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PDL 2683

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2683


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILANA, MOSELLA, CARRA, RUSCONI, ANGELI, BIANCHI, BURTONE, CARBONELLA, CRAPOLICCHIO, GRASSI, LATTERI, LUSETTI, MIGLIOLI, NARDI, OLIVERIO, PERTOLDI, RIGONI, SAMPERI, SERVODIO, STRIZZOLO, TUCCI, VILLARI

Scioglimento della società CONI Servizi Spa e disposizioni in materia di autonomia del Comitato olimpico nazionale italiano

Presentata il 18 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 8 agosto 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha innovato profondamente il governo dello sport italiano. L'impianto dell'ordinamento sportivo, consolidato da una lunga tradizione, ha conosciuto nell'ultimo decennio rilevanti novità a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che prevedeva il «riordino» del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e del citato decreto-legge n. 138 del 2002 avente ad oggetto il «riassetto» del CONI, in particolare con la costituzione di una società per azioni, la società CONI Servizi Spa, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto-legge trasferiva alla società il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI, oltre a prevedere che la stessa società succedeva al CONI nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi.
      L'oggetto sociale della società è l'espletamento delle attività strumentali per l'attuazione dei compiti del CONI. A tale fine - in base al contratto di servizio che annualmente regola i rapporti, anche finanziari, tra i due soggetti - la società CONI Servizi Spa veniva titolata ad effettuare «la prestazione di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI ed in particolare l'approntamento di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive ed eventi collegati, nonché la gestione di impianti sportivi».
      Il citato decreto-legge istitutivo, sul presupposto di una razionalizzazione dell'apparato amministrativo e del risanamento
 

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dei conti dell'ente, ha nei fatti proceduto ad esternalizzare le funzioni del CONI e a depatrimonializzarne la struttura.
      Il provvedimento già nella fase dell'approvazione non mancò di suscitare riserve: nel metodo, per il mancato coinvolgimento del mondo sportivo sul tema e per l'adozione della normazione di necessità e di urgenza su una materia, la riforma sostanziale del sistema sportivo, che avrebbe richiesto una più articolata condivisione tra i soggetti interessati; nella sostanza, per il timore che la societarizzazione dell'ordinamento sportivo in capo al Ministero dell'economia e delle finanze potesse alimentare ingerenze sullo sport, non solo sui conti, ma anche sulle scelte strategiche. Il provvedimento, inoltre, avrebbe contribuito a creare una sorta di precarizzazione finanziaria della costituenda società, legata com'era nel suo funzionamento ad un contratto di servizi annuale.
      Il risultato complessivo che ne è conseguito in termini di governo dello sport nel nostro Paese è per molti versi singolare: lungi dalle esigenze di semplificazione, si è aggiunto all'ordinamento preesistente un nuovo soggetto, un nuovo centro di interessi, soluzione peraltro sconosciuta nel panorama internazionale in materia di organizzazione dello sport; il CONI, come depatrimonializzato, diventa organo strategico di indirizzo e di promozione; la società CONI Servizi Spa che, pur soggetto formalmente privato, diviene sostanzialmente pubblica per aver eroso parte dello spessore pubblicistico del CONI in ragione dei poteri di gestione delle provviste pubbliche per realizzare i compiti istitutivi dell'ente; e, ancora, la possibile coincidenza, prevista dal citato decreto-legge n. 138 del 2002, tra gli organi di vertice della società, designati dal CONI, e le cariche apicali dello stesso ente designante.
      È palese come il profilo dell'autonomia organizzativa e funzionale dello sport, ancora più necessario nell'attuale delicata fase di transizione caratterizzata dalla crisi di alcune discipline e dal rilancio di altre specialità, abbia conosciuto un appesantimento in termini organici e al tempo stesso una limitazione della sua sfera con l'approvazione della norma di «riassetto» del CONI.
      Al dato della norma che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di designazione degli organi di controllo della società, si contrappone l'attribuzione allo stesso Ministero dell'intero capitale sociale. Nei fatti, oltre che in punto di diritto, tale circostanza porta con sé il rischio di un'ingerenza, in linea di principio legittima in quanto azionista di riferimento, nelle scelte gestionali della società; rischio vieppiù amplificato proprio dalla potenziale coincidenza degli organi della società con quelli dell'ente committente.
      Da queste premesse muove la presente proposta di legge, nella consapevolezza che lo sport italiano è una realtà molto articolata che, per diffusione sul territorio, per elevato grado delle professionalità interessate, per specificità delle federazioni di riferimento e per importanza degli interessi economici sia diretti che indotti, necessita di una rappresentanza indipendente, autorevole, tale da garantire il giusto equilibrio tra la «dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale», per dirla con le parole dello statuto del CONI, soprattutto tra i più giovani. Concetti quanto mai attuali nell'odierna fase dicotomica dello sport italiano che vede alcune discipline attraversare momenti di transizione, come succede per il calcio, e altre che vivono un'effervescenza di risultati e di consensi, come succede per il rugby. Fasi in cui il ruolo di guida del CONI è di fondamentale importanza nel promuovere non solo la diffusione delle discipline, ma soprattutto i princìpi informatori di uno sport sano, come momento di coesione sociale oltre che di crescita economica.
      È necessario che la promozione dello sport recuperi autonomia e indipendenza nell'approccio complessivo; liberi da ingerenze di qualsivoglia natura, a partire da quelle politiche, gli organi rappresentativi dello sport potranno acquistare piena consapevolezza di giudizio nelle scelte di crescita di un comparto fondamentale
 

