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PDL 2852

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2852



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

di concerto con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

con il ministro della difesa
(PARISI)

con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE CASTRO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PECORARO SCANIO)

e con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria

Presentato il 2 luglio 2007
 

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge interviene in uno scenario economico mutato rispetto all'andamento tendenziale prefigurabile lo scorso anno. Gli interventi impostati con la manovra di bilancio 2007 hanno consentito una robusta correzione dei conti pubblici e riportato ad una situazione di ragionevole equilibrio complessivo molti fondamentali parametri e indicatori economici: in particolare è risultata evidente una considerevole crescita del gettito fiscale.
      In tale mutato contesto si impone al Governo di affrontare alcune urgenti situazioni di sofferenza sul fronte della spesa, suscettibili di generare difficoltà operative per le amministrazioni centrali e per gli enti locali. A ciò si provvede attraverso l'attenuazione di taluni vincoli e la destinazione delle risorse indispensabili ai settori maggiormente compressi dalla rigidità delle regole.

      Con l'articolo 1 del decreto-legge viene stabilito che al maggior gettito tributario rispetto alle previsioni iniziali viene data evidenziazione nel disegno di legge di assestamento di cui dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Tali maggiori entrate sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, comprensivi degli effetti finanziari derivanti dagli interventi previsti dal presente provvedimento.

      L'articolo 2 si rende necessario per consentire agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno di non computare nel saldo finanziario, per il solo anno 2007, una quota parte - stabilita dalla norma - delle spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
      Di tale agevolazione potranno usufruire gli enti che nel triennio 2004-2006 hanno sempre rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.
      La norma intende attribuire, in misura differenziata, la quota dell'avanzo di amministrazione complessivo che verrà reso disponibile privilegiando gli enti che, nel periodo 2003-2005, hanno conseguito, in media, un avanzo di cassa. La soluzione proposta, determinando una significativa riduzione del contributo degli enti in avanzo di cassa alla manovra individuata dal patto di stabilità interno, va a ristorare quella che, da parte di molti operatori, è stata percepita come un'operazione iniqua nei confronti di enti «virtuosi».
      In tale ottica una piccola quota (il 30 per cento) dell'avanzo reso disponibile viene distribuita fra tutti gli enti in misura proporzionale all'avanzo conseguito al 31 dicembre 2005, mentre la maggior parte dell'avanzo (il 70 per cento) è distribuita solo agli enti che, nel triennio 2003-2005, hanno conseguito un saldo finanziario positivo di cassa.
      Sulla base dell'importo predeterminato (200 milioni di euro per i comuni e 50 milioni di euro per le province), sono definite, distintamente, due percentuali, una per gli enti in disavanzo di cassa medio nel periodo 2003-2005 e una per gli enti in avanzo. Ciascun ente, applicando tale percentuale all'avanzo conseguito al 31 dicembre 2005, determina l'importo di avanzo del 2006 che può utilizzare per spese di investimento non computabili tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità 2007. Tale dispositivo garantisce che le somme spese non saranno superiori all'ammontare predeterminato.
 

