Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2828

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2828



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCESCATO, PELLEGRINO

Istituzione della «Giornata nazionale dell'ambiente» nella data del 21 marzo e della «Giornata nazionale del sole» nella data del 21 giugno

Presentata il 22 giugno 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge intendiamo istituire due giornate dedicate all'ambiente e al sole, attraverso le quali tutte le istituzioni pubbliche, ognuna secondo le sue competenze, possano dare vita a campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle questioni ambientali e sulle questioni energetiche.
      Siamo certi che si stia diffondendo sempre di più la consapevolezza da parte dei cittadini della necessità di adottare strategie e scelte finalizzate a una maggiore tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità, a una maggiore cura del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico. Una consapevolezza che tiene anche conto della necessità di un uso sempre più attento di risorse la cui disponibilità è in continuo calo e dell'opportunità di ricorrere in modo sempre più convinto alle fonti energetiche alternative, in particolare quelle che fanno uso dell'enorme e sottoutilizzata potenzialità dell'energia solare - sia per quanto riguarda il solare termico, sia per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici - contribuendo così alla riduzione del consumo dei combustibili fossili e intervenendo in maniera concreta sulle scelte che incidono sul rispetto del protocollo di Kyoto e per la prevenzione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici.
      L'istituzione di queste due giornate è un piccolo gesto e rappresenta anche un onere modesto per le casse dello Stato, ma avrebbe un enorme valenza culturale e consentirebbe quella ulteriore diffusione di conoscenza e di sensibilità dei temi ambientali che potrebbe costituire un fertile terreno per l'avvio di politiche economiche, produttive e di consumo che tengano nel dovuto rispetto il territorio e l'ecosistema che ci ospitano.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della «Giornata nazionale dell'ambiente»).

      1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 21 marzo, primo giorno di primavera, quale «Giornata nazionale dell'ambiente».

Art. 2.
(Istituzione della «Giornata nazionale del sole»).

      1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, quale «Giornata nazionale dei sole».

Art. 3.
(Promozione di iniziative).

      1. In occasione della «Giornata nazionale dell'ambiente» e della «Giornata nazionale del sole», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, con la collaborazione degli enti locali, di intesa con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi modificazioni, promuovono e organizzano iniziative pubbliche finalizzate:

          a) con riferimento alla «Giornata nazionale dell'ambiente», a sviluppare una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del nostro Paese;

          b) con riferimento alla «Giornata nazionale del sole», a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità

 

Pag. 3

di dare maggiore impulso allo sviluppo delle tecnologie che si avvalgono dell'energia solare;

          c) con riferimento a entrambe le Giornate, a dare maggiore diffusione alle informazioni sulle conseguenze legate ai cambiamenti climatici, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa annua di 1,5 milioni di euro.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su