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PDL 2705

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2705



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Presentato il 29 maggio 2007
 

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Onorevoli Deputati! - 1. Generalità. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di potere usare tali lingue nell'ambito delle attività pubbliche o private.

      2. Origini e sviluppo dell'esercizio. La ragion d'essere dello strumento deriva dalla constatazione dell'importanza rivestita dalle lingue minoritarie o regionali in alcuni territori e dalla necessità di preservarne l'esistenza attraverso misure specifiche da parte dei Paesi membri dell'Unione europea e contraenti nel più ampio contesto della salvaguardia del patrimonio culturale europeo. Tra le misure da adottare si segnalano il rispetto per l'area geografica di ciascuna lingua e l'incoraggiamento all'uso di tali lingue attraverso adeguate misure di insegnamento.
      La Carta propone, inoltre, misure specifiche per promuovere tali lingue anche nel campo pubblico, in settori quali quelli dell'educazione, della giustizia, dei mezzi d'informazione, delle attività culturali, economiche e sociali.
      Ogni Parte deve acconsentire ad un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra l'elenco delle misure da adottare.

      3. Contenuto dello strumento. Il documento comprende un Preambolo e 23 articoli suddivisi in 5 parti:

          parte I: «Disposizioni generali», contiene 6 articoli;

          parte II: «Obiettivi e princìpi perseguiti conformemente all'articolo 2 paragrafo 1», contiene un articolo;

          parte III: «Misure a favore dell'uso di lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell'articolo 2 paragrafo 2», contiene 7 articoli;

          parte IV: «Applicazione della Carta», contiene 3 articoli;

          parte V: «Disposizioni finali», contiene 6 articoli.

      4. Il Preambolo. Il Preambolo illustra nei «considerando» l'importanza di incentivare l'uso delle lingue minoritarie al fine di rafforzare l'unità tra i membri firmatari e di proteggere espressioni linguistiche che rischiano di estinguersi, contribuendo in tale modo a mantenere e a sviluppare le tradizioni e le eredità culturali europee. L'uso di tali lingue nella vita pubblica e privata è un diritto inalienabile conforme ai princìpi della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e allo spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
      Si sottolinea inoltre il fatto che la promozione di tali lingue regionali non deve avvenire a scapito di quelle ufficiali.

      5. Parte I (articoli da 1 a 6). La parte I contiene la definizione di «lingue regionali o minoritarie», lingue diverse da quella ufficiale e parlate da una piccola parte della popolazione presente su un territorio.
      Per ciò che concerne le lingue minoritarie da indicare al momento della ratifica, accettazione o approvazione (conformemente all'articolo 3), ogni Parte deve applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della parte III della Carta, di cui almeno tre scelti da ognuno degli articoli 8 e 12, e uno da ognuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

      6. Parte II (articolo 7). Riconosce che le minoranze linguistiche sono espressione di ricchezza culturale e che come tali devono essere salvaguardate dal rischio di estinzione nel rispetto dell'area geografica nella quale sono usate. Si esprime l'auspicio dell'uso della lingua minoritaria nelle sue

 

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espressioni scritta e parlata, anche al fine di mantenere e di sviluppare le relazioni tra i gruppi che parlano la stessa lingua, nonché di promuovere la realizzazione di studi e ricerche in questo campo, favorendo scambi transnazionali per le minoranze linguistiche presenti in due o più Stati.
      Le Parti si impegnano a eliminare, se ancora ve ne fossero, tutte le distinzioni, esclusioni, restrizioni linguistiche che danneggiano l'uso delle lingue regionali, evitando così di ostacolarne la diffusione.

