Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2846

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2846



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DEIANA, DURANTI, CANNAVÒ

Scioglimento del Corpo della guardia di finanza, istituzione della Polizia economica e finanziaria e delega al Governo per l'organizzazione della medesima

Presentata il 28 giugno 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il Corpo della guardia di finanza, Corpo a ordinamento militare con compiti connessi alla repressione della criminalità economica e alla partecipazione alle attività doganali, è un caso unico in Europa di organismo di polizia con attribuzioni così vaste e specializzate e unico anche per quanto riguarda il suo ordinamento militare.
      L'Italia vanta il non lusinghiero primato delle Forze di polizia ad ordinamento militare, una situazione che neppure la successiva smilitarizzazione della Polizia di Stato e dell'ex Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria, ha mutato, ma solo attenuato. L'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza (in totale quasi 180.000 uomini) non trovano confronti in nessun altro Paese europeo, probabilmente del mondo intero. In Europa solo la Francia, con la Gendarmerie Nationale, ha una Forza di polizia paragonabile ai nostri carabinieri ma con alcuni tratti distintivi essenziali: il Capo del Corpo è un Direttore civile, i compiti sono nettamente distinti da quelli della Police Nationale per aree territoriali di competenza e per specializzazioni. In Olanda, la Koninklijke Marechaussee, oltre ai compiti di polizia militare ha solo compiti di polizia di frontiera. In Belgio, la Gendarmerie è stata sciolta ed è confluita nella Police Nationale. In Spagna, la Guardia Civil, un Corpo di polizia a ordinamento militare, ha tuttavia un Direttore civile e una riforma, approvata
 

Pag. 2

nel marzo 2007 dal Governo di Madrid, prevede la non applicazione del codice penale militare per tutte quelle attività che non siano direttamente militari (di fatto eliminando lo statuto militare per la maggior parte degli appartenenti al Corpo) e il diritto a costituire associazioni sindacali.
      Per quanto riguarda, invece, le Forze di polizia dedicate alla lotta contro la criminalità economica, sia la Francia che la Gran Bretagna - per citare due Paesi europei - hanno scelto la via della specializzazione all'interno delle Forze di polizia generaliste.
      Per la Francia, la legge 95-73 del 21 gennaio 1995, definisce tra i compiti della Police Nationale la lotta contro la delinquenza economica e finanziaria. Sul piano organizzativo questo si traduce nella presenza, all'interno delle articolazioni della Police Judiciaire, di una Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières che raggruppa tutte le competenze in materia di contrasto e di repressione del crimine economico e finanziario.
      In Gran Bretagna, in assenza di un modello organizzativo nazionale, in quanto le polizie britanniche sono articolate sul territorio, si può prendere a riferimento la più grande delle Forze di polizia del Regno Unito, la Metropolitan Police di Londra. All'interno di questa Forza esiste lo Specialist Crime Directorate, di cui una articolazione è la Economic and Specialist Crime Unit che raggruppa gran parte delle competenze in materia economia e finanziaria, riciclaggio, traffico di droga eccetera. Per quanto riguarda il controllo delle frontiere ai fini doganali, lo HM Revenue & Customs ha responsabilità anche per questo controllo ai fini del contrasto della criminalità non solo doganale, con un proprio servizio navale.
      L'anacronismo della situazione italiana richiede un intervento urgente e indifferibile che vada nel senso della modernizzazione della Polizia economica del nostro Paese. Il Corpo della guardia di finanza, la cui principale legge di ordinamento è la legge 23 aprile 1959, n. 189, mantiene ancora anacronistici compiti militari (ci sono reparti armati con mitragliatrici pesanti e mortai), e una norma insensata ne affida il comando a un generale dell'Esercito che non può avere alcuna competenza nelle materie di specifica operatività del Corpo. Resta inoltre incomprensibile la limitazione di alcuni diritti fondamentali dei suoi uomini, soggetti alle norme di un codice penale militare più volte cassato dalla Corte costituzionale e censurato dalla stessa magistratura militare, e privati di un diritto fondamentale come quello dell'organizzazione sindacale.
      Riteniamo che liberando il Corpo della guardia di finanza dalle rigidità dell'organizzazione militare, sfrondandolo di quei compiti che non gli sono propri e che possono facilmente essere trasferiti o alle Forze armate o alle altre Forze di polizia, si potrebbe ottenere un ritorno in termini di efficienza e anche di riduzione dei costi. Inoltre, il passaggio del servizio aeronavale, per la sua componente alturiera, al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, eventualmente procedendo ad una specifica articolazione al suo interno, potrebbe sviluppare importanti sinergie con la struttura navale delle capitanerie, con indubbi miglioramenti per l'efficienza e per l'economicità dell'esercizio.
      La presente proposta di legge prevede che il Governo, esercitando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge la delega ivi contenuta, emani uno o più decreti legislativi che fissino tempi e modalità dell'istituzione e del funzionamento della nuova Polizia economica e finanziaria.
      La nuova Polizia (articolo 1) assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica attraverso l'attribuzione dei compiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Altri compiti, come ad esempio quelli attribuiti alla componente alturiera del Servizio aeronavale del Corpo della guardia di finanza, transitano invece al Corpo delle capitanerie di porto oppure
 

