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PDL 2736

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2736



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PROIETTI COSIMI, LAMORTE, ANTONIO PEPE, BUONTEMPO, CASTELLANI, FILIPPONIO TATARELLA, FRASSINETTI, GERMONTANI, MENIA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, TAGLIALATELA

Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti e società italiani per beni forniti, lavori effettuati e servizi prestati in Libia dal 1o gennaio 1970 al 28 ottobre 2002

Presentata il 5 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema dei crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia, che risale al lontano 1970, si è ulteriormente aggravato a seguito del blocco del 1980 dovuto alla richiesta libica di risarcimento dei danni subiti durante il periodo coloniale e l'ultimo conflitto mondiale. Questi ultimi, pur essendo stati pagati dallo Stato italiano nel 1956, sono stati di nuovo richiesti dall'attuale regime libico e formano oggetto di un annoso contenzioso tra i due Paesi. La ricognizione dei crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia, effettuata, nel 2002, dal Ministero degli affari esteri, in collaborazione con la Banca italo-araba (UBAE) e con l'Azienda libico-italiana (ALI), ha portato all'accertamento di crediti per 642 milioni di euro, senza considerare la rivalutazione monetaria per il tempo trascorso, né gli interessi legali così come, invece, riconosciuti dalle sentenze delle stesse corti di giustizia libiche alle quali gli imprenditori italiani si erano rivolti. Da tale accertamento erano stati esclusi anche i crediti cosiddetti «speciali», riguardanti le forniture di armamenti.
      Il pagamento dei crediti accertati doveva avvenire entro il 31 marzo 2003, ma la Libia ha disatteso l'impegno assunto, contestando persino il lavoro effettuato
 

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dall'ALI e dalla Banca UBAE, banca di diritto italiano, ma, per il 52 per cento, di proprietà diretta e indiretta dello Stato libico.
      Al riguardo, i Gruppi parlamentari di Alleanza nazionale, già nella passata legislatura, ebbero modo di presentare, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, alcune interpellanze e interrogazioni, al fine di risolvere il problema attraverso una garanzia sovrana dello Stato.
      Purtroppo, ad oggi, la questione è ancora insoluta e molte imprese rischiano il fallimento con la relativa perdita dei posti di lavoro.
      Le azioni a tutela del lavoro italiano nel mondo sono state completamente disattese e i rapporti bilaterali tra i due Paesi non possono prescindere da tale tutela, così come eventuali risarcimenti alla Libia non potranno essere soddisfatti se prima non verranno rispettati i diritti delle imprese italiane. Nel corso di recenti riunioni del Comitato misto italo-libico per i crediti, la delegazione libica ha offerto 281 milioni di euro per una chiusura forfetaria del contenzioso, cifra respinta dalla parte italiana perché ritenuta insufficiente e non rispettosa del lavoro e del diritto.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si persegue la finalità di risolvere immediatamente i problemi economici delle imprese e dei loro dipendenti attraverso la concessione, da parte dello Stato italiano, di una garanzia sovrana alle aziende, così da smobilizzare e monetizzare i loro crediti (articolo 1). Tra i beneficiari del provvedimento sono incluse sia le aziende che, pur non facendo parte della comunità italiana residente in Libia nel 1970, hanno subìto il sequestro e la confisca dei cantieri e delle relative attrezzature, sia le società estere, per la quota di proprietà italiana (articolo 2).
      Al fine di evitare disquisizioni o interpretazioni sulla determinazione della rivalutazione monetaria e gli interessi, l'articolo 3 stabilisce i riferimenti necessari per la valutazione degli stessi.
      L'accertamento del credito è operato da una Commissione paritetica formata da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e dei creditori e presieduta da un magistrato di cassazione in servizio o a riposo (articoli 3 e 4).
      Con l'articolo 6, si destinano alla copertura finanziaria eventuale, trattandosi di somme dovute dallo Stato libico, 93 milioni di euro l'anno dal 2008 fino al 2014, in quanto la possibile escussione della garanzia potrà avvenire nel 2013 e nel 2014.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Garanzia dello Stato).

      1. Lo Stato italiano, al fine di sostenere la situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, si rende garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi. A tal fine concede garanzia, nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. I benefìci della presente legge spettano ai cittadini, agli enti e alle società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia nel periodo dal 1o gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri o altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.
      2. I benefìci di cui al comma 1 si estendono alle società estere esclusivamente per la percentuale di quote o di azioni possedute dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 3.
(Accertamento dei crediti).

      1. Una Commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni

 

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dell'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri, eventualmente integrata a cura del creditore istante.
      2. I crediti, anche se in valuta diversa dalla lira italiana, sono espressi in lire italiane al tasso di cambio, come accertato dall'Ufficio italiano dei cambi, vigente alla data della loro insorgenza, e quindi convertiti in euro.
      3. La quantificazione dei crediti include la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nonché gli interessi legali previsti in sentenze o in lodi arbitrali internazionali ovvero, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data dell'insorgenza del credito fino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

Art. 4.
(Commissione paritetica).

      1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata «Commissione», è costituita entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima applicazione, partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili e l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici.
      2. La Commissione è composta da:

          a) un magistrato di cassazione, con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le associazioni di cui al comma 1;

 

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          b) un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

          e) tre rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1, designati uno da ciascuna di esse.

      3. La funzione di segretario è svolta da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.
      4. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera e), possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia, nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.
      5. Per ciascuno dei componenti effettivi della Commissione è designato, con le medesime modalità, un componente supplente, che partecipa alle riunioni della Commissione in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.
      6. I componenti della Commissione durano in carica per tutta la durata della Commissione medesima.
      7. Il presidente della Commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, nominando i relatori di ciascuna pratica.
      8. I lavori della Commissione devono terminare entro due anni dal primo insediamento.
      9. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
      10. Di ogni seduta è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

      11. Le deliberazioni della Commissione hanno carattere vincolante e sono comunicate

 

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agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 5.
(Presentazione delle domande e procedura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati presentano apposita domanda su carta semplice indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando da quale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, intendono essere rappresentati, allegando eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito.
      2. La Commissione, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la pertinente documentazione in suo possesso, da trasmettere entro un mese dall'avvenuta richiesta.
      3. Il presidente della Commissione decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande.
      4. Il presidente della Commissione, su richiesta di un componente della Commissione, può disporre l'audizione del titolare del credito.
      5. Il presidente della Commissione, entro quindici giorni dalla data della riunione, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze i verbali della Commissione medesima da cui risultano l'accertamento e la quantificazione di ciascun credito.
      6. Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze rilascia al titolare del credito la garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla Commissione.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'eventuale onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a 93 milioni di euro per ciascuno

 

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degli anni dal 2008 al 2014, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni dal 2010 al 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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