Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2561

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2561



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSSI GASPARRINI, FABRIS, INTRIERI, D'IPPOLITO VITALE, CIOFFI, ADENTI, AFFRONTI, ALLASIA, ANGELI, ASTORE, BALDUCCI, BARANI, BELLANOVA, BODEGA, CAPOTOSTI, CECCACCI RUBINO, DATO, DEL MESE, D'ELPIDIO, GIUDICE, GIUDITTA, GOISIS, LARATTA, LI CAUSI, LUCCHESE, RICARDO ANTONIO MERLO, MISITI, MONDELLO, MORRONE, OLIVA, PEDRINI, PICANO, PORFIDIA, RAITI, RAZZI, SATTA, ULIVI, ZACCHERA

Disposizioni per promuovere la rappresentanza dei giovani e la loro partecipazione alla vita politica e istituzionale

Presentata il 27 aprile 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nonostante il tanto declamato interesse per le giovani generazioni, l'Italia è l'unico tra i Paesi europei a non essersi ancora dotato di una legge specifica che riconosca i giovani come interlocutori a pieno titolo. È una lacuna grave, nonché, al di là dei discorsi ufficiali e della retorica d'occasione, il sintomo di quanto lontani i giovani restino dagli interessi reali della politica.
      È necessaria pertanto una netta inversione di tendenza, visto che un Paese civile, moderno, culturalmente democratico ha il dovere di dare corpo a politiche inclusive, specie nei confronti delle nuove generazioni, protagoniste delle sfide di una società che impone tempi e metodologie in costante evoluzione.
      Con i giovani vanno costruite politiche attente e proattive, che abbiano l'obiettivo di sostenere cittadini attivi e responsabili, che li rendano capaci di affrontare le sfide della società e di porsi come agenti dello sviluppo del Paese.
      Pertanto è necessario attuare immediatamente una politica nazionale che riconosca loro diritti, mezzi, luoghi, opportunità e sostegno per la loro crescita, che investa e crei condizioni per sviluppare ed esprimere tutte le loro potenzialità.
      Solo animati dai valori e dai princìpi di democrazia e uguaglianza, promuovendo i
 

Pag. 2

diritti umani e la sostenibilità che li circonda, i giovani potranno crescere e diventare cittadini desiderosi di costruire e vivere in una società dove poter progettare la propria vita.
      È altresì importante creare presupposti per un maggiore coinvolgimento dei giovani stessi nei processi decisionali del Paese, rivisitando e attualizzando i sistemi politici e amministrativi, per renderli autori e responsabili delle scelte che li riguardano.
      Con la presente proposta di legge ci prefiggiamo di uniformare la legislazione italiana agli standard europei, riconoscendo ai giovani adeguati strumenti di rappresentanza a livello nazionale e internazionale.
      Queste forme di rappresentanza estese a livello regionale e nazionale devono essere aperte a tutte le realtà associative giovanili, anche ai giovani non riuniti in organizzazioni; esse, inoltre, devono essere autonome e indipendenti rispetto ai poteri politici.
      Da oltre trent'anni in Europa si applica questa buona prassi con il «Forum europeo della gioventù», il quale è impegnato a promuovere un lavoro di rete e di dialogo diretto con le istituzioni europee, favorendo la partecipazione giovanile a tutti i livelli e in tutte le sue forme.
      Anche in Italia da qualche anno, seppur segnato da innumerevoli difficoltà, si è istituito su impulso delle associazioni giovanili il «Forum nazionale dei giovani», una piattaforma che riunisce realtà associative giovanili nazionali, decisamente impegnato sul territorio a promuovere la rappresentanza e la partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale.
      Alla luce di queste esperienze, internazionali e nazionali, continuare a considerare i giovani come platea passiva dei processi decisionali del Paese è un gravissimo errore.
      Per questi motivi con la presente proposta di legge si vuole promuovere la rappresentanza e la partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale del nostro Paese.
      Con l'articolo 1 si definiscono i princìpi generali che ispirano la presente proposta di legge, in conformità con il dettato costituzionale.
      L'articolo 2 disciplina un organo nazionale rappresentativo dei giovani, riconoscimento dal Forum europeo dei giovani.
      Con l'articolo 3 si istituisce il tavolo di coordinamento per le politiche giovani, al fine di predisporre il Piano nazionale per le politiche giovanili.
      L'articolo 4 prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Piano nazionale per le politiche giovanili.
      L'articolo 5 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per le politiche giovanili.
      L'articolo 6, al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile in conformità ai princìpi della legge, prevede per le regioni la possibilità di istituire organi di rappresentanza dei giovani, demandando alle regioni stesse la responsabilità di definire le modalità per la loro composizione e per la loro attività.
      L'articolo 7 riconosce la possibilità di incentivare e stimolare forme di consultazione dei giovani sia come singoli, sia come associazioni, a livello comunale e provinciale.
      L'articolo 8 impone al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, tenuto conto delle relazioni pervenute dalle regioni e dall'Osservatorio nazionale per le politiche giovanili, di riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi contenuti nel Piano nazionale per le politiche giovanili.
      L'articolo 9 reca infine la copertura finanziaria necessaria per provvedere all'attuazione della legge.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge riconosce il ruolo dei giovani nei processi di sviluppo del Paese promuovendo l'attuazione di politiche specifiche volte a favorire e a sostenere la loro effettiva e responsabile partecipazione alla vita politica e istituzionale, nonché la loro rappresentanza nella società, sia attraverso la costituzione di nuove realtà associative, sia attraverso il consolidamento e il rafforzamento di quelle già esistenti.
      2. Nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono, coordinano e attuano gli interventi volti a realizzare le finalità di cui al comma 1.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i giovani di età compresa tra i quindici e i trenta anni, anche stranieri, residenti sul territorio nazionale e alle loro associazioni legalmente riconosciute.

