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PDL 2779

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2779



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGUGLIO, CIRIELLI, CASTIELLO, COSENZA

Introduzione dell'articolo 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e altre disposizioni per agevolare l'accesso agli spettacoli da parte delle persone portatrici di handicap

Presentata il 13 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, anche alla luce delle risoluzioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea in occasione dell'Anno europeo delle persone con disabilità 2003, intende migliorare l'accesso agli spettacoli delle persone poratrici di handicap affrontando, in particolare, le seguenti tematiche: a) posti riservati ai disabili; b) accesso gratuito agli spettacoli; c) estensione delle agevolazioni ad almeno un accompagnatore; d) possibilità di convenzioni con l'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) e con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché studio di una card per i disabili che intendono accedere agli spettacoli; e) agevolazioni fiscali per gli imprenditori che applicano tali benefìci.
      Una persona con handicap fisico ha diritto ad avere «pari opportunità» di accesso a uno spettacolo. Il luogo dove si tiene lo spettacolo deve essere quindi accessibile, cioè privo di barriere architettoniche; se il luogo non è accessibile nella sua interezza, l'accessibilità deve essere garantita almeno in parte, nei cosiddetti «posti riservati ai disabili».
      Il legislatore - con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - ha individuato i criteri di progettazione dei luoghi dove si svolgono attività ricreative. Il punto 5.2 dell'articolo 5 del citato decreto prescrive, in particolare, che, nelle sale destinate a riunione, spettacolo o ristorazione, devono essere previsti per i disabili due posti riservati ogni quattrocento o frazione di quattrocento
 

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nonché due spazi liberi, ogni quattrocento o frazione di quattrocento su pavimento orizzontale, di dimensioni tali da consentire un'agevole manovra ad una persona su sedia a ruote e collocati in prossimità delle vie di fuga o di un luogo sicuro statico.
      Per quanto riguarda gli impianti sportivi (stadi, palazzetti eccetera), la legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), prevede, all'articolo 23, che l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive da parte delle persone handicappate siano realizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, a cura delle regioni, degli enti locali e del CONI, ciascuno per gli impianti di propria competenza.
      Da un'inchiesta condotta sulle modalità che regolano l'accesso agli stadi di calcio emerge che le norme sull'accessibilità hanno fatto sì che quasi tutti gli impianti destinassero alle persone portatrici di handicap pedane e tribune riservate (a differenza del passato dove questi trovavano spazio nel parterre). L'effetto positivo è stato il miglioramento del comfort, della sicurezza e della qualità della visione dello spettacolo, ma, di conseguenza, i posti a disposizione sono stati molto limitati (mediamente lo 0,2 per cento del totale).
      Non dissimile è la situazione in altri sport, primo fra tutti la pallacanestro. La questione centrale è certamente questa: di fronte all'aumento delle richieste di ingressi da parte delle persone portatrici di handicap le società non possono ad oggi che trincerarsi dietro ad un banale «i posti sono esauriti». Si ritiene pertanto auspicabile un rapido e significativo aumento dei posti accessibili, attraverso la costruzione di tribune riservate, e un ripensamento delle modalità di progettazione dei nuovi palazzetti in modo da rendere accessibili tutti gli ordini di posti e quindi risolvere alla radice il problema.
      Anche per i concerti e per gli spettacoli musicali in genere il quadro che emerge non è certo dei più ottimistici. Il numero di posti riservati alle persone in carrozzina è sempre esiguo, rispettando alla lettera gli obblighi normativi.
      Il problema - che si protrae ormai da diversi anni - si ripropone nelle diverse città d'Italia soprattutto quando si svolge un concerto di richiamo. Riservare trenta «posti carrozzina» per un concerto che prevede la presenza di 5.000 persone, forse rispetta la legge ma certamente non corrisponderà mai alle richieste delle persone portatrici di handicap.
      Il numero dei posti riservati ai disabili è sempre più lasciato alla discrezionalità dei promotori dello spettacolo (sia esso sportivo che musicale) e nella maggior parte dei casi succede che i medesimi posti si esauriscano in breve tempo. Di conseguenza, per chi resta fuori non rimane che presentarsi al botteghino. Con un biglietto regolarmente pagato difficilmente qualcuno verrà respinto, nessuno però è in grado di specificare come tutto ciò si possa conciliare con le norme in materia di sicurezza.
      La presente proposta di legge, anche al fine di andare incontro alle legittime richieste avanzate dalle numerose associazioni dei disabili, prevede un innalzamento al 2 per cento della soglia percentuale dei posti riservati ai disabili per gli spettacoli, soglia attualmente fissata allo 0,5 per cento dal citato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989.
      Venendo alla seconda questione, va segnalato che ad oggi non esiste alcuna norma che preveda l'accesso gratuito dei disabili agli spettacoli.
      Le agevolazioni o le esenzioni dal pagamento dei biglietti di ingresso a parchi, cinema, teatri, concerti o eventi sportivi non sono previste per legge e quindi l'unica «regolamentazione» è fissata dal gestore. Conseguentemente la disabilità dà diritto alla presenza di uno spazio accessibile ma non ancora all'accesso gratuito.
      Nondimeno si è stabilita un'apprezzabile consuetudine secondo la quale gli organizzatori di spettacoli riservano un certo numero di ingressi gratuiti o a prezzi ridotti per i disabili e per i loro accompagnatori. La logica che sta alla base di questa agevolazione è la seguente: il disabile
 

