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PDL 2873

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2873



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro per le riforme e le

innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile

Presentato il 5 luglio 2007
 

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Onorevoli Deputati! Il presente disegno di legge viene adottato per fornire adeguate soluzioni ad alcuni dei problemi che ostacolano l'offerta di un miglior servizio di giustizia. La piena attuazione dei princìpi costituzionali, del giusto processo e della sua ragionevole durata, di cui all'articolo 111 della Costituzione, richiede l'adozione di un nuovo metodo di organizzazione del lavoro del personale dell'amministrazione giudiziaria, che introduca modelli orientati all'efficienza del servizio, valorizzando le professionalità esistenti. L'intervento normativo ha come obiettivo la ricerca degli strumenti che consentano una migliore programmazione dell'attività degli uffici, coinvolgendo tutte le figure professionali nell'organizzazione dell'attività giudiziaria.
      Per soddisfare queste esigenze nasce l'ufficio per il processo. Attraverso la completa ristrutturazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie si fornirà un concreto supporto al lavoro dei magistrati valorizzando le specifiche competenze di tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria. Scopo di tale struttura è consentire il migliore utilizzo degli strumenti analitici, statistici e informatici, nonché di realizzare la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più virtuose.
      È istituito, in tutti gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, l'ufficio per il processo, con compiti di gestione dei procedimenti assegnati ai magistrati e finalità di incremento dell'efficienza dell'attività giudiziaria. L'ufficio per il processo garantisce lo svolgimento di tutte le attività correlate all'esercizio della giurisdizione, eseguendo i compiti e le funzioni necessari per prestare assistenza all'attività dei magistrati, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, assicurando, in particolare, la ricerca dottrinale e giurisprudenziale, la cura dei rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti, la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. In tal modo il magistrato potrà essere sollevato dallo svolgimento di attività ripetitive, accelerando, attraverso una diversa organizzazione del lavoro e con l'ausilio del personale dell'amministrazione, i tempi per la conclusione dei procedimenti, potendo indirizzare quelli seriali verso una definizione semplificata e dedicando maggiori energie agli altri.
      Nell'ufficio per il processo opera il personale dell'amministrazione giudiziaria. È poi prevista, senza oneri economici per l'amministrazione, in forza di apposite convenzioni, per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione nelle professioni legali e i dottori di ricerca, la possibilità di svolgere attività di collaborazione con i magistrati, accedendo agli atti processuali e partecipando alle udienze con obbligo di segreto.
      Con l'apertura degli uffici giudiziari ai giovani in formazione per lo svolgimento di professioni connesse con l'amministrazione della giustizia, sarà possibile creare osmosi di informazione e scambio di esperienze per assicurare il collegamento e la creazione di una cultura condivisa tra gli operatori del diritto. Sono disciplinate specifiche cause di incompatibilità ed è specificamente previsto un limite temporale per la collaborazione, da parte dei soggetti esterni all'amministrazione giudiziaria, con il magistrato. Tale limite è fissato in un anno e non è rinnovabile, al fine di garantire a un maggior numero di interessati la possibilità di svolgere tali forme di tirocinio o esperienze di studio. È espressamente previsto, inoltre, che la collaborazione con il magistrato non potrà,
 

