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PDL 1561

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1561



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REALACCI, FRANCESCHINI

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Dopo tredici anni dall'approvazione della prima legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - ANPA (decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994) e dopo che le regioni e le province autonome hanno reso completo il previsto panorama di agenzie ambientali, il sistema delle agenzie conclude di fatto la fase transitoria, quella costitutiva e di avvio operativo, e inizia la fase di consolidamento e ottimizzazione programmatico-operazionale.
      Risulta del tutto naturale allora porre un punto di riflessione politica rispetto all'esperienza passata, ma soprattutto rispetto a quella futura. È una realtà che ha visto un sistema alquanto disomogeneo al suo interno: un sistema a diverse velocità.
      Le ragioni di ciò vanno ricondotte alle diverse realtà politiche e culturali presenti nel territorio e che costituiscono di per sé un ulteriore elemento di riflessione.
      Quindi una rivisitazione del sistema sarebbe comunque nell'ordine delle cose, ma esistono anche altre ragioni che oggi rendono questa rivisitazione non un fatto di routine, ma una necessità urgente e non prorogabile.
      Sono ragioni dettate innanzitutto dalla situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il sistema, pur tenendo conto delle diverse realtà al suo interno.
      Questo stato di cose collide drammaticamente con le necessità del nostro Paese e per certi versi è uno degli aspetti attraverso i quali oggi si manifesta il cosiddetto «declino».
      Un Paese che voglia guardare con fiducia al futuro non può esimersi dall'attuazione di una corretta ed efficace politica ambientale, la quale non può prescindere da un sistema di soggetti istituzionali,
 

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il sistema delle agenzie, autorevole dal punto di vista scientifico, autonomo rispetto alle diverse istanze burocratiche e indipendente rispetto ad interessi industriali e politici.
      Partendo da questi punti di vista si vede come in passato si sia andati nella direzione opposta quando, con il decreto legislativo n. 300 del 1999, si è trasformata di fatto l'ANPA in un dipartimento esterno del Ministero dell'ambiente.
      Questa situazione è stata colta dall'attuale Governo il quale, attraverso il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 (articolo 2, comma 109), ha dato una parziale risposta al problema, restituendo personalità giuridica all'Agenzia nazionale.
      Ma l'attribuzione della personalità giuridica non risolve certo i problemi di fondo legati alla citata disciplina normativa (decreto legislativo n. 300 del 1999) e per questo motivo si rende necessaria una vera e propria riforma dell'Agenzia (nel frattempo trasformata in Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT) e più in generale del sistema delle agenzie ambientali.
      Una riforma che tenendo conto dell'esperienza passata ne sappia mantenere gli aspetti positivi, evitando il ripetersi di errori.
      Una riforma basata anche su una analisi aggiornata rispetto alle nuove istanze che si sono registrate in campo ambientale, lungimirante e ambiziosa nei suoi obiettivi.
      Si tratta di rilanciare il sistema delle agenzie ambientali affinché i controlli siano fatti meglio, in maniera più mirata, e affinché, promovendo contemporaneamente la qualità e la sicurezza e ambientali, si contribuisca anche al rilancio del sistema produttivo.
      In termini funzionali e pratici il nuovo sistema si propone come:

          un sistema a rete integrato e unitario attraverso il quale l'intervento di tutela ambientale sul territorio nazionale viene garantito in modo diffuso, omogeneo e puntuale;

          il «luogo» in cui convergono e si concentrano competenze, dati e informazioni attraverso cui soggetti pubblici e privati possano trovare il supporto necessario a qualificare dal punto di vista ambientale il proprio intervento nel settore di pertinenza;

          il «luogo» da cui possano scaturire indicazioni utili a definire le linee di sviluppo della ricerca in campo ambientale e nella difesa del suolo;

          lo «strumento» attraverso cui l'intervento in campo ambientale in Italia sia puntuale ed omogeneo nella qualità;

          il «luogo» in cui viene acquisito e reso disponibile il quadro completo dei dati ambientali;

          il «luogo» in cui viene acquisita e sviluppata la conoscenza scientifica in campo ambientale;

          il «luogo» nel quale la trasparenza è uno degli elementi essenziali del processo decisionale e in particolare del processo di definizione del piano programmatico;

          un «soggetto istituzionale» caratterizzato da chiarezza ed esclusività di ruolo e funzione.