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non autosufficiente è costretto a farsi accompagnare e non è giusto che faccia pagare il biglietto all'accompagnatore o debba pagare il biglietto per lui.
      Si ribadisce, comunque, ancora una volta, il fatto che nel nostro Paese l'ingresso gratuito non è ancora riconosciuto come un diritto. Il numero e le modalità di assegnazione dei posti sono a totale arbitrio degli organizzatori.
      Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali spetta ad ogni organizzatore decidere autonomamente le regole di accesso delle persone portatrici di handicap ai concerti, sia per la prenotazione che per l'eventuale elargizione di sconti o di gratuità.
      Il numero di posti messi a disposizione dipende sostanzialmente dal luogo. In tale senso, ci sono strutture grandi e recenti (come ad esempio il Forum di Assiago dove esiste una pedana con una cinquantina di posti fissi) ma anche teatri e club di costruzione più antica (dove vengono sistemate pedane solo provvisorie).
      Le associazioni e i gruppi che organizzano attività di tempo libero per disabili lamentano la fatica di raccogliere informazioni sulle modalità di prenotazione, l'inadeguatezza delle strutture, il disagio nel ritrovarsi confinati in posti riservati spesso non funzionali al godimento degli spettacoli.
      Per non parlare, poi, della confusione e del disorientamento che regnano tra gli addetti ai cancelli quando si trovano a fronteggiare gruppi di persone, con o senza biglietti, che richiedono e a volte pretendono di entrare. Situazioni potenzialmente pericolose e sicuramente lesive della dignità di chi desidera semplicemente assistere a un buono spettacolo.
      Trovare soluzioni è possibile e doveroso nell'interesse dei disabili ma anche degli organizzatori. Per questo motivo è fondamentale avviare un confronto con i soggetti interessati al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per tutti.
      Una proposta da più parti suggerita, e contemplata dalla presente proposta di legge all'articolo 4, potrebbe essere quella di realizzare una «carta» per le persone portatrici di handicap. La società Ferrovie dello Stato Spa, per esempio, ha ideato la «Carta blu», offrendo agevolazioni economiche (biglietto gratuito per l'accompagnatore) e servizi riservati alle persone portatrici di handicap (assistenza per la salita e la discesa dal treno, consegna del biglietto eccetera).
      Perché non utilizzare gli stessi criteri o la stessa carta per determinare la platea degli «aventi diritto» alle agevolazioni e ai servizi specifici? Perché non prevedere modalità semplici di prenotazione dei biglietti e un numero di posti riservati che possa soddisfare, almeno in parte, le potenziali richieste?
      Un'altra questione, strettamente collegata alla prima, attiene alle difficoltà che un impresario si trova ad affrontare quando organizza uno spettacolo utilizzando strutture progettate per altri usi e che presentano numerosi problemi oggettivi. A ciò si aggiunge il potenziale danno economico che potrebbe subire praticando sconti o esenzioni.
      In conclusione, l'ipotesi che la presente proposta di legge intende perseguire al fine di risolvere il problema dell'accesso dei disabili (e dei loro accompagnatori) agli spettacoli è quella che prevede la possibilità di siglare convenzioni con gli enti competenti, quali il CONI e con l'AGIS (articolo 3). Solo aumentando il numero e la localizzazione dei posti accessibili si potrà offrire un servizio di accoglienza dignitoso e all'altezza della situazione e, soprattutto, si eviterà di dover assumere in futuro provvedimenti discriminatori.
      L'articolo 5, infine, prende in considerazione la possibilità di introdurre agevolazioni fiscali per gli imprenditori. In particolare, da questo punto di vista, si sta valutando l'ipotesi di portare in deduzione una quota delle somme versate alla Società italiana degli autori ed editori in misura corrispondente al numero dei biglietti gratuiti assegnati ai disabili e ai loro accompagnatori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obiettivi e finalità).

      1. La presente legge, in conformità alle risoluzioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea in occasione dell'Anno europeo delle persone con disabilità - 2003, promuove l'accesso dei disabili, in condizioni di pari opportunità, agli spettacoli e alle manifestazioni culturali e sportive garantendo loro, in particolare, una migliore accessibilità alle infrastrutture e ai relativi servizi.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

      1. Dopo l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

      «Art. 24-bis. - (Accesso a sale e luoghi per spettacoli, concerti ed eventi sportivi). - 1. Nelle sale e nei luoghi destinati a spettacoli, concerti ed eventi sportivi, è cura degli organizzatori garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone portatrici di handicap.
      2. In particolare, le strutture e gli impianti di cui al comma 1 devono:

          a) essere dotati di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno otto posti per ogni quattrocento e a un minimo di sei posti nel caso di strutture e di impianti con inferiore disponibilità;

          b) essere dotati, nella stessa percentuale stabilita alla lettera a), di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con

 

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dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote».

      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, si provvede ad apportare le necessarie modificazioni al punto 5.2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 2 del presente articolo, fatta eccezione delle disposizioni relative alle sale di ristorazione.

Art. 3.
(Convenzioni).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a stipulare con l'Associazione generale italiana dello spettacolo e con il Comitato olimpico nazionale italiano apposite convenzioni al fine di consentire alle persone portatrici di handicap l'accesso gratuito agli spettacoli e agli eventi sportivi nonché di consentire all'eventuale accompagnatore del disabile non autonomo l'accesso a condizioni agevolate ai medesimi spettacoli ed eventi.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le norme di attuazione della presente legge e sono stabilite le modalità di rilascio di una apposita «carta» che consenta alle persone portatrici di handicap di accedere agli spettacoli e agli eventi sportivi gratuitamente o a condizioni agevolate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

 

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Art. 5.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite particolari agevolazioni fiscali a favore degli organizzatori di spettacoli o di eventi sportivi che rilasciano titoli di accesso gratuiti o a prezzo ridotto alle persone portatrici di handicap e ai loro eventuali accompagnatori.


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