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in nessun caso, consentire l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, trattandosi di attività volta ad integrare la formazione scolastica o professionale dei soggetti coinvolti, valida ai fini del tirocinio o della pratica.
      Particolare rilievo viene assegnato alla costituzione di archivi informatizzati per la raccolta dei dati statistici, a livello centrale e locale, consentendo l'accesso gratuito agli archivi digitali dei provvedimenti giurisdizionali da parte di magistrati, avvocati e personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da superare le forme di trattazione ancora prevalentemente cartacea delle attività processuali, di garantire un accesso rapido e diffuso alle informazioni e di decongestionare gli uffici.
      Tale importante procedimento di riorganizzazione deve necessariamente prevedere un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, e un adeguato accesso di personale qualificato dall'esterno. Per il conseguimento di tali risultati sono previsti un programma di assunzioni, mediante concorso pubblico, di un cospicuo contingente di personale dell'area C - posizione economica C1 - e un percorso di valorizzazione delle professionalità esistenti, concertato con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale in materia.
      In particolare, è necessario procedere a una complessiva revisione delle dotazioni organiche alla luce dei compiti svolti e dell'elevata professionalità richiesta dalla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro. L'istituzione dell'ufficio per il processo richiede infatti, per il suo corretto funzionamento, un maggior numero di professionalità elevate. In questa ottica si prevede, da un lato, l'indizione, secondo una programmazione triennale, di concorsi pubblici per l'assunzione di personale e, dall'altro, contestualmente, il riconoscimento della specifica qualificazione di una serie di attività e competenze attribuite al personale amministrativo tramite un meccanismo selettivo transitorio che realizzi la connessa progressione funzionale ed economica, da dettagliare, secondo i princìpi generali, in sede di contrattazione collettiva integrativa. Viene, altresì, data risposta all'esigenza dell'amministrazione di avvalersi, come altre, di un proprio ruolo tecnico. L'incremento delle dotazioni organiche del personale è necessario anche per attuare la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      Risponde all'immanente esigenza di modernizzazione la previsione dell'obbligatorietà dell'adozione del processo telematico in materia di ingiunzione, di esecuzione immobiliare e di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, entro il termine del 30 giugno 2010.
      La piena funzionalità della riorganizzazione richiede un forte impulso in direzione dell'utilizzo di forme di comunicazione e notificazione qualificate e telematiche, nonché un riordino delle competenze degli ufficiali giudiziari in materia. A tali fini, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei princìpi dettagliati nell'articolo 7.
      Nell'ottica di ulteriore incentivazione dell'informatizzazione, si prevede l'aumento dei diritti dovuti per il rilascio di copie su supporto cartaceo, mentre rimangono fissati nella misura attualmente prevista per le copie cartacee i diritti relativi a quelle rilasciate in formato elettronico. È altresì conferita una delega legislativa per disciplinare la registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari.
      Un ulteriore cardine della riforma è rappresentato dalla semplificazione delle attività di pagamento di contributi, diritti e spese processuali, che gravano sulle parti e, per esse, sui loro difensori, attraverso la promozione e l'incentivazione di sistemi di pagamento telematici. A tale fine, è, tra l'altro, prevista la stipulazione di apposite convenzioni con imprese del settore, a seguito di gara ad evidenza pubblica, per
 

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la fornitura dei servizi e delle infrastrutture, anche telematiche, necessarie, con esplicita previsione che ciò non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      Per colmare un sostanziale vuoto normativo che determina la giacenza a tempo indeterminato, su depositi bancari o postali, di somme di cui è stata disposta la restituzione, ma che non sono state ritirate dagli aventi diritto, si stabilisce che, dopo un periodo di cinque anni, tali importi siano acquisiti dallo Stato per essere poi destinati al Ministero della giustizia. Pertanto, viene previsto un sistema di ricerca e individuazione delle somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge e di gestione futura delle stesse, ai fini dell'acquisizione al bilancio dello Stato. Una quota pari al 10 per cento delle somme così recuperate sarà destinata all'alimentazione del Fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi del contratto collettivo nazionale di comparto, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e così superare una situazione di dispersione delle risorse economiche. Un'ulteriore quota (2 per cento) verrà destinata all'alimentazione di un apposito fondo, costituito con il presente intervento normativo, per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi disagiate, prevalentemente nelle regioni meridionali d'Italia, con l'obiettivo, da attuarsi d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, di favorire il miglioramento del servizio in tali sedi.
      La copertura finanziaria del provvedimento viene assicurata attraverso una rimodulazione del contributo unificato e con i proventi dei maggiori servizi resi all'utenza grazie alla piena informatizzazione, nonché con la destinazione diretta all'amministrazione giudiziaria di una quota dei beni recuperati allo Stato attraverso il più efficiente funzionamento del servizio della giustizia.
      Venendo all'esame del provvedimento, si osserva che lo stesso risulta composto di quattordici articoli.
      L'articolo 1 illustra le finalità dell'intervento normativo e prevede la costituzione, in ogni ufficio giudiziario di ogni ordine e grado, della struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»; tale struttura verrà realizzata attraverso una riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Il riferimento generale agli uffici giudiziari comprende anche gli uffici dei giudici di pace. L'ufficio per il processo svolgerà tutti i compiti e le funzioni necessari per assicurare l'assistenza all'attività giurisdizionale, provvedendo altresì all'attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, alla tenuta dei rapporti con le parti e il pubblico, all'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti, alla formazione e alla tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
      Con l'articolo 2 la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo vengono demandate a provvedimenti da adottare da parte della direzione dell'ufficio giudiziario, al fine di garantire la necessaria autonomia gestionale e organizzativa di ciascun ufficio giudiziario. Tali provvedimenti, elaborati dal magistrato titolare dell'ufficio e dal dirigente amministrativo ad esso preposto, saranno indicati nelle tabelle previste dall'ordinamento giudiziario (articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e nel programma organizzativo elaborato dal dirigente amministrativo (articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).
      È previsto il monitoraggio dell'attività e dei risultati ottenuti, da effettuare anche avvalendosi del servizio statistico.
      L'articolo 3 disciplina la possibilità, per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottori di ricerca, di svolgere attività di collaborazione con i magistrati dei tribunali, delle corti di appello e della Corte di cassazione, in forza di apposite convenzioni, per il periodo massimo di un anno.
      Il magistrato titolare dell'ufficio stipulerà le convenzioni con i consigli dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione
 

