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PDL 1762-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1762-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali

Presentato il 4 ottobre 2006

(Relatore: MUNGO)


NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 28 giugno 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1762, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito e rilevato che:

            esso reca una pluralità di deleghe legislative relative al trattamento tributario dei redditi (articolo 1), alla riscossione (articolo 2) ed all'accertamento delle imposte (articolo 3), nonché in materia di catasto (articolo 4), di riforma della disciplina dell'ICI, dell'IRPEF e della registrazione di atti concernenti la locazione (articolo 4-bis), nonché in funzione della redazione di testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali (articolo 5); a tale ambito omogeneo di disposizioni di delega si affiancano specifiche norme concernenti le modalità di gestione dei crediti afferenti il settore della giustizia (articolo 2-bis);

            nel prevedere un ampio processo di riforma del sistema tributario nei suoi vari aspetti, il provvedimento in esame introduce deleghe su materie già disciplinate nella legge finanziaria 2007 (ad esempio, l'articolo 3, comma 1, lettera c), incide sugli studi di settore, la cui riforma è già contenuta nell'articolo 1, commi 13 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007; inoltre, la delega in materia di accertamento tributario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), prevede il potenziamento del sistema informativo, su cui già intervengono i commi 56 e 57 dell'articolo 1 della medesima legge finanziaria per il 2007, che istituiscono il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria; infine, l'articolo 4, comma 1, lettera d), si occupa della definizione delle competenze dei comuni e dell'Agenzia del territorio nella gestione del catasto, cui fanno anche riferimento i commi da 194 a 200 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

            reca formule che appaiono imprecise e che andrebbero chiarite (ad esempio, l'articolo 4, comma 1, individua l'oggetto della delega nella «riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati» mentre esso dovrebbe essere inteso con riguardo al «sistema di valutazione dei fabbricati su base catastale»), ovvero coordinate con altre parti del testo (ad esempio, l'articolo 4-bis, comma 3, fa riferimento a decreti legislativi a carattere oneroso, mentre il comma 4 dell'articolo 6 esclude che dal provvedimento possano derivare maggiori oneri);

            la tecnica della novellazione, all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed al comma 3, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

 

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            alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2-bis, comma 6 - ove si dispone che l'abrogazione dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) avvenga «dalla data di entrata in vigore della presente legge» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con il comma 1 del medesimo articolo, che appare invece disporre con riguardo ad una fase successiva rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento, come si desume dal termine di centoventi giorni indicato nel primo periodo del medesimo comma 1; peraltro, andrebbe in proposito valutata l'opportunità di procedere all'abrogazione espressa di ulteriori disposizioni del citato testo unico;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 1, lettera f) - che indica tra i princìpi e criteri direttivi della delega anche il «coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti» - andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di esplicitarne l'obiettivo, che appare quello di privilegiare la massima organicità dei testi di legge mediante l'introduzione della nuova disciplina nell'ambito di corpus normativi già esistenti, e non già quello di intervenire in modo atomistico su ogni tipo di atto o di fonte normativa attualmente esistente, come invece suggerisce l'ultima parte del periodo;

              al medesimo articolo 1, comma 1, lettera h), dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare il legame logico-giuridico tra la prima parte della disposizione e quella finale, che appare viceversa suscettibile di una propria autonoma collocazione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge del Governo n. 1762, recante delega per il riordino della normativa sulla

 

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tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali;

            osservato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili nel complesso alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato in particolare che le disposizioni recate dall'articolo 2-bis sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che l'imposta comunale sugli immobili (ICI), la cui disciplina è oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 4-bis, è un tributo locale disciplinato dalla legge statale e che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, spetta tuttora al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti, non essendo ammissibile, nella materia tributaria, in mancanza della fondamentale legislazione statale di coordinamento, l'esplicazione di potestà regionali autonome;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

                rilevato che l'articolo 2-bis, comma 1, del disegno di legge prevede che società di nuova costituzione, interamente possedute dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, svolgano attività sostanzialmente analoghe a quelle già svolte dalla società controllante;

 

