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PDL 2865

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2865



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CASINI

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione per la riduzione del numero dei parlamentari

Presentata il 4 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della riduzione del numero dei componenti delle assemblee elettive è oggi fortemente sentito dall'opinione pubblica come obiettivo prioritario di ogni intervento di riforma istituzionale.
      La materia in questione non è affatto nuova nel dibattito parlamentare, essendo all'attenzione delle Camere da diverse legislature e rappresentando un'istanza che può ormai ritenersi condivisa da larga parte delle forze politiche.
      Basti in proposito ricordare che il progetto di legge costituzionale approvato nella XIII legislatura dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, presieduta dall'onorevole D'Alema (atto Camera n. 3931 e atto Senato n. 2583) prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari a quattrocento e quello dei senatori elettivi a duecento. Nel testo risultante dalla pronuncia della Commissione sugli emendamenti si optava, per quanto concerne il numero dei componenti della Camera dei deputati, per una soluzione volta a stabilire un numero minimo (pari a 400) e uno massimo (pari a 500), rinviando alla legge ordinaria la fissazione del numero dei deputati.
      Nella XIV legislatura il disegno di legge costituzionale di riforma della parte seconda della Costituzione, presentato dal Governo al Senato (atto Senato n. 2544), riprendeva, per quanto riguarda la riduzione del numero dei parlamentari, il testo della Commissione D'Alema. Nel corso dell'esame parlamentare presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, l'entità della riduzione proposta fu ritenuta eccessiva, anche tenendo conto del numero dei parlamentari dei paesi europei demograficamente simili all'Italia. Per tale motivo il numero dei deputati fu portato a cinquecento, mentre quello dei senatori elettivi venne fissato in duecentocinquantadue.
 

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      Come emerge dal dibattito parlamentare svoltosi nelle precedenti legislature, la proposta di riduzione del numero dei parlamentari, ancorché connessa con la tematica più ampia della riforma del sistema bicamerale e dell'eventuale trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera di rappresentanza del sistema delle autonomie, è volta a perseguire anche obiettivi diversi, individuabili nell'esigenza di maggiore snellimento delle procedure e di riduzione delle spese di rappresentanza.
      Quanto al parametro in base al quale determinare il numero dei parlamentari, le proposte esaminate in precedenza erano volte sostanzialmente a stabilire una diversa proporzione tra il numero degli abitanti e quello dei parlamentari, attualmente pari ad un parlamentare ogni 93.257 abitanti e ad un senatore ogni 186.513 abitanti.
      Con la presente proposta si intende ridurre il numero dei componenti delle due Camere, assicurando un'idonea rappresentanza alle diverse parti del territorio nazionale. Contestualmente si ritiene opportuno eliminare l'indicazione costituzionale del numero, fissando un tetto massimo per indirizzare il dibattito sulla modifica della legge elettorale verso un sistema impostato sul modello del cancellierato tedesco, decisamente più rispondente alle esigenze di stabilità governativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione, in materia di numero dei deputati).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei deputati è stabilito dalla legge in misura non superiore a quattrocento, non più di otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei deputati».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione, in materia di numero dei senatori).

      1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge in misura non superiore a duecento, non più di quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al terzo comma, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

Art. 3.
(Disposizione transitoria).

      1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.


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