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del nostro Paese, perché pregno di contenuti al tempo stesso economici, sociali e culturali.
      L'autonomia del CONI, così come sancita nella sua carta fondamentale, deve essere un valore condiviso da tutti e in favore di tutti, lungi da ogni appartenenza politica.
      Nella consapevolezza che il passaggio alla forma societaria non ha giovato all'autonomia e al rilancio dello sport, la presente proposta di legge intende procedere alla semplificazione dell'ordinamento sportivo nazionale attraverso lo scioglimento della società CONI Servizi Spa e il contestuale ritorno presso il CONI dei beni, dei rapporti e dei poteri gestori trasferiti con il citato decreto-legge n. 138 del 2002. A conforto di tale scelta milita la circostanza che la società, nei fatti, ha svolto i compiti che, negli esercizi precedenti la sua istituzione, erano svolti dal personale direttamente dipendente dall'amministrazione.
      La tutela dello sport, in tutte le sue manifestazioni e per ogni profilo, è figlia dell'autonomia di giudizio degli organi rappresentativi, principio che la societarizzazione delle funzioni dell'ente non è riuscita a spiegare. Vera pietra angolare dell'indipendenza è la necessità di una sostanziale autonomia finanziaria dell'ente perché solo dal superamento del meccanismo di contribuzione connesso alle dinamiche politiche, in particolare legato all'approvazione della legge finanziaria, può derivare una stabilità di risorse che costituisce la condizione prima affinché lo sport, sia direttamente che per l'indotto, possa godere una stabile visione prospettica quanto agli obiettivi da raggiungere, contribuendo in maniera determinante alla produzione di ricchezza nazionale.
      La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.
      L'articolo 1 evidenzia l'indispensabilità dell'autonomia finanziaria del CONI e della semplificazione dell'ordinamento quali presupposti per una promozione forte e indipendente dello sport in Italia.
      L'articolo 2 prevede, in aderenza a tale esigenza di semplificazione e di razionalizzazione, lo scioglimento della CONI Servizi Spa e il contestuale trasferimento al CONI di tutti i rapporti prima facenti capo alla società.
      L'articolo 3 disciplina il periodo transitorio del trasferimento dei citati rapporti al CONI in linea con la necessità di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte e la continuità delle attività già iniziate. Allo scopo è prevista l'utilizzazione delle risorse stanziate per il finanziamento del CONI, per il quadriennio 2005-2008, nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004).
      L'articolo 4, in linea con la filosofia che permea la proposta di legge, prevede l'incompatibilità dell'incarico di presidente del CONI, di segretario generale e di componente del consiglio e della giunta nazionale del medesimo CONI con l'esercizio del mandato parlamentare.
      L'articolo 5 prevede l'autonomia finanziaria del CONI, quale condizione essenziale per il consolidamento della piena indipendenza di giudizio e di valutazione nelle scelte che investono l'ordinamento delle discipline sportive nel nostro Paese in armonia con gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale. Alle quote dei prelievi che già ordinariamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI, la presente proposta di legge prevede, e cumula, le maggiore entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento delle ritenute sui premi dei giochi e delle scommesse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove l'autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e la semplificazione dell'ordinamento sportivo in Italia quali presupposti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente in conformità ai princìpi di indipendenza di giudizio e di valutazione enunciati negli atti fondativi del medesimo CONI.

Art. 2.
(Scioglimento della società
CONI Servizi Spa).

      1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, la società CONI Servizi Spa, costituita ai sensi del medesimo articolo 8, è sciolta alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale alle dipendenze della società CONI Servizi Spa è trasferito al CONI, il quale succede, altresì, in tutti i rapporti facenti capo alla medesima società sciolta ai sensi del comma 1.

Art. 3.
(Norme transitorie).

      1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nomina, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, due esperti di chiara fama e di riconosciuta indipendenza, competenti rispettivamente nelle materie giuridico-

 

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amministrative ed economico-contabili, con il compito di procedere agli adempimenti correnti strettamente connessi al trasferimento al CONI dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 2, e a garantire la continuità delle attività e delle obbligazioni intraprese dalla società CONI Servizi Spa sciolta ai sensi del citato articolo 2, comma 1.
      2. Il mandato degli esperti è a tempo determinato e cessa con l'esaurimento dei compiti di cui al comma 1. Per l'esercizio delle loro funzioni essi possono avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del CONI.
      3. È fatto salvo l'utilizzo delle risorse previste dal comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adempimento delle obbligazioni trasferite al CONI a seguito dello scioglimento della società CONI Servizi Spa e degli oneri direttamente connessi a garantire la successione nei rapporti della medesima società in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di incompatibilità).

      1. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1-bis dell'articolo 4 è inserito il seguente:

      «1-ter. La carica di componente del consiglio nazionale è incompatibile con il mandato parlamentare. In ogni caso il mandato di presidente di federazione sportiva nazionale, di cui alla lettera b) del comma 1, è incompatibile con il mandato parlamentare»;

          b) dopo il comma 1-bis dell'articolo 6 è inserito il seguente:

      «1-ter. La carica di componente della giunta nazionale è incompatibile con il mandato parlamentare»;

 

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          c) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-quater. La carica di presidente è incompatibile con il mandato parlamentare»;

          d) al comma 3 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carica di segretario generale è altresì incompatibile con il mandato parlamentare».

Art. 5.
(Norme finanziarie).

      1. Fermo restando il versamento al CONI da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle quote di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 450.000.000 di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2008, del 5 per cento della ritenuta alla fonte sui premi dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse, del giuoco del lotto, dell'enalotto, del bingo e delle lotterie ad estrazione istantanea.


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