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                osservato che le predette società potranno svolgere le attività in concreto definite da una o più convenzioni, stipulate con il Ministero della giustizia, il cui contenuto appare solo genericamente delineato dall'articolo 2-bis, commi da 1 a 5, del disegno di legge;

                osservato altresì che la costituzione delle predette società può trovare la propria giustificazione nella misura in cui le attività da esse esercitate contribuiscano effettivamente a ridurre il carico di lavoro delle cancellerie degli uffici giudiziari;

                rilevato che l'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), nulla prevede per il caso di sopravvenuta estinzione delle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

                espresse perplessità sull'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), che prevede la possibilità che le società di cui all'alinea del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia, gestiscano le somme giacenti presso la Cassa delle ammende, senza prevedere in via normativa adeguati limiti e garanzie;

                espresse perplessità sull'articolo 2-bis, comma 6, che prevede l'abrogazione, sin dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e, quindi, prima ancora dell'eventuale stipula e della produzione degli effetti delle convenzioni di cui ai precedenti commi, dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e di ogni altra disposizione incompatibile del predetto parere, potendosi pertanto determinare un vuoto di disciplina in materia di riscossione delle spese di giustizia;

                espresse perplessità sull'adeguatezza della disciplina di cui all'articolo 2-bis, commi 7 e 8;

                considerato, infine, che la disciplina di cui all'articolo 4, non corredata da princìpi e criteri direttivi univoci né di una clausola di invarianza del gettito fiscale sufficientemente determinata, appare idonea a determinare un rilevante aumento della tassazione sul trasferimento degli immobili, con conseguente alterazione, tra l'altro, del regime di circolazione di tali beni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare la proliferazione di società cui affidare compiti sostanzialmente analoghi a quelli già svolti dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, intervenendo semmai in maniera più dettagliata a definire princìpi e criteri di riferimento per la stipula delle convenzioni dirette a regolare i rapporti tra società e Ministero, anche in relazione alla disciplina applicabile in caso di sopravvenuta estinzione delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

 

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            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se la disciplina di cui all'articolo 2-bis sia effettivamente idonea a semplificare e ridurre le attività delle cancellerie degli uffici giudiziari;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'incidenza della disciplina di cui all'articolo 4 sul regime di circolazione dei beni immobili.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1762, in corso di esame presso la VI Commissione Finanze della Camera, recante la delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul

 

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sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali;

            considerato che la previsione di cui all'articolo 1 del provvedimento delega il Governo ad emanare, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare;

            rilevato che l'articolo 2 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, il rafforzamento dei poteri degli agenti della riscossione; l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione; l'attribuzione a Equitalia SpA di funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate;

              considerato che l'articolo 3 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento, stabilendo, tra i principi e criteri direttivi, l'unificazione dei termini, la coerenza con i principi dello Statuto del contribuente, la revisione dei criteri di accertamento presuntivi, la revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento, il potenziamento del sistema informativo, il riordino della cooperazione con gli enti territoriali; e che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti in materia di tributi statali;

            rilevato che gli articoli 2-bis e 4-bis recano disposizioni, rispettivamente, in materia di gestione delle attività di giustizia e di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

            sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), si prevede la compensazione a favore dei comuni, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo con gli enti locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili;

            evidenziato che, nell'esercizio della delega in materia di accertamento tributario, l'articolo 3, comma 1, lettera g), statuisce che il Governo proceda al riordino ed alla razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali; che, nell'esercizio della delega in materia di catasto, l'articolo 4, comma 1, lettera d), prescrive che il Governo proceda alla definizione del ruolo dei comuni nel rispetto dei principi sottesi alle funzioni decentrate; e che, nell'esercizio della delega in materia di riordino delle disposizioni tributarie statali, l'articolo 5, comma 1, lettera i), dispone che si provveda al coordinamento

 

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con le previsioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

            considerato che il provvedimento interviene su profili riguardanti il sistema tributario statale, settore afferente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

Deleghe al Governo per la modifica delle normative in materia di redditi di capitale, di riscossione, di accertamento, di catasto dei fabbricati e di imposta di registro, per l'introduzione di detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'abitazione principale, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Norme concernenti la gestione di crediti e beni derivanti dalle attività di giustizia.

