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PDL 2837

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2837



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LATTERI

Disciplina dell'esercizio della medicina legale

Presentata il 27 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Da anni si avverte l'esigenza di disciplinare compiutamente l'esercizio della medicina legale nel nostro Paese, importante branca specialistica della medicina e insegnamento fondamentale del relativo corso di laurea.
      Diversamente da altre branche della medicina che hanno trovato una propria specificità applicativa, per molti anni si è ritenuto che la medicina legale potesse essere svolta da qualunque medico, non considerando quanto gli eventuali errori, derivanti dall'esercizio di tale disciplina, e i relativi risvolti penali e civili possano produrre importanti conseguenze a carico dello Stato e del cittadino.
      L'attività medico-legale non comprende soltanto la patologia forense in ambito penale ma anche la valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità civile, sia in sede transattiva che giudiziale, insieme alla valutazione delle problematiche mediche che sono alla base delle condizioni di invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali (invalidità civile, Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
      Tale pratica, per sua intrinseca natura, necessita quindi di una solida base di conoscenze, sia cliniche sia di ordine giuridico, e richiede una figura professionale dalle molteplici competenze, implicando ciò un notevole impatto economico e sociale sulla collettività.
      Per tali ragioni in Italia è stata istituita una specifica specializzazione post-laurea onnicomprensiva della durata di quattro
 

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anni - «medicina legale e delle assicurazioni» - che ha come finalità principale quella di formare medici che svolgono la loro attività coniugando diritto e medicina (consulenti tecnici dei tribunali, periti del giudice, medici fiduciari di compagnie assicurative, consulenti di privati cittadini per singoli casi specifici) sia come dipendenti di strutture pubbliche o come professionisti convenzionati con le medesime (commissioni di invalidità civile, istituti previdenziali, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere).
      In ragione delle considerazioni esposte è importante pervenire a un'organica disciplina dell'esercizio della medicina legale al fine di riconoscere la figura professionale specialista del medico legale e consentire l'esercizio di tale attività unicamente a coloro che hanno conseguito una specifica specializzazione nel ramo, tutelando preparazione di base e specifiche competenze per garantire la qualità di tale pratica.
      In tale direzione, la presente proposta di legge prevede che l'esercizio della medicina legale sia riservato a coloro che hanno acquisito una specifica formazione professionale mediante un corso di specializzazione della durata minima di quattro anni, frequentato dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, considerando che la branca specialistica dell'attività medico-legale meriti, per la sua peculiarità anche in ambito legislativo, particolari riconoscimento e tutele nell'ambito delle specialistiche mediche (articolo 1, comma 1).
      Nell'introdurre una disciplina per l'esercizio della medicina legale, tuttavia, non si può non tenere conto della realtà attuale dell'esercizio della medicina legale, laddove nel nostro Paese operano anche numerosissimi medici, molti dei quali liberi professionisti, che hanno fatto di tale attività fonte esclusiva di lavoro e che, pur non essendo in possesso del titolo specialistico, hanno maturato un'adeguata esperienza, praticano con successo la medicina legale ed esercitano con diligenza tale branca nelle sue varie forme di applicazione (consulenti tecnici dei tribunali, periti del giudice, medici fiduciari di compagnie assicurative, consulenti di privati cittadini per singoli casi specifici, componenti le commissioni di invalidità civile). Tali professionisti hanno nel tempo acquisito un diritto, certamente non negabile, all'esercizio di tale disciplina.
      La finalità della presente proposta di legge è, pertanto, quella di tutelare le competenze di chi ha conseguito il titolo di specialista in medicina legale e delle assicurazioni, salvaguardando, al contempo, i diritti acquisiti da coloro che hanno maturato un'adeguata esperienza e che hanno esercitato e continuano ad esercitare tale attività da un numero congruo di anni, pur non provvisti dello specifico titolo.
      Occorre tenere presente, infatti, che nel nostro Paese (analogamente alla Spagna), dall'Unità d'Italia ad oggi è consentito l'esercizio della medicina legale anche ai medici non in possesso dello specifico titolo di specializzazione. Accanto agli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, migliaia di medici non dotati della specializzazione, presenti su tutto il territorio nazionale - dai tribunali metropolitani fino ai più remoti distretti giudiziari - sono stati e sono nominati consulenti tecnici d'ufficio nelle cause civili, chiamati a valutare il danno alla persona in cause relative alla responsabilità civile auto e alla responsabilità civile professionale, nelle cause previdenziali in cui sia stato adìto il giudice del lavoro e anche in specifici rami del settore penale in qualità di periti del giudice. Moltissimi liberi professionisti assistono privati cittadini in vicende di contenzioso relative a tali problematiche, sia in sede transattiva che giudiziale, e molti svolgono questa attività anche come medici fiduciari presso le compagnie di assicurazione.
      È da questa lunghissima esperienza che nel nostro Paese si è venuta formando una vasta categoria di esperti del ramo ed è sulla base di queste loro competenze professionali, acquisite anche sul campo da anni, che i tribunali hanno emesso ed emettono sentenze, che le assicurazioni risarciscono danni in sede transattiva e che i
 

