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PDL 2646

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2646



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI GIOIA

Norme per l'integrazione sociale dei portatori di handicap e per l'istituzione di centri di ricerca

Presentata il 15 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, lodevole in quanto è stata la prima legge in Europa a riconoscere i diritti dei portatori di handicap, è stata in parte disattesa per alcune difficoltà oggettive legate alla pratica dell'integrazione di tali soggetti.
      I disabili sono ormai inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, ma sono comunque classificati in base a criteri di normalità che prescindono dalla loro diversità.
      Infatti non è stata ancora creata una cultura dell'attenzione alla persona portatrice di handicap.
      Bisogna lavorare per riconoscere, al di là dell'handicap, la persona con i suoi diritti, con i suoi bisogni, con le sue potenzialità: la persona con handicap è diversa, ma proprio perché tale ha delle diverse risorse umane che, se valorizzate, costituiscono la sua specificità.
      È proprio la specificità delle persone con handicap che va scoperta, salvaguardata e utilizzata per essere integrata in un tessuto sociale variegato e non omologato.
      Ne consegue che l'handicap può diventare una risorsa per costituire una società più giusta tramite una scuola capace di ridefinire i suoi obiettivi educativi, accogliendo e valorizzando ogni diversità e promuovendo energie prosociali naturali nei bambini e nelle bambine che, interagendo con i portatori di handicap, diventano cittadini attivi in un mondo che riconosce pari opportunità ad ogni individuo.
      La presente proposta di legge intende perseguire l'obiettivo altamente sociale di dare valore all'handicap per riconoscerlo come risorsa e come veicolo di integrazione sociale.
      Essa si propone come un modello di integrazione reale e per la sua attuazione fa affidamento ad enti, organizzazioni non lucrative
 

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di utilità sociale (ONLUS) e fondazioni che già operano secondo i princìpi illustrati. A tale fine è inoltre prevista l'istituzione di appositi centri di ricerca per monitorare le diverse situazioni relative all'handicap, valutare i risultati e dirigere la ricerca in forma anche di prevenzione.
      Nella convinzione che una diagnosi precoce dell'handicap possa ritardare o limitare la gravità dello stesso occorre prevedere:

          a) l'istituzione di un osservatorio permanente affidato a un'équipe medico-psico-pedagogica in ogni nido e scuola dell'infanzia;

          b) uno screening in ingresso, in itinere e in uscita per ogni anno di attività, ai fini di monitorare i dati e dirigere gli interventi individualizzati a sostegno delle problematiche evidenziate;

          c) una ricerca sull'incidenza delle varie tipologie e fenotipi dell'handicap;

          d) interventi di sostegno alle famiglie dei bambini con le problematiche individuate;

          e) gruppi di auto-aiuto per i genitori per creare solidarietà e sinergie;

          f) la formazione pedagogica del personale del nido e della scuola dell'infanzia;

          g) sinergie didattiche e pedagogiche per scoprire problematiche legate alla conduzione delle classi e realizzare l'integrazione delle diversità;

          h) una documentazione multimediale dei momenti educativi più utili a visualizzare l'ottimizzazione dei tempi della riabilitazione dell'handicap e la qualità dell'integrazione;

          i) l'utilizzo di ambienti sportivi polivalenti idonei alla riabilitazione motoria o psico-fisica;

          l) laboratori per la logopedia, la psico-motricità, la musicoterapia, l'espressività grafico-pittorica e mimico-gestuale.

