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PDL 2791

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2791




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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti

Presentata il 15 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La buona prova del meccanismo del «5 per mille» (consistente nella facoltà data ai contribuenti di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del volontariato, nonché di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale rientranti in un elenco formato in via amministrativa sulla base delle richieste pervenute) nei primi due anni di applicazione (2006 e 2007), induce a proporre la messa a regime delle misura, che è rimasta finora affidata alle singole leggi finanziarie (commi 337 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266; commi 1234 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
      Il periodo sperimentale è stato infatti superato con pieno successo, come dimostra innanzitutto la forte adesione, superiore alle aspettative più ottimistiche, alla prima annualità operativa (dichiarazioni presentate nel 2006 relativi ai redditi del 2005).
      Secondo i dati consuntivi resi noti recentemente dall'Agenzia delle entrate, lo strumento del 5 per mille è stato infatti utilizzato da circa il 60 per cento dei contribuenti, per un gettito di circa 400 milioni di euro.
      Per quanto riguarda la seconda annualità operativa (dichiarazioni presentate nel 2007 relative ai redditi del 2006), essa è attualmente in fase di svolgimento secondo le modalità operative stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007. Le anticipazioni raccolte fra il pubblico dal noto settimanale del settore non profit «Vita» segnalano, come largamente prevedibile, un ancora più forte tasso di adesione nella platea dei contribuenti,
 

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per una potenzialità di gettito che è facile presumere di almeno 500 milioni di euro.
      Nel proporre, pertanto, la stabilizzazione della misura a decorrere dal prossimo anno finanziario 2008 (dichiarazioni dei redditi relativi al 2007), si intende guardare al welfare non come a un capitolo di spesa, ma, piuttosto, come a una leva dello sviluppo, a uno strumento atto a generare capitale sociale sul territorio, coinvolgendo la libertà attiva dei cittadini.
      Onorevoli Colleghi, il presente provvedimento è aperto all'adesione bipartisan, con l'avvertenza che la prima e fondamentale esigenza è di concluderne celermente l'esame, così da evitare qualsiasi rischio di interruzione del flusso del 5 per mille e da sottrarlo responsabilmente all'alea delle leggi annuali di bilancio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2008, fermo restando quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sui redditi delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

          a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

          b) finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;

          c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria.

      2. Una quota pari allo 0,5 per cento dal totale determinato dalle scelte dei contribuenti effettuate ai sensi del comma 1 è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 riconosciute come parti sociali.
      3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1.


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