Art. 1.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

Art. 1.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, uno o più decreti legislativi concernenti la razionalizzazione e il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) conservazione degli attuali regimi opzionali di tassazione del risparmio amministrato e del risparmio gestito individuale,


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          b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

          c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

          d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;

          e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

          f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

          g) possibilità di differire l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi dalla data della loro pubblicazione;

          h) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle procedure degli intermediari, ai fini anche della riduzione dei costi amministrativi;

          b) non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, eccezion fatta per le ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa;

          c) omogeneizzazione della base imponibile dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli, con deduzione dei relativi costi e compensazione delle minusvalenze e delle perdite, con utilizzabilità delle eccedenze entro un arco temporale prestabilito. Possibilità di prevedere che, qualora la base imponibile assoggettata a ritenuta o ad imposta sostitutiva sia determinata senza tenere conto di costi, minusvalenze o perdite, al contribuente competa un risparmio d'imposta, scomputabile, a determinate condizioni e con particolari limiti, dalle imposte dovute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria;

          d) applicazione, per i redditi di natura finanziaria soggetti ad imposizione al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate, che tengano conto di eventuali diversi momenti impositivi e non comportino, per il contribuente, una tassazione positiva qualora il reddito realizzato sia negativo o nullo;

          e) utilizzabilità dei risparmi di imposta, iscritti nel patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di


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  gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera la omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo dei predetti risparmi d'imposta, minusvalenze, perdite e risultati negativi sia distribuito su più periodi di imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti;

          f) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altro provvedimento legislativo vigente. In particolare, coordinamento della nuova disciplina con le norme che regolano l'imposizione societaria, nonché la tassazione dei proventi delle partecipazioni che concorrono alla formazione del reddito complessivo; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Il Governo è altresì autorizzato a coordinare con la nuova disciplina la normativa di rango secondario vigente in materia;

          g) possibilità di attuare la riforma in modo graduale. Previsione che l'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione sia differita da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

          h) previsione che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano, entro un determinato termine, accorgimenti informatici tali da consentire un'ordinata gestione delle modifiche normative relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e da altre disposizioni legislative, nel rispetto comunque del criterio di semplificazione degli adempimenti;


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            i) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina, senza far emergere, con riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite, e nel rispetto del criterio di semplificazione degli adempimenti.

      2. Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dal presente articolo devono derivare maggiori entrate non inferiori, per l'anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, a 2.000 milioni di euro annui.

      Soppresso.

Art. 2.
(Delega in materia di riscossione).

Art. 2.
(Delega in materia di riscossione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di potenziare l'attività di recupero delle somme non versate spontaneamente, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di potenziare l'attività di recupero delle somme non versate spontaneamente, in coerenza con i princìpi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) razionalizzazione e rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, secondo modalità tali da consentire, tra l'altro, l'attribuzione agli agenti della riscossione del potere di concedere, direttamente o su incarico dell'ente creditore, la dilazione del pagamento delle entrate iscritte a ruolo;

          a) identica;

          b) estensione ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione, limitatamente agli adempimenti finalizzati allo svolgimento di tali incarichi, delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari degli stessi agenti della riscossione e per le attività ad esse prodromiche;

          b) identica;


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          c) parziale revisione della disciplina del rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali;           c) identica;

          d) introduzione di criteri di controllo dell'inesigibilità degli importi iscritti a ruolo coerenti con il nuovo sistema di riscossione nazionale e individuati anche sulla base del valore degli stessi importi;

          d) identica;

          e) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di anticipazione, da parte degli agenti della riscossione, del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, anche con previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente del beneficiario;

          e) identica;

          f) limitazione della chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi dell'attività ad esso effettivamente riferibile;

          f) limitazione della chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi dell'attività ad essi effettivamente riferibile;

          g) attribuzione a Riscossione S.p.a. di tutte o parte delle funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione, nonché del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi e del compito di effettuare interventi finalizzati al recupero delle somme non versate.           g) attribuzione a Equitalia S.p.a. di tutte o parte delle funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione, nonché del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi e del compito di effettuare interventi finalizzati al recupero delle somme non versate;
 

          h) previsione che Equitalia S.p.a. possa esercitare le attività previste dall'articolo 3, comma 4, lettera b), numero 2), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche in favore di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che possa procedere al pagamento del corrispettivo degli acquisti effettuati ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 mediante emissione di obbligazioni ovvero di altri strumenti finanziari;


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            i) razionalizzazione delle modalità di riscossione mediante ruolo delle entrate delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato;
 

          l) previsione di procedure di notifica degli atti di riscossione il più possibile semplici e trasparenti, nell'ottica della salvaguardia dei diritti dei contribuenti.