      La proposta di legge si articola in particolare nella:

          istituzione di un Sistema nazionale delle agenzie ambientali composto dall'Agenzia nazionale e dalle agenzie regionali e provinciali, con un chiaro mandato: assicurare su tutto il territorio nazionale una definita, efficace, diffusa ed omogenea azione di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'inquinamento ambientale e fornire un'azione di supporto tecnico alla pubblica amministrazione;

          riforma e riorganizzazione dell'Agenzia nazionale nell'ottica del superamento del decreto legislativo n. 300 del 1999, attraverso l'attribuzione della personalità giuridica, la ridefinizione del ruolo istituzionale e l'affermazione inequivocabile della sua caratterizzazione e natura tecnico-scientifica.

 

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      I princìpi ispiratori della proposta di legge sono:

          il federalismo come modello organizzativo complessivo;

          la terzietà rispetto al binomio pubblico-privato;

          la multireferenzialità nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela dell'ambiente;

          l'autonomia scientifica, di gestione e di programma.

      Il Sistema nazionale è coordinato tecnicamente dall'Agenzia nazionale la quale svolge questo ruolo con il concorso delle agenzie territoriali essendo queste pariteticamente rappresentate nell'organo deputato alla gestione operativa del Sistema stesso (comitato esecutivo).
      Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'Agenzia nazionale e su ogni atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e presiede di fatto lo sviluppo coordinato del Sistema stesso.
      Tra le funzioni svolte dal Sistema si distinguono quelle di rilievo nazionale per le quali vengono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) che le agenzie ambientali sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività. La determinazione dei livelli essenziali tiene conto e si coordina con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      Alcune attività del Sistema (attività istituzionali di natura essenziale) sono obbligatoriamente richieste alle agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva. Altre attività istituzionali di natura non obbligatoria possono essere svolte dalle agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.
      Un nuovo e articolato sistema di finanziamento delle agenzie è stato predisposto al fine di superare le storiche limitazioni imposte dall'attuale sistema.
      L'Agenzia nazionale è persona giuridica di diritto pubblico a ordinamento autonomo, è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile.
      Sono organi dell'Agenzia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.
      Il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
      L'Agenzia nazionale, inoltre, attraverso il superamento del decreto legislativo n. 300 del 1999 e una ridefinizione del rapporto con il Ministero vigilante viene dotata di autonomia di gestione e di programmazione, ma allo stesso tempo vengono poste le condizioni per la massima trasparenza di gestione compatibile con i vincoli di riservatezza.
      Nel contesto dell'esercizio della multireferenzialità l'Agenzia nazionale si rapporta liberamente con i soggetti istituzionali, con le associazioni ambientaliste, le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali di categoria.
      La caratterizzazione tecnico-scientifica dell'Agenzia viene definitivamente affermata con implicazioni nella futura collocazione nei comparti della pubblica contrattazione e nell'organizzazione del lavoro.
      Le attività dell'Agenzia vengono più puntualmente definite eliminando le ambiguità e le indeterminazioni presenti nelle vecchie leggi istitutive.
      Vengono riqualificati il ruolo di autorità di sicurezza nel campo nucleare e le funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine.

 

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      La presente proposta di legge è il risultato di una iniziativa politica che, sviluppatasi nell'ambito dell'APAT due anni fa, ha interessato anche le espressioni nazionali di partiti, sindacati, associazioni e rappresentanze istituzionali.
      L'iniziativa politica si è concretizzata raccogliendo preoccupazioni, disagi, volontà e aspirazioni che si sono manifestate tra i lavoratori dell'APAT in questi anni.
      I lavoratori avevano infatti preso coscienza di due dati di fatto:

          lo stato di crisi e il trend al peggioramento dell'APAT;

          la necessità urgente per un rilancio e per la valorizzazione del ruolo dell'APAT e del Sistema delle agenzie ambientali nel suo complesso.