      7. Parte III (articoli da 8 a 14). Le Parti si impegnano a prevedere l'insegnamento della lingua regionale parlata nel proprio territorio a tutti i livelli, dalla scuola materna all'istruzione universitaria (articolo 8).
      Le Parti si impegnano a dare adeguata protezione legale ai cittadini che si esprimono in una determinata lingua regionale. Esse dichiarano di fare quanto possibile per rendere accessibile i testi legislativi nazionali più importanti a coloro che parlano tali idiomi (articolo 9).
      Per le circoscrizioni amministrative dello Stato nelle quali risiedono persone che parlano tali lingue, le Parti si impegnano, dove possibile, a fare in modo che queste persone vedano protetti i loro diritti in campo amministrativo, cosìcché possano, ad esempio, avere formulari legislativi, nonché la possibilità di redigere documenti direttamente in tali lingue, o impiegare questi idiomi in dibattiti e assemblee, senza esclusione tuttavia della lingua ufficiale. Per fare in modo che ciò sia possibile, le Parti si impegnano a prendere una o più di queste misure: a) traduzione o interpretazione; b) impiego di un maggior numero di funzionari; c) soddisfare le richieste di funzionari pubblici che conoscono una lingua regionale ad avere un posto di lavoro nel territorio dove essa è parlata (articolo 10).
      Le Parti si impegnano a creare quanto meno una stazione radio e un canale televisivo nelle lingue originali, ad incoraggiare la creazione di almeno un quotidiano redatto in una di tali lingue e a sostenere la formazione dei giornalisti (articolo 11).
      Le Parti danno la propria disponibilità a favorire e incoraggiare attività culturali attraverso la creazione di librerie, videoteche, centri culturali, musei, teatri e cinema (articolo 12).
      Per ciò che concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano ad escludere dalla loro legislazione tutte le disposizioni che limitano, senza ragione, il ricorso alle lingue regionali nei documenti relativi alla vita economica o sociale; si impegnano inoltre a ridefinire le loro regolamentazioni bancarie e finanziarie in tale senso (articolo 13).
      Le Parti si impegnano ad applicare accordi bilaterali e multilaterali negli Stati dove sono presenti le medesime lingue regionali, in modo da favorire i contatti tra le persone che usano lo stesso idioma (articolo 14).

      8. Parte IV (articoli da 15 a 17). Le Parti presenteranno periodicamente al Segretario generale del Consiglio d'Europa un rapporto sulla politica seguìta, rendendo pubblici i loro rapporti (articolo 15). Tali rapporti saranno poi esaminati da un comitato di esperti.
      Il Segretario generale del Consiglio d'Europa redigerà un rapporto biennale dettagliato sull'applicazione della Carta, che verrà consegnato all'Assemblea parlamentare (articolo 16).
      Il comitato di esperti sarà formato da un membro per ogni Parte, designato dal Comitato dei Ministri, in base ad una lista di persone con competenze riconosciute nelle materie trattate dalla Carta. Tali esperti sono nominati per un periodo di sei anni con mandato rinnovabile (articolo 17).

      9. Parte V (articoli da 18 a 23). Gli ultimi sei articoli contengono le clausole finali. La Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione (articolo 18).
      La Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui

 

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cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere Parti della Carta in conformità a quanto stabilito nell'articolo 18 (articolo 19).
      Dopo l'entrata in vigore della Carta, il Comitato dei Ministri potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla stessa (articolo 20). Tutti gli Stati al momento della ratifica, accettazione o approvazione, possono formulare una o più riserve sui paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7. Non sono ammesse altre riserve (articolo 21).
      Tutte le Parti possono denunciare la Carta mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa: tale notifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale (articolo 22).
      Il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati aderenti le firme, il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione e la data di entrata in vigore della Carta (articolo 23).

Paragrafi individuati da parte dell'Italia.

      Da parte italiana la firma della Carta è stata seguita dalla predisposizione di un'apposita legge in materia, in modo da poter già disporre di una normativa coerente con le prescrizioni della Carta. La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» è da considerarsi pertanto un recepimento sostanziale della Carta nell'ordinamento interno italiano.
      All'atto della ratifica ogni Parte contraente dichiarerà (articolo 3, paragrafo 1) a quali lingue regionali o minoritarie si applicheranno i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. Per l'Italia le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo sono considerate lingue minoritarie sul proprio territorio; tali lingue sono già oggetto di tutela in base al disposto dell'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999.
      L'elenco delle minoranze viene specificato in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale Carta, la Repubblica italiana applicherà a queste lingue i seguenti paragrafi scelti tra le disposizioni contenute nella parte III della Carta.

