Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2861

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2861



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PECORARO SCANIO)

di concerto con il ministro per le politiche europee
(BONINO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE CASTRO)

con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

e con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentato il 3 luglio 2007
 

Pag. 2


      

torna su
Onorevoli Deputati!

1) Esposizione delle motivazioni e delle finalità del provvedimento.

      L'allegato disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi:

          a) Foreste montane;

          b) Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;

          c) Composizione delle controversie;

          d) Difesa del suolo;

          e) Energia;

          f) Protezione della natura e tutela del paesaggio;

          g) Agricoltura di montagna;

          h) Turismo;

          i) Trasporti.

      La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi (Convenzione Alpi), realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco), è stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e dalla stessa resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n. 403.
      La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 e ha come obiettivi la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi e il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i princìpi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino. Per il raggiungimento di tali obiettivi le Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, dovranno prendere adeguate misure nei seguenti dodici settori:

            1. popolazione e cultura;

            2. pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;

            3. salvaguardia della qualità dell'aria;

            4. difesa del suolo;

            5. idroeconomia;

            6. protezione della natura e tutela del paesaggio;

            7. agricoltura di montagna;

            8. foreste montane;

            9. turismo e attività di tempo libero;

          10. trasporti;

          11. energia;

          12. economia dei rifiuti.

      Per ognuno di questi settori (o campi d'azione) è previsto un Protocollo attuativo; inoltre è stato negoziato un Protocollo ad hoc, per l'adesione «tardiva» del Principato di Monaco alla Convenzione (già reso esecutivo con la legge 10 gennaio 2004, n. 18).
      In particolare sono stati già approvati e firmati i nove protocolli prima indicati.
      Organo decisionale della Convenzione è la Conferenza delle Parti contraenti, che si riunisce in via ordinaria ogni due anni presso la Parte contraente che esercita la Presidenza; essa ha tra i suoi compiti principali quelli di esaminare l'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, costituire i gruppi di lavoro necessari,

 

Pag. 3

prendere decisioni in materia finanziaria, deliberare le misure idonee alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla Convenzione e approvare i Protocolli.
      La Presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi.
      Organo esecutivo della Convenzione e della Conferenza delle Parti contraenti è invece il Comitato permanente, formato dai delegati delle Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione. Compiti principali del Comitato permanente sono quelli di raccogliere e valutare le informazioni e le documentazioni delle Parti, riferire alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da esso adottate e insediare tutti i gruppi di lavoro. La Presidenza del Comitato spetta alla Parte che presiede la Conferenza.
      A livello interno, invece, la legge n. 403 del 1999, con cui l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione, ha anche istituito un'adeguata sede di concertazione istituzionale per l'attuazione della Convenzione, la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Compito principale affidato dalla legge alla Consulta è quello di concorrere a dare esecutività alla Convenzione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - cui la legge attribuisce in via prioritaria l'attuazione del trattato - e con le altre Amministrazioni centrali interessate agli specifici Protocolli.

2) Esame dell'articolato.

      A) Protocollo «Foreste montane».

      Il Protocollo attuativo «Foreste montane» è stato firmato dall'Italia a Brdo (Slovenia), nel corso della IV Conferenza delle Alpi, il 27 febbraio 1996.
      Obiettivo del Protocollo che le Parti contraenti si impegnano a perseguire è quello di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di incrementarle e di migliorare la loro stabilità.
      In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché soprattutto:

          a) siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali;

          b) sia perseguita una costituzione del patrimonio forestale ben strutturata e graduata con specie arboree adatte al rispettivo sito;

          c) sia impiegato un materiale di riproduzione forestale autoctono;

          d) siano evitati erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.

      Il Protocollo inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti contraenti. In particolare, esse afferiscono a tre livelli:

          1. strategie, programmi e progetti;

          2. misure specifiche;

          3. monitoraggio e controllo.

      Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la strategia generale della politica della protezione delle foreste montane, le Parti contraenti si impegnano a:

          considerare gli obiettivi stabiliti dal presente Protocollo anche in connessione ad altri aspetti quali:

          a) inquinamento atmosferico;

          b) popolamenti di ungulati;

          c) pascolo boschivo;

          d) valorizzazione ricreativa;

          e) valorizzazione economico-forestale;

          f) rischi di incendi boschivi;

          g) personale addetto.

      Misure specifiche: per quanto attiene alle misure specifiche della politica della protezione delle foreste montane, le Parti contraenti si impegnano a:

          provvedere affinché siano predisposti gli elementi fondamentali necessari alla pianificazione forestale. Questi comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonché un rilevamento delle funzioni delle

 

Pag. 4

foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive (articolo 5);

          attribuire priorità alle foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati. Le misure necessarie devono essere progettate e attuate nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste «protettive», tenuto conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio (articolo 6);

          provvedere, ove prevale la funzione economica e i rapporti economici regionali lo rendono necessario, affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione residente (articolo 7);

          adottare misure per le foreste montane capaci di assicurare (articolo 8):

          a) la loro efficacia per l'approvvigionamento delle risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica;

          b) la loro diversità biologica;

          c) la fruizione della natura e la ricreazione;

          adottare interventi, accuratamente pianificati e realizzati, che assicurino l'accesso alle foreste montane, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio (articolo 9);

          istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché gestirle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e della ricerca, sospendendo ogni utilizzazione o adattandola agli scopi della riserva (articolo 10).

      Monitoraggio e controllo: per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:

          presentare regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo (articolo 16);

          esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità di apportare modifiche appropriate al Protocollo medesimo (articolo 17).

      B) Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile».

      Il Protocollo attuativo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» è stato firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.
      Gli obiettivi generali previsti dal Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire sono:

          a) riconoscere la peculiarità delle Alpi nel quadro delle politiche nazionali ed europee;

          b) armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici;

          c) gestire le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente;

          d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione del territorio alpino mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;

          e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino;

          f) rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali;

          g) favorire le pari opportunità della popolazione residente nello sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle competenze territoriali;

          h) tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del loro valore reale nella determinazione dei relativi prezzi.

 

Pag. 5

      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti contraenti. In particolare, esse afferiscono a tre livelli:

          1. strategie, programmi e progetti;

          2. misure tecniche;

          3. monitoraggio e controllo.

      Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene alla strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a realizzare gli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mediante piani o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile. Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, nonché concertati con gli enti territoriali confinanti, dov'è il caso, anche a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali (articolo 8).
      Tali piani o programmi comprendono, al livello più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, tra l'altro (articolo 9):

          a) misure atte ad assicurare e garantire lo sviluppo economico regionale;

          b) misure atte a favorire le aree rurali;

          c) misure finalizzate alle aree urbanizzate;

          d) misure volte alla protezione della natura e del paesaggio;

          e) misure atte a migliorare il settore dei trasporti.

      Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio e il controllo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:

          registrare e aggiornare periodicamente, secondo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione, lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento (articolo 17);

          verificare la misura in cui i provvedimenti attuativi contribuiscono al raggiungimento e allo sviluppo degli obiettivi della Convenzione e del presente Protocollo (articolo 18).

      C) Protocollo «Composizione delle controversie».