      Attraverso un confronto aperto tra i lavoratori sono state identificate le linee di sviluppo di un progetto politico di riordino del sistema dei controlli in Italia e in particolare dell'APAT.
      Tale progetto declina in un dettato legislativo, i concetti di autonomia, terzietà, multireferenzialità e federalismo quali caratteristiche essenziali per un rinnovato sistema istituzionale per i controlli ambientali.
      È un progetto di legge che raccoglie anche il contributo positivo di personalità politiche, sindacali e istituzionali che hanno espresso un notevole interesse per la proposta.
      In particolare è stato significativo il contributo assicurato da esponenti del mondo delle agenzie territoriali.
      Il risultato è un progetto che aspira ad esprimere una cifra significativa in termini di spessore culturale, sociale e scientifico, ma allo stesso tempo credibile e praticabile.
      Un progetto, infine, che possa essere parte integrante di una iniziativa politica più generale mirata al rilancio dei valori dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile che veda nel Sistema delle agenzie per l'ambiente un elemento fondamentale per un efficace sistema dei controlli ambientali.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sistema nazionale delle agenzie ambientali).

      1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, anche nell'ambito dell'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, è istituito il Sistema nazionale delle agenzie ambientali, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio, di cui all'articolo 4, e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 10, di seguito denominate «Agenzie».
      2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. Tali attività sono svolte anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

Art. 2.
(Funzioni del Sistema nazionale).

      1. Il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

          a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;

 

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          b) controllo dei fattori di inquinamento di natura chimica, fisica e biologica e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti;

          c) produzione dell'informazione e della conoscenza ufficiale sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori e sulle pressioni ambientali, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

          d) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, fornendo prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nonché formulando pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed elaborando proposte. Tali attività ineriscono tra l'altro:

              1) le autorizzazioni e gli altri atti altrimenti denominati relativi a specifiche attività;

              2) la valutazione d'impatto ambientale di opere e progetti;

              3) la valutazione ambientale strategica di piani e programmi;

              4) la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

              5) gli atti di pianificazione e programmazione;

              6) i progetti aventi finalità di tutela ambientale;

              7) l'elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale;

              8) lo sviluppo e la gestione di sistemi di contabilità ambientale;

 

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              9) la redazione di rapporti e relazioni sullo stato dell'ambiente;

          e) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

          f) collaborazione per la stesura e l'attuazione di programmi di divulgazione ed educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

          g) collaborazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e con gli altri corpi con compiti di vigilanza e ispezione;

          h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti.

      2. Gli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), costituiscono riferimento ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione.
      3. I compiti di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale sono assicurati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio, di cui all'articolo 4, che li svolge con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo. Le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico sono finalizzate a rendere omogenee, sul piano nazionale, le attività tecniche del Sistema nazionale. Rientrano nelle funzioni di coordinamento:

          a) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di regolarità

 

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e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di monitoraggio e controllo, la definizione di metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per l'analisi degli elementi di conoscenza ambientale e per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni, in relazione agli sviluppi della tecnica, alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea e alle posizioni espresse in materia in ambito internazionale;

          b) la proposta dei livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione alle specifiche condizioni di pressione ambientale;

          c) la programmazione e la verifica delle attività per l'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale;

          d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, anche attraverso la realizzazione di specifiche sedi a ciò preposte;

          e) la promozione, l'indirizzo e l'attuazione delle attività di studio e ricerca in materia di attività conoscitiva in campo ambientale.

      4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono considerate funzioni di rilievo nazionale ai fini di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 3.
(Attività istituzionali e livelli essenziali di tutela ambientale).

      1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono considerate attività istituzionali di natura essenziale obbligatoriamente richieste alle Agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva.

