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PDL 2749

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2749


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ULIZIA, ASTORE, BELISARIO, PALOMBA

Disposizioni in materia di agroenergia e per la valorizzazione del ruolo delle cooperative agricole nell'ambito della politica energetica nazionale

Presentata il 7 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La crescente consapevolezza della necessità di tutelare il patrimonio ambientale ha indotto negli ultimi anni la ricerca di valide alternative al peso crescente dei costi e all'effetto inquinante dell'energia tradizionale attraverso la valorizzazione delle fonti rinnovabili. Seppure di non facile realizzazione, l'obiettivo primario di qualunque economia progredita è quello di coniugare princìpi di sviluppo e di sostenibilità, e il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto l'11 dicembre 1997 (reso esecutivo dalla legge n. 120 del 2002), ne è un valido esempio. Proprio la questione energetica ha sollevato molti dibattiti che hanno generato diverse normative ispirate a princìpi di condizionalità e di ecocompatibilità. Le energie prodotte dagli scarti delle coltivazioni o di provenienza agricola, difatti, rappresentano una tematica quanto mai attuale; le stesse sono destinate a rappresentare una valida alternativa alle fonti di derivazione fossile. Dal punto di vista ambientale il biodiesel assicura la riduzione dell'80 per cento delle emissioni di idrocarburi e del 50 per cento di quelli da particolato e polveri sottili, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto per contrastare l'effetto serra.
      Accertato, dunque, che le energie rinnovabili occupano un ruolo strategico nella programmazione degli interventi di pianificazione e di tutela ambientale, occorre chiarirne le modalità operative e le linee di indirizzo più efficaci per l'ottenimento degli obiettivi ormai acclarati. Si ritiene particolarmente
 

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interessante e meritevole di attenzione il ruolo che potrebbero assumere le cooperative nella gestione delle agroenergie. Il modello cooperativo, infatti, rappresenta lo strumento societario e organizzativo più confacente alla gestione delle agroenergie non solo in riferimento alla pura produzione della materia prima (biomassa), bensì anche e soprattutto alla produzione, all'utilizzazione diretta e alla cessione sul mercato dell'energia rinnovabile ottenuta. La cooperativa, quindi, come soggetto che costituisce una specifica e originale forma di filiera agroenergetica completa e autogestita.
      In questa logica occorre sottolineare un punto fondamentale: le cooperative agricole si candidano a gestire non solo l'aggregazione delle biomasse (destinate a carburanti o ad altre utilizzazioni), ma la vera e propria produzione di energia. Come avviene storicamente nel settore alimentare, dove sono impegnate nella produzione dei prodotti finiti (vino, formaggio, olio, succhi di frutta, conserve di pomodoro e altri prodotti), anche nel settore agroenergetico l'obiettivo della cooperazione non è solo quello della mera produzione e concentrazione di materia prima da cedere ad altri soggetti utilizzatori, ma piuttosto quello di gestire interamente il ciclo produttivo fino all'ottenimento dell'energia pronta all'uso (autoconsumo ma soprattutto cessione sul mercato a soggetti terzi). Del resto, lo stesso Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Paolo De Castro, ha affermato che «le cooperative agroenergetiche sembrano essere lo strumento adatto per la microcogenerazione», citando, peraltro, l'esempio della Germania, dove «sono stati già realizzati molti piccoli impianti di questo tipo». Realizzare «filiere corte», che consentano al settore agricolo di ottenere un adeguato valore aggiunto senza svolgere un semplice ruolo di fornitore di materie prime per fonti energetiche, potrebbe essere certamente un punto di partenza. La cooperazione potrebbe essere il soggetto più interessante per questo settore, in quanto attraverso la partecipazione dei soci sarebbe in grado di mettere insieme gli investimenti necessari. La filiera cooperativa, coinvolgendo i produttori dalla coltivazione alla vendita di energia, rappresenta il modello più idoneo per garantire che la produzione di bioetanolo e di energia da biomassa diventi una reale opportunità economica per gli agricoltori.
      In questo quadro occorre evidenziare che la cooperazione sta già promuovendo due progetti per il bioetanolo nelle aree interessate dalla riconversione bieticolo-saccarifera (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte). E proprio gli impianti di bioetanolo costituiscono un esempio efficace del ruolo strategico che potrebbe giocare la cooperazione agroalimentare nel settore delle agroenergie. Per quest'ultimo - si ricorda - è stato recentemente presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano industriale per la riconversione di un sito ex saccarifero a Porto Viro-Contarina, in provincia di Rovigo, in grado di produrre, a regime, 2 milioni di ettolitri di bioetanolo. Per alimentare questa potenzialità occorrono 50.000 ettari di terreno coltivato a mais. A questo punto entrano in gioco le cooperative produttrici di mais che parteciperanno, oltre al conferimento del prodotto, anche alla realizzazione e alla gestione del processo industriale. Per quanto concerne, invece, la micro-cogenerazione, esistono già numerose cooperative, sul territorio nazionale, che stanno realizzando piccoli impianti da 1 o 3 megawatt per la produzione di energia termica ed elettrica.
      Le agroenergie, inoltre, rappresentano una possibilità importante di sviluppo per le cooperative forestali, che possono utilizzare i residui legnosi delle foreste, impiegandoli in impianti che producono energia termica; in particolare, questa possibilità potrebbe trovare sbocco presso le comunità di montagna che contano poche migliaia di abitanti.
      Si ritiene necessario, dunque, recuperare il tempo perduto, perché le agroenergie non sono semplicemente un bene per l'ambiente, ma sono anche un'occasione concreta di sviluppo. In tale senso, le misure di agevolazione contenute nella
 