Articolo 8 riguardante l'insegnamento.

      Per quanto riguarda l'insegnamento, le Parti, all'interno del territorio in cui sono usate queste lingue, e senza pregiudizio all'insegnamento delle lingue ufficiali di Stato, si impegnano a: in materia di istruzione prescolare: 1,a), fare in modo che nell'istruzione prescolare sia presente l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie rilevanti (anche per gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); in materia di istruzione primaria: 1,b),(i), fare in modo che nell'istruzione primaria sia presente l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,b),(ii) fare in modo che una parte sostanziale dell'istruzione primaria sia impartita nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda solo i francofoni); 1,b),(iii), provvedere, nel corso dell'educazione primaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda solo i ladini); in materia di istruzione secondaria: 1,c),(i), fare in modo che gli insegnamenti nella scuola secondaria siano impartiti nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,c),(ii), fare in modo che una parte sostanziale degli insegnamenti nella scuola secondaria sia impartita nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda solo i francofoni); 1,c),(iii), provvedere, nel corso dell'educazione secondaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda

 

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solo i ladini); in materia di istruzione professionale: 1,d),(i) fare in modo che gli insegnamenti professionali e tecnici siano impartiti nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,d),(ii), fare in modo che una parte sostanziale degli insegnamenti professionali e tecnici siano impartiti nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda solo i francofoni); 1,d),(iii), provvedere, nel corso dell'istruzione professionale e tecnica, all'insegnamento della lingua o delle lingue regionali o minoritarie interessate, come facente parte del curriculum (riguarda solo i ladini); in materia di insegnamento per adulti: 1,f),(iii), se le autorità pubbliche non hanno competenza diretta nel campo dell'educazione per adulti, esse devono favorire e incoraggiare l'apprendimento di tali lingue come oggetto di insegnamento per gli adulti (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); in materia di insegnamenti di storia e di cultura: 1,g), mettere in atto delle disposizioni al fine di assicurare l'insegnamento della storia e della cultura che si rispecchia nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); in materia di formazione degli insegnanti: 1,h), provvedere alla formazione di base per gli insegnanti al fine di attivare le disposizioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 dell'articolo 8 accettate dalle Parti (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); in materia di organi di vigilanza: 1,(i), creare un corpo di sorveglianza responsabile del monitoraggio sulle misure prese e sui progressi raggiunti nell'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e per la redazione di documenti periodici che saranno resi pubblici (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini).

Articolo 9 riguardante la giustizia.

      Relativamente ai distretti giudiziari in cui il numero di residenti facenti uso delle lingue regionali o minoritarie giustifichi le misure specificate, secondo la situazione di ciascuna lingua e a condizione che l'uso delle facilitazioni offerte o permesse dall'articolo 9 non sia considerato dal giudice come un intralcio per la corretta amministrazione della giustizia, le Parti si impegnano a prevedere che:

          1,a),(i), nelle procedure penali le corti conducano i processi nella lingua regionale o minoritaria, qualora una parte lo richieda (riguarda solo i tedeschi); 1,a),(ii), nelle procedure penali venga garantito all'accusato il diritto di esprimersi nella propria lingua minoritaria o regionale (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); 1,a),(iii), nelle procedure penali le prove scritte od orali non siano considerate inaccettabili solo perché esse vengono formulate in una lingua regionale o minoritaria (riguarda sloveni e tedeschi); 1,a),(iv), nelle procedure penali vengano stabiliti gli atti connessi a una procedura giudiziaria nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi); 1,b),(i), nelle procedure civili, le corti conducano tali processi nella lingua regionale o minoritaria, qualora una parte lo richieda (riguarda solo i tedeschi); 1,b),(ii), alla persona sia permesso di comparire davanti alla corte, ogni volta che viene discussa una causa, potendo usare la propria lingua regionale o minoritaria senza incorrere in costi aggiuntivi (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); 1,b),(iii), possano essere prodotti documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); 1,c),(i), nelle procedure davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa la corte conduca le procedure nelle lingue regionali o minoritarie, qualora ci sia una richiesta proveniente da una delle parti (riguarda solo i tedeschi); 1,c),(ii), nelle procedure davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa, la persona possa comparire davanti alla corte potendo usare la propria lingua regionale o minoritaria senza incorrere in costi aggiuntivi (riguarda solo i tedeschi); 1,c),(iii), nelle procedure davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa possano essere prodotti documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi); 2,c), non venga rifiutata la validità degli atti

