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PDL 2766

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2766



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGUGLIO, CIRIELLI

Interventi in favore dei corpi bandistici

Presentata il 12 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende conseguire l'obiettivo di garantire un sostegno concreto ai corpi bandistici che operano nel territorio nazionale.
      L'iniziativa ha la finalità di salvaguardare e di tutelare istituzioni che da un lato costituiscono un segmento importante di cultura tradizionale e dall'altro sviluppano, senza clamori propagandistici, un'importante azione di educazione musicale, di cultura, di prevenzione di devianze nonché di impiego costruttivo del tempo libero da parte di migliaia di giovani.
      L'articolo 1 prevede la concessione di contributi in favore dei corpi bandistici che operano nel territorio nazionale. La medesima norma stabilisce che il contributo sia utilizzato per l'acquisto di strumenti musicali e di divise e per il pagamento delle competenze dei maestri incaricati di dirigere i corpi bandistici.
      L'articolo 2 determina l'entità dei contributi in favore dei corpi bandistici che, a tale fine, sono suddivisi in tre categorie.
      L'articolo 3 disciplina le modalità di erogazione dei contributi.
      L'articolo 4 disciplina la concessione gratuita di locali per le esecuzioni dei corpi bandistici, compresi quelli scolastici.
      L'articolo 5 riserva ai corpi bandistici una quota di azioni formative finanziate dal Fondo sociale europeo.
      L'articolo 6 prevede sovvenzioni in favore delle organizzazioni rappresentative dei corpi bandistici.
      L'articolo 7 istituisce l'albo dei corpi bandistici.
      L'articolo 8 autorizza la spesa relativa all'attuazione della legge.
      L'articolo 9, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.
      Si confida nella sensibilità del Parlamento affinché sia approvata la presente proposta di legge, che mira a dare una risposta a migliaia di corpi bandistici i quali costituiscono un patrimonio di cultura e di tradizione che occorre conservare e accrescere.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contributi ai corpi bandistici).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a concedere contributi in favore dei corpi bandistici finalizzati all'acquisto di strumenti musicali, di attrezzature e di divise nonché al pagamento delle competenze spettanti ai direttori dei corpi bandistici medesimi.

Art. 2.
(Categorie di corpi bandistici).

      1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1, i corpi bandistici sono suddivisi in tre categorie, in ragione della consistenza numerica, degli anni di attività pregressa, del valore storico nonché di altri elementi idonei a comprovare la qualità dell'attività svolta.
      2. Ai corpi bandistici è concesso un contributo annuo differenziato a seconda della categoria cui ciascuno di essi appartiene ai sensi del comma 1.

Art. 3.
(Procedure).

      1. Le istanze per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono presentate al Ministero per i beni e le attività culturali. Il piano di ripartizione è determinato annualmente. I contributi sono erogati ai corpi bandistici aventi diritto per il 75 per cento mediante anticipazione in unica soluzione e per il restante 25 per cento previa presentazione di rendiconto corredato dei documenti giustificativi della spesa.
      2. I contributi previsti dalla presente legge, compresi quelli di cui all'articolo 6, sono cumulabili con altre sovvenzioni e contributi comunque concessi da enti pubblici e privati.

 

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Art. 4.
(Locali).

      1. Gli enti pubblici anche territoriali sono autorizzati a stipulare convenzioni con i corpi bandistici per la concessione dell'utilizzo a titolo gratuito di locali da destinare allo svolgimento dell'attività dei corpi stessi.
      2. Tra i locali il cui uso può essere concesso ai sensi del comma 1 sono compresi anche gli edifici scolastici, compatibilmente con le esigenze connesse alle loro destinazioni ordinarie.

Art. 5.
(Formazione).

      1. Una quota non inferiore al 5 per cento dei corsi di formazione finanziati dal Fondo sociale europeo è riservata ai progetti presentati dai corpi bandistici di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Organizzazioni rappresentative).

      1. Gli assessorati regionali competenti per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione sono autorizzati a concedere e a ripartire annualmente contributi in favore delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei corpi bandistici costituite da almeno tre anni nel territorio della regione.

Art. 7.
(Albo).

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'albo dei corpi bandistici.

 

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Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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