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PDL 2406

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2406



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MORONI, BONDI, CICCHITTO, ELIO VITO, COSTA, GELMINI, LAURINI, MORMINO, PANIZ, MARIO PEPE, PECORELLA, VITALI, ARACU, BERNARDO, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BONAIUTI, BOSCETTO, BRANCHER, BRUNO, BRUSCO, CARFAGNA, CASERO, CICU, COLUCCI, GIANFRANCO CONTE, COSSIGA, DELLA VEDOVA, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, FABBRI, FALLICA, FEDELE, FITTO, GREGORIO FONTANA, FRANZOSO, GARDINI, GERMANÀ, JANNONE, LAINATI, LA LOGGIA, LENNA, MARTINO, MILANATO, PONZO, ROMAGNOLI, ROMANI, SANTELLI, TESTONI, TONDO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della divulgazione di notizie coperte da segreto in relazione a procedimenti penali

Presentata il 16 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Da oltre dieci anni il rapporto tra giustizia e informazione non sembra rispondere a quella fisiologica esigenza di trasparenza dell'amministrazione della giustizia, che è propria di ogni democrazia.
      Troppo spesso, infatti, sui mezzi di informazione trova spazio una vera e propria «giustizia parallela» che finisce per avere il sopravvento su quella che si svolge nelle aule di giustizia secondo i dettami della legge. Così accade che, in palese violazione del principio costituzionale di presunzione d'innocenza e delle più elementari garanzie di difesa, persone indagate o non ancora sottoposte ad indagini siano «condannate» dai media senza alcuna possibilità di difesa.
      Assistiamo oramai quotidianamente alla pubblicazione, da parte degli organi di informazione, di notizie relative ad indagini penali coperte da segreto. Si tratta di un fenomeno reso ancora più grave dalla circostanza che alla sua base vi è necessariamente
 

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la violazione delle norme penali, sostanziali e processuali, che a tale segreto obbligano tutti coloro che conducono le indagini (magistratura e polizia giudiziaria) o che, per ragioni d'ufficio, ne sono a conoscenza (personale giudiziario amministrativo, avvocati eccetera). Dalla frequenza delle «anticipazioni» giornalistiche degli atti di indagine non si può che desumere che tra organi istituzionali e organi di informazione vi sia un flusso sotterraneo di informazioni che, quando riemerge sulle pagine dei giornali come un sorta di fiume carsico, travolge irrimediabilmente i soggetti coinvolti e, conseguentemente, le loro famiglie.
      In uno Stato democratico, ispirato a princìpi liberali, non è assolutamente tollerabile che colui che si trova, per qualsiasi ragione, ad essere inquisito dall'autorità giudiziaria sia raffigurato dai media come colpevole delle ipotesi accusatorie delle quali è (o sarà) oggetto. In tal modo, sulle pagine dei giornali si anticipa una sentenza di condanna senza tenere conto, non soltanto che il giudizio potrebbe concludersi con l'assoluzione, ma anche che l'ipotesi accusatoria si potrebbe non tradurre in un rinvio a giudizio. Sulla stampa, invece, si esprimono apprezzamenti negativi sulla condotta delle persone inquisite e valutazioni sulle prove raccolte (anzi, spesso si tratta di meri elementi indiziari) e su tutto ciò su cui è chiamato a pronunciarsi il magistrato. Naturalmente questo avviene senza lasciare alcuno spazio al contraddittorio. Tollerare tale fenomeno significa consentire che la pena «legale», irrogata al termine di un giudizio ispirato al principio del giusto processo, possa essere illecitamente affiancata da una pena «giornalistica» irrogata senza alcuna garanzia da parte dei media, che travolge, il più delle volte irrimediabilmente, l'onore di persone che poi potrebbero risultare, come spesso accade, innocenti.
      La vastità e la gravità del fenomeno impongono al Parlamento di verificare le cause delle fughe di notizie da parte degli organi che conducono le indagini e, quindi, dalle procure.
      Per porre rimedio al grave fenomeno della pubblicazione di notizie coperte da segreto, relative a procedimenti penali, occorre verificarne la portata, studiandone le cause e prospettando delle soluzioni. Si tratta di un compito estremamente delicato, che la presente proposta di legge intende affidare ad una Commissione di inchiesta bicamerale. Si tratta di un compito delicato in quanto, secondo i princìpi costituzionali che reggono il nostro ordinamento, occorrerà trovare un punto di equilibrio tra interessi che apparentemente sembrano essere tra loro in contrasto: il diritto alla riservatezza delle persone indagate e dei loro familiari, il diritto all'informazione della società e l'interesse al buon andamento delle indagini e, in generale, dell'amministrazione della giustizia.
      La Commissione, alla quale sono attribuiti gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, deve verificare, tra l'altro, le modalità attraverso le quali le notizie coperte dal segreto sono rese note agli organi di informazione. In sostanza, spetterà alla Commissione di portare alla luce quel flusso sotterraneo di notizie che, data la vastità del fenomeno della divulgazione di notizie coperte da segreto, sembra collegare le procure agli organi di informazione. La Commissione è costituita per la durata della XV legislatura, riferisce annualmente al Parlamento e comunque al termine dei lavori presenta una relazione conclusiva.
      La proposta di legge si compone di sette articoli. L'articolo 1 individua i compiti della Commissione. In particolare, al comma 1, lettere da a) a d), enuncia le verifiche da effettuare al fine di individuare le cause, le modalità e i caratteri del fenomeno della divulgazione di notizie e, nell'ambito degli organi giudiziari (magistrati, polizia giudiziaria, personale giudiziario amministrativo, avvocati), i soggetti responsabili di questa opera di divulgazione ai mezzi d'informazione.
      I restanti articoli da 2 a 6 disciplinano il funzionamento della Commissione ed infine l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della divulgazione di notizie coperte da segreto in relazione a procedimenti penali, di seguito denominata «Commissione», con il compito di verificare:

          a) le cause, i caratteri e l'estensione dei fenomeni della violazione dell'obbligo del segreto nei procedimenti penali e della conseguente divulgazione delle notizie da parte degli organi di informazione;

          b) le modalità attraverso le quali le notizie coperte dal segreto di cui alla lettera a) sono rese note agli organi di informazione;

          c) l'eventuale esistenza di collegamenti tra gli organi giudiziari, quali magistrati, polizia giudiziaria, personale giudiziario amministrativo, avvocati, e i mezzi d'informazione nella divulgazione delle notizie coperte dal segreto di cui alla lettera a);

          d) i motivi per i quali non sono stati repressi i fatti indicati alla lettera a), nonostante la maggiore frequenza con cui essi si sono verificati a decorrere dal 1992.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      3. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi

 

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la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. La Commissione formula, altresì, osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione nazionale vigente al fine di impedire il fenomeno della divulgazione di notizie coperte da segreto in relazione a procedimenti penali, nonché di garantire l'esclusivo uso endoprocessuale del materiale prodotto durante le indagini, delle intercettazioni telefoniche o ambientali e di qualunque altro dato di natura personale in qualsiasi altro modo generato.

Art. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il

 

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maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
      3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti

 

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con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando le predette ragioni di natura istruttoria vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2, 5 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento

 

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interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2007 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno della Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
      6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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