 

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      2. È altresì considerata attività istituzionale di natura obbligatoria l'espressione di pareri tecnici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), alle amministrazioni competenti al rilascio di ogni visto, nulla osta, parere o atto autorizzativo comunque denominato in materia ambientale, ivi incluse le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
      3. Le ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e le attività di cui alle lettere e), f), g) e h) del medesimo comma, sono considerate attività istituzionali di natura non obbligatoria, che possono essere svolte dalle Agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.
      4. Altre attività tecniche svolte dal Sistema nazionale a favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di tariffe pubbliche predefinite, devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e controllo. In particolare sono vietate le attività rese a favore di privati che presuppongano prestazioni consulenziali su impianti soggetti a vigilanza da parte delle Agenzie.
      5. Con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale (LETA) che le Agenzie sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività. La determinazione dei livelli essenziali tiene conto e si coordina con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      6. Ferma restando la garanzia dei livelli di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province, i comuni, gli altri enti territoriali e le strutture del Servizio sanitario possono concordare con le Agenzie livelli aggiuntivi di attività sulla base di specifiche convenzioni.
 

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Art. 4.
(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio).

      1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), istituita ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assume la denominazione di Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio (ANPAT).
      2. L'ANPAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo ed è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile, secondo le disposizioni della presente legge.
      3. L'ANPAT assicura:

          a) le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo, secondo le modalità fissate dalla presente legge;

          b) il raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 5, per le funzioni di cui al medesimo articolo 3, commi 1 e 2;

          c) le funzioni di raccordo istituzionale con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli altri organismi comunitari e internazionali, anche ai fini del trasferimento delle informazioni ambientali previsto da direttive e accordi internazionali, mantenendo inoltre le relazioni con gli organismi esteri omologhi;

          d) le funzioni di controllo in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

          e) le funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di

 

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difesa del suolo e delle acque interne e marine, con particolare riferimento a:

              1) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67;

              2) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione delle carte geotematiche a varie scale;

              3) ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;

              4) rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico interregionale superficiale e sotterraneo, le lagune, i livelli marini e i litorali, con relativa pubblicazione sistematica degli elementi osservati;

              5) elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al deflusso minimo vitale, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti nonché allo studio dell'erosione superficiale.

      4. Al fine di assicurare l'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale sull'intero territorio nazionale e di garantirne il raggiungimento da parte delle Agenzie l'ANPAT promuove interventi di sistema basati sul principio di sussidiarietà e specializzazione delle Agenzie. A tal fine, l'ANPAT stipula apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rispettive Agenzie, mediante le quali possono essere attribuiti anche specifici finanziamenti.

      5. L' ANPAT svolge inoltre:

          a) attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico, di norma tramite convenzione, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici;

 

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          b) funzioni di supporto tecnico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

          c) funzioni di promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

          d) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

          e) funzioni di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, ai fini dell'esercizio dei compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo del Consiglio, del 19 marzo 2001;

          f) funzioni di supporto tecnico per lo studio e lo sviluppo di tecniche e metodologie finalizzate al recupero e al risanamento di aree compromesse dal punto di vista ambientale;

          g) funzioni di promozione e supporto ad attività di formazione e divulgazione in materia ambientale;

          h) attività di studio e di promozione di ricerche finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo, anche per l'elaborazione di strumenti di governo e di gestione per la pubblica amministrazione, e diffusione dei relativi risultati;

          i) attività di supporto tecnico-scientifico ai fini della integrazione dei LEA con i livelli essenziali di tutela ambientale, di cui all'articolo 3, comma 5, nell'ambito degli interventi per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio.

 

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      6. L'ANPAT fa parte del Sistema statistico nazionale ed è struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 5.
(Sistema informativo nazionale ambientale).

