo, che lo esercita attraverso l'elezione dei suoi rappresentanti sia in Parlamento che negli enti locali; ad ogni cittadino è riconosciuto il diritto di essere eletto.
      La materia elettorale riveste un ruolo delicato e complesso poiché costituisce il presupposto su cui si fonda la democrazia; l'articolo 51 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di ricoprire cariche pubbliche e uffici elettivi in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; la norma costituzionale condiziona, quindi, il diritto all'elettorato passivo alla sussistenza dei requisiti che le leggi ordinarie possono richiedere.
      Tali requisiti, proprio perché individuati con legge ordinaria, possono variare nel tempo al fine di adeguare tale materia alle differenti esigenze avvertite e recepite dalla classe politica.
 

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      Attualmente nel nostro ordinamento sono richiesti requisiti di eleggibilità differenti a seconda che si debba essere eletti in Parlamento o presso un ente locale. Tale diversità oggi non trova più giustificazione.
      Il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e il testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, che disciplinano rispettivamente l'elezione alla Camera dei deputati e l'elezione al Senato della Repubblica, prevedono come requisiti di eleggibilità il compimento dell'età richiesta e il non ricoprire determinati incarichi ritenuti incompatibili, ma nulla è detto relativamente ad eventuali condanne penali riportate; il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, invece, prevede all'articolo 58 tra le cause ostative all'eleggibilità l'aver riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o per reati di stampo mafioso, mentre l'articolo 68 prevede l'immediata decadenza dal mandato nel caso in cui la condanna definitiva sopraggiunga all'elezione.
      Limitare l'accesso alle cariche elettive di soggetti che abbiano riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o per reati di stampo mafioso è una necessità fortemente sentita anche al fine di riaprire il dialogo interrotto con l'elettorato, ormai profondamente distante dalla politica.
      Per restituire alle più alte istituzioni del Paese piena dignità morale si rende purtroppo necessario regolare con legge quanto sarebbe dovuto scaturire dalle coscienze.
      La presente proposta di legge intende assicurare, in una materia così delicata, omogeneità legislativa, uniformando sostanzialmente i requisiti di eleggibilità.
      La struttura della proposta di legge è molto semplice, in quanto procede estendendo, con i dovuti adattamenti, la disciplina relativa alle elezioni negli enti locali alle elezioni in Parlamento. L'articolo 1 stabilisce che non possono ricoprire la carica di deputato coloro che rientrano nelle fattispecie già previste dall'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la sospensione e la decadenza dall'incarico per coloro che rientrano nelle ipotesi già previste dall'articolo 59 del citato testo unico e stabilisce che la perdita delle condizioni di eleggibilità causa la decadenza; l'articolo 2 estende tale disciplina anche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993; l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:

          a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico n. 309 del 1990, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

          b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a

 

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danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

          c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

          d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

          e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

      2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.

      Art. 6-ter. - 1. Possono essere sospesi dalla carica di deputato:

          a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

          b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione, una condanna a una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

 

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          c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La sospensione è possibile, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

      2. La sospensione cessa di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
      3. La cancelleria del tribunale o la segreteria del pubblico ministero trasmettono i provvedimenti giudiziari che possono comportare la sospensione al presidente della corte di appello nella cui circoscrizione il deputato è stato eletto. Il presidente della corte di appello, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, comunica il relativo provvedimento alla Camera dei deputati.
      4. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché di rinvio. In tale caso la sentenza o il provvedimento di revoca sono comunicati alla Camera dei deputati.
      5. Qualora la sentenza di condanna sia passata in giudicato o il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia divenuto definitivo, si applicano le disposizioni dell'articolo 6-bis, comma 2.

      Art. 6-quater. - 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato».

 

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Art. 2.
(Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

      1. All'articolo 5, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole: «previste dagli articoli» sono inserite le seguenti: «6-bis, 6-ter, 6-quater,».

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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