 

      2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, la parola: «delega» è sostituita dalle seguenti: «può delegare anche»;

            b) all'articolo 72-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 

      «1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche dai dipendenti a ciò delegati dell'agente della riscossione procedente e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

 

      3. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da: «nei comuni» fino a: «concessionario stesso» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione che lo ha nominato».

 

Art. 3.
(Gestione di crediti e beni derivanti dalle attività di giustizia).
 

      1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni


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  in base alle quali la società stipulante:
            a) con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, previamente quantificato dall'ufficio incaricato competente, anche con il supporto della stessa società stipulante, mediante le seguenti attività:
 

              1) acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore;

 

              2) notificazione dell'invito al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avvenuta notificazione, ai sensi dell'articolo 212 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

 

              3) iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo;

            b) gestisce, assicurando un'adeguata redditività:
 

              1) fino alla confisca, qualora nominata amministratore giudiziario, le somme di denaro, i titoli e i beni mobili, anche registrati, sequestrati ai sensi dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvedendo anche all'eventuale vendita dei medesimi beni, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

 

              2) fino all'impiego, le somme giacenti presso la Cassa delle ammende.

 

      2. La società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a partecipazione mista pubblica e privata, ovvero con società private. Le convenzioni di cui al


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  comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie, secondo modalità tali da garantire comunque la restituzione del capitale e degli interessi.
        3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali a quelle di cui al comma 1, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui alla lettera a) del comma 1.
        4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
        5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
        6. Dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 213 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nonché ogni altra disposizione del medesimo testo unico incompatibile con il presente articolo.
        7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate del periodo 2001-2006, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia a copertura delle spese correnti. Parte di tali maggiori entrate può essere destinata, sentite le organizzazioni sindacali, alla remunerazione di prestazioni lavorative, effettuate dal personale giudiziario al di fuori del normale orario di lavoro, per lo svolgimento delle attività di quantificazione dei crediti previste dal comma 1, lettera a).
        8. Le somme di denaro previste dal comma 1, lettera b), numero 1, possono essere parzialmente destinate, previa assegnazione alle competenti unità previsionali di base del Ministero dell'economia e delle

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  finanze, all'erogazione dei rimborsi di imposta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono annualmente stabiliti gli importi utilizzabili per tale finalità, tenendo conto della necessità di assicurare la disponibilità dei fondi occorrenti per le eventuali restituzioni.
        9. Agli oneri finanziari per l'attuazione del presente articolo, stabiliti nella misura massima di un milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.
(Delega in materia di accertamento).

Art. 4.
(Delega in materia di accertamento).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di accertamento dei tributi erariali, volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative disposizioni, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) armonizzazione delle regole generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurarne la coerenza con i princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nonché con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e unificazione dei termini per l'accertamento, con la sola previsione di termini differenziati nelle ipotesi di violazioni che comportano obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dei termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e sanzioni non dovuti;

          a) identica;


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          b) individuazione di specifici poteri di indagine e di accertamento in presenza di fenomeni di frode ed estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla frode stessa;           b) identica;

          c) armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e revisione dei criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva;

          c) identica;

          d) armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale, e definizione di una normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali, anche mediante l'eventuale modificazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          d) identica;

          e) revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento, della sua integrabilità, e coordinamento con la disciplina dell'accertamento parziale e dell'adesione del contribuente;

          e) identica;

          f) potenziamento del sistema informativo, acquisizione secondo modalità telematiche e armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione e contrasto dell'evasione nonché utilizzo delle stesse ai fini della corretta individuazione, anche a seguito dell'attività di controllo, dell'indicatore della situazione economica del contribuente;

          f) potenziamento del sistema informativo, acquisizione secondo modalità telematiche e armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione e contrasto dell'evasione nonché utilizzo delle stesse ai fini della corretta individuazione, anche a seguito dell'attività di controllo, della situazione economica del contribuente;

          g) riordino e razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali nonché con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri e dello scambio di informazioni, anche in attuazione degli accordi internazionali;

          g) identica;

          h) individuazione delle modalità e dei termini di ritrattabilità delle dichiarazioni e rapporto con la richiesta di rimborso.

          h) identica.