      Il Protocollo aggiuntivo «Composizione delle controversie» è stato firmato dall'Italia (insieme con i Protocolli Energia, Difesa del suolo, Trasporti e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
      L'obiettivo del trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di creare una procedura da seguire nel caso in cui, tra due o più Parti contraenti, insorga una controversia relativamente all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione o di un suo Protocollo attuativo.
      Questo relativo alla «Composizione delle controversie» è un Protocollo aggiuntivo ai dodici già previsti, che nasce dall'idea di colmare il vuoto lasciato dal dettato normativo della Convenzione Alpi proprio in relazione alla possibilità che tra due o più Parti contraenti nasca una controversia rispetto all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione stessa.
      Tale sistema prevede, in prima istanza, un procedimento di consultazione che le Parti devono intraprendere per cercare di risolvere in modo pacifico l'eventuale controversia tra loro insorta e, in seconda istanza, una procedura arbitrale cui le Parti dovranno ricorrere qualora non siano riuscite a raggiungere un accordo in sede di consultazione (articoli 1 e 2).
      Una volta iniziata la procedura arbitrale vera e propria, ogni Parte dovrà nominare il proprio arbitro, mentre il Presidente del Tribunale arbitrale verrà nominato di comune accordo dai (due) membri già nominati dalle Parti (articolo 3). Se più Parti dovessero trovarsi d'accordo circa l'attuazione o l'applicazione della Convenzione,

 

Pag. 6

potranno insieme nominare un (solo) arbitro, mentre la controparte (o le controparti) nomineranno il secondo.
      L'assenza di una Parte o la sua mancata difesa non costituirà un ostacolo al regolare svolgimento del procedimento (articolo 10).
      Il Tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo definitivo entro sei mesi dalla data della sua effettiva costituzione (articolo 11).
      Le spese del Tribunale saranno, di norma, poste a carico delle Parti contendenti in parti uguali (articolo 13).
      Il Presidente del Tribunale arbitrale dovrà comunicare il lodo arbitrale (da pronunciarsi entro sei mesi dalla data della sua costituzione) a tutte le Parti contendenti e alla Presidenza della Convenzione Alpi. La Presidenza, conseguentemente, dovrà comunicare il lodo a tutte le Parti e agli osservatori ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della Convenzione (articolo 14).

      D) Protocollo «Difesa del suolo».

      Il Protocollo attuativo «Difesa del suolo» è stato firmato dall'Italia (insieme con i Protocolli Energia, Trasporti, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
      Le disposizioni previste dal Protocollo mirano a far adempiere e attuare gli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione Alpi, al fine di mantenere efficiente il suolo in modo sostenibile nelle sue funzioni naturali e nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale. Primo obiettivo del trattato è quindi quello di garantire e mantenere nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'equilibrio naturale e promuovere il ripristino dei suoli compromessi (articolo 1).
      Per conseguire tale risultato il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare, e in particolare:

          adottare le misure giuridiche e amministrative, sotto il controllo e la responsabilità delle autorità nazionali, necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino;

          privilegiare, laddove sussiste il pericolo di compromissione grave e duratura della funzionalità dei suoli, gli aspetti della protezione rispetto a quelli dell'utilizzo;

          considerare gli obiettivi del Protocollo anche in tutte le altre politiche che possono interessare il territorio alpino;

          cooperare a livello internazionale con le varie istituzioni competenti, soprattutto nella realizzazione di catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo e nel controllo delle aree con suoli protetti, di quelle con suoli compromessi e delle aree a rischio;

          predisporre e armonizzare archivi informatici allo scopo di coordinare l'informazione e la ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino.

      Per far fronte a tutta questa serie di impegni, le Parti hanno individuato una serie di misure specifiche da adottare, e in particolare:

          delimitare le aree da proteggere avendo riguardo, in particolar modo, per le formazioni di suoli e rocce che abbiano caratteristiche tipiche o particolari per la documentazione della storia della terra (articolo 6);

          tener conto delle esigenze di difesa del suolo e di uso contenuto del suolo nell'attuazione dei piani e dei programmi relativi alle aree urbanizzate, previsti dall'articolo 9, comma 3, del Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» (articolo 7);

          contenere l'impermeabilizzazione e l'occupazione del suolo provvedendo a sviluppare costruzioni capaci di limitare l'occupazione delle superfici e di rispettare il suolo (articolo 7);

          utilizzare materie sostitutive rispetto alle risorse minerarie al fine di contenere l'uso di queste ultime (articolo 8);

 

