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PDL 2866

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2866



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CASINI

Modifica all'articolo 121 della Costituzione per la riduzione del numero dei consiglieri regionali

Presentata il 4 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La composizione numerica dei consigli regionali, come è noto, trova attualmente la sua fonte, in linea di principio, negli statuti regionali.
      La legge costituzionale n. 1 del 1999, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni, novellando l'articolo 122 della Costituzione, ha infatti soppresso la previsione che attribuiva alla legge statale la competenza in ordine alla determinazione del numero dei consiglieri regionali, con ciò rimettendo tale scelta all'autonoma determinazione di ciascuna regione a statuto ordinario.
      Il regime transitorio disposto dalla medesima legge costituzionale prevede, tuttavia, l'applicazione del previgente regime, dettato dalla normativa statale, fino all'adozione dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali.
      La richiamata disciplina statale è quella recata dall'articolo 2 della legge n. 108 del 1968, ai sensi del quale la composizione numerica del consiglio regionale varia a seconda della dimensione della popolazione residente nel territorio di riferimento, secondo la seguente progressione:

          80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

          60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

          50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

          40 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

          30 membri nelle altre regioni.

      Successivamente, la legge n. 43 del 1995, nell'introdurre nuove norme in materia di elezioni delle regioni a statuto ordinario, ha novellato l'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, prevedendo una possibile attribuzione di seggi aggiuntivi

 

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rispetto al disposto dell'articolo 2, ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza previsto dal nuovo sistema elettorale alla lista regionale più votata.
      Allo stato, poiché non tutte le regioni hanno ancora provveduto a dotarsi di un nuovo statuto e di una nuova legge elettorale, il quadro relativo al numero dei consiglieri regionali risulta differenziato sotto il profilo della fonte normativa di riferimento e ancora caratterizzato dalla coesistenza di norme statali e regionali. In particolare è possibile distinguere le seguenti situazioni:

          1) consigli regionali la cui attuale composizione è determinata in base alle disposizioni del nuovo statuto adottato prima dell'ultima tornata elettorale regionale del 3-4 aprile 2005 (Calabria, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana);

          2) consigli regionali la cui attuale composizione è determinata in base alla legge n. 108 del 1968, sebbene il nuovo statuto rechi una rideterminazione del numero dei consiglieri, poiché l'adozione dell'entrata in vigore dello statuto è stata successiva alla tornata elettorale del 2005 (Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Umbria);

          3) consigli regionali la cui attuale composizione è determinata in base alla legge n. 108 del 1968 e che non hanno ancora provveduto all'adozione di un nuovo statuto.

      Restano ovviamente fuori da questa casistica i consigli delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la cui composizione numerica è stabilita dai rispettivi statuti di autonomia.
      In proposito è da rilevare che tutte le regioni che hanno adottato il nuovo statuto, con la sola eccezione del Piemonte, hanno previsto un incremento del numero dei consiglieri regionali ancorché, in taluni casi come l'Abruzzo e le Marche, limitato alla previsione che del consiglio fanno parte anche il Presidente della Giunta regionale e il «miglior perdente» tra i candidati alla presidenza della Giunta medesima.
      Il numero complessivo dei consiglieri regionali, nelle regioni a statuto ordinario, previsto dalla normativa attualmente vigente (per dieci regioni prevista dai nuovi statuti e per cinque ancora stabilita dalla legge statale) risulta pari a 815, mentre prima della riforma costituzionale del 1999 era pari a 730 (con un incremento complessivo dell'11,6 per cento).
      La situazione rappresentata induce a ritenere necessaria una nuova riflessione sulla materia, volta a delineare un intervento normativo che consenta di giungere ad una riduzione complessiva del numero dei consiglieri regionali (e dei relativi costi) stabilendo parametri capaci comunque di tenere conto sia della consistenza demografica di ciascuna regione, sia dell'esigenza di rappresentatività dei consigli, con particolare riferimento a quelli delle regioni meno popolose.
      La scelta effettuata con la presente proposta di legge costituzionale è quella di introdurre nel testo della Costituzione, con l'integrazione dell'articolo 121, la determinazione di limiti numerici minimi e massimi, articolati per fasce di popolazione, rimettendo alle leggi regionali la competenza a fissare in concreto il numero dei componenti di ciascun consiglio, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla norma costituzionale.
      La previsione di un limite minimo e massimo consentirà alle regioni di prevedere, in sede di adozione delle rispettive leggi elettorali, anche meccanismi che contemplino, come nel sistema delineato dalla legge n. 43 del 1995, l'attribuzione di seggi aggiuntivi come premio di maggioranza, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla norma costituzionale. Il tetto massimo viene stabilito in relazione a ciascuna fascia demografica, riducendo del 20 per cento quello previsto dalla legge n. 108 del 1968.
      Per le regioni che non provvederanno ad adeguare i rispettivi statuti alle nuove previsioni costituzionali entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, si applicherà il numero minimo previsto per ciascuna fascia demografica.

 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1.All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Il Consiglio regionale è così composto:

          a) da quattordici a ventiquattro consiglieri nelle regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;

          b) da ventidue a trentadue consiglieri nelle regioni con popolazione fino a tre milioni di abitanti;

          c) da trenta a quaranta consiglieri nelle regioni con popolazione fino a cinque milioni di abitanti;

          d) da trentotto a quarantotto consiglieri nelle regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti;

          e) da cinquantaquattro a sessantaquattro consiglieri nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti».

Art. 2.

      1. Nelle regioni che non abbiano adeguato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la composizione numerica dei rispettivi consigli ai parametri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 121, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, a decorrere dalle prime elezioni successive a tale data, la composizione numerica del consiglio è pari al numero minimo stabilito, per ciascuna fascia demografica, dal medesimo terzo comma dell'articolo 121 della Costituzione.


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