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nelle professioni forensi e con le università per disciplinare le modalità di tale attività. I soggetti, esterni all'amministrazione giudiziaria, saranno affidati a un magistrato addetto all'ufficio, con il quale collaboreranno; avranno accesso, sotto la guida del magistrato affidatario, agli atti relativi ai fascicoli sottoposti alla loro attenzione, e potranno partecipare alle udienze (tranne i casi in cui sia disposto ex articolo 128 del codice di procedura civile che si proceda a porte chiuse) con obbligo di segreto per quanto conosciuto in ragione dell'attività svolta e con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale. La norma è necessaria per superare le osservazioni contenute nella delibera del Consiglio superiore della magistratura, adottata in data 21 novembre 2001, nella quale è stato specificato che i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, nello svolgimento delle attività pratiche compiute presso le sedi giudiziarie, non possono accedere agli atti processuali e alle udienze che non siano pubbliche; con la norma in esame si vogliono eliminare i limiti posti dalle disposizioni vigenti, che renderebbero eccessivamente circoscritta la possibilità di accesso agli atti e alle udienze del processo da parte di praticanti avvocati, tirocinanti, dottori di ricerca ammessi a collaborare con i magistrati. È comunque previsto che la collaborazione si svolga nel rispetto dei princìpi di correttezza e di lealtà e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo. Al fine di evitare confusioni di ruoli, è previsto che l'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospenda per la sua durata l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi potranno rappresentare, difendere o assumere incarichi professionali dalle parti dei procedimenti giudiziari che si siano svolti dinanzi al magistrato affidatario. È, infine, previsto che, mentre la collaborazione svolta presso gli uffici giudiziari è riconosciuta ai fini del completamento della pratica o del tirocinio, la stessa non potrà, in nessun caso, costituire rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
      L'articolo 4 dispone che il Ministro della giustizia, emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento disciplinante la tipologia, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati all'archivio centralizzato dei dati statistici. Per agevolare e rendere più ampia la diffusione dei dati contenuti negli archivi digitali dei provvedimenti, di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è previsto che l'accesso sia gratuito per il personale della magistratura, dell'amministrazione giudiziaria e anche per gli avvocati. La norma contiene la quantificazione della relativa spesa e l'autorizzazione della stessa.
      L'articolo 5 indica le modalità per la riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria.
      In un quadro fattuale di mancato reintegro del personale cessato dal servizio e di pesante riduzione di quello in servizio per il blocco delle assunzioni negli anni passati, collegato a un abnorme contenzioso per le procedure di riqualificazione bloccate giudizialmente, è necessario un intervento straordinario di riordino, che consideri la necessità di maggiori professionalità qualificate, l'esigenza di valorizzazione delle professionalità esistenti e sperimentate, la rimodulazione delle dotazioni organiche rimaste livellate verso il basso in contrasto con l'evoluzione e le responsabilità del servizio della giustizia e incompatibili con la nuova organizzazione, la necessità di inserire nuove risorse di personale laureato.
      Nel quadro dei princìpi generali fissati dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'interazione con le sfere di competenza attribuite alla contrattazione collettiva, il provvedimento ridetermina le dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria, per consentire di adattarle alle innovazioni normative e organizzative necessarie a seguito dell'istituzione dell'ufficio per il processo; la riorganizzazione avviene seguendo il criterio dell'ottimizzazione delle risorse. È prevista, inoltre, l'istituzione di un ruolo tecnico, anche con nuove professionalità. Le
 