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      L'articolo 3 mira a risolvere i problemi legati all'imminente riduzione dei trasferimenti erariali, che il Ministero dell'interno dovrà operare a compensazione di ipotizzati incrementi di entrate per imposta comunale sugli immobili (ICI), in conseguenza di alcune modifiche del tributo apportate dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il taglio, in assenza di dati effettivi sui nuovi gettiti, dovrebbe essere disposto nei confronti della generalità dei comuni (609 milioni, pari a circa l'8,5 per cento dei contributi ordinari a ciascun ente spettanti). L'applicazione della detrazione nel corso del 2007 con le descritte modalità condurrebbe a gravi e ingiustificate conseguenze per gli equilibri di bilancio dei comuni (in particolare per gli enti soggetti al «patto di stabilità»), in quanto per molti di essi i «tagli» non sarebbero compensati da nuove entrate, e colpirebbe, con gli intuibili effetti, anche enti per i quali i benefìci della nuova normativa introdotta sono trascurabili o nulli.
      Con il comma 1 si prevede che a regime la riduzione dei trasferimenti in favore dei singoli comuni avvenga sulla base di apposite certificazioni del reale maggiore gettito.
      Con il comma 2, per il corrente anno 2007, transitoriamente e in attesa delle prime certificazioni, viene prevista una riduzione dei trasferimenti con criteri più mirati e legati alle entrate presunte, come saranno individuati al 30 settembre 2007 dall'Agenzia del territorio; inoltre, al fine di garantire gli equilibri di bilancio degli enti, viene introdotta una deroga temporanea all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale i comuni sono autorizzati a prevedere e accertare convenzionalmente, quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili, un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente.
      Con il comma 3, a salvaguardia del risultato contabile di amministrazione, si prevede che, per i comuni che non abbiano un avanzo sufficiente a coprire il fondo vincolato in cui devono affluire gli importi accertati convenzionalmente in applicazione del comma 2, sia obbligatorio applicare nella parte passiva del bilancio l'eventuale valore differenziale.
      Il comma 4, in relazione alle limitazioni sul rispetto del patto di stabilità interno, considera convenzionalmente riscosse nell'esercizio di competenza le somme comunicate dal Ministero dell'interno, secondo quanto previsto dal comma 2.
      Con il comma 1 dell'articolo 4 si provvede al superamento, per l'anno 2007, della limitazione posta alle riassegnazioni di entrate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
      Il comma 2 stabilisce che per l'anno 2007 non si applichi la riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento stabilita per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Con i successivi commi 3 e 4 si prevede, tra l'altro, un apposito meccanismo che consente di restituire le somme eventualmente già affluite al bilancio dello Stato.
      Con l'articolo 5 si intende attuare i primi impegni assunti in materia previdenziale dal Governo in sede di confronto con le parti sociali sul tema: «crescita ed equità».
      In particolare, con i commi 1 e 2, si dispone un intervento per incrementare i trattamenti delle pensioni basse, rendendo disponibili, a tal fine, 900 milioni di euro.
      La definizione concreta dell'intervento è rimessa ad un decreto interministeriale che, in tempi rapidi, per corrispondere con la necessaria tempestività e urgenza ad un primo intervento di adeguamento mirato ai trattamenti pensionistici di importo basso, consenta di individuare, con le parti sociali, criteri e modalità condivise e, dunque, la platea dei destinatari e la misura del beneficio.
 

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      Con il comma 3 si destinano con immediatezza, attraverso la creazione di un apposito Fondo, risorse finalizzate a dare continuità dall'anno 2008 all'incremento disposto dal comma 1, ma anche a ridefinire, in termini migliorativi, la disciplina della perequazione dei trattamenti di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. Tale operazione consentirà complessivamente di migliorare e tutelare il potere d'acquisto delle pensioni.
      Con una quota delle risorse previste si farà, poi, fronte agli oneri derivanti dalle misure configurate dal Governo per facilitare il riscatto degli anni di durata legale dei corsi di laurea a fini pensionistici e per migliorare il regime che consente la totalizzazione dei diversi periodi contributivi maturati nei vari regimi pensionistici. Tali misure miglioreranno i trattamenti pensionistici di un'ampia platea di soggetti tra i quali, in particolare, i giovani in quanto più direttamente interessati, da un lato, dal nuovo regime contributivo e, dall'altro, dai processi di modifica del mercato del lavoro e dalle nuove tipologie flessibili, ovvero non standard, di lavoro.
      Naturalmente, anche in questo caso, l'eventuale convergenza con le parti sociali potrà consentire di pervenire alle misure concrete in una logica di piena condivisione dei diversi interventi.
      Con l'articolo 6, ai commi 1 e 2, si dispone, rispettivamente, l'integrazione della tabella A (Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze) e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa per l'anno 2007 finalizzata all'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Il comma 4 dispone la concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 2007 in favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per provvedere alle esigenze dell'Istituto stesso, nella prospettiva della sua riorganizzazione al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo. Il comma 5 prevede l'estensione fino a 4.200 milioni di euro dell'ammontare dei pagamenti per investimenti (compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui) che la società ANAS Spa potrà effettuare nell'anno 2007. Ciò consentirà di adeguare il livello di tali esborsi al fabbisogno connesso alla prosecuzione e al completamento degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità.
      Il comma 6 eleva di 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connesso alla diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica da parte delle province.
      Con il comma 7 si autorizza per l'anno 2007 una spesa di 10 milioni di euro per la costituzione di un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio-economiche delle zone di confine tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale.
      Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa di 65 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per far fronte alle esigenze dell'edilizia universitaria.
      Il comma 1 dell'articolo 7 prevede l'integrazione delle seguenti autorizzazioni di spesa, indicate nell'apposito elenco 1, allegato al presente provvedimento:

          l'articolo 1 della legge n. 225 del 1992, relativo alle spese di funzionamento della protezione civile, con particolare riferimento all'emergenza traffico a Messina;

          l'articolo 1, comma 334, della legge n. 266 del 2005 (cosiddetto «bonus bebè»);

          l'articolo 46 del decreto-legislativo n. 165 del 2001, relativo alle spese di

 