 

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giuridici stabiliti in ciascuno Stato per il solo fatto che sono redatti in una lingua regionale o minoritaria (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini).

Articolo 10 riguardante le autorità amministrative e i servizi pubblici.

      1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato nelle quali risiede un numero di persone che usano lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure che seguono, e secondo le situazioni di ogni lingua, le Parti, per quanto è nelle loro possibilità, si impegnano a: per quanto concerne la presentazione di domande orali e scritte (Stato): 1,a),(i), assicurare che le autorità amministrative utilizzino le lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi); 1,a),(ii), assicurare che coloro che sono a contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie con le persone che le parlano (riguarda solo i francofoni); 1,a),(iii), assicurare che coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie possano presentare delle domande orali e scritte, e ricevere una risposta nella stessa lingua regionale o minoritaria usata (riguarda gli sloveni e i ladini); per quanto concerne i moduli in lingua: 1,b), mettere a disposizione formulari e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie, oppure in versioni bilingui (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne i documenti in lingua: 1,c), permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
      2. Per ciò che concerne le autorità locali e regionali sui territori nei quali risiede un numero di interlocutori di lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure riportate a seguire, le Parti si impegnano a permettere e ad incoraggiare: per quanto concerne l'uso della lingua: 2,a), l'uso delle lingue regionali o minoritarie all'interno dell'amministrazione regionale o locale (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne domande orali e scritte (enti locali): 2,b), la possibilità per coloro che parlano una lingua regionale o minoritaria di presentare domande orali o scritte in una di queste lingue (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la pubblicazione di testi ufficiali: 2,c), la pubblicazione da parte di collettività regionali di testi ufficiali anche nelle lingue regionali o minoritarie rilevanti (riguarda francofoni e tedeschi); 2,d), la pubblicazione da parte di collettività locali di testi ufficiali anche nelle loro lingue regionali o minoritarie; per quanto concerne i dibattiti assembleari: 2,e), l'uso da parte di collettività regionali, di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere l'uso della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); 2,f), l'uso da parte di collettività locali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere l'uso della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la toponomastica: 2,g), l'impiego o l'adozione, se necessario in congiunzione alla denominazione della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali), di forme tradizionali e corrette di toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
      3. Per ciò che concerne i servizi pubblici assicurati da autorità amministrative o da altre persone che agiscono per loro conto, le Parti contraenti si impegnano, sui territori nei quali vengono parlate le lingue regionali o minoritarie, in funzione della situazione di ogni lingua e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a: per quanto riguarda i servizi pubblici: 3,a), assicurare che le lingue regionali o minoritarie siano impiegate in occasione della presentazione del servizio (riguarda francofoni e tedeschi); 3,b), permettere a coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta nella stessa lingua da loro utilizzata (riguarda sloveni e ladini).

 

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      4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere una o più delle seguenti misure: per quanto concerne il personale parlante la lingua regionale o minoritaria: 4,a), fornire la traduzione o l'interpretazione eventualmente richiesta; 4,b), reclutare e, ove necessario, formare funzionari e altri agenti pubblici in numero sufficiente; 4,c), soddisfare, nella misura possibile, le domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria di essere destinati al territorio in cui quella lingua è usata (tali punti riguardano gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
      5. Per quanto concerne il ripristino di cognomi e di nomi originali: le Parti si impegnano a permettere, su richiesta delle persone interessate, l'impiego o l'adozione di nomi e di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).