Pag. 7

          conservare le torbiere alte e basse, provvedendo, a medio termine, alla sostituzione completa dell'impiego della torba (articolo 9);

          cartografare e registrare in catasti le aree alpine minacciate dai rischi geologici e idrogeologici, delimitando le zone a rischio (articolo 10);

          rilevare cartograficamente e registrare in catasti il suolo delle aree alpine interessate da erosioni estese (articolo 11);

          evitare gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sul suolo alpino, incentivando il ripristino del manto vegetale dei terreni già compromessi da usi turistici intensivi e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica (articolo 14);

          ridurre preventivamente, per quanto possibile, gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze nocive per l'ambiente (articolo 15).

      E) Protocollo «Energia».

      Il Protocollo attuativo «Energia» è stato firmato dall'Italia (insieme con i Protocolli Trasporti, Difesa del suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
      Obiettivo del Protocollo è quello di creare condizioni quadro e di assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione e utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione, atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima (articolo 1).
      Per raggiungere tale risultato, il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare, e in particolare:

          armonizzare la pianificazione energetica con la pianificazione generale di assetto del territorio alpino;

          organizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia avendo riguardo alle esigenze di tutela all'ambiente;

          perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale;

          contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti, attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, e il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti;

          verificare la compatibilità di eventuali costruzioni di nuove grandi infrastrutture con l'ambiente alpino, valutandone l'impatto e gli effetti territoriali e socio-economici.

      Per far fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare e attuare specifiche misure in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo, e in particolare:

          promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, tenendo soprattutto conto del fabbisogno energetico nel territorio, della disponibilità di fonti locali rinnovabili di energia e dell'impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate (articolo 5);

          promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, l'uso di impianti decentrati per sfruttare tali fonti rinnovabili (quali l'energia idrica, solare e la biomassa) e l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno (articolo 6);

          assicurare, per quanto riguarda l'energia idroelettrica, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica (articolo 7);

          garantire l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in relazione all'energia

 

Pag. 8

elettrica o di calore da combustibili fossili (articolo 8);

          incentivare lo scambio di informazioni relative all'energia nucleare e alle centrali nucleari che potrebbero avere effetti nell'ambito alpino (articolo 9);

          perseguire la razionalizzazione e l'ottimizzazione di tutte le infrastrutture esistenti in relazione ai trasporti e alla distribuzione di energia (articolo 10);

          definire, nei progetti di massima o negli studi dell'impatto ambientale, le modalità di ripristino dei corpi idrici a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi alpini (ricorrendo, per quanto possibile, ad opere di ingegneria naturalistica, così come previsto dall'articolo 11);

          sottoporre preventivamente i progetti per la costruzione e per le modifiche di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo, ad un esame di impatto ambientale.

F) Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio».

      Il Protocollo attuativo «Protezione della natura e tutela del paesaggio» è stato firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.
      Obiettivo del Protocollo in esame è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, curare e ripristinare, se necessario, lo stato naturale e il paesaggio, in modo da assicurare l'efficienza funzionale degli ecosistemi, nonché la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme con i loro habitat naturali.
      Per raggiungere tale obiettivo, il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si impegnano a rispettare, e in particolare:

          cooperare a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione;

          cooperare al fine dell'interconnessione a rete dei biotipi, della definizione di modelli, programmi e piani paesaggistici, della prevenzione e del riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio;

          cooperare al fine dell'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, per la ricerca scientifica e per la protezione delle specie animali e vegetali selvatiche.

