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PDL 2712

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2712



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURGIO, ROCCHI, ZIPPONI, DE CRISTOFARO, DI SALVO, PAGLIARINI, BALDUCCI, ACERBO, ATTILI, BELLILLO, BUFFO, CACCIARI, CARUSO, CESINI, COGODI, CRAPOLICCHIO, D'ANTONA, DURANTI, FALOMI, FRIAS, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, MANTOVANI, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PETTINARI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, PROVERA, ANDREA RICCI, SMERIGLIO, SOFFRITTI, SPERANDIO, SPINI, VACCA

Introduzione dell'articolo 33-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di congedi in favore dei lavoratori affetti da handicap in situazione di gravità

Presentata il 31 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Oggetto della presente proposta di legge è l'introduzione dell'articolo 33-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di congedi in favore di lavoratori affetti da handicap grave.
      Lo scopo della presente proposta di legge è di permettere alle persone portatrici di handicap, e in particolare alle persone portatrici di handicap grave dipendente (secondo la definizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992), di godere di congedi analoghi a quelli previsti dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, attualmente vantaggio dei familiari del portatore di handicap grave (due anni di congedo straordinario retribuito).
      Considerato che tale periodo di due anni è oggettivamente necessario affinché un portatore di handicap, e in particolare se diagnosticato «grave», possa acquisire i vantaggi di un periodo di congedo dal
 

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lavoro che allievi - nel conforto familiare - il proprio disagio fisico e psicologico, riteniamo sia necessario intervenire per estendere i benefìci del congedo retribuito anche alle persone portatrici di handicap e, in particolare: 1) alle persone portatrici di handicap gravi dipendenti, cioè a quanti il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, definisce come coloro i quali «presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»; 2) a coloro ai quali il comma 3 dell'articolo 3 della medesima legge dedica questa specifica: «Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotati di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
      Tale provvedimento appare a maggior ragione la logica conseguenza di una equa legislazione se si considera che già la legge n. 104 del 1992, al comma 6 dell'articolo 33, equipara - nella destinazione delle agevolazioni ivi previste (permessi retribuiti della durata di tre giorni) - il dipendente portatore di handicap grave ai familiari delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

      «Art. 33-bis. - (Congedi in favore dei lavoratori affetti da handicap in situazione di gravità). - 1. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati e affetti da handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, accertata ai sensi dell'articolo 4, possono richiedere un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 40.000 annui per il congedo di durata annuale. Tale importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2008, sulla base della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Durante il periodo di congedo i lavoratori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico di

 

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cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 33, commi 2 e 3, della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono del congedo di cui al presente articolo per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».


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