      1. L'ANPAT provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i Sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle Agenzie territorialmente competenti che, insieme, costituiscono la rete SINANET.
      2. Nella gestione integrata di cui al comma 1, l'ANPAT pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Agenzie, le integrazioni e i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da queste poste in essere nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e l'Agenzia stessa.
      3. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPAT secondo le modalità stabilite dall'Agenzia stessa, sentito il Tavolo Stato-regioni per il Sistema informativo nazionale ambientale. Le amministrazioni regionali e locali nonché gli enti pubblici operanti a livello locale e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva trasmettono i dati raccolti nel settore ambientale alle rispettive Agenzie che li comunicano all'ANPAT.
      4. Con apposito accordo di programma stipulato tra l'ANPAT e Unioncamere sono stabilite le modalità di trasmissione alle Agenzie dei dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese.

 

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Art. 6.
(Organi e organizzazione dell'ANPAT).

      1. Sono organi dell'ANPAT:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ANPAT, è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'Agenzia. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
      3. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'ANPAT; i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.
      4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni.
      5. Il direttore generale dirige la struttura dell'ANPAT ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. È scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di attività dell'ANPAT e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio. Gli emolumenti del direttore

 

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generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.
      6. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'ANPAT, che definisce le funzioni e i poteri degli organi dell'Agenzia, ne stabilisce la pianta organica e disciplina le modalità secondo le quali il consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione dell'Agenzia medesima in strutture operative. Per tale definizione si tiene conto della specificità dei compiti assegnati alle strutture stesse e in particolare di quelli concernenti le funzioni relative al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), nonché di quelli attinenti al controllo sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e alla tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). Lo statuto prevede altresì sedi permanenti di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale e degli interventi ispettivi e di controllo, con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti rispettivamente interessati. Allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività dell'ANPAT sono inoltre stabilite le modalità di pubblicizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri atti degli organismi di cui al presente articolo.
      8. Nello statuto sono individuate forme sistematiche di consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria, anche ai fini della predisposizione
 

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del programma triennale di attività di cui all'articolo 9.
      9. In fase di prima attuazione la dotazione organica dell'ANPAT è stabilita in 1.300 unità.

Art. 7.
(Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali).

      1. Al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali, presieduto dal presidente dell'ANPAT e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, nonché dal direttore generale dell'ANPAT stessa.
      2. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ANPAT e sugli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nonché su ogni altro atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali verifica altresì i fabbisogni e formula proposte, per il tramite del comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali di cui al comma 4, in vista dell'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale.
      3. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali si dota di un regolamento di funzionamento che ne disciplina l'attività e si avvale di una segreteria tecnica organizzata presso l'ANPAT.
      4. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali elegge al suo interno un comitato esecutivo, formato dal direttore generale dell'ANPAT e da tre membri designati dalla componente territoriale del Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali.
      5. Il comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali di cui al comma 4 predispone programmi e altri atti istruttori concernenti il funzionamento del Sistema nazionale. Per il proprio funzionamento,

 

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il comitato esecutivo adotta un regolamento, sentito il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali.

Art. 8.
(Disposizioni sul personale ispettivo).

      1. Il presidente dell'ANPAT, su proposta del direttore generale, e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano il relativo personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Tale personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale. Il presidente dell'ANPAT e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano, tra il personale suddetto, quanti nell'esercizio delle proprie funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 9.
(Programmazione delle attività. Vigilanza).

      1. L'ANPAT, anche sulla base di un apposito atto di indirizzo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti il parere delle competenti Commissioni parlamentari e l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma triennale di attività. Nell'ambito di tale programma sono adottati i piani annuali di lavoro. Nell'atto di indirizzo di cui al primo periodo sono altresì determinati i livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
      2. Nell'atto di indirizzo, nel programma e nei piani di cui al comma 1 sono

 

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individuate le attività proprie dell'ANPAT e quelle da svolgere in collaborazione con le altre componenti del Sistema nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
      3. L'ANPAT è sottoposta al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      4. Il presidente dell'ANPAT, entro il primo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.
      5. Fatto salvo il controllo della Corte dei conti, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle attività autorizzative e di controllo attribuite all'ANPAT dalle norme vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 10.
(Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 d'interesse regionale e locale. Le regioni e le province autonome con proprie leggi disciplinano gli organi e il funzionamento delle Agenzie e possono attribuire loro compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge.
      2. Le Agenzie hanno personalità giuridica autonoma e godono di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì le modalità del finanziamento delle Agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.