      Per far fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare e attuare specifiche misure, in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo, e in particolare:

          predisporre, entro cinque anni dall'entrata in vigore del Protocollo, modelli, programmi e piani idonei a realizzare gli obiettivi concordati per proteggere la natura e il paesaggio nel territorio alpino (articolo 7);

          adottare le misure necessarie alla conservazione e allo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche (articolo 8);

          valutare, nei casi di misure e progetti pubblici o privati capaci di compromettere la natura o il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico (articolo 9);

          ridurre gli impatti ambientali e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio, tenendo in considerazione gli interessi della popolazione locale (articolo 10);

          conservare e gestire le aree già protette e delimitare nuove aree da proteggere (articolo 11);

          promuovere l'istituzione e la gestione dei parchi nazionali (articolo 11, comma 2);

 

Pag. 9

          assumere misure idonee alla conservazione dei biotipi, naturali e quasi naturali, delle specie animali e vegetali autoctone, provvedendo, in particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi (articoli 13 e 14);

          vietare la cattura, il possesso, il disturbo e l'uccisione di determinate specie animali (articolo 15);

          promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali autoctone, nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari (articolo 16);

          vietare l'introduzione artificiale di specie animali e vegetali selvatiche in regioni in cui tali specie non risultano comparse in modo naturale (articolo 17);

          assicurare che il rilascio nell'ambiente di organismi mutati con tecniche genetiche avvenga solo in seguito ad una valutazione formale con esito positivo (articolo 18).

G) Protocollo «Agricoltura di montagna».

      Il Protocollo attuativo «Agricoltura di montagna» è stato firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.
      Gli obiettivi generali del Protocollo (capitolo I), che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, prevedono:

          la conservazione e l'incentivazione dell'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente in modo da riconoscere e garantire nel tempo il suo contributo sostanziale (articolo 1, comma 1), mediante:

              la permanenza della popolazione e il mantenimento di attività economiche sostenibili;

              la salvaguardia delle basi naturali della vita;

              la prevenzione dei rischi naturali;

              la conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale;

              la cultura nel territorio alpino;

              lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna (articolo 1, comma 2).

      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure (capitolo II) a carico delle Parti. In particolare:

          incentivazione dell'agricoltura di montagna (articolo 7);

          pianificazione territoriale e paesaggio rurale (articolo 8);

          sviluppo di metodi di produzione e di prodotti tipici conformi alla natura (articolo 9);

          idoneità degli allevamenti ai siti e diversità genetica (articolo 10);

          commercializzazione a favore dei prodotti di montagna (articolo 11);

          sviluppo di un'economia agricola e forestale come unità (articolo 13);

          creazione di ulteriori fonti di reddito (articolo 14);

          miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (articolo 15).

H) Protocollo «Turismo».

      Il Protocollo attuativo «Turismo» è stato firmato dall'Italia (insieme con i Protocolli Energia, Difesa del suolo, Composizione delle controversie e Trasporti) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
      L'obiettivo generale previsto dal trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano

 

Pag. 10

conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti (articolo 1).
      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti contraenti. In particolare:

          1) pianificazione e orientamenti;

          2) misure tecniche;

          3) monitoraggio e controllo.

      Pianificazione e orientamenti: per quanto attiene alla strategia generale della politica del turismo, le Parti contraenti si impegnano a:

          provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile, favorendo a tale fine l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali capaci di tenere in considerazione tale obiettivo (articolo 5);

          incoraggiare progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente, provvedendo affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Dal momento in cui venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti (articolo 6):

              a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;

              b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica a contatto con la natura capace di rispettare l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni interessate;

          favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica nell'Arco alpino, e riguardante in particolare (articolo 7):

              a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale;

              b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e ripristino di quelle esistenti nei Paesi);

              c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici;

              d) la diversificazione del prodotto turistico dell'area alpina, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate;

          pianificare i flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la tutela di questi siti (articolo 8).

