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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2849-2636-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2849 e rilevato che:
esso reca, all'articolo 1, una delega legislativa al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
affianca alla disposizione di delega ulteriori contenuti normativi immediatamente precettivi che, in taluni casi, sembrano intervenire sugli stessi ambiti per i quali l'articolo 1, nel quadro dei principi e criteri direttivi della delega al Governo, sembra richiedere specifici contenuti dei decreti legislativi attuativi della delega;
reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, ovvero espressioni il cui significato tecnico-giuridico non appare immediato (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, lettera e), richiede un «coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo»; la lettera f), n. 1), fa riferimento alla «utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758»; l'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede che il rappresentante per la sicurezza delle aziende che occupano fino a 15 dipendenti sia «di norma eletto dai lavoratori» senza precisare le ulteriori modalità cui la locuzione «di norma» intende riferirsi);
procede, all'articolo 4, comma 4, ad una modifica non testuale dei commi 544 e 545 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, con riguardo, peraltro, al solo esercizio in corso;
reca, all'articolo 6, comma 1, un termine di decorrenza della relativa disciplina estremamente ravvicinato (1o settembre 2007), che potrebbe risultare incongruo in relazione ai tempi di approvazione ed entrata in vigore del provvedimento;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 2, alle lettere i) e p), n. 1) - ove si indicano principi e criteri direttivi concernenti la ridefinizione della composizione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, dei comitati regionali di
all'articolo 4 e all'articolo 8 - ove, rispettivamente, si provvede al coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo ai comitati regionali di coordinamento (articolo 4, comma 1) e si modifica l'articolo 86 del codice dei contratti pubblici (articolo 8) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se tali disposizioni operino in via transitoria, cioè nelle more dell'attuazione della delega, ovvero definiscano già con immediata efficacia i contenuti cui si riconnettono i principi e criteri di delega enunciati dall'articolo 1, comma 2, rispettivamente alle lettere i) e q), in materia di strutture territoriali di vigilanza, ed alla lettera s), nn. 2) e 3), relativamente al sistema di assegnazione degli appalti pubblici ed al codice dei contratti pubblici;
all'articolo 6, dovrebbe verificarsi la coerenza tra la previsione del comma 1 che pone direttamente in capo ai lavoratori autonomi l'obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel luogo di lavoro ed il comma 2 che, nel prevedere una modalità semplificata di assolvimento del suddetto obbligo per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, dispone che il predetto numero sia comprensivo «di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi».
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 2849 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia», adottato dalle Commissioni di merito come testo base e non modificato nel corso dell'esame;
considerato che l'oggetto della delega legislativa prevista dall'articolo 1 del provvedimento è riconducibile, in via prevalente, alle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
rilevato che la citata norma di delega appare altresì riconducibile, tenendo conto delle sue finalità, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
considerata inoltre l'incidenza dei principi e criteri direttivi sulla disciplina intersoggettiva dei rapporti di lavoro, può altresì rilevare la materia «ordinamento civile», anch'essa attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
ritenuto che anche altre disposizioni del provvedimento, recanti norme direttamente precettive, attengono, in tutto o in parte, alle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», di legislazione concorrente tra Stato e regioni;
considerato, inoltre, che, con riferimento ad alcuni articoli direttamente precettivi e ad alcuni principi e criteri direttivi della norma di delega, rilevano anche materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, ed in particolare le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile e penale», «sistema tributario e contabile dello Stato», e «coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»;
considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 2, lettera p), prevede la destinazione di specifiche risorse finanziarie alla esecuzione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti di formazione e di investimenti da parte delle imprese, senza prevedere un coinvolgimento delle regioni nelle attività di programmazione e di ripartizione delle risorse medesime;
ritenuto che analoghe considerazioni potrebbero formularsi con riferimento anche al principio di delega di cui al comma 2, lettera f), n. 6, dell'articolo 1, che prevede la destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie ad interventi e a campagne di informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
tenuto presente, a tale riguardo, che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, interventi finanziari dello Stato volti a trasferire risorse con vincolo di destinazione in favore di enti locali o private iniziative sono ammessi solo nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalle legge statale nelle materia di propria competenza esclusiva e nell'ambito della disciplina degli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
considerato che tali interventi devono peraltro essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti territoriali, riferibili alle finalità di perequazione e garanzia enunciate dalla norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, indirizzati a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali e prevedere compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi da parte delle regioni all'interno del proprio
considerato, al riguardo, che la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che il ricorso a finanziamenti da parte dello Stato, senza il rispetto di questi limiti e criteri, rischia di diventare uno strumento volto a sovrapporre politiche e indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza;
considerato che l'articolo 4, comma 1 - nel disporre che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro - prevede l'individuazione di forme di esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, con una formulazione che pare doversi intendere riferita anche all'attività di enti territoriali;
valutato che l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede una specifica procedura per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti di organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
considerato infine che appare opportuno approfondire la portata normativa dell'articolo 4, al fine di valutare se la disposizione possa ricondursi alle fattispecie che prevedono forme di intervento sostitutivo dello Stato rispetto ad organi degli enti territoriali;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La III Commissione,
esaminato, limitatamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2849 Governo, approvato dal Senato, concernente: «Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;
preso atto dell'inserimento tra i criteri di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, del rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,
esprime
La V Commissione ha adottato la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
nel presupposto che:
a) i proventi delle sanzioni di cui si prevede la destinazione per interventi di prevenzione e di informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), n. 6, siano aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;
b) le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 debbono intendersi alla stregua di una clausola di salvaguardia, la cui operatività dovrà essere garantita in sede di esercizio della delega, nell'ambito dei decreti di attuazione;
c) le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 non prefigurano interventi «a regime» di potenziamento dell'attività ispettiva, i quali avrebbero richiesto una copertura adeguata, ma si riferiscono ad attività limitate all'anno in corso e sembrano avere finalità sperimentali;
d) alle ulteriori attività che gli organismi paritetici potrebbero effettuare ai sensi dell'articolo 7 si faccia fronte nell'ambito delle disponibilità finanziarie già esistenti e senza nuovi o maggiori oneri;
e) gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 siano riconducibili alla tipologia del limite di spesa;
e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli schemi dei decreti legislativi da trasmettere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, al Parlamento anche per il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, siano corredati di relazione tecnica, in modo da consentire una puntuale verifica della loro sostenibilità finanziaria;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 10, comma 2, che le risorse di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura debbano essere preventivamente iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base della spesa del Ministero competente.