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eventuali posizioni in soprannumero, derivanti dalla riallocazione delle dotazioni organiche, saranno riassorbite nel periodo successivo mediante le cessazioni dal servizio e la progressione professionale.
      Nell'ottica del cosiddetto «sblocco» delle assunzioni previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), il Ministero della giustizia intende attuare, con risorse anche proprie e reperite nella presente legge, una politica di nuove assunzioni dall'esterno, nel profilo professionale qualificante C1, mediante procedure concorsuali pubbliche, in conformità a quanto previsto nella programmazione di fabbisogno per il triennio, sino a 2.800 unità.
      Va inoltre ricordato che, nella medesima ottica di apertura all'accesso dall'esterno, contestualmente l'amministrazione deve procedere all'immissione in ruolo di ulteriori 1.600 unità di personale circa, mediante la stabilizzazione dei lavoratori precari che prestano servizio da circa dieci anni negli uffici giudiziari in base alla normativa sui lavoratori socialmente utili e a tempo determinato stratificatasi negli anni, secondo quanto previsto nella citata legge finanziaria per il 2007.
      Alla luce dei princìpi enunciati dalla Corte costituzionale, con particolare riferimento ai princìpi di valorizzazione del titolo di studio, di divieto del cosiddetto «doppio salto» nella progressione di carriera, di prevalenza della posizione economica di provenienza, e tenuto conto della situazione di fatto sopradescritta, nel medesimo contesto si prevede la possibilità di dar luogo a procedure selettive specifiche per i passaggi interni del personale di ruolo da una posizione economica a quella immediatamente superiore (sia tra le aree, sia all'interno delle stesse), in base al criterio del titolo di studio e ad altri criteri oggettivi, con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in relazione alle procedure già avviate a seguito di precedenti contratti e accordi da rivedere necessariamente in un bilanciamento globale degli interessi delle parti, in attesa della nuova disciplina che sarà dettata in materia dalla contrattazione collettiva del comparto.
      Nell'ottica di modernizzazione dell'attività giudiziaria, conseguibile con la piena attuazione del processo telematico, che consentirà di liberare risorse oggi destinate alla gestione, prevalentemente cartacea, degli atti del processo, per destinarle ad attività maggiormente qualificate, l'articolo 6 prevede che le forme del processo telematico, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, divengano obbligatorie dal 30 giugno 2010. Inoltre, il Ministro della giustizia, verificato in concreto che ciascun ufficio giudiziario sia dotato delle attrezzature necessarie per il processo civile telematico, potrà disporre, previa consultazione del consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, l'anticipazione di tale termine nei singoli tribunali e corti di appello.
      L'articolo 7 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi diretti:

          a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla al processo telematico;

          b) al riordino della disciplina concernente le modalità di conferimento della procura alle liti per adeguare le disposizioni esistenti alle nuove regole che disciplinano il processo telematico;

          c) al riassetto della disciplina vigente sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

          d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene e sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

      I princìpi dettati per l'esercizio della delega, in materia di riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni telematiche prevedono che ciascun avvocato e ciascun ausiliario del giudice dovranno

 