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legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) rappresentano soltanto un primo - per quanto importante - passo nella giusta direzione. Il nostro auspicio è che il Governo continui a premiare e ad agevolare le iniziative di filiera.
      Dalle suddette considerazioni scaturisce, dunque, la presente iniziativa legislativa, al fine di porre le basi normative per regolamentare il nuovo istituto giuridico dell'agroenergia.
      Gli articoli 1 e 2 mirano a definire in maniera esplicita il concetto di prodotto agroenergetico e l'esercizio dell'attività agroenergetica.
      L'articolo 3 intende riconoscere, alle cooperative agricole e ai relativi consorzi che desiderano occuparsi di produzione, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agroenergetici, priorità nell'accesso agli stanziamenti destinati a promuovere comportamenti sostenibili previsti dalla citata legge n. 296 del 2006.
      Alla luce delle considerazioni svolte e degli importanti risvolti sul piano economico, sociale e ambientale che una siffatta proposta legislativa implica, se ne auspica una rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prodotti agroenergetici).

      1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali nonché dalle attività connesse, utilizzati per la produzione di energia.
      2. In conformità alle disposizioni recate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e in particolare delle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, e 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e successive modificazioni, si applicano, ai fini della presente legge, le definizioni recate dalle citate direttive, in quanto compatibili, e si intende per:

          a) «biocarburante» un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

          b) «biomassa» la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.

Art. 2.
(Attività agroenergetica).

      1. Si intende per attività agroenergetica, ancorché non svolta dall'azienda agricola, anche in forma associata o cooperativa, quella diretta alla produzione, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, nonché le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta mediante l'utilizzazione prevalente

 

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degli stessi prodotti agreonergetici. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3.
(Produttori agroenergetici).

      1. Le cooperative agricole e i loro consorzi che realizzano la produzione, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroenergetici, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, nonché della relativa produzione di energia e cessione della stessa, hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1110, 1111, 1112 e 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.
(Interpretazione autentica in materia
di fiscalità delle agroenergie).

      1. Il riferimento alle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, contenuto nell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che in tali attività rientrano le attività ricomprese nella produzione e nella vendita di qualsiasi energia da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative agricole, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli associati.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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