Art. 2.
(Rappresentanza giovanile).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è riconosciuto un organo con funzioni di rappresentanza degli interessi dei giovani, riconosciuto ufficialmente dallo European Youth Forum.
      2. L'organo rappresentativo di cui al comma 1, costituito su basi democratiche e indipendente dagli organi di Governo, mantiene rapporti di collaborazione con il Governo e il Parlamento, nonché con le altre organizzazioni o istituzioni sociali ed economiche del Paese. Tale organo provvede altresì ad avanzare proposte e

 

Pag. 4

a predisporre interventi in merito alle politiche giovanili, esprimendo pareri non vincolanti su interventi normativi nazionali, regionali e locali nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo riguardanti a diverso titolo le politiche giovanili.

Art. 3.
(Tavolo di coordinamento per le politiche giovanili).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di coordinamento nazionale in merito alle politiche giovanili nazionali, al fine di predisporre e approvare il Piano nazionale per le politiche giovanili, di cui all'articolo 4, e ogni sua revisione annuale.
      2. Il tavolo di coordinamento per le politiche giovanili si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 marzo, su iniziativa della Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, e coinvolge, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni interessate, anche l'organo di rappresentanza giovanile di cui all'articolo 2.
      3. Al tavolo di coordinamento possono, altresì, partecipare, su invito della Presidenza del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, ovvero dell'organo di rappresentanza giovanile di cui all'articolo 2, con funzione consultiva, i rappresentanti delle associazioni, organizzazioni o movimenti giovanili nazionali, indipendentemente dall'appartenenza al medesimo organo di rappresentanza di cui all'articolo 2.
      4. Il tavolo di coordinamento si riunisce ogni qual volta sia necessario e comunque in tutte le sessioni occorrenti per la predisposizione, approvazione e revisione del Piano nazionale per le politiche giovanili.
      5. Il tavolo di coordinamento si riunisce, la prima volta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Pag. 5


Art. 4.
(Piano nazionale per le politiche giovanili).

      1. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, è adottato, ogni tre anni, il Piano nazionale per le politiche giovanili.
      2. Il Governo può altresì avvalersi, nella predisposizione del Piano di cui al comma 1, del supporto delle amministrazioni dello Stato aventi specifiche competenze nell'ambito delle politiche giovanili e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Il Piano nazionale per le politiche giovanili individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore dei giovani e per l'attuazione delle finalità della presente legge. In particolare il Piano individua le linee guida in materia di:

          a) politiche che abbiano la finalità di stimolare processi di partecipazione, autonomia e protagonismo da parte dei giovani nonché di garantire spazi e forme di rappresentanza giovanile per una proficua collaborazione nell'individuazione e nella programmazione delle politiche giovanili nazionali e regionali;

          b) politiche nazionali di accesso al credito, alla casa, alla cultura, all'informazione, al lavoro e agli studi universitari, prevedendo pari opportunità e condizioni per tutti i giovani;

          c) interventi finalizzati ad aumentare la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica, promuovendo una politica tesa a un ricambio generazionale;

          d) promozione e salvaguardia dei diritti dei giovani, promuovendo una politica che garantisca loro un accesso facile e