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avere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata; che le comunicazioni dovranno essere effettuate dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica, forma utilizzabile anche per le comunicazioni alle parti costituite personalmente e ai testimoni che abbiano espressamente dichiarato l'indirizzo elettronico di posta certificata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; che sia eletta quale forma primaria di notificazione quella in forma telematica; che il Ministro della giustizia possa fissare per l'utilizzazione in forma obbligatoria delle notifiche telematiche il termine ultimo del 30 giugno 2009 (salva la possibilità di anticipare tale data nei circondari o nei distretti che abbiano le necessarie strutture).
      Per l'esercizio della delega in materia di semplificazione della normativa sul conferimento della procura alle liti al fine di adeguare le regole esistenti al processo telematico, sono dettati i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice; b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto; c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.
      I criteri di delega quanto al riordino della normativa sull'attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifiche sono orientati all'accelerazione delle attività di notificazione, anche con l'uso di strumenti telematici, all'estensione della pubblicità dei beni pignorati, autorizzandone la ripresa fotografica e la pubblicazione su siti internet; all'estensione all'ufficiale giudiziario della possibilità di svolgere attività di apposizione di sigilli e di esecuzione di inventari.
      Per le attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione, i criteri di delega sono orientati all'affiancamento dell'attività degli ufficiali giudiziari, con specifica professionalità, a quella dei concessionari.
      L'articolo 8 delega il Governo ad adottare norme dirette al riordino sulla normativa in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari nel settore della giustizia civile, prevedendo, quanto ai princìpi e criteri direttivi della delega, che sia l'ufficio giudiziario, con il controllo dell'Agenzia delle entrate, ad individuare, al momento della pubblicazione del provvedimento, gli elementi per la determinazione dell'imposta, e che siano adottati criteri omogenei tra la tariffa dell'imposta e la classificazione dei provvedimenti giudiziari in modo da ottimizzare l'attività di cooperazione informatica tra l'amministrazione giudiziaria e l'Agenzia delle entrate, prevedendo che comunque tali modifiche non producano diminuzione di gettito.
      Con l'articolo 9 sono dettate disposizioni relative all'esercizio della delega indicata negli articoli precedenti: in particolare è previsto che gli schemi di decreti legislativi siano emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. È previsto inoltre che, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio delle deleghe citate, il Governo possa adottare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative.
      Nell'articolo 10 sono dettate disposizioni in materia di diritti di copia. Al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici, è previsto l'aumento (nella misura del 50 per cento) dei diritti per le copie rilasciate su supporto cartaceo, mentre rimane invariata la misura, oggi fissata per le copie cartacee, per i diritti di copie rilasciate in formato informatico, che verranno computati in ragione delle pagine memorizzate.
      Per perseguire la finalità di ottimizzazione e modernizzazione del servizio della giustizia consentendo agli utenti di eseguire con forme semplificate il pagamento dei contributi dovuti, è previsto, nell'articolo
 

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11, che gli uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi telematici di pagamento anche mediante l'impiego di moneta elettronica. Ciò consentirà di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tal modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipulerà apposite convenzioni, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessarie. È esplicitamente statuito che l'introduzione di questi nuovi sistemi di pagamento non dovrà comportare ulteriori oneri a carico dello Stato.
      L'articolo 12 detta norme sui depositi giudiziari e sulle somme confiscate. Il comma 1 prevede che le somme giacenti presso le banche o la società Poste italiane Spa, di cui sia stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo (o di archiviazione), non riscosse o reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della giustizia. La disposizione è analoga a quella già prevista, in ambito di disciplina delle procedure concorsuali, dalla nuova formulazione dell'articolo 117 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5). Una previsione identica viene dettata per le somme depositate presso le banche o le Poste italiane nell'ambito di procedure esecutive individuali che, entro cinque anni dal giorno in cui sia divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione (oppure, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisca la controversia) non siano state richieste o reclamate dagli aventi diritto. Il comma 3 estende l'analoga previsione, contenuta nel citato articolo 117 della legge fallimentare, all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, armonizzando la disciplina con le recenti modifiche della legge fallimentare. È previsto che le modalità per l'esecuzione delle comunicazioni e dei versamenti siano indicate con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi ricavati saranno assegnati per la quota del 10 per cento al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero delle somme, e per la quota del 2 per cento a un fondo, di nuova costituzione, destinato ad incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi disagiate e in quelle non richieste.
      L'articolo 13 detta disposizioni transitorie in materia di riscossione delle somme, depositate presso gli uffici bancari o postali, per cui si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 12. Dalla data di entrata in vigore della legge fino all'adozione del regolamento ministeriale, che disciplinerà le modalità di riscossione di tali importi per il futuro, è previsto che gli uffici giudiziari verifichino l'esistenza di depositi per i quali ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 12, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa il versamento delle somme all'entrata di bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
      Per l'articolo 14 relativo alla copertura finanziaria si rimanda alla relazione tecnica allegata.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