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funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

          l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, convertito dalla legge n. 195 del 1991, relativo al Fondo per la protezione civile, al fine di provvedere alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;

          il comma 50 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relativo al Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni dello Stato;

          l'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, relativo al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

          l'articolo 19 della legge n. 230 del 1998, relativo al Fondo nazionale per il servizio civile;

          il decreto legislativo n. 303 del 1999, in relazione alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri per il contrasto della violenza sulle donne;

          l'articolo 22, comma 6, della legge n. 36 del 1994, relativo alle spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici;

          l'articolo 7, comma 8, della legge n. 910 del 1986, relativo al Fondo da ripartire per l'edilizia universitaria;

          l'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993, relativo al Fondo per il finanziamento ordinario delle università eccetera;

          l'articolo 6, comma 20, della legge n. 488 del 1999, relativo alle borse di studio per i corsi di dottorato eccetera.

      Il comma 2 stabilisce che per l'anno 2007 gli accantonamenti relativi alle unità previsionali di base inclusi nell'elenco 2, già assoggettati al vincolo dell'indisponibilità ai sensi del comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), sono resi disponibili per gli importi ivi indicati.
      Il testo in esame opera un immediato disaccantonamento di una quota consistente dei fondi bloccati con il comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.
      Nel corso del 2007, l'applicazione concreta della facoltà di modificare gli accantonamenti per valorizzare diverse priorità non è stata del tutto aderente alle aspettative, producendo principalmente compensazioni a valere su fondi di riserva. Tale utilizzazione non corrisponde ad una scelta allocativa tra due alternative con priorità differenziata - scelta giustamente lasciata alla discrezione dei Ministri di settore - quanto piuttosto ad un tampone per situazioni di insostenibilità finanziaria, situazioni che dovrebbero essere più opportunamente valutate in sede di decisione annuale.
      È ragionevole supporre che, in accordo con le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, gli accantonamenti possano essere trasformati in riduzioni di spesa, con l'obiettivo di consentire di valutare più correttamente la portata della decisione annuale: il bilancio per il 2008 dovrebbe poter registrare l'importo effettivo a disposizione delle amministrazioni e le scelte operate con la legge finanziaria - innestandosi in modo più trasparente sulle dotazioni a legislazione vigente - consentendo così di tenere conto delle eventuali criticità emerse nel corso del 2007.
      La nuova struttura del bilancio, organizzata intorno alle missioni e ai programmi, è lo strumento fondamentale per individuare margini concreti di flessibilità direttamente connessi con i singoli programmi. E tale flessibilità sarà tanto più concreta quanto più i programmi saranno il frutto di un'interazione con le esigenze politico-gestionali delle singole amministrazioni.
      Il comma 1 dell'articolo 8 integra, per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n. 266 del 2005. L'integrazione è destinata a fronteggiare gli oneri di servizio pubblico

 

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sostenuti dalle imprese pubbliche, in relazione ai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti. La disposizione in esame indica le risorse da assegnare per il 2007 a ciascuna impresa pubblica, precisando, al successivo comma 2, che per detto anno non si applica la procedura di ripartizione stabilita dal comma 16 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005.
      Il comma 3 autorizza la concessione di un contributo per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
      Il comma 4 dispone la concessione di un contributo alla società ANAS Spa (426,6 milioni di euro circa) per l'anno 2007 a titolo di apporto al capitale sociale al fine di ripianare la perdita di esercizio relativa all'anno 2006.
      L'articolo 9 prevede disposizioni relative ad alcune missioni internazionali, alle quali partecipa il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, nonché magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia.
      Il comma 1 è riferito alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, che, prorogata per il primo semestre 2007 con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, viene ulteriormente finanziata per il secondo semestre 2007, con la previsione di una configurazione ridotta in conseguenza delle decisioni assunte al riguardo in ambito europeo. La missione - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1551 del 9 luglio 2004, confermata dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1722 del 21 novembre 2006 - ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché sostenere l'esercizio dei compiti civili connessi con gli accordi di pace.
      Il comma 2 autorizza, per l'anno 2007, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio, adottata il 27 marzo 2007. La missione ha il compito di fornire consulenza e assistenza alle autorità congolesi per la riforma del settore della sicurezza, promuovendo politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i princìpi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto. La missione, a guida francese, è composta di undici consulenti, di cui un ufficiale quale consulente per la ricostruzione delle Forze armate congolesi.
      Il comma 3 autorizza, per l'anno 2007, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1744 (2007), adottata il 20 febbraio 2007. Su richiesta dell'Unione africana, è prevista la partecipazione - tramite SHIRBRIG (Stand-by High Readiness Brigade), la brigata multinazionale al servizio dell'ONU di stanza in Danimarca - di cinque ufficiali da inserire nella cellula di pianificazione con base ad Addis Abeba. La missione ha il compito di: approntare le misure necessarie per sostenere il dialogo e la riconciliazione in Somalia, favorendo la libera circolazione, la sicurezza e la protezione dei soggetti che parteciperanno all'annunciato congresso di riconciliazione, aperto alla partecipazione di capi politici, capi dei clan, capi religiosi e rappresentanti della società civile; fornire protezione alle istituzioni federali di transizione; fornire assistenza per la realizzazione del programma di stabilizzazione; contribuire all'instaurazione
 