Articolo 11 in materia di mezzi di comunicazione.

      1. Le Parti si impegnano, per coloro che parlano quelle lingue regionali o minoritarie all'interno dei territori in cui esse vengono parlate, a: per quanto concerne la radio e la televisione: 1,a),(iii), prendere adeguati provvedimenti affinché i radiodiffusori offrano programmi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la diffusione di programmi radio televisivi: 1,b),(ii), incoraggiare e facilitare le trasmissioni radio nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); 1,c),(ii), incoraggiare e facilitare i programmi di trasmissione televisiva nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la diffusione di audiovisivi: 1,d), incoraggiare e facilitare la produzione e la distribuzione di lavori audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne l'editoria: 1,e),(i), incoraggiare e facilitare la creazione e il mantenimento di almeno un quotidiano nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,e),(ii), incoraggiare e facilitare la pubblicazione di articoli di giornali nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda i francofoni e i ladini).
      2. Per quanto concerne la libertà di trasmissione televisiva: le Parti si impegnano a garantire libertà di ricezione diretta di programmi radio-televisivi da Paesi confinanti in una lingua usata in una forma simile o identica alla lingua regionale o minoritaria e a non opporsi alla ritrasmissione di trasmissioni radio-televisive nella stessa lingua. Le Parti assicurano anche che non saranno apposte restrizioni alla libertà di espressione e alla libera circolazione di informazioni sui quotidiani in una lingua usata in un modo identico o simile ad una lingua regionale o minoritaria. L'esercizio delle citate libertà può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni e penalità come prescritto dalla legge che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, integrità territoriale o sicurezza pubblica, per la prevenzione di disordini o crimini, per la protezione della salute, dei diritti e per mantenere l'autorità e l'imparzialità della magistratura (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
      3. Per quanto concerne la libertà di comunicazione: le Parti si impegnano ad assicurare che gli interessi di coloro che usano le lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione come stabilito in accordo con la legge, per garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).

Articolo 12 riguardante le attività e infrastrutture culturali.

      Con riguardo ad attività e infrastrutture culturali - librerie, videoteche, biblioteche, musei, centri culturali, archivi, teatri e cinema, così come produzioni di film, opere letterarie, forme di espressione

 

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vernacolare, festival - le Parti, all'interno dei territori in cui sono usate queste lingue, si impegnano a: per quanto concerne le attività culturali: 1,a), incoraggiare tipi di espressione e di iniziativa specifici per le lingue regionali o minoritarie e rafforzare i differenti mezzi di accesso ai lavori prodotti in queste lingue; 1,b), rafforzare i differenti mezzi di accesso in altre lingue per i lavori prodotti nelle lingue regionali o minoritarie aiutando e sviluppando la traduzione, la post-sincronizzazione e i sottotitoli; 1,c), rafforzare l'accesso nelle lingue regionali o minoritarie per i lavori prodotti in altre lingue aiutando a sviluppare traduzioni e sottotitoli; 1,d), assicurare che i corpi responsabili per l'organizzazione e per il supporto culturale ad attività di vario genere facciano lavori appropriati per incorporare la conoscenza e l'utilizzo delle lingue regionali o minoritarie negli impegni che si sono proposti di portare avanti; 1,f), incoraggiare la partecipazione diretta dei rappresentanti di coloro che parlano una lingua regionale o minoritaria al fine di procurare facilitazioni e attività culturali (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini): 1,e), promuovere misure per assicurare che i corpi responsabili per l'organizzazione e il supporto delle attività culturali abbiano a loro disposizione personale che conosca perfettamente la lingua regionale o minoritaria in questione, così come le lingue ufficiali parlate dal resto della popolazione (riguarda solo i tedeschi); per quanto concerne le agenzie per la diffusione di opere in lingua minoritaria: 1,g), incoraggiare e facilitare la creazione di un corpo o di più corpi responsabili per il controllo e la pubblicazione di opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).