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privati cittadini vengono opportunamente tutelati nei contenziosi civili e penali.
      Sulla base di tali considerazioni la presente proposta di legge intende istituire (articolo, 1, commi 2, 3 e 4) la figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale. La previsione ricomprende medici, dipendenti o liberi professionisti che risultino aver già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo pari a quello della durata della specializzazione universitaria, nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge, l'esercizio della medicina legale. La disposizione non solo indica un termine temporale entro il quale può operare la sanatoria, ai fini del riconoscimento all'esercizio della medicina legale, ma individua le figure professionali che occorre aver rivestito: consulenti tecnici d'ufficio presso il tribunale, periti del giudice, medici fiduciari di una compagnia di assicurazione, componenti di una commissione di invalidità civile, medici dipendenti operanti in enti pubblici nelle medesime attività (lettere a), b) e c) del comma 2).
      Rientrano nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale anche quei professionisti che, pur avendo praticato più di una delle singole attività indicate ma per periodi inferiori, risultino aver esercitato complessivamente per un periodo di almeno cinque anni (articolo 1, comma 3).
      È utile segnalare le ulteriori ragioni in favore dell'istituzione della figura ad esaurimento del medico competente e della relativa immissione di ulteriore personale specialista ed esperto, per non rischiare, almeno agli inizi dell'attività, di inficiare l'efficienza di tale branca medica: la presenza di un elevato numero di uffici giudiziari sul territorio nazionale con rilevante contenzioso relativo al danno alla persona, sia transattivo che giudiziale, soprattutto in ambito civilistico, che non può essere coperto dall'attuale esiguo numero di specialisti in medicina legale, non sufficiente a coprire il fabbisogno dei contenziosi giudiziari, senza correre il rischio di allungare ulteriormente i tempi, già di per sé lunghi, della giustizia; le esigenze scaturite prima dall'applicazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, e, in seguito, dall'applicazione del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli interventi nel settore assicurativo, implicano una tempestività dell'accertamento medico-legale (l'offerta deve essere fatta entro novanta giorni dalla fine di malattia da lesioni) che potrebbero non essere soddisfatte e non eseguite in tempo utile a causa della presenza di un ridotto numero di medici abilitati alla valutazione del danno.
      La presente proposta di legge contempla la previsione (articolo 1, comma 5) secondo cui l'esercizio della disciplina medico-legale è consentito anche ai cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, medici - dipendenti o liberi professionisti - che dimostrino di avere praticato nei propri Paesi di appartenenza e nei modi e nei tempi analoghi a quelli disposti per i medici cittadini italiani, l'esercizio della medicina legale sotto forma di consulente tecnico d'ufficio presso il tribunale o perito del giudice o medico fiduciario di una compagnia di assicurazione o componente di una commissione di invalidità civile o medico dipendente operante in enti pubblici in attività confluenti nella specialità.
      Invece, per i cittadini comunitari residenti in Paesi nel cui ordinamento universitario non è presente la specialità in medicina legale e delle assicurazioni, ma che sono in possesso dei requisiti indicati, viene prevista la possibilità di essere inquadrati nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale, facoltà indefinitamente estesa anche ai periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (articolo 1, comma 6).
      L'articolo 2 integra l'articolo 19 della legge n. 833 del 1978 al fine di definire le prestazioni di medicina legale delle aziende sanitarie locali.
      Gli articoli 3 e 4 definiscono le modalità di iscrizione dei medici competenti all'esercizio della medicina legale e assicurativa, rispettivamente, all'albo dei consulenti
 

