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PDL 2769

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2769



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGUGLIO, MURGIA, CIRIELLI

Equiparazione delle pensioni dei ciechi assoluti e dei ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo alle pensioni minime erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

Presentata il 12 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le pensioni erogate ai ciechi civili assoluti o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo con eventuale correzione (cosiddetti ventesimisti) sono praticamente rimaste ferme alle misure stabilite ormai da troppo tempo, salvo gli annuali aumenti dovuti all'adeguamento automatico, che non hanno coperto nemmeno i correlativi aumenti dovuti all'inflazione monetaria.
      Attualmente, queste categorie di disabili percepiscono una pensione di poco più di 200 euro. È evidente a tutti che la situazione economica di questi cittadini, affetti da gravissimo handicap, è particolarmente disagiata, potendo essi essere considerati poveri.
      La presente proposta di legge intende equiparare le pensioni dei ciechi civili assoluti e ventesimisti alle pensioni minime erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ritenute parametro adeguato di aiuto minimo alle situazioni di povertà.
      Riteniamo con ciò di proporre un gesto semplice, ma significativo di giustizia sociale, dinanzi a situazioni a cui non si può restare insensibili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è equiparata, a decorrere dal 1o gennaio 2008, alla pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, prevista dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.


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