      Misure tecniche: per quanto riguarda le misure tecniche, le Parti contraenti si impegnano a:

          stabilire nel proprio ordinamento nazionale, in caso di progetti che potrebbero avere un alto impatto ambientale, una valutazione preventiva dell'impatto per tenerne conto al momento della decisione (articolo 9);

          delimitare, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, zone di preservazione in cui si rinuncia agli impianti turistici (articolo 10);

          attuare una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando l'ospitalità commerciale, il recupero e l'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti (articolo 11);

          condizionare, per quanto concerne gli impianti di risalita, le nuove autorizzazioni e le concessioni allo smontaggio e alla rimozione degli impianti fuori uso e al ripristino della vegetazione originale nelle aree inutilizzate, con priorità per le specie di origine locale (articolo 12);

          favorire i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche, incoraggiando le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e ad

 

Pag. 11

incentivarne l'uso da parte dei turisti (articolo 13);

          provvedere affinché l'assetto, la manutenzione e la gestione delle piste sciistiche si integrino nel miglior modo possibile con il paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotipi (articolo 14);

          definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, in particolar modo nei settori protetti, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Si impegnano inoltre a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che richiedono l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti (articolo 15);

          limitare al massimo e, ove sia il caso, vietare, al di fuori degli aerodromi, il trasporto e il deposito di persone in aeromobile a fini sportivi (articolo 16);

          studiare soluzioni adeguate ai diversi livelli territoriali che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli (articolo 17);

          incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche (articolo 18).

      Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio e il controllo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:

          presentare regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo (articolo 25);

          esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità di adottare modifiche appropriate al Protocollo medesimo (articolo 26).

I) Protocollo «Trasporti».

      Il Protocollo attuativo «Trasporti» è stato firmato dall'Italia (insieme con i Protocolli Energia, Difesa del suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.

      L'obiettivo generale previsto dal trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è:

          l'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti (articolo 1), tesa a:

              ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intralpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e i loro habitat [articolo 1, comma 1, lettera a)];

              contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche [articolo 1, comma 1, lettera b)];

              limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali [articolo 1, comma 1, lettera c)];

              garantire il traffico intralpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minor consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile [articolo 1, comma 1, lettera d)];

              assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori [articolo 1, comma 1, lettera e)];

              osservare i princìpi di precauzione, prevenzione e causalità (articolo 1, comma 2).

      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse possono essere divise in tre differenti livelli:

          1) strategie, programmi e progetti;

          2) misure tecniche;

          3) monitoraggio e controllo.

 

Pag. 12

      Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene alla strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a:

          attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera (articolo 7, comma 1);

          realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi (articolo 8) nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti. In particolare è previsto l'impegno ad effettuare consultazioni preventive con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un significativo impatto transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento dell'approvazione del Protocollo (articolo 8, comma 2).

      Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche, le Parti contraenti si impegnano a:

          promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti (articolo 9);

          sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino (articolo 10);

          potenziare la navigazione al fine della riduzione della quota di transito terrestre del trasporto merci (articolo 10, comma 2);

          astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino (articolo 11, comma 1) secondo quanto deciso in sede comunitaria;

          realizzare progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intralpino solo a patto che siano osservate le condizioni richieste dall'articolo 11, comma 2;

          ridurre, per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo (articolo 12, comma 1);

          limitare e all'occorrenza vietare il lancio dagli aeromobili all'esterno degli aerodromi (articolo 12, comma 1);

          migliorare il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine, per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente (articolo 12, comma 2);

          valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dalle installazioni di nuovi impianti turistici e adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione (articolo 13);

          creare e conservare zone di bassa intensità di traffico o vietate al traffico, istituire località turistiche vietate al traffico e adottare tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili (articolo 13, comma 2);

          applicare il principio di causalità e sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi d'infrastruttura e quelli esterni, al fine di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi reali (articolo 14).

      Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio e il controllo, le Parti contraenti si impegnano a:

          registrare e aggiornare periodicamente, secondo uno schema unitario, lo stato attuale e l'evoluzione dell'offerta e dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento per verificare i risultati dei provvedimenti attuativi (articolo 15);

          adottare obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità

 

Pag. 13

dei trasporti e predisporre standard e indicatori adeguati alle specifiche condizioni del territorio alpino al fine di quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti (articolo 16).
      La formulazione del Protocollo «Trasporti» presenta le possibilità di interpretazioni estensive; in particolare è stato osservato che:

          l'articolo 8, che prevede l'obbligo di concertazione tra le Parti contraenti interessate per la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio alpino, sembra poter attribuire ad un Paese membro un diritto di veto sulle decisioni degli altri Paesi Parte;

          l'articolo 11, che detta le condizioni di realizzazione di «nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino», al comma 2, lettera a), si riferisce ad «interventi (...) di compensazione (...) in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale», rendendo possibile l'autorizzazione all'introduzione di costi aggiuntivi rispetto a quando concordato e accettato dagli Stati membri dell'Unione europea nell'adozione della direttiva cosiddetta «Eurovignetta» (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999).

      In occasione della discussione svolta in sede europea, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione Alpi fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata dei menzionati articoli.
          La Commissione europea e il Consiglio hanno accettato detta richiesta, adottando il testo che si riporta:

      «Il Consiglio e la Commissione confermano che il contenuto del Protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti (Protocollo sui trasporti) è conforme all'acquis comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. Conformemente alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiranno che le misure adottate ai fini dell'attuazione del protocollo sono e saranno coerenti non solo con il protocollo ma anche con le altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario e con lo spirito della politica in materia dei trasporti dell'Unione europea definita negli strumenti pertinenti comunitari, fra cui la direttiva sull'Eurobollo, gli orientamenti RTE ed il regolamento "Marco Polo".
      La Comunità promuoverà attivamente l'interpretazione del protocollo della Convenzione alpina nel settore dei trasporti nel dialogo sulle questioni relative ai trasporti con Paesi terzi che sono parti contraenti della Convenzione.
      Il Consiglio e la Commissione ribadiscono inoltre che l'adesione della Comunità europea al protocollo della Convenzione alpina nel settore dei trasporti non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti dalle condizioni alle quali hanno aderito singolarmente».

          Al fine di scongiurare dissonanze tra gli atti comunitari e gli atti nazionali, si ritiene di indicare chiaramente, al momento della ratifica del Protocollo «Trasporti», l'interpretazione data in sede europea, affinché venga recepita.

      Oltre a questi obblighi, generali e specifici, i Protocolli tutti (fatta eccezione per il Protocollo relativo alla «Composizione delle controversie»), prevedono anche una serie di impegni miranti alla ricerca, all'osservazione sistematica, alla formazione dell'informazione (capitolo III), nonché ad una serie di controlli idonei a valutare l'attuazione dei trattati in esame (capitolo IV).
      Infine, i capitoli V dettano le disposizioni finali, comuni a tutti i Protocolli della Convenzione Alpi, riguardanti la validità formale dei Protocolli e le modalità di firma e ratifica. In tale senso è opportuno ricordare che i Protocolli entreranno in vigore il terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica.

torna su
 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

Pag. 23

 

Pag. 24

 

Pag. 25

 

Pag. 26

 

Pag. 27

torna su
 

Pag. 28

 

Pag. 29

 

Pag. 30

 

Pag. 31

 

Pag. 32

 

Pag. 33

 

Pag. 34

 

Pag. 35

 

Pag. 36

 

Pag. 37

 

Pag. 38

 

Pag. 39

 

Pag. 40

 

Pag. 41

 

Pag. 42

 

Pag. 43

 

Pag. 44

 

Pag. 45

 

Pag. 46

 

Pag. 47

 

Pag. 48

 

Pag. 49

 

Pag. 50

 

Pag. 51

 

Pag. 52

 

Pag. 53

 

Pag. 54

 

Pag. 55

 

Pag. 56

 

Pag. 57

 

Pag. 58

 

Pag. 59

 

Pag. 60

 

Pag. 61

 

Pag. 62

 

Pag. 63

 

Pag. 64

 