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delle necessarie misure di sicurezza per gli aiuti umanitari.
      I commi 4, 5 e 9 autorizzano, per l'anno 2007, la spesa per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan e per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.
      Con riguardo all'Afghanistan, come comunicato dal Ministro della difesa alle Commissioni riunite e congiunte 3a e 4a del Senato e III e IV della Camera nella seduta del 15 maggio scorso, il Consiglio dell'Unione europea, nella sessione del 12 febbraio 2007, ha approvato il concetto di gestione della crisi per una missione PESD in Afghanistan nel settore del mantenimento dell'ordine con collegamenti con il più vasto settore dello Stato di diritto e, nella sessione del 14-15 maggio 2007, ha dato atto degli accordi raggiunti sull'invio della missione, che sarà denominata EUPOL Afghanistan. La missione avrà il compito di cooperare al progetto di ricostruzione delle Forze di polizia informato ai princìpi del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto.
      Con riguardo al Kosovo, come affermato dal Consiglio dell'Unione europea nelle sessioni del 12 febbraio e del 14-15 maggio 2007, l'Unione europea intende intensificare i preparativi per il trasferimento di compiti dall'UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), forza internazionale attualmente delegata all'amministrazione civile del Kosovo, all'operazione europea nel settore dello Stato di diritto in seguito all'accordo sullo status, trasferimento che avverrà a seguito di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
      Il comma 6 autorizza, per l'anno 2007, la spesa per la partecipazione di personale del Guardia di finanza alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 12 dicembre 2005, prorogata dall'azione comune 2006/773/PESC del 13 novembre 2006. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione, a cui partecipa anche personale delle Forze armate, si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
      Il comma 7 autorizza, per l'anno 2007, l'ulteriore spesa per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione UNMIK, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999. La missione UNMIK, delegata all'amministrazione civile del Kosovo, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, garantire la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi. L'integrazione dei finanziamenti è intesa a consentire la permanenza in Kosovo dei 15 militari del Corpo impiegati nella Financial Investigation Unit (FIU), cui è demandato il compito di investigare sulle attività di enti pubblici e privati che percepiscono finanziamenti dal Kosovo Consolidated Budget, quando vi sia il sospetto di coinvolgimento in reati finanziari o in attività criminali
 