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2849, approvato dal Senato, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 1 dell'articolo 10, prevedendo che la definizione delle concrete modalità procedurali di utilizzo del credito di imposta siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché verificando se sia necessario richiamare l'applicazione della disciplina sugli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, dal momento che l'agevolazione è applicabile a tutti i datori di lavoro appartenenti a qualsiasi settore produttivo, e non sembra pertanto configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo I del Trattato CE.
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2849, approvato dal Senato, contenente misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
considerato che il disegno di legge in questione contiene all'articolo 1 una delega al Governo per adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati;
rilevato con soddisfazione che l'articolo 5, al fine di contrastare il lavoro sommerso e promuovere la tutela della salute e della
in considerazione delle alte finalità che animano il provvedimento in esame, preordinato a combattere la piaga delle «morti bianche», che ancora affligge il nostro Paese;
esprime
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2849 Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
considerato che la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (COM(2007)62) fissa l'obiettivo di ridurre del 25 per cento l'incidenza degli infortuni sul lavoro nell'Unione europea entro il 2012,
esprime
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare misure di sostegno alle piccole e medie imprese, richiamate all'articolo 1, comma 2, lettere d) e p), numeri 1) e 2), nell'applicazione della legislazione in vigore, secondo quanto indicato dalla strategia comunitaria 2007-2012;
valutino le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 4, l'opportunità di favorire l'omogenea distribuzione nelle diverse aree del paese del nuovo personale ispettivo immesso in servizio;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure per favorire l'emersione delle imprese «sommerse», oltre alla disciplina dell'emersione del lavoro irregolare prevista dall'articolo 11;
esprime altresì parere favorevole sulla abbinata proposta di legge C. 2636, nella misura in cui con il primo non contrasti.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge n. 2849 Governo, recante «Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro», in corso di esame presso le Commissioni XI e XII della Camera;
rilevato che il testo contiene principi e criteri direttivi, cui occorre conformarsi in sede di esercizio della delega, che contemplano specifiche misure volte ad attuare, in diversi settori, un riassetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, assicurando il rispetto delle disposizioni comunitarie e la conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e garantendo altresì l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, come si evince dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1;
evidenziato che la norma di delega di cui all'articolo 1 è riconducibile, nel suo complesso, alle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», afferenti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, e che la medesima norma di delega appare altresì riconducibile, considerate le sue finalità e l'esplicita statuizione in essa contenuta, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», parametro in ordine al quale opera la competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
rilevato che le disposizioni del provvedimento che recano norme precettive contengono anch'esse norme che attengono prevalentemente alle predette materie della tutela e sicurezza del lavoro e tutela della salute, e che occorre altresì considerare che talune disposizioni del testo presentano profili che incidono su ambiti connessi con materie di legislazione esclusiva dello Stato, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», cui si riferiscono gli articoli 4 e 12 del testo in esame, «ordinamento civile e penale», cui si riferisce l'articolo 9 del provvedimento, e «sistema tributario e contabile dello Stato», cui fa riferimento l'articolo 10 del testo in esame;
evidenziato che in sede di esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), quale primo criterio indicato al Governo, dovrà tenersi conto del quadro delineato dall'articolo 117 della Costituzione;
rilevato, con riferimento ai criteri di cui alle lettere g), m), e p), di cui all'articolo 1, comma 2, che si statuisce, rispettivamente, la
considerato che il criterio di cui alla lettera i) dell'articolo 1, comma 2, tende a definire una sede idonea ad individuare linee concordate di applicazione sul territorio nazionale delle normative di sicurezza e prevede altresì, in un'ottica di sussidiarietà e coordinamento sul territorio degli interventi in materia di sicurezza, il potenziamento del ruolo dei comitati regionali di coordinamento; e che il criterio di cui alla lettera o) prescrive l'attivazione di un sistema informativo costituito da ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del CNEL;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, i decreti attuativi della delega sono adottati con decreto interministeriale, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
considerato che l'articolo 4 dispone che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro,affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 2, lettera i), affinché appaia chiaro che nell'esercizio della delega il Governo debba conformarsi all'articolo 117 della Costituzione in ordine al contenuto dell'intera lettera i) e segnatamente affinché il coordinamento ivi previsto si configuri quale un obiettivo da perseguire e non uno specifico potere da esercitare, essendo il potere di indirizzo e coordinamento escluso in una materia quale quella della tutela e sicurezza del lavoro, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, assegna alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, in ossequio ai consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale;
b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, nella fase attuativa del finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di promozione della sicurezza e tutela del lavoro, con particolare riferimento alla definizione di criteri generali di riparto delle risorse, incidendo tali finanziamenti su materia di competenza legislativa concorrente.
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