Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2853

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2853



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Modifica all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali

Presentata il 2 luglio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nel testo previgente alla modifica introdotta con l'articolo 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disponeva, in materia di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'esonero dalla condanna al pagamento in caso di soccombenza, salvo il limite della lite temeraria.
      Con la citata novella legislativa, il testo della disposizione è stato riformulato, nel senso che il menzionato beneficio dell'esonero è limitato al solo ricorrente che nell'anno precedente al deposito della pronuncia abbia un reddito inferiore al doppio di quello previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al gratuito patrocinio (articoli 76 e 77), ossia risulti titolare di un reddito non superiore a euro 19.447,68.
      Pur inserendosi la detta norma nell'alveo delle misure dirette a deflazionare il contenzioso previdenziale, riportando, quanto alla condanna alle spese in caso di soccombenza, anche questo speciale settore di controversie all'interno della regola generale fissata dall'articolo 91 del codice di procedura civile, e facendo salve le fasce economicamente più deboli di popolazione, non si può fare a meno di rilevare un aspetto incongruente.
      Sotto gli aspetti considerati, non appare facilmente giustificabile il riferimento, per
 

Pag. 2

l'ammissione al beneficio, al reddito percepito dal ricorrente nell'anno precedente a quello della sentenza.
      Una tale previsione normativa non tiene conto dell'alea della durata dei procedimenti giudiziali; infatti, qualora il procedimento vada oltre una ragionevole durata, il ricorrente che, alla data del deposito del ricorso, abbia confidato nel non superamento del reddito, può trovarsi ugualmente a soggiacere alla condanna alle spese allorquando nelle more della definizione del giudizio il suo reddito superi la soglia richiamata dall'articolo 152 delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
      Una tale anomalia, peraltro, potrebbe comportare sperequazioni tra cause pendenti presso uffici giudiziari in cui il carico di lavoro non sia particolarmente aggravato (definibili entro tempi ragionevoli) rispetto a cause pendenti presso uffici giudiziari in cui l'eccesso di arretrato incide negativamente sulla durata del procedimento.
      Senza sottacere che un tale sistema, legato ad una situazione di incertezza, potrebbe disincentivare la coltivazione della causa negli ulteriori gradi di giudizio, atteso che in tale ipotesi i tempi della sua definizione sarebbero ulteriormente dilatati.
      In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la disposizione in esame meriti un correttivo quanto al requisito reddituale da prendere a riferimento, nel senso che il reddito imponibile ai fini dell'imposta nel reddito delle persone fisiche da considerare non può essere quello dell'anno precedente alla sentenza, ma più giustamente quello dell'anno precedente al deposito del ricorso in cancelleria.
      La presente proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «nell'anno precedente a quello della pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente a quello di deposito del ricorso introduttivo di lite»;

          b) il secondo periodo è soppresso.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su