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PDL 2931

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2931


DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1558)

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 luglio 2007

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter,

 

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comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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