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correlate a fenomeni di corruzione. I componenti dell'Unità prendono, inoltre, parte alle attività della Investigation Task Force (ITF), insieme con i funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dell'Ufficio per i servizi di vigilanza interna (OIOS) dell'UNMIK. La disposizione si rende necessaria per l'impossibilità di ulteriori interventi finanziari da parte dell'UNMIK e dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) oltre il 30 giugno 2007.
      Il comma 8 autorizza, per l'anno 2007, l'ulteriore spesa per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione ISAF in Afghanistan. Il personale del Corpo svolge attività didattica e addestrativa, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali, a favore della Afghan Border Police mediante corsi tenuti a Herat. L'integrazione del finanziamento è intesa ad assicurare l'ulteriore, necessario supporto logistico, in particolare nei settori dell'informatica, della motorizzazione e delle telecomunicazioni.
      Il comma 9, con riguardo al trattamento economico da corrispondere ai magistrati impiegati nella missione PESD dell'Unione europea in Kosovo, prevede, visto il carattere internazionale della missione e la sua straordinarietà, l'applicazione di un regime analogo a quello previsto dall'articolo 6 del disegno di legge in materia di ordinamento giudiziario (atto Senato n. 1447) per i magistrati fuori ruolo con incarichi presso istituzioni internazionali.
      Il comma 10 prevede un finanziamento che rientra tra quelli già erogati ad altri fondi fiduciari istituiti in ambito NATO. I programmi finanziati con le risorse messe a disposizione dai Paesi aderenti hanno come obiettivo principale quello della stabilizzazione, del consolidamento istituzionale e del rafforzamento della sicurezza. L'esigenza di prevedere uno specifico fondo nasce dalla necessità di dare concreta attuazione al piano di sviluppo del dialogo avviato fin dal 1994 con sette Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco, Mauritania e Tunisia). In particolare, il Fondo fiduciario indicato nella disposizione è destinato alla realizzazione di un programma pilota per l'eliminazione delle munizioni obsolete e per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania. Hanno annunciato la propria partecipazione al predetto Fondo la Spagna, che come Stato-guida contribuirà con un finanziamento di 500.000 euro per un biennio, la Norvegia, la Turchia e la Svizzera.
      Il comma 11 autorizza la spesa per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi (ambulanze, carri soccorso e campagnole), equipaggiamenti (dotazioni antisommossa, visori notturni) e materiali (carburante) alle Forze armate libanesi, escluso il materiale d'armamento.
      Il comma 12 è inteso a correggere un errore materiale occorso nella redazione del testo dell'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, il quale avrebbe dovuto prevedere anche il riferimento alle missioni denominate Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT), di cui all'articolo 2, commi 5, lettera c), e 8, della legge 4 agosto 2006, n. 247, svolte in Kosovo dal personale dell'Arma dei carabinieri. La disposizione non comporta nuove o maggiori spese in quanto i relativi oneri risultano già conteggiati nell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2007.
      Il comma 13 e i commi precedenti rinviano, per le missioni di cui al presente articolo, a talune disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, per la disciplina del personale, le disposizioni penali e le disposizioni in materia contabile da applicare alle missioni. Le disposizioni richiamate prevedono:

          articolo 4, comma 1: indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza

 

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che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio;

          articolo 4, comma 2: deroga all'applicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come già previsto dal comma 3 dello stesso articolo 28, per le missioni internazionali per la pace finanziate nel secondo semestre 2006 dal fondo per le missioni;

          articolo 4, comma 4: indennità di impiego operativo corrisposta in misura pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, per il personale militare in servizio permanente, e a euro 70 per i volontari di truppa in ferma, come già previsto per le missioni internazionali per la pace finanziate nel secondo semestre del 2006 dal fondo per le missioni;

          articolo 4, comma 5: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali per la pace, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni;

          articolo 4, comma 6: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954);

          articolo 4, comma 7: per la disciplina da applicare al personale, rinvio a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relative alle modalità di corresponsione dell'indennità di missione, al trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio, alla disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, alla possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, all'estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, alla possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda;

          articolo 5, comma 1: applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere;

          articolo 5, comma 2: punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari di cui al presente decreto, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, condizionata alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da

 

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mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato;

          articolo 5, comma 3: attribuzione alla competenza del tribunale di Roma della cognizione dei reati di cui al citato comma 2, nonché dei reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente provvedimento, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi;

          articolo 6, comma 1: possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente e autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, ad acquisti e lavori da eseguire in economia in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica;

          articolo 6, comma 2: limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale, in relazione alle missioni internazionali, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici.