      L'intervento normativo in esame si propone di realizzare una riforma complessiva dell'organizzazione degli uffici giudiziari mediante la valorizzazione delle risorse informatiche e telematiche con l'obiettivo di una maggiore rapidità ed efficienza del sistema giustizia.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      L'intervento incide sulle disposizioni dei seguenti provvedimenti normativi:

          a) regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di ordinamento giudiziario;

          b) decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante disposizioni sulla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia;

          c) regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264;

          d) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

          e) regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123;

          f) regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

          g) regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

          h) testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

          i) decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

 

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stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

          l) legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia;

          m) legge 4 maggio 1998, n. 133, recante disposizioni in materia di incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ed introduzione delle tabelle infradistrettuali;

          n) legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

          o) legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

          p) legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

      Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

      Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non interferisce con funzioni trasferite alle regioni e agli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

      È stata prevista l'emanazione di regolamenti ministeriali per disciplinare aspetti esecutivi e di dettaglio.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Nel nuovo testo viene inserita la nuova definizione normativa di «ufficio per il processo» per indicare un nuovo modello organizzativo degli uffici giudiziari.

 

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B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

      I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Le modifiche alla legislazione vigente, indicate alla lettera B) del paragrafo 1, sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa. Gli articoli 7 (Norme sull'attività di notificazione ed esecuzione) e 8 (Registrazione telematica di provvedimenti giudiziari) contengono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi in materia di riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni; sulle modalità di conferimento della procura alle liti; sul riassetto delle disposizioni vigenti sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica e vendite giudiziarie; sul riordino della disciplina relativa alla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile. Sono indicati, negli articoli citati, i princìpi e criteri generali delle deleghe legislative; infine, è previsto (articolo 9) che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      È abrogato il comma 4 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

3. Ulteriori elementi.

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      I progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento sono i seguenti:

          a) atto Camera n. 2056, recante «Interventi straordinari in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP)»;

          b) atto Senato n. 585, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133 in materia di incentivazione per i magistrati destinati a sedi disagiate»;

 

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          c) atto Camera n. 2364, recante «Disposizioni in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività e la riqualificazione del personale degli uffici giudiziari».

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

      Soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono gli uffici giudiziari e il personale dell'amministrazione giudiziaria.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

      L'intervento normativo si propone di realizzare la riorganizzazione degli uffici giudiziari con obiettivi di razionalizzazione ed efficienza.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

      Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa [(paragrafo 1, lettera A)].

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

      Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte delle amministrazioni e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari si rinvia alla specifica relazione tecnica.

E) Aree di criticità.

      Non si ravvisano aspetti di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

      Premesso che la così detta «opzione nulla» risulterebbe contrastante con la necessità dell'intervento, ampiamente evidenziata nella relazione illustrativa, non sono evidenziabili opzioni alternative alla regolazione.

 

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G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

      Il disegno di legge è lo strumento tecnico-normativo appropriato sia per realizzare la riorganizzazione degli uffici e della progressione professionale del personale, sia per delegare il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di attività di notificazione ed esecuzione nonché di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Ufficio per il processo).

      1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate: «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
      2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alle attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Art. 2.
(Composizione dell'ufficio per il processo).

      1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
      2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono indicati nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e nel programma delle attività

 

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annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
      3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.