Pag. 3

all'Arma dei carabinieri o alle Forze armate (articolo 3).
      L'ordinamento della nuova Polizia economica e finanziaria è civile (articolo 3).
      Fatti salvi i diritti acquisiti, il personale del Corpo della guardia di finanza transita nella nuova Polizia, perdendo lo status militare, oppure nel Corpo delle capitanerie di porto. Per chi lo desiderasse e volesse mantenere lo status militare, è prevista la possibilità di transitare nell'Arma dei carabinieri o in un'altra Forza armata.
      A capo della Polizia economica e finanziaria è posto un dirigente generale dei ruoli civili dello Stato.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Corpo della guardia di finanza è disciolto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. È istituita la Polizia economica e finanziaria, posta alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze, e alla quale sono attribuite funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 2.

      1. Alla Polizia economica e finanziaria sono attribuiti i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché gli ulteriori compiti e funzioni previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega recata dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi per definire i compiti e l'organizzazione della Polizia economica e finanziaria nonché lo stato giuridico del personale e le

 

Pag. 5

norme transitorie per il trasferimento del personale, delle strutture e dei materiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) attribuzione di un ordinamento civile alla Polizia economica e finanziaria;

          b) attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché degli altri compiti di difesa militare, di polizia marittima e di contrasto in acque internazionali della criminalità economica, già devoluti alla componente aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

          c) attribuzione degli ulteriori compiti di difesa politico-militare dello Stato all'Arma dei carabinieri e alle Forze armate, secondo gli ordinamenti e le attribuzioni di ciascuna;

          d) attribuzione dei compiti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico alla Polizia di Stato;

          e) dipendenza dal Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda le specifiche attribuzioni di Polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 1 e dall'autorità giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale;

          f) transito del personale del disciolto Corpo della guardia di finanza nei corrispondenti ruoli e qualifiche della Polizia economica e finanziaria, istituiti in analogia con quanto previsto per la Polizia di Stato, ad eccezione del personale prevalentemente addetto al servizio delle dogane, del personale appartenente alla componente alturiera del Servizio aeronavale e del personale inquadrato in reparti e unità di prevalente impiego per attività di ordine pubblico;

          g) transito del personale del disciolto Corpo della guardia di finanza prevalentemente addetto al servizio delle dogane

 

Pag. 6

nei corrispondenti ruoli e qualifiche dell'Agenzia delle dogane;

          h) transito del personale della componente alturiera del Servizio aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza nei ruoli e gradi corrispondenti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

          i) transito del personale inquadrato in reparti e unità di prevalente impiego per attività di ordine pubblico nei ruoli e gradi corrispondenti della Polizia di Stato;

          l) previsione per il personale del disciolto Corpo della guardia di finanza di transitare, a domanda, nei ruoli e gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri o delle Forze armate;

          m) trasferimento delle infrastrutture e dei mezzi del disciolto Corpo della guardia di finanza alla Polizia economica e finanziaria, ad eccezione delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni della componente alturiera del servizio aeronavale, che sono trasferiti al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonché delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni non necessari per le attività della Polizia economica e finanziaria, che sono trasferiti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o alle Forze armate in funzione dell'impiego prevalente.

Art. 4.

      1. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è un dirigente generale dello Stato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è membro del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1o aprile

 

Pag. 7

1981, n. 121, come da ultimo modificato dal comma 4 del presente articolo.
      4. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo della Polizia economica e finanziaria».

Art. 5.

      1. La legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su