      L'articolo 10 è inteso a ridurre, per gli anni dal 2007 al 2015, le promozioni al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare. La disposizione, realizzando un significativo risparmio per la finanza pubblica su base annua, comporta minori spese pari complessivamente, nei nove anni di vigenza, a euro 4.541.570.
      In particolare, l'articolo 7 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, tramite l'introduzione dell'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ha prorogato il regime transitorio di cui all'articolo 60, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1997, che prevede l'inserimento dei tenenti colonnelli in un'unica aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, in luogo delle tre previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado. Non è stata invece prorogata la disciplina transitoria relativa alla determinazione del numero delle promozioni annuali, che per gli ufficiali piloti era pari al numero minimo consentito (22 promozioni). Secondo le disposizioni vigenti, il numero delle promozioni da conferire è quello risultante dalla somma delle promozioni previste dalla tabella 3, quadro I, del decreto legislativo n. 490 del 1997 per ciascuna delle tre aliquote, pari mediamente a 26 promozioni.
      Il conseguente aumento del numero delle promozioni da conferire in relazione ad un'unica aliquota, associato alla circostanza dell'eccezionale riduzione della consistenza dei tenenti colonnelli conseguente allo straordinario esodo degli ufficiali piloti dell'Aeronautica militare verso l'impiego in compagnie aeree civili, avutosi, in particolare, dal 1997 al 2002 (solo in parte arginato dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2000, n. 42, che ha previsto incentivi economici per favorirne la permanenza in servizio), determinando un tasso di avanzamento anomalo, pari al 150 per cento, comporterà, da quest'anno e per alcuni anni successivi, il progressivo svuotamento dell'aliquota di valutazione in parola, con conseguente impossibilità di operare una scelta secondo il criterio meritocratico ai fini del conferimento delle promozioni al grado di colonnello.
      Ciò implicherà, quale ulteriore effetto, la riduzione del periodo di permanenza dei piloti nel grado di tenente colonnello, tale da non consentire la maturazione

 

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della necessaria esperienza per svolgere le funzioni di capo ufficio previste per il grado di colonnello, rendendo tali ufficiali difficilmente impiegabili in ambito interforze o di Forza armata. L'attribuzione di un numero di promozioni in più rispetto al passato, determinando eccedenze rispetto agli organici del grado, comporterà, altresì, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri di un numero corrispondente di colonnelli di età compresa tra i cinquantadue e i cinquantacinque anni.
      L'articolo in esame consente di superare le criticità prospettate, introducendo una disposizione transitoria che riduce, per gli anni dal 2007 al 2015, il numero di promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo dei piloti dell'Aeronautica militare.
      L'intervento si appalesa urgente perché dal 1o luglio avranno decorrenza le promozioni del quadro di avanzamento 2007.
      L'articolo 11, comma 1, autorizza la spesa di 180 milioni di euro per il 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Il comma 2 del medesimo articolo detta disposizioni in tema di personale supplente delle università.
      L'articolo 12 reca disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato indebitamente attribuiti agli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994, anche sotto forma di crediti d'imposta.
      L'articolo 13 prevede la concessione di anticipazioni di tesoreria a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) e indicate nell'elenco 1 di cui al comma 758 dell'articolo 1 della medesima legge. Ciò al fine di avviare immediatamente la realizzazione dei correlati interventi, per la parte non ulteriormente rinviabile, nelle more della definizione delle procedure relative all'accertamento dei contributi previdenziali sul trattamento di fine rapporto (TFR), che presumibilmente dovrebbero consentire un primo «sblocco» non prima del mese di ottobre.
      La norma non comporta maggiori oneri in termini di interessi passivi, in quanto nelle previsioni a legislazione vigente era già stimato che i contributi del TFR affluiti all'apposito conto di tesoreria venissero «svincolati» e spesi nel corso del secondo semestre dell'anno in corso con impatto sulla giacenza media del conto di disponibilità del Tesoro.
      L'articolo 14 consente alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità nella gestione delle risorse di bilancio, garantendo, al contempo, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare è previsto che, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si possa procedere a variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, acquisto e manutenzione di autovetture eccetera), assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Per gli enti pubblici nazionali si provvede, invece, con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      L'articolo 15 prevede alcune misure di sostegno ai settori della pesca e dell'agricoltura, nonché adeguamenti di termini per la realizzazione di adempimenti in materia ambientale.
      Il comma 1 contiene misure di accompagnamento sociale per i membri dell'equipaggio dei pescherecci nazionali interessati dall'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, nell'anno 2007, nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche.
      Tale misura, attivata da anni in Italia, costituisce l'unico effettivo ammortizzatore sociale esistente nel comparto della pesca ed è fortemente attesa da tutti gli operatori del settore.
      Essa mira a garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, e i citati piani si inseriscono in una strategia complessiva sotto il profilo temporale e ambientale che prevede l'attuazione, in periodi diversi, dell'interruzione tecnica dell'attività di pesca per le unità
 