 

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      4. Ove necessario, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano le modifiche alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie necessarie per assicurare il rispetto della presente legge.

Art. 11.
(Modalità di finanziamento).

      1. Sulla base dei livelli essenziali di tutela ambientale definiti con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le risorse finanziarie a carico del bilancio statale che si rendono disponibili nel triennio di riferimento per il funzionamento dell'ANPAT e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole Agenzie.
      2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite annualmente le risorse di cui al comma 1, in ragione dei piani annuali di lavoro di cui all'articolo 9, comma 1, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1. Con il medesimo decreto, le eventuali risorse assegnate e non utilizzate per l'espletamento delle funzioni istituzionali sono recuperate e riassegnate, nell'esercizio successivo, ai soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 4.
      3. Le attività aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 6, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dell'ANPAT e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a favore delle Agenzie.
      4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale

 

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e allo svolgimento dei successivi controlli e interventi ispettivi di competenza delle Agenzie, nonché alle convalide degli autocontrolli prodotti dai gestori delle attività, sono poste a carico dei gestori stessi.
      5. Con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati gli oneri quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dalle Agenzie, da porre a carico dei gestori ai sensi del comma 4, nonché le modalità anche contabili per l'applicazione degli stessi. Il regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni da esso introdotte con le altre disposizioni vigenti in materia e, laddove necessario, prevede anche norme di attuazione e integrazione delle stesse, al fine di garantire la spettanza degli oneri a favore delle Agenzie per le attività di controllo o, nel caso delle istruttorie, la compartecipazione delle Agenzie alle entrate di spettanza degli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi.
      6. Rientrano altresì tra le fonti di finanziamento di cui al presente articolo:

          a) le entrate derivanti dalle forme di compartecipazione al gettito di tributi con finalità ambientale e di tariffe per servizi pubblici ambientali. Le fattispecie delle compartecipazioni sono determinate dal regolamento di cui al comma 5;

          b) altri finanziamenti provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, in relazione a specifici progetti e collaborazioni con altri enti.

      7. In fase di prima attuazione, per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPAT, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente legge, nonché per il trasferimento dei fondi di cui al comma 2, oltre alle risorse finanziarie già a disposizione dell'Agenzia, alla stessa è assegnato un contributo di euro 90 milioni per l'anno 2007, di euro 120 milioni per l'anno 2008, e di euro 150 milioni per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

 

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bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Norme transitorie e finali).

      1. Restano attribuite all'ANPAT le risorse e le strutture tecniche che le leggi e i regolamenti vigenti assegnano all'APAT. All'ANPAT resta attribuita altresì la titolarità di tutti i rapporti istituzionali di tipo convenzionale e contrattuale facenti capo all'APAT.
      2. La definizione dei livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 5, è effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale definizione, la ripartizione del contributo di cui all'articolo 11, comma 7, è disposta nella misura e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Con successivi provvedimenti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le attribuzioni dei compiti assegnati all'APAT da disposizioni di legge o di regolamento vigenti e non compresi tra quelli di cui all'articolo 4, commi 3 e 4. Sino all'emanazione di tali provvedimenti tali compiti continuano a essere svolti dall'ANPAT. Con tali provvedimenti sono altresì disciplinate le attività demandate alle Agenzie finalizzate a garantire un efficace espletamento da parte dell'ANPAT delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e).

 

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Art. 13.
(Abrogazioni).

      1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.
      2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le parole: «all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e» sono soppresse.
      3. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9» sono soppresse;

          b) il comma 4 è abrogato.

      4. L'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.
      5. La lettera e) del comma 109 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogata.


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