      È prevista l'istituzione di un centro di ricerca in materia per ogni provincia, da affidare ad enti, ONLUS e fondazioni che operano nel settore.
      Il centro di ricerca è formato dal consiglio di amministrazione e dal comitato scientifico.
      Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dei fondi, realizza lo studio di fattibilità, redige il progetto e ne cura la realizzazione, predisponendo gli spazi per i laboratori, per la formazione, gli ambienti sportivi e gli spazi educativi ove realizzare il modello di integrazione.
      Il comitato scientifico è costituito da un direttore e dall'équipe medico-psico-pedagogica.
      Il direttore coordina la ricerca e la formazione e dispone la pubblicizzazione dei dati.
      Il comitato scientifico prepara i piani operativi in relazione agli indirizzi generali della ricerca e ne cura la realizzazione; formula proposte di collaborazione con partner del territorio pubblici e privati con interessi convergenti; organizza corsi di formazione psico-pedagogica per logopedisti, educatori, insegnanti, istruttori di nuoto, fisioterapisti, psicomotricisti, esperti dei laboratori grafico-espressivi, mimico-gestuali e musicali; allestisce laboratori per la ricerca in spazi predisposti e costruiti per l'uso e monitora i dati della stessa; predispone le condizioni per l'individuazione dei bisogni formativi di ogni singolo bambino e delle sue potenzialità, così che la scuola, riconoscendo valore ad ogni specificità, possa garantire l'uguaglianza sostanziale dei risultati; programma incontri sinergici con il personale educativo per orientare nuovi percorsi di ricerca formativa e didattica utili a migliorare la qualità e le condizioni dell'apprendimento; raccoglie ed elabora i dati della ricerca e ne dà informazione agli organi competenti, locali e nazionali, attraverso pubblicazioni e vari altri strumenti di diffusione (convegni, seminari eccetera); istituisce un archivio dei dati delle ricerche.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) dare valore all'handicap per riconoscerlo come risorsa e veicolo di integrazione sociale;

          b) sviluppare la cultura dell'attenzione alla persona portatrice di handicap;

          c) fare in modo che i disabili iscritti alle scuole di ogni ordine e grado non debbano essere classificati in base a criteri di normalità che prescindono dalla loro diversità;

          d) riconoscere la specificità e la diversità della persona portatrice di handicap, valorizzandone i diritti, i bisogni e le potenzialità;

          e) sviluppare la ricerca e lo studio per creare un sistema sociale non omologato nel quale la persona portatrice di handicap sia integrata e possa sviluppare le sue specificità;

          f) promuovere le condizioni per cui l'handicap possa diventare una risorsa per costituire una società più giusta tramite una scuola capace di ridefinire i suoi obiettivi educativi, accogliendo e valorizzando ogni diversità e promuovendo energie prosociali naturali nei bambini e nelle bambine, che interagendo con i portatori di handicap possono diventare cittadini attivi in un mondo che riconosce pari opportunità a ogni individuo.

      2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la presente legge:

          a) promuove la ricerca scientifica sull'handicap e sostiene la valorizzazione dei suoi risultati;

 

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          b) garantisce un impiego dei fondi elargiti alla ricerca scientifica sull'handicap in tempi brevi e con procedure semplificate;

          c) vigila sul corretto utilizzo dei fondi elargiti ai sensi della lettera b);

          d) incentiva la cooperazione scientifica nazionale;

          e) assicura la continuità della ricerca scientifica sull'handicap;

          f) incentiva livelli qualificati di ricerca scientifica sull'handicap;

          g) favorisce e sostiene gli enti, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le fondazioni che operano nel settore della ricerca scientifica sull'handicap.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Gli enti, le ONLUS e le fondazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), ricevono contributi per:

          a) istituire o, se già esistenti, ristrutturare centri di ricerca per l'integrazione dei portatori di handicap;

          b) realizzare progetti sperimentali a favore dei portatori di handicap, effettuando appositi screening per predisporre interventi personalizzati e per monitorarne le varie fasi;

          c) sostenere progetti di ricerca sulle varie tipologie e fenotipi dell'handicap e sulla loro incidenza;

          d) promuovere progetti per la diagnosi e per l'intervento precoce al fine di ritardare o di limitare la gravità dell'handicap;

          e) attivare corsi di formazione per il personale di sostegno ai portatori di handicap nel campo educativo-didattico, della pedagogia applicata, della logopedia, della promozione ludico-motoria e della terapia mediante pratiche sportive;

 