 

Pag. 6

immediato alle informazioni e alla tutela dei diritti stessi;

          e) politiche tese a sviluppare ed elevare la qualità del mercato del lavoro, rendendo il lavoro flessibile una forma contrattuale tutelabile e conciliabile con la vita familiare;

          f) interventi finalizzati a costruire un sistema sociale attivo e dinamico, che garantisca ai giovani l'opportunità di progettare la propria vita con maggior autonomia e libertà;

          g) una politica sanitaria che favorisca la prevenzione e la tutela di patologie e malattie che colpiscono particolarmente i giovani;

          h) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, valorizzando l'esperienza dell'educazione formale e non formale svolta sul territorio nazionale;

          i) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie;

          l) interventi finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e della storia nazionale ed europea;

          m) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;

          n) attività sportive e turistico-ricreative;

          o) programmi di scambio internazionale, interreligioso e interculturale;

          p) programmi di educazione al rispetto della vita, alla solidarietà e alla tolleranza.

      4. Al finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per le politiche giovanili si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 9.

 

Pag. 7


Art. 5.
(Osservatorio nazionale per le politiche giovanili).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale per le politiche giovanili, con i seguenti compiti:

          a) esercitare un'azione di impulso e di supporto nei confronti delle istituzioni governative nazionali, regionali e locali volta a favorire l'adozione di provvedimenti di loro competenza e conseguire una politica coordinata a favore dei giovani;

          b) promuovere gli interventi indicati nel Piano nazionale per le politiche giovanili e vigilare sulla sua attuazione;

          c) promuovere l'adempimento di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari concernenti settori a forte impatto per la condizione giovanile nell'ambito delle proprie competenze;

          d) collaborare con le associazioni e le organizzazioni giovanili, con l'organo di rappresentanza di cui all'articolo 2, con l'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, con le strutture dell'Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani, e con gli altri organismi internazionali, per creare progetti e iniziative che stimolino la partecipazione e il protagonismo dei giovani nella vita del Paese;

          e) valutare l'impatto sui giovani della politica nazionale, regionale e locale;

          f) promuovere studi e indagini, raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione giovanile, in tutti i suoi aspetti;

          g) realizzare un sistema informativo nazionale e locale relativo alle politiche giovanili;

 

Pag. 8

          h) curare campagne informative nazionali e locali, volte a innalzare il livello di diffusione delle informazioni riguardo al Piano nazionale per le politiche gio-vanili;

          i) promuovere e diffondere sul territorio nazionale, in collaborazione con l'organo di rappresentanza di cui all'articolo 2, campagne di sensibilizzazione di carattere internazionale, europeo e nazionale, volte allo sviluppo delle politiche giovanili;

          l) sviluppare reti tra le associazioni e le aggregazioni giovanili a carattere locale, nazionale e internazionale.

      2. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio di cui al comma 1 trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sulla condizione dei giovani quale risulta a livello nazionale, nonché sullo stato di attuazione delle previsioni del Piano nazionale per le politiche giovanili.
      3. Le attività dell'Osservatorio nazionale per le politiche giovanili sono finanziate a valore sulle risorse di cui all'articolo 9.

Art. 6.
(Programmazione regionale).

      1. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile e di attuare politiche e programmi in materia di politiche giovanili, le regioni, in conformità ai princìpi della presente legge, possono prevedere e riconoscere organi di rappresentanza giovanile a livello regionale.

      2. Entro tre mesi dall'adozione del Piano nazionale per le politiche giovanili, di cui all'articolo 4, in ciascuna regione è approvato, con la partecipazione delle province e dei rappresentanti di cui al comma 1, il piano regionale per le politiche giovanili.
      3. Le regioni trasmettono, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del

 

Pag. 9

Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sui risultati conseguiti e sulle misure di cui si prevede l'adozione in materia di politiche giovanili, nel rispettivo territorio.
      4. In sede di prima applicazione, il piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Rappresentanza giovanile a livello comunale e provinciale).

      1. In conformità alle disposizioni della presente legge e del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, i comuni e le province possono riconoscere forme di consultazione dei giovani sia come singoli, sia come associazioni o aggregazioni di associazioni.

Art. 8.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, tenuto conto delle relazioni pervenute dalle regioni ai sensi dell'articolo 6 e dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 5, trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi contenuti nel Piano nazionale per le politiche giovanili.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.500.000

 

Pag. 10

euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede con le disponibilità del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su