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Art. 4.
(Delega per la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati).

Art. 5.
(Delega per la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di rinnovare l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione in categorie e classi, e per favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di rinnovare l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione in categorie e classi, e per favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale attraverso:

          a) identica;

              1) segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare;

              2) metodi di valutazione matematico-statistici;

              3) utilizzo del parametro «metro quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali per le unità immobiliari a destinazione ordinaria;

              4) definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione;

          b) derivazione dalla base patrimoniale di cui alla lettera a) di una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività;

          b) identica;

          c) ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro specifiche competenze con particolare riguardo alla deflazione del contenzioso;

          c) identica;


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          d) articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio;           d) articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché l'omogeneità dei valori e dei redditi tra comuni e all'interno dei comuni;

          e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio, da individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

          e) identica;

          f) introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.

          f) identica;

 

          g) previsione, successivamente alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostitutiva delle agevolazioni vigenti, per esentare, anche gradualmente, i primi 150 metri quadrati di superficie;

            h) ricognizione, riordinamento e abrogazione delle norme vigenti sul sistema catastale in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati di cui al presente articolo.
 

Art. 6.
(Deleghe in materia di agevolazioni ai fini dell'ICI e dell'IRPEF per l'abitazione principale e in materia di imposta di registro).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone


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  fisiche (IRPEF), nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 5, di una detrazione complessiva, ai fini dell'ICI, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non inferiore a 290 euro;
            b) previsione dell'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti di agibilità, a fronte della presentazione da parte degli enti gestori della dichiarazione di inizio dei lavori finalizzati al recupero dell'immobile e alla sua reimmissione nel mercato dell'offerta pubblica di alloggi; previsione di un termine massimo per il riconoscimento dell'esenzione commisurato alla tipologia degli interventi necessari;
            c) previsione della compensazione a favore dei comuni, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo con gli enti locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni e dall'esenzione di cui alle lettere a) e b);
            d) previsione, ai fini dell'IRPEF, di un meccanismo di detrazioni a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, tenuto conto delle diverse situazioni reddituali;
            e) previsione di misure destinate ai conduttori di cui alla lettera d) che risultino incapienti e che non possano per ciò stesso usufruire della detrazione ai fini dell'IRPEF.
 

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) inserimento delle ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di

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  procedura civile tra gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
            b) previsione dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei contratti, delle scritture e delle quietanze per i quali risultasse omessa la registrazione.

Art. 5.
(Delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali).

Art. 7.
(Delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni;

          a) identica;

          b) semplificazione e chiarezza del linguaggio normativo utilizzato nella redazione dei testi unici;

          b) identica;

          c) organicità e coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico;

          c) identica;

          d) adeguamento della normativa vigente alle previsioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

          d) identica;

          e) adeguamento della normativa vigente al diritto comunitario primario e derivato, nonché alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

          e) identica;

          f) previsione del divieto dell'applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

          f) identica;


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          g) semplificazione amministrativa degli adempimenti fiscali a carico del contribuente, ferma restando la normativa che consente di disciplinare gli adempimenti fiscali con regolamenti e atti amministrativi generali;           g) identica;

          h) applicazione all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione finanziaria del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

          h) identica;

          i) coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione;

          i) identica;

          l) abrogazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro efficacia o siano prive di contenuto normativo o siano comunque obsolete;

          l) identica;

          m) espressa indicazione delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei testi unici o nei differenti termini da questi stabiliti.

          m) identica.

Art. 6.
(Disposizioni attuative).

Art. 8.
(Disposizioni attuative).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
      2. Decorso il termine di cui al comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli da 1 a 5 e con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.


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dei medesimi decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
      4. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
      3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7, e con la procedura di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
      7. I decreti legislativi la cui attuazione determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.


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