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          f) allestire laboratori per la logopedia, la psicomotricità, la musicoterapia, l'espressività grafico-pittorica e mimico-gestuale;

          g) istituire un osservatorio permanente affidato a un'équipe medico-psico-pedagogica in ogni nido e scuola dell'infanzia;

          h) promuovere interventi di sostegno alle famiglie dei bambini portatori di handicap in base alle problematiche individuate;

          i) promuovere gruppi di auto-aiuto per i genitori dei bambini portatori di handicap finalizzati a creare solidarietà e sinergie;

          l) assicurare un'idonea formazione del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia;

          m) realizzare sinergie didattiche e pedagogiche per enucleare problematiche legate alla conduzione della classe e realizzare l'integrazione delle diversità;

          n) assicurare la documentazione multimediale dei momenti educativi più utili a visualizzare l'ottimizzazione dei tempi della riabilitazione dell'handicap e la qualità dell'integrazione;

          o) utilizzare gli ambienti sportivi polivalenti idonei alla riabilitazione motoria e psico-fisica;

          p) sostenere la pubblicazione dei lavori scientifici e la valorizzazione dei risultati della ricerca in materia;

          q) sostenere i poli di ricerca nazionali;

          r) sostenere la partecipazione alla collaborazione scientifica internazionale.

Art. 3.
(Finanziamenti).

      1. I contributi per la realizzazione delle finalità della presente legge sono concessi in conto capitale, a totale o parziale copertura

 

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dei costi sostenuti, agli enti, alle ONLUS e alle fondazioni di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta.
      2. Le domande devono essere redatte su appositi moduli conformi al modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
      3. Le risorse stanziate ogni anno sono ripartite esclusivamente tra i soggetti di cui al comma 1.
      4. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 90 per cento della somma ritenuta ammissibile al finanziamento.
      5. I progetti riguardanti l'istituzione o la ristrutturazione dei centri di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono avere ricevuto il permesso di costruire da parte del comune competente.
      6. L'avvenuta ammissione al finanziamento è comunicata agli interessati non oltre sei mesi dalla ricezione della relativa domanda.
      7. I contributi per i centri di cui al comma 5 sono erogati per il 30 per cento all'inizio dei lavori e per la restante parte per stati di avanzamento dei lavori non oltre tre mesi dalla relativa fatturazione.
      8. I contributi per l'allestimento dei laboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono erogati per il 50 per cento all'avvenuta consegna degli strumenti e dei materiali e per il restante 50 per cento tre mesi dopo l'avvenuta consegna e previa attestazione di congruità degli stessi.
      9. Nel caso di ammissione a finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, a esclusione di quelli di cui alla lettera f), l'erogazione è effettuata per il 30 per cento alla data di attivazione del progetto, per il 30 per cento alla data della sua realizzazione e per il 30 per cento al termine della stessa. Il restante 10 per cento è erogato alla data di presentazione della relazione finale di chiusura.

Art. 4.
(Centri di ricerca).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo

 

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2, è istituito un centro di ricerca nazionale per l'integrazione dei portatori di handicap, con sede in Foggia, da gestire ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), e dell'articolo 2.
      2. È possibile istituire un centro di ricerca presso ogni capoluogo di provincia, la cui gestione è affidata a enti, a ONLUS o a fondazioni già operanti nel campo dell'integrazione sociale dei portatori di handicap e di riconosciuta valenza sociale.
      3. I centri di cui al comma 2 comunicano annualmente al centro nazionale di cui al comma 1 i risultati delle proprie attività, anche per via informatica.
      4. I centri di cui ai commi 1 e 2 promuovono un congresso annuale al fine di garantire lo scambio delle esperienze, la parità metodologica, la diffusione dei dati e l'aggiornamento.

Art. 5.
(Organi e competenze dei centri di ricerca).

      1. Gli organi dei centri di cui all'articolo 4 sono il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.
      2. Il consiglio di amministrazione è formato dai membri del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, dell'ente, della ONLUS o della fondazione cui è affidata la gestione dell'ente di ricerca. Il consiglio di amministrazione:

          a) gestisce i fondi;

          b) realizza lo studio di fattibilità del centro di ricerca;

          c) redige i progetti e ne cura la realizzazione, predisponendo appositi spazi per la ricerca, la formazione e le attività educative e sportive.

      3. Il comitato scientifico è composto dal direttore e dall'équipe medico-psico-pedagogica.
      4. Il direttore coordina la ricerca e la formazione e dispone la pubblicazione dei dati relativi.