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abilitate al sistema di pesca a strascico, al fine di una migliore tutela delle risorse ittiche.
      Le misure di accompagnamento sociale collegate al fermo dell'attività di pesca consentono di garantire ai marittimi imbarcati sulle unità il minimo monetario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre al corrispettivo dei previsti oneri previdenziali e assistenziali, e un adeguato sostegno alle imprese di pesca colpite dal blocco.
      Per quanto sopra detto, la mancata adozione della misura determinerebbe il pregiudizio delle importanti finalità di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, la conflittualità di tutti gli operatori del settore e una forte insoddisfazione di tutte le organizzazioni ambientaliste.
      Tale misura sarà attivata nel periodo luglio-agosto, riconoscendo direttamente ai marittimi imbarcati il contributo spettante, con applicazione delle norme comunitarie relative all'applicazione degli aiuti de minimis per il settore della pesca, che fra l'altro aumentano il limite massimo di aiuti erogabili alle imprese di pesca fino a 30.000 euro nel triennio di riferimento.
      Il predetto provvedimento sarà comunicato alla Commissione europea.
      I commi 2 e 3 dell'articolo 15 in esame perseguono l'obiettivo di realizzare la revisione degli estimi catastali in maniera legittima e senza aggravare il carico fiscale delle aziende agricole regolarmente operanti, in modo da assicurare trasparenza e legalità.
      Si premette che il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, all'articolo 2, comma 34, ha stabilito che la banca dati catastale sia aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e ad altri organismi pagatori (PAC 2006), con le quali sono stati richiesti i contributi agricoli comunitari da parte dei soggetti interessati nell'anno 2006, e messe a disposizione dell'Agenzia del territorio dalla stessa AGEA.
      Nel mese di dicembre 2006 la norma è stata oggetto di un emendamento in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2007, con la cui approvazione e successiva entrata in vigore è stato sostituito interamente il richiamato comma 34, stabilendosi che, in sede di prima applicazione del comma 33 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, l'aggiornamento della banca dati catastale e il relativo inserimento in atti dei nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali - in deroga alle vigenti disposizioni, e in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 - avviene con apposito comunicato, contenente l'elenco dei comuni interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'AGEA, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 262 del 2006, ha coadiuvato l'Agenzia del territorio nell'aggiornamento delle informazioni territoriali, consentendo agli agricoltori di presentare, nell'ambito delle proprie dichiarazioni rese all'AGEA stessa per l'anno 2007, le richieste di variazione catastale, che hanno valenza anche per l'Agenzia del territorio. Per l'anno 2006, l'AGEA ha fornito all'Agenzia del territorio i dati relativi a circa 7,6 milioni di particelle catastali ai fini dell'aggiornamento della «qualità catastale».
      Conseguentemente, l'Agenzia del territorio ha provveduto:

          all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati per le sole particelle (circa 3,5 milioni) per le quali la qualità catastale aggiornata ha determinato un incremento (circa 70 milioni di euro) del reddito dominicale e agrario (lasciando al cittadino l'onere di presentarsi direttamente negli uffici catastali per le altre posizioni);

          alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto aggiornamento della banca dati del catasto terreni e alla pubblicazione presso gli uffici comunali, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del territorio delle informazioni relative alle particelle interessate dalle operazioni di aggiornamento della qualità

 

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catastale. La pubblicazione delle nuove variazioni catastali è avvenuta all'inizio del mese di aprile 2007;

          a rendere disponibile sul sito dell'Agenzia del territorio un fac simile per la «domanda di autotutela» che il proprietario o il conduttore, nel caso rilevi un disallineamento negli aggiornamenti dei redditi, potrà inoltrare all'Agenzia stessa.

