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PDL 2758

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2758



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRASSINETTI, BONO

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Presentata il 12 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a porre limiti al dilagare di incidenti, purtroppo spesso mortali, sulle piste da sci. La legge 24 dicembre 2003, n. 363, sulla sicurezza degli sport invernali, rispondeva già a tale esigenza, nella consapevolezza che lo sci e le attività sportive ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa; il sovraffollamento di piste non adeguate a fronte di impianti sempre più efficienti, la condotta irresponsabile di alcuni sportivi più spericolati, l'utilizzo di attrezzature sciistiche (come, ad esempio, gli snowboard) che permettono di raggiungere velocità prima inimmaginabili, favorite anche dall'ampiezza delle piste sempre più frequentemente innevate artificialmente, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti sempre più gravi. Tutto ciò genera timori e disaffezione verso gli sport invernali (sci, sci alpinismo, escursionismo), visti più come attività pericolose che come occasioni di svago, di relax e di incontro. A rischio sono ormai anche i bordi delle piste da sci, trasformati in vere e proprie aree di sosta, ma privi di segnalazioni o delimitazioni, in cui gli scontri e gli incidenti sono frequenti.

      Le misure di sicurezza previste e il relativo sistema di sanzioni si sono rivelati non sufficienti e il legislatore non può ignorare queste sopravvenute esigenze, cosicché appare doveroso intervenire, modificando e integrando la normativa vigente.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 2 della legge n. 363 del 2003, e inserisce, tra le aree sciabili
 

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attrezzate, una corsia per la sosta e per il transito, al fine di diminuire il rischio per chi percorre le piste da sci.

      L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 363 del 2003, e prevede l'estensione degli obblighi dei gestori in ordine alla messa in sicurezza delle piste anche alle corsie per la sosta e per il transito.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 13 della legge n. 363 del 2003, e prevede che lo stazionamento degli sciatori può avvenire solo nelle corsie per la sosta e per il transito.
      L'articolo 4 modifica i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 363 del 2003, e regola il comportamento di chi si reca sulle piste senza sci: il comma 1 prevede che l'attraversamento della pista è vietato, mentre, ai sensi del comma 2, la risalita e la discesa devono avvenire obbligatoriamente sulla corsia per la sosta e per il transito; il comma 4 introduce, invece, la possibilità di risalire le piste con gli sci ai piedi nei casi di urgente necessità.

      L'articolo 5, con l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 18 della legge n. 363 del 2003, prevede, in caso di violazioni delle disposizioni della medesima legge, oltre all'applicazione delle sanzioni già disciplinate dalla stessa, anche quella del ritiro del titolo di accesso agli impianti di risalita.

      Per le ragioni esposte auspichiamo una tempestiva approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Corsie per la sosta e per il transito delle aree sciabili attrezzate).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ogni area sciabile attrezzata deve essere dotata di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata con modalità definite ai sensi dell'articolo 6».

Art. 2.
(Obblighi dei gestori).

      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste e delle corsie per la sosta e per il transito secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste e lungo le corsie per la sosta e per il transito mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo».

Art. 3.
(Stazionamento).

      1. All'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «sui bordi della pista», sono sostituite dalle seguenti: «sulla corsia per la sosta e per il transito»;

          b) al comma 3, le parole: «ai margini di essa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla corsia per la sosta e per il transito».

 

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Art. 4.
(Transito e risalita).

      1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «percorrere» è sostituita dalla seguente: «attraversare»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              «2. Chi risale o discende la pista senza sci deve tenersi sulla corsia per la sosta e per il transito, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. La risalita della pista con gli sci ai piedi deve avvenire sulla corsia per la sosta e per il transito, salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell' area sciabile attrezzata».

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

          «2-bis. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 8, comma 1, da 9 a 13 e 15, oltre alle sanzioni previste dal citato articolo 8, comma 2, e a quelle determinate dalle regioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, i soggetti competenti per il controllo ai sensi dell'articolo 21 provvedono al ritiro, per l'intera giornata, del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».


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