|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2852 |
l'articolo 1 della legge n. 225 del 1992, relativo alle spese di funzionamento della protezione civile, con particolare riferimento all'emergenza traffico a Messina;
l'articolo 1, comma 334, della legge n. 266 del 2005 (cosiddetto «bonus bebè»);
l'articolo 46 del decreto-legislativo n. 165 del 2001, relativo alle spese di
l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, convertito dalla legge n. 195 del 1991, relativo al Fondo per la protezione civile, al fine di provvedere alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;
il comma 50 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relativo al Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni dello Stato;
l'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, relativo al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
l'articolo 19 della legge n. 230 del 1998, relativo al Fondo nazionale per il servizio civile;
il decreto legislativo n. 303 del 1999, in relazione alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri per il contrasto della violenza sulle donne;
l'articolo 22, comma 6, della legge n. 36 del 1994, relativo alle spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici;
l'articolo 7, comma 8, della legge n. 910 del 1986, relativo al Fondo da ripartire per l'edilizia universitaria;
l'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993, relativo al Fondo per il finanziamento ordinario delle università eccetera;
l'articolo 6, comma 20, della legge n. 488 del 1999, relativo alle borse di studio per i corsi di dottorato eccetera.
Il comma 2 stabilisce che per l'anno 2007 gli accantonamenti relativi alle unità previsionali di base inclusi nell'elenco 2, già assoggettati al vincolo dell'indisponibilità ai sensi del comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), sono resi disponibili per gli importi ivi indicati.
Il testo in esame opera un immediato disaccantonamento di una quota consistente dei fondi bloccati con il comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.
Nel corso del 2007, l'applicazione concreta della facoltà di modificare gli accantonamenti per valorizzare diverse priorità non è stata del tutto aderente alle aspettative, producendo principalmente compensazioni a valere su fondi di riserva. Tale utilizzazione non corrisponde ad una scelta allocativa tra due alternative con priorità differenziata - scelta giustamente lasciata alla discrezione dei Ministri di settore - quanto piuttosto ad un tampone per situazioni di insostenibilità finanziaria, situazioni che dovrebbero essere più opportunamente valutate in sede di decisione annuale.
È ragionevole supporre che, in accordo con le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, gli accantonamenti possano essere trasformati in riduzioni di spesa, con l'obiettivo di consentire di valutare più correttamente la portata della decisione annuale: il bilancio per il 2008 dovrebbe poter registrare l'importo effettivo a disposizione delle amministrazioni e le scelte operate con la legge finanziaria - innestandosi in modo più trasparente sulle dotazioni a legislazione vigente - consentendo così di tenere conto delle eventuali criticità emerse nel corso del 2007.
La nuova struttura del bilancio, organizzata intorno alle missioni e ai programmi, è lo strumento fondamentale per individuare margini concreti di flessibilità direttamente connessi con i singoli programmi. E tale flessibilità sarà tanto più concreta quanto più i programmi saranno il frutto di un'interazione con le esigenze politico-gestionali delle singole amministrazioni.
Il comma 1 dell'articolo 8 integra, per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n. 266 del 2005. L'integrazione è destinata a fronteggiare gli oneri di servizio pubblico
articolo 4, comma 1: indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza
articolo 4, comma 2: deroga all'applicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come già previsto dal comma 3 dello stesso articolo 28, per le missioni internazionali per la pace finanziate nel secondo semestre 2006 dal fondo per le missioni;
articolo 4, comma 4: indennità di impiego operativo corrisposta in misura pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, per il personale militare in servizio permanente, e a euro 70 per i volontari di truppa in ferma, come già previsto per le missioni internazionali per la pace finanziate nel secondo semestre del 2006 dal fondo per le missioni;
articolo 4, comma 5: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali per la pace, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni;
articolo 4, comma 6: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954);
articolo 4, comma 7: per la disciplina da applicare al personale, rinvio a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relative alle modalità di corresponsione dell'indennità di missione, al trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio, alla disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, alla possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, all'estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, alla possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda;
articolo 5, comma 1: applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere;
articolo 5, comma 2: punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari di cui al presente decreto, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, condizionata alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da
articolo 5, comma 3: attribuzione alla competenza del tribunale di Roma della cognizione dei reati di cui al citato comma 2, nonché dei reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente provvedimento, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi;
articolo 6, comma 1: possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente e autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, ad acquisti e lavori da eseguire in economia in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica;
articolo 6, comma 2: limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale, in relazione alle missioni internazionali, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici.
L'articolo 10 è inteso a ridurre, per gli anni dal 2007 al 2015, le promozioni al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare. La disposizione, realizzando un significativo risparmio per la finanza pubblica su base annua, comporta minori spese pari complessivamente, nei nove anni di vigenza, a euro 4.541.570.
In particolare, l'articolo 7 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, tramite l'introduzione dell'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ha prorogato il regime transitorio di cui all'articolo 60, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1997, che prevede l'inserimento dei tenenti colonnelli in un'unica aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, in luogo delle tre previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado. Non è stata invece prorogata la disciplina transitoria relativa alla determinazione del numero delle promozioni annuali, che per gli ufficiali piloti era pari al numero minimo consentito (22 promozioni). Secondo le disposizioni vigenti, il numero delle promozioni da conferire è quello risultante dalla somma delle promozioni previste dalla tabella 3, quadro I, del decreto legislativo n. 490 del 1997 per ciascuna delle tre aliquote, pari mediamente a 26 promozioni.