Articolo 13 riguardante la vita economica e sociale.

      Norme non discriminatorie: 1,c), con riguardo alle attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, all'interno del proprio territorio nazionale, ad opporsi alle pratiche volte a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie in connessione con attività economiche e sociali (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).

Articolo 14 riguardante gli scambi transfrontalieri.

      Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera: 1,a), le Parti si impegnano ad applicare accordi bilaterali e multilaterali già esistenti che legano le Parti stesse con gli Stati in cui sono usate le stesse lingue in una forma uguale o simile, ovvero, se necessario, a cercare di concludere tali accordi in modo da incoraggiare e rafforzare i contatti tra coloro che parlano la stessa lingua regionale o minoritaria nei campi concernenti la cultura, l'educazione, l'informazione (riguarda solo gli sloveni); 1,b), le Parti si impegnano al fine di facilitare e promuovere la cooperazione oltre frontiera, in particolare tra quelle regioni o autorità locali nel cui territorio è usata la stessa lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
      Sul piano generale, per quanto attiene agli oneri derivanti dalla Carta europea per le lingue regionali o minoritarie si precisa che la ratifica ed esecuzione dell'atto internazionale non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto le misure di tutela contenute nei paragrafi e alinee, che l'Italia intende applicare, sono ricomprese nelle disposizioni normative della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede appositi fondi. In ordine alle iniziative di tutela concorrente (articoli 10, 11 e 12) si fa presente che nel documento del Coordinamento interregionale (allegato 3) è affermato che gli adempimenti non coperti dai fondi previsti dalla citata legge n. 482 del 1999 risultano totalmente a carico delle regioni e degli enti locali.
      Infine, per quanto attiene all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della Carta, si precisa che eventuali ulteriori riconoscimenti a favore di altre minoranze linguistiche, effettuati dopo la ratifica della medesima Carta, dovranno trovare copertura attraverso provvedimenti ad hoc.

 

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      Il presente disegno di legge è composto da cinque articoli. Oltre a quelli usuali, sono stati inseriti due articoli concernenti gli effetti della Convenzione nell'ordinamento interno: uno riguarda l'individuazione dei trentacinque paragrafi della Convenzione che l'Italia intende applicare, individuati in apposito elenco costituente parte integrante del disegno di legge; l'altro è stato inserito su richiesta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, coproponente del provvedimento, e riguarda la programmazione radiotelevisiva per la diffusione delle lingue regionali o minoritarie riconosciute, di cui il Ministero delle comunicazioni dovrà tenere conto nell'ambito del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
      Come detto, la ratifica del presente provvedimento non comporta oneri finanziari poiché gli adempimenti assunti, secondo quanto confermato espressamente dal Ministero dell'interno, risultano coperti dallo stanziamento previsto per il finanziamento della legge n. 482 del 1999 e le disposizioni accettate, non incidono sulla normativa interna nel rispetto dei contenuti della circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 1998, relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa. Per tali considerazioni non si redige la relazione tecnica.
      Si segnala infine che la Carta, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, lettera c), tutela anche le «lingue non territoriali» con ciò intendendo quelle che non possono essere ricollegate ad un'area geografica particolare.
      Atteso che la minoranza zingara, nel nostro Paese, non è stata riconosciuta dalla citata legge n. 482 del 1999, proprio perché si tratta di una etnia non ancorata a un territorio, occorre che, in sede di ratifica della Carta, venga formulata la riserva disposta all'articolo 21 della medesima Carta, relativamente al paragrafo 5 dell'articolo 7 della stessa, nel quale è prevista la tutela delle «lingue non territoriali».

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi del quadro normativo.