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tecnici nel processo civile e all'albo dei periti nel processo penale.
      Infine, allo scopo di valutare e di giudicare la validità al riconoscimento di medico competente all'esercizio alla medicina legale, l'articolo 5 istituisce le commissioni permanenti e ne definisce la loro composizione; le suddette commissioni, nominate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono insediate presso le sedi di corte d'appello e sono costituite da un presidente di corte d'appello, da un professore ordinario di medicina legale e delle assicurazioni, da un presidente dell'Ordine dei medici, scelto fra i presidenti degli ordini siti in distretto, e da un avvocato cassazionista.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esercizio della medicina legale).

      1. L'esercizio della medicina legale è riservato a coloro che hanno conseguito una specifica formazione professionale, acquisita dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e il conseguimento, dopo un corso della durata di almeno quattro anni, del diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
      2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono altresì svolgere attività medico-legale coloro che in qualità di medici, dipendenti o liberi professionisti, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, hanno già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo pari a quello della durata della specializzazione universitaria di cui al citato comma 1, e nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della medicina legale nella forma di:

          a) consulenti tecnici d'ufficio presso il tribunale;

          b) periti del giudice o medici fiduciari di una compagnia di assicurazione;

          c) componenti di una commissione di invalidità civile;

          d) medici dipendenti operanti in enti pubblici in attività di medicina legale.

      3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'attività medico-legale può essere svolta dai soggetti indicati dal comma 2,

 

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lettere a), b), c) e d), i quali, pur avendo praticato più di una delle singole attività per periodi inferiori, hanno raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, complessivamente un periodo di almeno cinque anni.
      4. I professionisti di cui ai commi 2 e 3 sono inquadrati nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale, previo riconoscimento operato dalle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 5.
      5. L'esercizio della medicina legale è altresì consentito ai cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea medici, dipendenti o liberi professionisti, che dimostrano di avere praticato, nei modi e nei tempi analoghi a quelli disposti per i medici cittadini italiani, l'esercizio della medicina legale nei propri Paesi di appartenenza, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di riconoscimento dei diplomi.
      6. I cittadini comunitari residenti in Paesi nei cui ordinamenti universitari non è presente la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, ma che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, possono essere inquadrati nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale prevista dal comma 4, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento da parte delle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 5.

Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è inserito il seguente:

      «Le prestazioni di medicina legale sono assicurate da medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero da medici dichiarati

 

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competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».

Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici nel processo civile).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

          «Possono essere iscritti nell'albo per la categoria medico-chirurgica esclusivamente i medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».

      2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Ai fini del primo comma, sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».

Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

 

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penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».

Art. 5.
(Medici competenti all'esercizio della medicina legale).

      1. Al fine di valutare la validità dei titoli dei medici cittadini italiani inquadrati nella figura ad esaurimento del medico competente all'esercizio della medicina legale e dei Paesi membri dell'Unione europea aspiranti al titolo di medico competente all'esercizio della medicina legale, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 1, sono istituite presso ogni corte d'appello commissioni permanenti, nominate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca.
      2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte da un presidente di corte d'appello, da un professore ordinario di medicina legale e delle assicurazioni, da un presidente dell'Ordine dei medici, scelto fra i presidenti degli ordini siti in distretto, e da un avvocato cassazionista, e hanno il compito di valutare, ai fini del riconoscimento, i titoli acquisiti dagli aspiranti medici competenti all'esercizio della medicina legale e di rilasciare il relativo riconoscimento.


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