Il conseguente aumento del numero delle promozioni da conferire in relazione ad un'unica aliquota, associato alla circostanza dell'eccezionale riduzione della consistenza dei tenenti colonnelli conseguente allo straordinario esodo degli ufficiali piloti dell'Aeronautica militare verso l'impiego in compagnie aeree civili, avutosi, in particolare, dal 1997 al 2002 (solo in parte arginato dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2000, n. 42, che ha previsto incentivi economici per favorirne la permanenza in servizio), determinando un tasso di avanzamento anomalo, pari al 150 per cento, comporterà, da quest'anno e per alcuni anni successivi, il progressivo svuotamento dell'aliquota di valutazione in parola, con conseguente impossibilità di operare una scelta secondo il criterio meritocratico ai fini del conferimento delle promozioni al grado di colonnello.
Ciò implicherà, quale ulteriore effetto, la riduzione del periodo di permanenza dei piloti nel grado di tenente colonnello, tale da non consentire la maturazione
all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati per le sole particelle (circa 3,5 milioni) per le quali la qualità catastale aggiornata ha determinato un incremento (circa 70 milioni di euro) del reddito dominicale e agrario (lasciando al cittadino l'onere di presentarsi direttamente negli uffici catastali per le altre posizioni);
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto aggiornamento della banca dati del catasto terreni e alla pubblicazione presso gli uffici comunali, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del territorio delle informazioni relative alle particelle interessate dalle operazioni di aggiornamento della qualità
a rendere disponibile sul sito dell'Agenzia del territorio un fac simile per la «domanda di autotutela» che il proprietario o il conduttore, nel caso rilevi un disallineamento negli aggiornamenti dei redditi, potrà inoltrare all'Agenzia stessa.
Sulla base della normativa allo stato in vigore, tuttavia, non è ipotizzabile alcun mezzo diverso dall'istanza di autotutela o dal ricorso alla commissione tributaria competente per far valere eventuali errori intervenuti nelle variazioni catastali.
Ciò premesso, pertanto, con l'articolo in questione si consente il tempestivo completamento delle operazioni di autotutela, senza oneri per gli agricoltori, e la possibilità di presentare ricorso da parte dei contribuenti interessati entro il 30 settembre 2007.
Il comma 4 interviene in tema di sistema di raccolta dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in modo da garantire certezza normativa e procedurale nella fase di avvio del sistema di gestione di tale tipologia di rifiuti. In particolare, detta fase è subordinata ad alcuni importanti adempimenti di tipo organizzativo di imminente scadenza, quali l'istituzione del relativo registro, la costituzione del centro di coordinamento e del comitato di indirizzo, nonché l'istituzione del comitato di vigilanza e controllo.
Il comma 5 reca il differimento di alcuni mesi di un termine, già prorogato, in tema di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali.
Il comma 6 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (nell'ambito del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive) un fondo diretto a dare concreta attuazione, attraverso il rilascio di garanzie dirette anche fideiussorie agli istituti di credito e anche agli intermediatori finanziari, alle politiche volte a facilitare l'accesso dei giovani al credito, in coerenza con le finalità istitutive del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
L'articolo 16 è diretto ad introdurre elementi di semplificazione e di razionalizzazione nell'articolato sistema delle tasse e dei diritti marittimi e portuali, per agevolarne, oltre tutto, attraverso l'accorpamento di alcuni di detti tributi, anche il meccanismo di riscossione da parte degli uffici incaricati dei relativi adempimenti.
La disposizione è intesa, altresì, a definire più puntualmente gli obiettivi, le finalità e le modalità di revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
La razionalizzazione, semplificazione e adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi e portuali avrà altresì effetti sull'efficienza ed efficacia delle attività svolte dalle autorità portuali, cui, com'è noto, già dal 1o gennaio 2007 è attribuito il gettito dei principali tributi in esame in forza dell'articolo 1, comma 982, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), e potrà altresì rendere conseguentemente più efficiente l'intero sistema dei servizi offerti dai porti all'utenza.
La norma è giustificata dalla necessità di procedere alla riforma con regolamento governativo, e individua nel tipo di provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo strumento più idoneo per incidere sulla materia, in luogo di quello del regolamento ministeriale adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, come attualmente previsto dal comma 989 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
L'articolo 17 indica l'ammontare degli oneri recati dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009.
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/9/CE e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1.
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche
39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.
Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.
Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;
1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:
a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell'1,4 per cento;
b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell'1,3 per cento.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 è sostituito dal seguente:
«39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.»;
b) il comma 46 è sostituito dal seguente:
«46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.».
2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio
1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).
1. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dell'incremento di cui al comma 1 e le modalità ed i termini di corresponsione.
3. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, di:
a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonché miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;
b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.
1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte
2007 | 2008 | 2009 | |||||
Ministero dell'economia e delle finanze
| 239.000
| -
| -
| |
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 130 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.
6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.
1. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:
Ferrovie dello Stato S.p.A. | 166.300.000; |
Poste Italiane S.p.A. | 41.700.000; |
ANAS S.p.A. | 36.000.000; |
ENAV S.p.A. | 6.000.000. |
2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea
1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga
1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.
1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.
2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».
6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: «fondo rotativo», per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 2007.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Bianchi, Ministro dei trasporti.
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Parisi, Ministro della difesa.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Mussi, Ministro dell'università e della ricerca.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
|