        La ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie non comporta oneri finanziari in quanto gli adempimenti assunti risultano coperti dallo stanziamento previsto per il finanziamento della legge n. 482 del 1999.
        Le disposizioni introdotte dalla Convenzione non necessitano di norme di adeguamento interno, salvo quanto disposto dall'articolo 4, in quanto interamente coperte dalla normativa nazionale.
        È inserita nel disegno di legge la previsione che la Repubblica italiana dichiara che le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo sono considerate lingue minoritarie sul proprio territorio, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
        L'elencazione delle minoranze viene specificata in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale Carta, la Repubblica italiana applicherà a queste lingue i seguenti paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella parte III della Carta:

 

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Dichiarazioni:

        In aggiunta a tali paragrafi, soltanto per la minoranza croata, si applica la lettera a) dell'articolo 14, in quanto la relativa misura è prevista dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, ratificato ai sensi della legge 23 aprile 1998, n. 129.

        Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuati gli ulteriori paragrafi, corrispondenti alle disposizioni vigenti più favorevoli dei rispettivi statuti.

        Naturalmente, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della Carta, ulteriori paragrafi più favorevoli relativi alle minoranze di confine, potranno essere accettati.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

        La ratifica della Carta europea non comporta la necessità di emanare norme di adeguamento in quanto l'Italia vi aderisce sulla base di una esistente corrispondenza delle norme che si prevede di accettare con quelle contenute nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, emanata successivamente all'apertura alla firma della Carta stessa (5 novembre 1992), alla sua entrata in vigore (1o marzo 1998) e prima della firma apposta il 27 giugno 2000.
        Occorre, inoltre, precisare che per la minoranza croata la normativa di riferimento è contenuta nella legge 23 aprile 1998, n. 129, che ha ordinato l'esecuzione del Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, mentre per le minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), trovano applicazione, in quanto più favorevoli, le disposizioni dei rispettivi statuti, i cui contenuti sono stati individuati in appositi paragrafi contenuti nella analisi tecnico-normativa.
        La ratifica e l'esecuzione dell'atto internazionale non comportano ulteriori oneri finanziari, in quanto le misure di tutela richiesta dalla Carta, sono ricomprese nelle disposizioni normative della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede appositi fondi.
        Inoltre, si evidenzia che nessun costo aggiuntivo va sostenuto per quanto attiene all'articolo 17 della Carta, che prevede l'istituzione del comitato di esperti, essendo i relativi oneri a carico del bilancio del Segretario generale del Consiglio d'Europa, come disposto dal regolamento interno del citato comitato di esperti.
        Anche nel corso di questa legislatura, come nella precedente, sono stati presentati progetti di legge di ratifica ed esecuzione dell'atto internazionale in parola. In particolare si rappresenta che la proposta di legge dell'onorevole Caparini (Atto Camera n. 1735) ripropone il testo che nella passata legislatura ha dato luogo ad un unico atto approvato, atto Senato n. 2545.
        Il testo che viene proposto dal Governo, invece, tiene conto del dibattito parlamentare tenutosi nel corso della XIV legislatura e degli orientamenti espressi dalle amministrazioni concertanti.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.
(Programmazione radiotelevisiva).

      1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la

 

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diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali e minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato A
(articolo 3)

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

        Articolo 8, paragrafo 1:

            a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

            b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

            b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

            c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

            c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

            c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

            d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

            d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

            f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

 

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            i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 9, paragrafo 1:

            a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

            b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

            c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

            d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige.

        Articolo 9, paragrafo 2:

            c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

        Articolo 10, paragrafo 1:

            a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

            a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

 

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            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 10, paragrafo 2:

            a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 10, paragrafo 3:

            a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

            b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

        Articolo 10, paragrafo 4:

            a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

 

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        Articolo 10, paragrafo 5:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 11, paragrafo 1:

            a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

            e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 11, paragrafo 2:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 11, paragrafo 3:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 12, paragrafo 1:

            a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

 

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            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 12, paragrafo 3:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 13, paragrafo 1:

            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 13, paragrafo 2:

            a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

        Articolo 14:

            a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

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