 

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      5. Il comitato scientifico:

          a) redige i piani operativi in base agli indirizzi generali della ricerca e ne cura la realizzazione;

          b) presenta proposte di collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di competenza;

          c) organizza corsi di formazione psico-pedagogica per logopedisti, educatori, insegnanti, istruttori di nuoto, fisioterapisti, psicomotricisti ed esperti di laboratorio grafico-espressivo, mimico-gestuale e musicale;

          d) allestisce laboratori per la ricerca e monitora i relativi dati;

          e) stabilisce i criteri per l'individuazione dei bisogni formativi e delle potenzialità di ogni bambino portatore di handicap anche in ambito scolastico;

          f) programma incontri con il personale educativo al fine di predisporre idonei percorsi formativi e didattici finalizzati al miglioramento della qualità dell'apprendimento;

          g) raccoglie ed elabora i dati delle ricerche e ne cura la diffusione in ambito locale e nazionale attraverso idonei strumenti di comunicazione e l'organizzazione di convegni e seminari;

          h) istituisce un archivio dei dati delle ricerche.

Art. 6.
(Programmi di ricerca pluriennali).

      1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge sono privilegiati i programmi di ricerca pluriennali presentati dai centri di ricerca di cui all'articolo 4, nonché dagli enti, dalle ONLUS e dalle fondazioni operanti nel campo dell'integrazione sociale dei portatori di handicap che possono documentare di aver ottenuto finanziamenti per progetti nel medesimo campo per due anni consecutivi.

 

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      2. I programmi pluriennali devono indicare in modo dettagliato l'elenco degli interventi da realizzare in ciascun anno, con l'indicazione dei relativi finanziamenti.
      3. L'erogazione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 2 avviene secondo un piano pluriennale. L'erogazione dei finanziamenti relativi alle singole annualità avviene con le modalità previste dall'articolo 3, comma 9.

Art. 7.
(Utilizzazione dei risultati della ricerca).

      1. I risultati delle ricerche finanziate ai sensi della presente legge possono essere utilizzati liberamente dall'ente beneficiario del finanziamento, senza scopo di lucro.

Art. 8.
(Applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai programmi di ricerca che hanno avuto inizio a decorrere dal 1o luglio 2006.

Art. 9.
(Responsabilità).

      1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, la responsabilità dei programmi di ricerca è attribuita al rappresentante legale dell'ente beneficiario del finanziamento.

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ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 2)

MODULO PER LA RICHIESTA

Denominazione dell'ente:

Sede legale:

Codice fiscale:

Forma giuridica:

Istituto tesoriere al quale è stato affidato il servizio di tesoreria:

Decreto di riconoscimento giuridico (autorità, numero, data, eventuali estremi di pubblicazione):

Anno di costituzione:

Legale rappresentante:

Descrivere brevemente il settore di attività nel quale opera il richiedente:

L'ente richiedente esercita attività commerciale?      SI      NO

Personale addetto:

- stipendiati

- volontari

- atleti

- tesserati

Esercizio finanziario degli ultimi due anni:

Entrate:

Uscite:

Esercizio previsionale dell'anno in corso:

Documentazione da allegare alla domanda:

- atto costitutivo e statuto vigente;

- bilancio consuntivo dei due anni precedenti;

- bilancio preventivo dell'anno in corso;

- copia del verbale di nomina del legale rappresentante dell'ente.

 

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Iniziative già realizzate (massimo 1.000 caratteri):

Tipologia del progetto da realizzare:

Campo della ricerca in cui si inserisce il progetto (scienze umane, mediche, sociali, naturali, tecnologiche, altri campi):

Specificare il livello scientifico e la qualifica professionale del responsabile del progetto (curriculum vitae e studiorum, pubblicazioni):

Presentare le attività scientifiche svolte dal responsabile del progetto e/o dall'ente:

Indicare i membri del gruppo di lavoro cui è affidato il progetto:

Indicare le fasi attuative del progetto secondo il diagramma di Gant (fase inizio, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 + sintesi (massimo 1 pagina) dei contenuti della proposta, delle sue motivazioni, dei risultati attesi):

Nel caso in cui il progetto comporti interventi di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di beni immobili, indicare se la struttura oggetto dell'intervento è:

- di proprietà del richiedente;

- in comodato d'uso gratuito;

- in affitto;

- altro.

Dichiarazione di attendibilità delle dichiarazioni affermate dal responsabile dell'ente:

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (articolo 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196):


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