Art. 3.
(Tirocinio presso gli uffici giudiziari).

      1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca possono essere ammessi, in forza di apposite convenzioni stipulate dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, ordinarie e del lavoro, della Corte di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali.
      2. Gli ammessi sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione che abbia espresso la propria disponibilità.
      3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
      4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui venga disposto lo svolgimento a

 

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porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
      5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
      6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
      7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Regolamenti per gli archivi informatizzati).

      1. Il Ministro della giustizia adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.
      2. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.
      3. Per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello e l'assistenza e la manutenzione dei sistemi è autorizzata la spesa di euro 2.242.500 per l'anno 2007 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008.

 

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Art. 5.
(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria).

      1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, il Ministro della giustizia procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. Viene istituito il ruolo tecnico del personale dell'amministrazione giudiziaria, con profili professionali definiti in sede di contrattazione collettiva.
      2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate e sono riassorbite a seguito delle cessazioni nonché delle progressioni professionali di cui alla presente legge.
      3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007-2009:

          a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui fino a un massimo di 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009, e le

 

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restanti unità negli anni 2008 e 2009 ai sensi dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei limiti ivi previsti;

          b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, ad assumere personale, nel medesimo triennio, nell'area C, posizione economica C1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area B, nel limite di spesa di euro 4.802.084 per l'anno 2008 e di euro 9.604.168 a decorrere dall'anno 2009;

          c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad assumere personale nell'area B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area A, nel limite di spesa di euro 772.000 a decorrere dall'anno 2008.

      4. In attesa della specifica disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri per il quadriennio 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, finalizzata a consentire l'attuazione dei processi di riqualificazione del personale, le progressioni professionali di cui ai commi 2 e 3 e quelle all'interno delle aree, anche in relazione alle procedure avviate, sono consentite, in via prioritaria, ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore da almeno cinque anni, ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, avuto riguardo in via prevalente al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Art. 6.
(Norme sul processo telematico).

      1. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.
      2. Il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, dispone con decreto l'anticipazione del termine, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

Art. 7.
(Delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:

          a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

          b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

          c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

          d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto

 

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del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

          b) previsione che le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

          c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

          d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

          b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

          c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

      4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna

 

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di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

          b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

          c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

          d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

          e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

          f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione di pagamento per mezzo di strumenti telematici.

      5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

          b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e pro

 

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testi in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

Art. 8.
(Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

          b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine breve, da stabilirsi dal Ministero della giustizia, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

          c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

          d) stabilire che l'avviso di liquidazione viene notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

          e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

          f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando,

 

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nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

          g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

          h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

Art. 9.
(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      2. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

 

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decreti emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli 7 e 8, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Art. 10.
(Copia di atti.)

      1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento.
      2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.

Art. 11.
(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali).

      1. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle

 

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spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.
      2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.
      3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.
      4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.
(Norme sui depositi giudiziari).

      1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle

 

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finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
      2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
      3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole da: «degli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».
      4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate:

          a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

          b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

      5. Una somma pari al 10 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia,

 

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anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
      6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 2 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie).

      1. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, che le somme depositate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Art. 14.
(Norma di copertura finanziaria).

      1. All'articolo 10 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.
      2. All'articolo 13 (L) del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

 

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in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

              «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

          a) euro 37 per i processi di valore fino a euro 1.100;

          b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

          c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

          d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

          e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

          f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

          g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

      2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140»;

 

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          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

              «2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».

      3. L'articolo 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

          «Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico, e successive modificazioni».

      4. Ai maggiori oneri recati dall'articolo 4, comma 1, pari ad euro 2.242.500 per l'anno 2007 e ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008, nonché a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 5, valutati complessivamente in euro 44.317.073 per l'anno 2008, in euro 96.158.069 a decorrere dall'anno 2009 si provvede, quanto ad euro 2.242.500 per l'anno 2007, ad euro 41.617.073 per l'anno 2008 e ad euro 96.458.069 a decorrere dall'anno 2009, mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo

 

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7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.


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