      Sulla base della normativa allo stato in vigore, tuttavia, non è ipotizzabile alcun mezzo diverso dall'istanza di autotutela o dal ricorso alla commissione tributaria competente per far valere eventuali errori intervenuti nelle variazioni catastali.
      Ciò premesso, pertanto, con l'articolo in questione si consente il tempestivo completamento delle operazioni di autotutela, senza oneri per gli agricoltori, e la possibilità di presentare ricorso da parte dei contribuenti interessati entro il 30 settembre 2007.
      Il comma 4 interviene in tema di sistema di raccolta dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in modo da garantire certezza normativa e procedurale nella fase di avvio del sistema di gestione di tale tipologia di rifiuti. In particolare, detta fase è subordinata ad alcuni importanti adempimenti di tipo organizzativo di imminente scadenza, quali l'istituzione del relativo registro, la costituzione del centro di coordinamento e del comitato di indirizzo, nonché l'istituzione del comitato di vigilanza e controllo.
      Il comma 5 reca il differimento di alcuni mesi di un termine, già prorogato, in tema di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali.
      Il comma 6 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (nell'ambito del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive) un fondo diretto a dare concreta attuazione, attraverso il rilascio di garanzie dirette anche fideiussorie agli istituti di credito e anche agli intermediatori finanziari, alle politiche volte a facilitare l'accesso dei giovani al credito, in coerenza con le finalità istitutive del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
      L'articolo 16 è diretto ad introdurre elementi di semplificazione e di razionalizzazione nell'articolato sistema delle tasse e dei diritti marittimi e portuali, per agevolarne, oltre tutto, attraverso l'accorpamento di alcuni di detti tributi, anche il meccanismo di riscossione da parte degli uffici incaricati dei relativi adempimenti.
      La disposizione è intesa, altresì, a definire più puntualmente gli obiettivi, le finalità e le modalità di revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
      La razionalizzazione, semplificazione e adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi e portuali avrà altresì effetti sull'efficienza ed efficacia delle attività svolte dalle autorità portuali, cui, com'è noto, già dal 1o gennaio 2007 è attribuito il gettito dei principali tributi in esame in forza dell'articolo 1, comma 982, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), e potrà altresì rendere conseguentemente più efficiente l'intero sistema dei servizi offerti dai porti all'utenza.
      La norma è giustificata dalla necessità di procedere alla riforma con regolamento governativo, e individua nel tipo di provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo strumento più idoneo per incidere sulla materia, in luogo di quello del regolamento ministeriale adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, come attualmente previsto dal comma 989 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
      L'articolo 17 indica l'ammontare degli oneri recati dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

Art. 60-bis.
(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio).

      1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009.

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali).
(omissis)

      4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/9/CE e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1.

(omissis)

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 2.
(omissis)

      34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche

 

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sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1o gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
(omissis)

      39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

(omissis)

      46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

(omissis)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1.
(omissis)

      153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.
(omissis)

      989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

(omissis)

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Art. 5.
(Proroga di termini in materia ambientale).

      1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

(omissis)

 

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Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38.

Art. 3.
(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia).
(omissis)

      4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:

          a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

          b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

          c) Albania 2, in Albania.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Destinazione maggiori entrate).

      1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.
      2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

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Articolo 2.
(Utilizzo quota avanzo di amministrazione).

      1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
      2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

          a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell'1,4 per cento;

          b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell'1,3 per cento.

Articolo 3.
(Recupero maggiore gettito ICI).

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 39 è sostituito dal seguente:

        «39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

            b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

        «46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.».

        2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio

 

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entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
      3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.
      4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.
      5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

Articolo 4.
(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali).

      1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
      2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

          a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

 

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          b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.

      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).

Articolo 5.
(Interventi in materia pensionistica).

      1. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dell'incremento di cui al comma 1 e le modalità ed i termini di corresponsione.
      3. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, di:

          a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonché miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;

          b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.

Articolo 6.
(Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari).

      1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte

 

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corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente variazione in aumento:

     2007       2008       2009   
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 239.000 - -

      2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 130 milioni di euro per l'anno 2007.
      3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.
      4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
      5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.
      6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».
      7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

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      8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

      1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.

      2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

Articolo 8.
(Trasferimenti correnti per le imprese).

      1. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:

Ferrovie dello Stato S.p.A. 166.300.000;
Poste Italiane S.p.A. 41.700.000;
ANAS S.p.A. 36.000.000;
ENAV S.p.A. 6.000.000.

      2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

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      3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.
      4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.

Articolo 9.
(Partecipazione italiana a missioni internazionali).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
      2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
      3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
      4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
      5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
      6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea

 

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di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
      7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
      8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
      9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
      10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
      11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.
      12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),».
      13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di personale militare).

      1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

      «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga

 

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a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.».

Articolo 11.
(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università).

      1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
      2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

Articolo 12.
(Misure in materia di autotrasporto merci).

      1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del

 

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presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 30 settembre 2007.

Articolo 13.
(Sblocco risorse vincolate su TFR).

      1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.
      2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 14.
(Variazioni compensative).

      1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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Articolo 15.
(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti).

      1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.
      2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
      3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».
      4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
      5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».
      6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: «fondo rotativo», per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si

 

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provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 16.
(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

      1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

      «989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

          a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

          b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

          c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

      989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».

Articolo 17.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Articolo 18.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 2 luglio 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Bianchi, Ministro dei trasporti.
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Parisi, Ministro della difesa.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Mussi, Ministro dell'università e della ricerca.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge Allegato
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