Pag. 65

 

Pag. 66

 

Pag. 67

 

Pag. 68

 

Pag. 69

 

Pag. 70

 

Pag. 71

 

Pag. 72

 

Pag. 73

 

Pag. 74

 

Pag. 75

 

Pag. 76

 

Pag. 77

 

Pag. 78

 

Pag. 79

 

Pag. 80

 

Pag. 81

 

Pag. 82

 

Pag. 83

 

Pag. 84

 

Pag. 85

 

Pag. 86

 

Pag. 87

 

Pag. 88

 

Pag. 89

 

Pag. 90

 

Pag. 91

 

Pag. 92

 

Pag. 93

 

Pag. 94

 

Pag. 95

 

Pag. 96

 

Pag. 97

 

Pag. 98


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

          a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

          b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          c) «Protocollo sulla composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

          d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

      2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V

 

Pag. 99

dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e i) del citato comma 1 e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Con delibere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinati i rapporti e le modalità di coordinamento tra la Conferenza stessa e la predetta Consulta.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 462.790 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

 

Pag. 100

 

Pag. 101

 

Pag. 102

 

Pag. 103

 

Pag. 104

 

Pag. 105

 

Pag. 106

 

Pag. 107

 

Pag. 108

 

Pag. 109

 

Pag. 110

 

Pag. 111

 

Pag. 112

 

Pag. 113

 

Pag. 114

 

Pag. 115

 

Pag. 116

 

Pag. 117

 

Pag. 118

 

Pag. 119

 

Pag. 120

 

Pag. 121

 

Pag. 122

 

Pag. 123

 

Pag. 124

 

Pag. 125

 

Pag. 126

 

Pag. 127

 

Pag. 128

 

Pag. 129

 

Pag. 130

 

Pag. 131

 

Pag. 132

 

Pag. 133

 

Pag. 134

 

Pag. 135

 

Pag. 136

 

Pag. 137

 

Pag. 138

 

Pag. 139

 

Pag. 140

 

Pag. 141

 

Pag. 142

 

Pag. 143

 

Pag. 144

 

Pag. 145

 

Pag. 146

 

Pag. 147

 

Pag. 148

 

Pag. 149

 

Pag. 150

 

Pag. 151

 

Pag. 152

 

Pag. 153

 

Pag. 154

 

Pag. 155

 

Pag. 156

 

Pag. 157

 

Pag. 158

 

Pag. 159

 

Pag. 160

 

Pag. 161

 

Pag. 162

 

Pag. 163

 

Pag. 164

 

Pag. 165

 

Pag. 166

 

Pag. 167

 

Pag. 168

 

Pag. 169

 

Pag. 170

 

Pag. 171

 

Pag. 172

 

Pag. 173

 

Pag. 174

 

Pag. 175

 

Pag. 176

 

Pag. 177

 

Pag. 178

 

Pag. 179

 

Pag. 180

 

Pag. 181

 

Pag. 182

 

Pag. 183

 

Pag. 184

 

Pag. 185

 

Pag. 186

 

Pag. 187

 

Pag. 188

 

Pag. 189

 

Pag. 190

 

Pag. 191

 

Pag. 192

 

Pag. 193

 

Pag. 194

 

Pag. 195

 

Pag. 196

 

Pag. 197

 

Pag. 198

 

Pag. 199

 

Pag. 200

 

Pag. 201

 

Pag. 202

 

Pag. 203

 

Pag. 204

 

Pag. 205

 

Pag. 206

 

Pag. 207

 

Pag. 208

 

Pag. 209

 

Pag. 210

 

Pag. 211

 

Pag. 212

 

Pag. 213

 

Pag. 214

 

Pag. 215

 

Pag. 216

 

Pag. 217

 

Pag. 218

 

Pag. 219

 

Pag. 220

 

Pag. 221

 

Pag. 222

 

Pag. 223

 

Pag. 224

 

Pag. 225


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato
torna su